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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verona, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verona |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
D'AMICO ERNESTO, Presidente
POLI LUCIA, OR
STAGNO MICHELE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 374/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z03GD01670/2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z03GD01670/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z03GD01670/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 379/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto in epigrafe, la società Ricorrente_1 S.R.L. ha impugnato l'avviso di accertamento n. 19020028007, con il quale l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Verona, a seguito di una verifica fiscale, ha rideterminato per l'anno d'imposta 2018 un maggior reddito ai fini IRES e un maggior valore della produzione ai fini IRAP, nonché una maggiore imposta ai fini IVA.
L'accertamento si fonda sulla ritenuta inattendibilità sostanziale della contabilità, desunta da una serie di elementi considerati dall'Ufficio gravi, precisi e concordanti, tra cui: l'inattendibilità del prospetto delle rimanenze, la redditività prossima allo zero, una percentuale di ricarico del 17,97% ritenuta anomala rispetto alla media storica della società (calcolata al 39,94%), e una presunta ingiustificata svalutazione delle rimanenze finali per oltre un milione di euro, in concomitanza con la realizzazione di una cospicua plusvalenza derivante dalla vendita di un immobile.
La società ricorrente ha eccepito, in via preliminare, la decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento per superamento del termine previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600/73. Nel merito, ha contestato la legittimità dell'utilizzo del metodo analitico-induttivo, stante la regolare tenuta delle scritture contabili, e il difetto di prova per l'assenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni poste a base della pretesa.
La ricorrente ha prodotto numerosa documentazione a sostegno delle proprie tesi, tra cui listini, dettaglio delle rimanenze, articoli di stampa specializzata, statistiche di settore e la relazione sulla gestione al bilancio
2018.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale ha controdedotto puntualmente alle eccezioni della ricorrente, insistendo per la legittimità e la fondatezza del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di decadenza dal potere di accertamento sollevata dalla società ricorrente.
L'eccezione è infondata.
La ricorrente sostiene che l'avviso di accertamento, relativo all'anno d'imposta 2018, sarebbe stato notificato oltre il termine del 31 dicembre 2024.
Tuttavia, dagli atti di causa, emerge che la società, a seguito della notifica dello schema d'atto, ha presentato istanza di accertamento con adesione. Tale procedura, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 218/1997, sospende per un periodo di 90 giorni il termine per l'impugnazione e, per il medesimo periodo, quello di decadenza per l'accertamento. Pertanto, il termine originario del 31 dicembre 2024, sospeso per 90 giorni,
è stato prorogato fino alla fine di marzo 2025. La notifica dell'atto impugnato, avvenuta in data 5 marzo 2025, deve quindi considerarsi tempestiva.
Nel merito, il ricorso è fondato. L'accertamento dell'Ufficio si basa, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/73, su presunzioni che, per legittimare la rettifica del reddito in presenza di una contabilità formalmente regolare, devono essere
"gravi, precise e concordanti".
Nel caso di specie, ritiene questo Collegio che l'impianto presuntivo costruito dall'Amministrazione Finanziaria non possegga tali requisiti, in quanto efficacemente contrastato dalle puntuali e documentate allegazioni difensive della società ricorrente.
Il fulcro della ricostruzione induttiva operata dall'Ufficio risiede nell'applicazione di una percentuale di ricarico media del 39,94%, calcolata come media aritmetica semplice dei ricarichi desunti dai bilanci degli anni precedenti e successivi a quello oggetto di controllo. L'adozione di tale metodologia, tuttavia, si rivela inadeguata nel caso concreto.
Come correttamente eccepito dalla ricorrente, e confermato dalla documentazione prodotta , la Ricorrente_1 S.R.L. commercializza una pluralità di prodotti eterogenei, che comprendono vino sfuso , vino imbottigliato di diverse tipologie, birre e specialità alimentari, oltre a prodotti enologici. Inoltre, la società opera sia all'ingrosso che al dettaglio tramite una rete di "spacci". Risulta evidente che tali categorie di beni e canali di vendita diversificati, siano caratterizzate da marginalità diverse.
In un simile contesto, l'utilizzo della media aritmetica semplice, che attribuisce un peso identico a ogni prodotto indipendentemente dalla sua incidenza sul volume delle vendite, produce un risultato distorsivo e inidoneo a rappresentare la reale redditività aziendale. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che, in presenza di beni non omogenei, la ricostruzione dei ricavi deve fondarsi sul metodo della media ponderata, che tiene conto della diversa composizione qualitativa e quantitativa delle vendite
(ex multis, Cass. n. 7960/2021; Cass. n. 27033/2021).
L'Ufficio al contrario ha adottato il diverso metodo della media matematica semplice, senza fornire alcuna giustificazione in merito.
Ne risulta inficiata pertanto la ricostruzione operata e, di conseguenza, l'efficacia probatoria delle presunzioni poste alla base dell'accertamento dei maggiori ricavi.
Parimenti fondate appaiono le giustificazioni addotte dalla ricorrente in merito alla svalutazione delle rimanenze finali dell'esercizio 2018.
La società ha documentato le circostanze anomale delle annate 2017 e 2018. Infatti, l'annata vitivinicola
2017 è stata eccezionalmente scarsa a causa di avverse condizioni climatiche, determinando un'impennata dei prezzi dei vini e, di conseguenza, un elevato valore delle giacenze di magazzino all'inizio del periodo d'imposta 2018. Al contrario, la vendemmia del 2018 è risultata straordinariamente abbondante, provocando un crollo delle quotazioni di mercato e rendendo necessaria, in ossequio ai corretti principi contabili, una svalutazione delle rimanenze per adeguarle al minor valore di realizzo. Tale circostanza, di natura oggettiva ed esogena, è stata peraltro esplicitata nella relazione sulla gestione al bilancio 2018 prodotta in atti, il che, tra l'altro smentisce l'affermazione dell'Ufficio circa l'assenza di tracce documentali, delle motivazioni che hanno portato alle contestate svalutazioni.
Di fronte di quanto esposto, la tesi dell'Ufficio, secondo cui la svalutazione sarebbe una manovra artificiosa volta a sterilizzare fiscalmente la plusvalenza derivante dalla vendita di un immobile, appare sfornita di adeguato supporto probatorio.
La sequenza temporale dei fatti, peraltro, corrobora la versione della ricorrente: la causa della svalutazione
(vendemmia abbondante) si è verificata nell'autunno 2018, mentre la vendita dell'immobile è successiva
(luglio 2019) e appare come una conseguenza della difficile situazione finanziaria, non come il suo presupposto. Infine, anche le ulteriori "anomalie" contestate dall'Ufficio in merito alla valorizzazione delle rimanenze (es. prezzi diversi tra magazzino centrale e spacci, indicazioni cumulative) sono state adeguatamente chiarite dalla società, la quale ha spiegato le differenze di valore con i costi di lavorazione, trasporto e stoccaggio,
e ha fornito i prospetti di dettaglio delle voci indicate in modo aggregato .
In conclusione, le presunzioni su cui si fonda l'avviso di accertamento impugnato non soddisfano i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge, essendo basate su una metodologia di calcolo errata e non tenendo conto delle circostanze eccezionali, debitamente provate dalla contribuente, che hanno caratterizzato l'esercizio in esame.
Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere accolto.
La Parziale soccombenza e la controvertibilità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
D'AMICO ERNESTO, Presidente
POLI LUCIA, OR
STAGNO MICHELE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 374/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z03GD01670/2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z03GD01670/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z03GD01670/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 379/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto in epigrafe, la società Ricorrente_1 S.R.L. ha impugnato l'avviso di accertamento n. 19020028007, con il quale l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Verona, a seguito di una verifica fiscale, ha rideterminato per l'anno d'imposta 2018 un maggior reddito ai fini IRES e un maggior valore della produzione ai fini IRAP, nonché una maggiore imposta ai fini IVA.
L'accertamento si fonda sulla ritenuta inattendibilità sostanziale della contabilità, desunta da una serie di elementi considerati dall'Ufficio gravi, precisi e concordanti, tra cui: l'inattendibilità del prospetto delle rimanenze, la redditività prossima allo zero, una percentuale di ricarico del 17,97% ritenuta anomala rispetto alla media storica della società (calcolata al 39,94%), e una presunta ingiustificata svalutazione delle rimanenze finali per oltre un milione di euro, in concomitanza con la realizzazione di una cospicua plusvalenza derivante dalla vendita di un immobile.
La società ricorrente ha eccepito, in via preliminare, la decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento per superamento del termine previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600/73. Nel merito, ha contestato la legittimità dell'utilizzo del metodo analitico-induttivo, stante la regolare tenuta delle scritture contabili, e il difetto di prova per l'assenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni poste a base della pretesa.
La ricorrente ha prodotto numerosa documentazione a sostegno delle proprie tesi, tra cui listini, dettaglio delle rimanenze, articoli di stampa specializzata, statistiche di settore e la relazione sulla gestione al bilancio
2018.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale ha controdedotto puntualmente alle eccezioni della ricorrente, insistendo per la legittimità e la fondatezza del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di decadenza dal potere di accertamento sollevata dalla società ricorrente.
L'eccezione è infondata.
La ricorrente sostiene che l'avviso di accertamento, relativo all'anno d'imposta 2018, sarebbe stato notificato oltre il termine del 31 dicembre 2024.
Tuttavia, dagli atti di causa, emerge che la società, a seguito della notifica dello schema d'atto, ha presentato istanza di accertamento con adesione. Tale procedura, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 218/1997, sospende per un periodo di 90 giorni il termine per l'impugnazione e, per il medesimo periodo, quello di decadenza per l'accertamento. Pertanto, il termine originario del 31 dicembre 2024, sospeso per 90 giorni,
è stato prorogato fino alla fine di marzo 2025. La notifica dell'atto impugnato, avvenuta in data 5 marzo 2025, deve quindi considerarsi tempestiva.
Nel merito, il ricorso è fondato. L'accertamento dell'Ufficio si basa, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/73, su presunzioni che, per legittimare la rettifica del reddito in presenza di una contabilità formalmente regolare, devono essere
"gravi, precise e concordanti".
Nel caso di specie, ritiene questo Collegio che l'impianto presuntivo costruito dall'Amministrazione Finanziaria non possegga tali requisiti, in quanto efficacemente contrastato dalle puntuali e documentate allegazioni difensive della società ricorrente.
Il fulcro della ricostruzione induttiva operata dall'Ufficio risiede nell'applicazione di una percentuale di ricarico media del 39,94%, calcolata come media aritmetica semplice dei ricarichi desunti dai bilanci degli anni precedenti e successivi a quello oggetto di controllo. L'adozione di tale metodologia, tuttavia, si rivela inadeguata nel caso concreto.
Come correttamente eccepito dalla ricorrente, e confermato dalla documentazione prodotta , la Ricorrente_1 S.R.L. commercializza una pluralità di prodotti eterogenei, che comprendono vino sfuso , vino imbottigliato di diverse tipologie, birre e specialità alimentari, oltre a prodotti enologici. Inoltre, la società opera sia all'ingrosso che al dettaglio tramite una rete di "spacci". Risulta evidente che tali categorie di beni e canali di vendita diversificati, siano caratterizzate da marginalità diverse.
In un simile contesto, l'utilizzo della media aritmetica semplice, che attribuisce un peso identico a ogni prodotto indipendentemente dalla sua incidenza sul volume delle vendite, produce un risultato distorsivo e inidoneo a rappresentare la reale redditività aziendale. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che, in presenza di beni non omogenei, la ricostruzione dei ricavi deve fondarsi sul metodo della media ponderata, che tiene conto della diversa composizione qualitativa e quantitativa delle vendite
(ex multis, Cass. n. 7960/2021; Cass. n. 27033/2021).
L'Ufficio al contrario ha adottato il diverso metodo della media matematica semplice, senza fornire alcuna giustificazione in merito.
Ne risulta inficiata pertanto la ricostruzione operata e, di conseguenza, l'efficacia probatoria delle presunzioni poste alla base dell'accertamento dei maggiori ricavi.
Parimenti fondate appaiono le giustificazioni addotte dalla ricorrente in merito alla svalutazione delle rimanenze finali dell'esercizio 2018.
La società ha documentato le circostanze anomale delle annate 2017 e 2018. Infatti, l'annata vitivinicola
2017 è stata eccezionalmente scarsa a causa di avverse condizioni climatiche, determinando un'impennata dei prezzi dei vini e, di conseguenza, un elevato valore delle giacenze di magazzino all'inizio del periodo d'imposta 2018. Al contrario, la vendemmia del 2018 è risultata straordinariamente abbondante, provocando un crollo delle quotazioni di mercato e rendendo necessaria, in ossequio ai corretti principi contabili, una svalutazione delle rimanenze per adeguarle al minor valore di realizzo. Tale circostanza, di natura oggettiva ed esogena, è stata peraltro esplicitata nella relazione sulla gestione al bilancio 2018 prodotta in atti, il che, tra l'altro smentisce l'affermazione dell'Ufficio circa l'assenza di tracce documentali, delle motivazioni che hanno portato alle contestate svalutazioni.
Di fronte di quanto esposto, la tesi dell'Ufficio, secondo cui la svalutazione sarebbe una manovra artificiosa volta a sterilizzare fiscalmente la plusvalenza derivante dalla vendita di un immobile, appare sfornita di adeguato supporto probatorio.
La sequenza temporale dei fatti, peraltro, corrobora la versione della ricorrente: la causa della svalutazione
(vendemmia abbondante) si è verificata nell'autunno 2018, mentre la vendita dell'immobile è successiva
(luglio 2019) e appare come una conseguenza della difficile situazione finanziaria, non come il suo presupposto. Infine, anche le ulteriori "anomalie" contestate dall'Ufficio in merito alla valorizzazione delle rimanenze (es. prezzi diversi tra magazzino centrale e spacci, indicazioni cumulative) sono state adeguatamente chiarite dalla società, la quale ha spiegato le differenze di valore con i costi di lavorazione, trasporto e stoccaggio,
e ha fornito i prospetti di dettaglio delle voci indicate in modo aggregato .
In conclusione, le presunzioni su cui si fonda l'avviso di accertamento impugnato non soddisfano i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge, essendo basate su una metodologia di calcolo errata e non tenendo conto delle circostanze eccezionali, debitamente provate dalla contribuente, che hanno caratterizzato l'esercizio in esame.
Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere accolto.
La Parziale soccombenza e la controvertibilità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.