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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/10/2025, n. 4238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4238 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11759/2021
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
AN IN Presidente Michele Posio Giudice UD HE Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11759/2021 R.G., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Orzinuovi Parte_1 C.F._1
(BS), presso lo studio dell'Avv. LU MA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Nei confronti di
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Brescia, presso Controparte_1 C.F._2 lo studio dell'Avv. Paolo Macchion, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI (come da udienza del 23.4.2025)
Per parte ricorrente: “1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e con addebito della separazione a carico di
per tutti i motivi esposti in narrativa;
Controparte_1
2) assegnare la casa coniugale, sita in Orzinuovi in Viale Bainsizza 30, alla Signora
[...]
, con tutti i beni mobili in essa contenuti sino a che i figli risultino economicamente Pt_1 autosufficienti, con possibilità per il Signor di asportare i propri beni e oggetti Controparte_1 personali;
- in subordine, assegnare alla Signora la porzione di casa coniugale, sita in Parte_1
Orzinuovi in Viale Bainsizza 30, oggi occupata dalla ricorrente unitamente ai figli LU,
e e catastalmente identificata al Foglio 18 - Particella 121 - Subalterno 5, oltre Per_1 Per_2 alla lavanderia e garage di competenza, con tutti i beni mobili in essa contenuti sino a che i figli risultino economicamente autosufficienti, con possibilità per il Signor di Controparte_1 asportare i propri beni e oggetti personali;
3) prevedere in capo a l'obbligo di Controparte_1 contribuire al mantenimento della moglie, , da sempre casalinga, versando Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese l'assegno mensile di mantenimento della somma di €. 600,00 ovvero nella misura che verrà ritenuta idonea dall'Ill.mo Tribunale adito, somma da rivalutarsi annualmente ed automaticamente in base alle variazioni ISTAT;
4) prevedere in capo al padre, , l'obbligo di contribuire al mantenimento del Controparte_1 figlio maggiorenne, , non economicamente autosufficiente, versando entro il Persona_3 giorno 10 di ogni mese l'assegno mensile di mantenimento della somma di €. 200,00 ovvero nella misura che verrà ritenuta idonea dall'Ill.mo Tribunale adito, somma da rivalutarsi annualmente ed automaticamente in base alle variazioni ISTAT;
5) prevedere in capo al padre, , l'obbligo di contribuire al mantenimento della Controparte_1 figlia, , non economicamente autosufficiente, versando entro il giorno 10 di Persona_4 ogni mese l'assegno mensile di mantenimento della somma di €. 400,00 ovvero nella misura che verrà ritenuta idonea dall'Ill.mo Tribunale adito, somma da rivalutarsi annualmente ed automaticamente in base alle variazioni ISTAT;
6) disporre che il sig. concorra al pagamento delle spese straordinarie che si Controparte_1 renderanno necessarie per i figli maggiorenni, e , non Persona_4 Persona_3 economicamente autosufficienti, sino alla concorrenza del 50% della spesa stabilita, come da protocollo del Tribunale di Brescia;
In via istruttoria - disporsi indagine di polizia tributaria al fine di accertare l'esistenza di fonti ulteriori di reddito rispetto a quelle dichiarate fiscalmente, per tutti i motivi compiutamente esposti in narrativa, con particolare riferimento alla attività di pittore, decoratore e restauratore di opere
d'arte, nonché disporsi indagini della Polizia Tributaria anche sull'effettivo tenore di vita del resistente;
- Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie e, in particolare, per l'ammissione dei capitoli di prova dedotti nella seconda memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. del 21/03/2023;
In ogni caso,
- Con condanna della resistente al pagamento delle spese legali del presente giudizio, ivi compresa la fase presidenziale”;
Per parte resistente: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa istanza, eccezione
e deduzione, così giudicare:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con
l'obbligo di mutuo rispetto, rigettando la domanda di addebito della separazione a carico del sig. siccome infondata in fatto e in diritto;
Controparte_1
- assegnare la porzione di immobile della casa bifamiliare, di proprietà del sig. Controparte_1 in Orzinuovi in viale Bainsizza n. 28, ove attualmente la ricorrente abita insieme ai figli, alla sig.ra , esclusivamente sino al raggiungimento da parte dei figli Parte_1 dell'indipendenza economica, raggiunta la quale la sig.ra sarà tenuta alla restituzione Pt_1 dell'immobile al legittimo proprietario, dando atto che già attualmente il sig. Controparte_1 vive separatamente nell'altra unità immobiliare autonoma sita in via Bainsizza n. 30 in
Orzinuovi;
- stabilire a carico del sig. il versamento di un importo a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento dei figli e tenuto conto delle sue reali possibilità economiche e Per_1 Per_2 del fatto che entrambi i figli hanno una stabile occupazione;
- rigettare ogni e qualsiasi altra domanda così come proposta dalla ricorrente nei confronti del sig. siccome Controparte_1 infondata in fatto e in diritto.
- spese di giudizio integralmente rifuse;
in via istruttoria: si ribadisce l'opposizione all'ammissione delle residue prove eventualmente ex adverso nuovamente richieste per tutte le motivate ragioni esposte nella propria memoria ex art. 183 VI comma n. 3 e richiamate nelle note autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. datate 17 febbraio 2025”. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.10.2021 deduceva di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con a OC (BS) il 24.2.1990, trascritto nel Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte II, serie A, anno 1990, con Per_ il regime patrimoniale della comunione dei beni, unione dalla quale erano nati i figli (in data 4.2.1991), (in data 6.7.1994), LU (in data 16.3.1996), maggiorenni ed Per_6 economicamente autosufficienti, (in data 29.8.2000), che, ultimato il ciclo di studi al Per_1 liceo linguistico, era in cerca di una stabile occupazione, e (in data 6.7.2002), che, Per_2 terminato il ciclo di scuola media superiore, dalla fine del mese di luglio 2021, aveva iniziato un tirocinio presso la società Flexpack S.r.l. della durata di sei mesi, con retribuzione di € 600,00 mensili circa.
Ella riferiva che il marito svolgeva attività di pittore, restauratore e imbianchino ed era anche stato assunto come lavoratore dipendente part time, e che la crisi dell'unione matrimoniale era stata determinata dall'infedeltà del marito.
La ricorrente, quindi, chiedeva la pronuncia della separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
In vista dell'udienza presidenziale del 29.3.2022, si costituiva per contestare la Controparte_1 propria infedeltà coniugale, in quanto la crisi coniugale sarebbe stata determinata, piuttosto, da una reciproca disaffezione, essendo la convivenza fra le parti cessata sin dal mese di aprile
2020, quando egli si era ritirato a vivere presso uno dei due appartamenti che componevano l'originaria casa coniugale, mentre la moglie e i figli avevano continuato ad abitare presso l'altro.
Il resistente, quindi, aderiva alla pronuncia di separazione, e rassegnava le conclusioni trascritte in epigrafe.
All'esito dell'udienza presidenziale, in via provvisoria ed urgente, alla ricorrente veniva assegnata la porzione della casa coniugale da lei effettivamente occupata dopo la separazione di fatto dal marito, e venivano posti, a carico del resistente, un contributo al mantenimento della moglie pari ad € 300,00 mensili, un contributo al mantenimento del figlio di € 100,00 Per_2 mensili, e un contributo al mantenimento della figlia di € 200,00 mensili, oltre al 50% Per_1 delle spese straordinarie.
La causa veniva istruita in via documentale e con le prove orali ammesse con ordinanza del
23.9.2023, e, all'udienza del 23.4.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio in vista della decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza, avvenuta il 28.4.2025.
***
1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate sin dal mese di aprile 2020 e la ricorrente ha anche svolto domanda di addebito della separazione nei confronti del resistente, e l'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata confermata in sede di udienza presidenziale, ove le parti hanno chiesto entrambe la pronuncia della separazione.
Tanto basta per l'accoglimento di quest'ultima domanda.
2) Sulla domanda di addebito della separazione al resistente
Ai fini dell'addebito della separazione, per giurisprudenza consolidata, è necessario che il coniuge abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che tale condotta inosservante sia stata la causa della crisi coniugale. L'infedeltà coniugale può costituire causa di addebito della separazione, ove sia stata tale da determinare la sopravvenuta intollerabilità della convivenza, salvo che sia stata consumata nell'ambito di un matrimonio già irrimediabilmente compromesso da una crisi pregressa, che è onere della parte che chiede il rigetto della domanda di addebito allegare e dimostrare.
La ricorrente, nell'atto introduttivo, afferma genericamente che “da tempo, per cause imputabili esclusivamente al sig. , fra le quali la violazione del dovere di fedeltà coniugale, Controparte_1 la convivenza è divenuta intollerabile ed è cessata ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi” (cfr. ricorso, pag. 3).
Nella memoria integrativa la ricorrente precisa di aver scoperto, nell'aprile 2020, che il marito la tradiva con una certa e che, a seguito di ciò, egli si era trasferito a vivere presso Persona_7 una porzione di casa diversa da quella dalla stessa occupata, e che, nel novembre 2021, egli aveva intavolato una seconda relazione extraconiugale (“nel marzo 2020, la ricorrente notava un radicale cambiamento nelle abitudini del sig. e, in particolare, numerose CP_1 passeggiate serali senza dare alcuna risposta in ordine a tali spostamenti e una manicale attenzione alla propria riservatezza, in particolare, all'uso dello smartphone;
in più occasioni, il resistente dichiarava di essere sul luogo di lavoro ma era accertato che la circostanza non corrispondeva a verità. Nell'aprile del 2020, la condotta di controparte suscitava diversi sospetti nella ricorrente e nei familiari, tali da costringere questi ultimi ad eseguirei dei controlli circa gli spostamenti del resistente. In particolare, si notava il veicolo di proprietà del sig. parcheggiato con regolarità a Orzinuovi (BS) in Via Obici e il resistente recarsi CP_1 ripetutamente presso l'immobile sito in Via Camillo Benso Conte di Cavour, ove risiedeva la sig.ra In seguito agli eventi sopra descritti, il sig. si è ritirato nella parte Persona_8 CP_1 di abitazione familiare che tuttora occupa, evitando ogni rapporto con la ricorrente e riducendo al minimo i rapporti con i figli... Non solo, nel novembre 2021, la ricorrente veniva
a conoscenza che il sig. intratteneva una relazione con la sig.ra CP_1 Persona_9 residente a [...], e con la medesima programmava di recarsi in vacanza”, cfr. memoria integrativa, pagine 7 e 8).
Il resistente contesta la propria infedeltà, affermando, dapprima, che, piuttosto, “nell'ultimo periodo della convivenza coniugale è progressivamente venuta meno quell'affectio maritalis necessaria per la prosecuzione del rapporto di coniugio. Diversamente da ciò che la ricorrente ha solo genericamente e faziosamente prospettato, non sussiste alcuna causa diversa dall'insorgenza di una reciproca disaffezione” (cfr. memoria difensiva, pag. 2), e, nella comparsa di costituzione depositata dinanzi al Giudice Istruttore, negando “che il convenuto abbia intrattenuto rapporti di natura diversa da quella professionale con la dottoressa Per_7
. Si tratta di persona che ha fatto svolgere attività professionale al sig. consistita
[...] CP_1 nella creazione su cartaceo di immagini finalizzate poi al trasferimento su sito web. In ogni caso scarsamente significativo è il parcheggio del veicolo del nella centrale via Obici CP_1 di Orzinuovi, luogo posto nelle vicinanze di suoi quattro committenti, fra i quali l'architetto
ND MA, fratello del difensore della attrice, avente studio professionale in Orzinuovi, via Obici n. 14. Vi è anche da sottolineare come le condizioni di salute del sig. non sono CP_1 tali da garantirgli particolari prestazioni sotto il profilo sessuale. Egli, infatti, è portatore dal
2017 di cinto inguinale e il 28 ottobre 2021 è stato sottoposto a intervento chirurgico presso
l'ospedale di Manerbio per ernia inguinale bilaterale. Per quanto attiene al presunto rapporto extraconiugale del sig. con la signora , lo si nega. Mai il convenuto ha CP_1 Persona_9 programmato viaggi con tale persona, conosciuta in occasione di un concorso di pittura presso il Comune di Genivolta nel quale il e la erano componenti della giuria” (cfr. CP_1 Per_9 comparsa di costituzione, pag. 5).
La ricorrente, a fronte delle specifiche contestazioni del marito, non ha articolato prove orali ammissibili in ordine alla prima relazione extraconiugale asseritamente intrattenuta dal CP_1
(la seconda relazione, invece, sarebbe irrilevante, in quanto consumata nel contesto di una crisi coniugale già in atto e quando le parti già vivevano separate di fatto da diversi mesi) – essendo le prove formulate sul punto inammissibili in quanto relative a circostanze generiche e valutative – non dando, quindi, la prova né dell'infedeltà coniugale del resistente né il nesso di causalità fra essa e la crisi matrimoniale sopraggiunta, con la conseguenza che il fatto che il marito, dal mese di aprile 2020, si sia ritirato a vivere in altro appartamento senza opposizione da parte della moglie e senza che ella promuovesse allora il giudizio di separazione, sembra, piuttosto, confermare l'esistenza di una crisi pregressa.
Non può, quindi, che rigettarsi la domanda di addebito della separazione al resistente formulata dalla ricorrente.
3) Sui provvedimenti economici relativi ai figli
Il raggiungimento della maggiore età da parte di un figlio non determina automaticamente il venir meno dell'obbligo di mantenimento dei genitori verso di lui, in ossequio all'art. 337- septies c.c.
Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (cfr.
Cass. civ. n. 26875/2023).
Inoltre, “in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente… lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione” (cfr. Cass. civ. n.
8892/2024). Nel caso di specie, ha terminato la scuola superiore già dal 2021 e, dopo un tirocinio Per_2 formativo della durata di mesi sei con retribuzione di €. 600,00 mensili circa, ha reperito un'occupazione lavorativa come operaio che gli consente di percepire la somma di € 1.200,00 mensili circa (cfr. comparsa conclusionale della ricorrente, pag. 9), pertanto, è pacifico che, alla data di conclusione del presente giudizio, egli possa ormai definirsi economicamente autosufficiente.
Anche ha concluso il liceo linguistico già dal 2021, e, da allora, ha sempre lavorato, Per_1 seppure la madre affermi che abbia eseguito lavori saltuari, in particolare come addetta alle vendite in centri commerciali, con contratti a tempo parziale e determinato e retribuzione non superiore ad € 800,00 mensili.
Considerato che il percorso formativo di si è concluso oltre quattro anni fa, tempo Per_1 sufficiente per consentirle di trovare un'occupazione stabile nel settore dei propri studi o in diverso settore, e che, da allora, ella ha sempre lavorato, seppure con contratti a tempo determinato, con ciò dimostrando il possesso di adeguata capacità lavorativa, deve ritenersi che l'eventuale persistenza di lei in una condizione di mancata indipendenza economica sia imputabile a sua colpa, con conseguente perdita del diritto di essere mantenuta dai propri genitori.
Il contributo al mantenimento di e di posto a carico del padre deve, quindi, Per_2 Per_1 essere revocato a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, data in cui i presupposti perché costoro si rendessero economicamente indipendente possono dirsi definitivamente consolidati.
Non sussistono, quindi, più i presupposti per assegnare la casa coniugale ex art. 337-sexies c.c. alla ricorrente, convivente con figli ormai tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
4) Sul contributo al mantenimento della moglie
La ricorrente ha chiesto di porre a carico del resistente una somma a titolo di mantenimento per sé pari ad € 600,00 mensili.
Il diritto di ricevere una somma a titolo di mantenimento da parte del coniuge economicamente più debole in sede di separazione personale è previsto dall'art. 156 c.c. al ricorrere di due requisiti: la non addebitabilità della crisi coniugale al richiedente e la mancanza, in quest'ultimo, di adeguati redditi propri.
Posto che nessun addebito può essere mosso nei confronti della ricorrente, è pacifico che ella, casalinga all'epoca del matrimonio, attualmente non lavori e che non abbia, quindi, redditi adeguati a provvedere al proprio sostentamento. Il resistente, invece, ha sempre svolto il lavoro di pittore, restauratore e imbianchino, mentre, dal 2021, è stato assunto come dipendente part time presso un'azienda privata con orario lavorativo di 20 ore settimanali, ma, dalle prove orali acquisite, è emerso che egli continua a svolgere anche l'attività di lavoro autonomo pregressa, tanto che, dalle dichiarazioni dei redditi depositate, è emerso che egli ha percepito € 9.127,00 annuali lordi nel 2021, € 24.026,00 lordi annuali ed € 1.713,00 netti mensili nel 2022, € 1.653,00 netti mensili nel 2024, e quest'ultima dichiarazione (2025 per il 2024) riporta sia redditi da lavoro autonomo che redditi da lavoro dipendente (in particolare, € 17.363 netti annuali da lavoro dipendente ed € 2.475,00 netti annuali da lavoro autonomo).
Alla luce dei redditi suddetti e della circostanza che, in costanza di matrimonio, il resistente provvedeva in via esclusiva a mantenere la famiglia, almeno sino al suo trasferimento nel mese di aprile 2020, appare equo porre a suo carico un contributo al mantenimento della moglie pari ad € 350,00 mensili, somma che dovrà essere corrisposta a decorrere dalla data dell'effettiva liberazione della casa coniugale da parte della ricorrente, sino ad allora rimanendo vigenti i provvedimenti provvisori ed urgenti sul punto.
5) Sulle richieste istruttorie reiterate
Le richieste istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni debbono essere rigettate per le stesse valutazioni già compiute dal Giudice Istruttore con ordinanza del
23.9.2023, che questo Collegio condivide integralmente e fa propria.
6) Sulle spese processuali
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e debbono essere liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per le controversie di valore indeterminabile di bassa complessità, attesa la semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
1) Pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
2) Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) Rigetta la domanda di addebito della separazione al resistente formulata dalla ricorrente;
4) Revoca il contributo al mantenimento dei figli e posto a carico del Per_2 Per_1 resistente, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza;
Controparte_1
5) Rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla ricorrente;
6) Pone a carico del resistente, una somma a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento della moglie, , pari ad € 350,00 mensili, da corrispondere Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT;
7) Condanna la ricorrente, , a rimborsare al resistente, le Parte_1 Controparte_1 spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 3.809,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 9.10.2025.
La Giudice estensora Il Presidente
UD HE AN IN
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
AN IN Presidente Michele Posio Giudice UD HE Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11759/2021 R.G., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Orzinuovi Parte_1 C.F._1
(BS), presso lo studio dell'Avv. LU MA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Nei confronti di
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Brescia, presso Controparte_1 C.F._2 lo studio dell'Avv. Paolo Macchion, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI (come da udienza del 23.4.2025)
Per parte ricorrente: “1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e con addebito della separazione a carico di
per tutti i motivi esposti in narrativa;
Controparte_1
2) assegnare la casa coniugale, sita in Orzinuovi in Viale Bainsizza 30, alla Signora
[...]
, con tutti i beni mobili in essa contenuti sino a che i figli risultino economicamente Pt_1 autosufficienti, con possibilità per il Signor di asportare i propri beni e oggetti Controparte_1 personali;
- in subordine, assegnare alla Signora la porzione di casa coniugale, sita in Parte_1
Orzinuovi in Viale Bainsizza 30, oggi occupata dalla ricorrente unitamente ai figli LU,
e e catastalmente identificata al Foglio 18 - Particella 121 - Subalterno 5, oltre Per_1 Per_2 alla lavanderia e garage di competenza, con tutti i beni mobili in essa contenuti sino a che i figli risultino economicamente autosufficienti, con possibilità per il Signor di Controparte_1 asportare i propri beni e oggetti personali;
3) prevedere in capo a l'obbligo di Controparte_1 contribuire al mantenimento della moglie, , da sempre casalinga, versando Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese l'assegno mensile di mantenimento della somma di €. 600,00 ovvero nella misura che verrà ritenuta idonea dall'Ill.mo Tribunale adito, somma da rivalutarsi annualmente ed automaticamente in base alle variazioni ISTAT;
4) prevedere in capo al padre, , l'obbligo di contribuire al mantenimento del Controparte_1 figlio maggiorenne, , non economicamente autosufficiente, versando entro il Persona_3 giorno 10 di ogni mese l'assegno mensile di mantenimento della somma di €. 200,00 ovvero nella misura che verrà ritenuta idonea dall'Ill.mo Tribunale adito, somma da rivalutarsi annualmente ed automaticamente in base alle variazioni ISTAT;
5) prevedere in capo al padre, , l'obbligo di contribuire al mantenimento della Controparte_1 figlia, , non economicamente autosufficiente, versando entro il giorno 10 di Persona_4 ogni mese l'assegno mensile di mantenimento della somma di €. 400,00 ovvero nella misura che verrà ritenuta idonea dall'Ill.mo Tribunale adito, somma da rivalutarsi annualmente ed automaticamente in base alle variazioni ISTAT;
6) disporre che il sig. concorra al pagamento delle spese straordinarie che si Controparte_1 renderanno necessarie per i figli maggiorenni, e , non Persona_4 Persona_3 economicamente autosufficienti, sino alla concorrenza del 50% della spesa stabilita, come da protocollo del Tribunale di Brescia;
In via istruttoria - disporsi indagine di polizia tributaria al fine di accertare l'esistenza di fonti ulteriori di reddito rispetto a quelle dichiarate fiscalmente, per tutti i motivi compiutamente esposti in narrativa, con particolare riferimento alla attività di pittore, decoratore e restauratore di opere
d'arte, nonché disporsi indagini della Polizia Tributaria anche sull'effettivo tenore di vita del resistente;
- Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie e, in particolare, per l'ammissione dei capitoli di prova dedotti nella seconda memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. del 21/03/2023;
In ogni caso,
- Con condanna della resistente al pagamento delle spese legali del presente giudizio, ivi compresa la fase presidenziale”;
Per parte resistente: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa istanza, eccezione
e deduzione, così giudicare:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con
l'obbligo di mutuo rispetto, rigettando la domanda di addebito della separazione a carico del sig. siccome infondata in fatto e in diritto;
Controparte_1
- assegnare la porzione di immobile della casa bifamiliare, di proprietà del sig. Controparte_1 in Orzinuovi in viale Bainsizza n. 28, ove attualmente la ricorrente abita insieme ai figli, alla sig.ra , esclusivamente sino al raggiungimento da parte dei figli Parte_1 dell'indipendenza economica, raggiunta la quale la sig.ra sarà tenuta alla restituzione Pt_1 dell'immobile al legittimo proprietario, dando atto che già attualmente il sig. Controparte_1 vive separatamente nell'altra unità immobiliare autonoma sita in via Bainsizza n. 30 in
Orzinuovi;
- stabilire a carico del sig. il versamento di un importo a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento dei figli e tenuto conto delle sue reali possibilità economiche e Per_1 Per_2 del fatto che entrambi i figli hanno una stabile occupazione;
- rigettare ogni e qualsiasi altra domanda così come proposta dalla ricorrente nei confronti del sig. siccome Controparte_1 infondata in fatto e in diritto.
- spese di giudizio integralmente rifuse;
in via istruttoria: si ribadisce l'opposizione all'ammissione delle residue prove eventualmente ex adverso nuovamente richieste per tutte le motivate ragioni esposte nella propria memoria ex art. 183 VI comma n. 3 e richiamate nelle note autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. datate 17 febbraio 2025”. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.10.2021 deduceva di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con a OC (BS) il 24.2.1990, trascritto nel Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte II, serie A, anno 1990, con Per_ il regime patrimoniale della comunione dei beni, unione dalla quale erano nati i figli (in data 4.2.1991), (in data 6.7.1994), LU (in data 16.3.1996), maggiorenni ed Per_6 economicamente autosufficienti, (in data 29.8.2000), che, ultimato il ciclo di studi al Per_1 liceo linguistico, era in cerca di una stabile occupazione, e (in data 6.7.2002), che, Per_2 terminato il ciclo di scuola media superiore, dalla fine del mese di luglio 2021, aveva iniziato un tirocinio presso la società Flexpack S.r.l. della durata di sei mesi, con retribuzione di € 600,00 mensili circa.
Ella riferiva che il marito svolgeva attività di pittore, restauratore e imbianchino ed era anche stato assunto come lavoratore dipendente part time, e che la crisi dell'unione matrimoniale era stata determinata dall'infedeltà del marito.
La ricorrente, quindi, chiedeva la pronuncia della separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
In vista dell'udienza presidenziale del 29.3.2022, si costituiva per contestare la Controparte_1 propria infedeltà coniugale, in quanto la crisi coniugale sarebbe stata determinata, piuttosto, da una reciproca disaffezione, essendo la convivenza fra le parti cessata sin dal mese di aprile
2020, quando egli si era ritirato a vivere presso uno dei due appartamenti che componevano l'originaria casa coniugale, mentre la moglie e i figli avevano continuato ad abitare presso l'altro.
Il resistente, quindi, aderiva alla pronuncia di separazione, e rassegnava le conclusioni trascritte in epigrafe.
All'esito dell'udienza presidenziale, in via provvisoria ed urgente, alla ricorrente veniva assegnata la porzione della casa coniugale da lei effettivamente occupata dopo la separazione di fatto dal marito, e venivano posti, a carico del resistente, un contributo al mantenimento della moglie pari ad € 300,00 mensili, un contributo al mantenimento del figlio di € 100,00 Per_2 mensili, e un contributo al mantenimento della figlia di € 200,00 mensili, oltre al 50% Per_1 delle spese straordinarie.
La causa veniva istruita in via documentale e con le prove orali ammesse con ordinanza del
23.9.2023, e, all'udienza del 23.4.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio in vista della decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza, avvenuta il 28.4.2025.
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1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate sin dal mese di aprile 2020 e la ricorrente ha anche svolto domanda di addebito della separazione nei confronti del resistente, e l'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata confermata in sede di udienza presidenziale, ove le parti hanno chiesto entrambe la pronuncia della separazione.
Tanto basta per l'accoglimento di quest'ultima domanda.
2) Sulla domanda di addebito della separazione al resistente
Ai fini dell'addebito della separazione, per giurisprudenza consolidata, è necessario che il coniuge abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che tale condotta inosservante sia stata la causa della crisi coniugale. L'infedeltà coniugale può costituire causa di addebito della separazione, ove sia stata tale da determinare la sopravvenuta intollerabilità della convivenza, salvo che sia stata consumata nell'ambito di un matrimonio già irrimediabilmente compromesso da una crisi pregressa, che è onere della parte che chiede il rigetto della domanda di addebito allegare e dimostrare.
La ricorrente, nell'atto introduttivo, afferma genericamente che “da tempo, per cause imputabili esclusivamente al sig. , fra le quali la violazione del dovere di fedeltà coniugale, Controparte_1 la convivenza è divenuta intollerabile ed è cessata ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi” (cfr. ricorso, pag. 3).
Nella memoria integrativa la ricorrente precisa di aver scoperto, nell'aprile 2020, che il marito la tradiva con una certa e che, a seguito di ciò, egli si era trasferito a vivere presso Persona_7 una porzione di casa diversa da quella dalla stessa occupata, e che, nel novembre 2021, egli aveva intavolato una seconda relazione extraconiugale (“nel marzo 2020, la ricorrente notava un radicale cambiamento nelle abitudini del sig. e, in particolare, numerose CP_1 passeggiate serali senza dare alcuna risposta in ordine a tali spostamenti e una manicale attenzione alla propria riservatezza, in particolare, all'uso dello smartphone;
in più occasioni, il resistente dichiarava di essere sul luogo di lavoro ma era accertato che la circostanza non corrispondeva a verità. Nell'aprile del 2020, la condotta di controparte suscitava diversi sospetti nella ricorrente e nei familiari, tali da costringere questi ultimi ad eseguirei dei controlli circa gli spostamenti del resistente. In particolare, si notava il veicolo di proprietà del sig. parcheggiato con regolarità a Orzinuovi (BS) in Via Obici e il resistente recarsi CP_1 ripetutamente presso l'immobile sito in Via Camillo Benso Conte di Cavour, ove risiedeva la sig.ra In seguito agli eventi sopra descritti, il sig. si è ritirato nella parte Persona_8 CP_1 di abitazione familiare che tuttora occupa, evitando ogni rapporto con la ricorrente e riducendo al minimo i rapporti con i figli... Non solo, nel novembre 2021, la ricorrente veniva
a conoscenza che il sig. intratteneva una relazione con la sig.ra CP_1 Persona_9 residente a [...], e con la medesima programmava di recarsi in vacanza”, cfr. memoria integrativa, pagine 7 e 8).
Il resistente contesta la propria infedeltà, affermando, dapprima, che, piuttosto, “nell'ultimo periodo della convivenza coniugale è progressivamente venuta meno quell'affectio maritalis necessaria per la prosecuzione del rapporto di coniugio. Diversamente da ciò che la ricorrente ha solo genericamente e faziosamente prospettato, non sussiste alcuna causa diversa dall'insorgenza di una reciproca disaffezione” (cfr. memoria difensiva, pag. 2), e, nella comparsa di costituzione depositata dinanzi al Giudice Istruttore, negando “che il convenuto abbia intrattenuto rapporti di natura diversa da quella professionale con la dottoressa Per_7
. Si tratta di persona che ha fatto svolgere attività professionale al sig. consistita
[...] CP_1 nella creazione su cartaceo di immagini finalizzate poi al trasferimento su sito web. In ogni caso scarsamente significativo è il parcheggio del veicolo del nella centrale via Obici CP_1 di Orzinuovi, luogo posto nelle vicinanze di suoi quattro committenti, fra i quali l'architetto
ND MA, fratello del difensore della attrice, avente studio professionale in Orzinuovi, via Obici n. 14. Vi è anche da sottolineare come le condizioni di salute del sig. non sono CP_1 tali da garantirgli particolari prestazioni sotto il profilo sessuale. Egli, infatti, è portatore dal
2017 di cinto inguinale e il 28 ottobre 2021 è stato sottoposto a intervento chirurgico presso
l'ospedale di Manerbio per ernia inguinale bilaterale. Per quanto attiene al presunto rapporto extraconiugale del sig. con la signora , lo si nega. Mai il convenuto ha CP_1 Persona_9 programmato viaggi con tale persona, conosciuta in occasione di un concorso di pittura presso il Comune di Genivolta nel quale il e la erano componenti della giuria” (cfr. CP_1 Per_9 comparsa di costituzione, pag. 5).
La ricorrente, a fronte delle specifiche contestazioni del marito, non ha articolato prove orali ammissibili in ordine alla prima relazione extraconiugale asseritamente intrattenuta dal CP_1
(la seconda relazione, invece, sarebbe irrilevante, in quanto consumata nel contesto di una crisi coniugale già in atto e quando le parti già vivevano separate di fatto da diversi mesi) – essendo le prove formulate sul punto inammissibili in quanto relative a circostanze generiche e valutative – non dando, quindi, la prova né dell'infedeltà coniugale del resistente né il nesso di causalità fra essa e la crisi matrimoniale sopraggiunta, con la conseguenza che il fatto che il marito, dal mese di aprile 2020, si sia ritirato a vivere in altro appartamento senza opposizione da parte della moglie e senza che ella promuovesse allora il giudizio di separazione, sembra, piuttosto, confermare l'esistenza di una crisi pregressa.
Non può, quindi, che rigettarsi la domanda di addebito della separazione al resistente formulata dalla ricorrente.
3) Sui provvedimenti economici relativi ai figli
Il raggiungimento della maggiore età da parte di un figlio non determina automaticamente il venir meno dell'obbligo di mantenimento dei genitori verso di lui, in ossequio all'art. 337- septies c.c.
Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (cfr.
Cass. civ. n. 26875/2023).
Inoltre, “in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente… lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione” (cfr. Cass. civ. n.
8892/2024). Nel caso di specie, ha terminato la scuola superiore già dal 2021 e, dopo un tirocinio Per_2 formativo della durata di mesi sei con retribuzione di €. 600,00 mensili circa, ha reperito un'occupazione lavorativa come operaio che gli consente di percepire la somma di € 1.200,00 mensili circa (cfr. comparsa conclusionale della ricorrente, pag. 9), pertanto, è pacifico che, alla data di conclusione del presente giudizio, egli possa ormai definirsi economicamente autosufficiente.
Anche ha concluso il liceo linguistico già dal 2021, e, da allora, ha sempre lavorato, Per_1 seppure la madre affermi che abbia eseguito lavori saltuari, in particolare come addetta alle vendite in centri commerciali, con contratti a tempo parziale e determinato e retribuzione non superiore ad € 800,00 mensili.
Considerato che il percorso formativo di si è concluso oltre quattro anni fa, tempo Per_1 sufficiente per consentirle di trovare un'occupazione stabile nel settore dei propri studi o in diverso settore, e che, da allora, ella ha sempre lavorato, seppure con contratti a tempo determinato, con ciò dimostrando il possesso di adeguata capacità lavorativa, deve ritenersi che l'eventuale persistenza di lei in una condizione di mancata indipendenza economica sia imputabile a sua colpa, con conseguente perdita del diritto di essere mantenuta dai propri genitori.
Il contributo al mantenimento di e di posto a carico del padre deve, quindi, Per_2 Per_1 essere revocato a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, data in cui i presupposti perché costoro si rendessero economicamente indipendente possono dirsi definitivamente consolidati.
Non sussistono, quindi, più i presupposti per assegnare la casa coniugale ex art. 337-sexies c.c. alla ricorrente, convivente con figli ormai tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
4) Sul contributo al mantenimento della moglie
La ricorrente ha chiesto di porre a carico del resistente una somma a titolo di mantenimento per sé pari ad € 600,00 mensili.
Il diritto di ricevere una somma a titolo di mantenimento da parte del coniuge economicamente più debole in sede di separazione personale è previsto dall'art. 156 c.c. al ricorrere di due requisiti: la non addebitabilità della crisi coniugale al richiedente e la mancanza, in quest'ultimo, di adeguati redditi propri.
Posto che nessun addebito può essere mosso nei confronti della ricorrente, è pacifico che ella, casalinga all'epoca del matrimonio, attualmente non lavori e che non abbia, quindi, redditi adeguati a provvedere al proprio sostentamento. Il resistente, invece, ha sempre svolto il lavoro di pittore, restauratore e imbianchino, mentre, dal 2021, è stato assunto come dipendente part time presso un'azienda privata con orario lavorativo di 20 ore settimanali, ma, dalle prove orali acquisite, è emerso che egli continua a svolgere anche l'attività di lavoro autonomo pregressa, tanto che, dalle dichiarazioni dei redditi depositate, è emerso che egli ha percepito € 9.127,00 annuali lordi nel 2021, € 24.026,00 lordi annuali ed € 1.713,00 netti mensili nel 2022, € 1.653,00 netti mensili nel 2024, e quest'ultima dichiarazione (2025 per il 2024) riporta sia redditi da lavoro autonomo che redditi da lavoro dipendente (in particolare, € 17.363 netti annuali da lavoro dipendente ed € 2.475,00 netti annuali da lavoro autonomo).
Alla luce dei redditi suddetti e della circostanza che, in costanza di matrimonio, il resistente provvedeva in via esclusiva a mantenere la famiglia, almeno sino al suo trasferimento nel mese di aprile 2020, appare equo porre a suo carico un contributo al mantenimento della moglie pari ad € 350,00 mensili, somma che dovrà essere corrisposta a decorrere dalla data dell'effettiva liberazione della casa coniugale da parte della ricorrente, sino ad allora rimanendo vigenti i provvedimenti provvisori ed urgenti sul punto.
5) Sulle richieste istruttorie reiterate
Le richieste istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni debbono essere rigettate per le stesse valutazioni già compiute dal Giudice Istruttore con ordinanza del
23.9.2023, che questo Collegio condivide integralmente e fa propria.
6) Sulle spese processuali
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e debbono essere liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per le controversie di valore indeterminabile di bassa complessità, attesa la semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
1) Pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
2) Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) Rigetta la domanda di addebito della separazione al resistente formulata dalla ricorrente;
4) Revoca il contributo al mantenimento dei figli e posto a carico del Per_2 Per_1 resistente, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza;
Controparte_1
5) Rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla ricorrente;
6) Pone a carico del resistente, una somma a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento della moglie, , pari ad € 350,00 mensili, da corrispondere Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT;
7) Condanna la ricorrente, , a rimborsare al resistente, le Parte_1 Controparte_1 spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 3.809,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 9.10.2025.
La Giudice estensora Il Presidente
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