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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/07/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI Sezione civile REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Il Tribunale di PATTI, in Camera di consiglio, composto dai sigg.ri Magistrati: dott. Mario Samperi presidente dott.ssa Rossella Busacca giudice dott.ssa Serena Andaloro giudice rel. riunito in camera di consiglio;
nel procedimento, iscritto al n. 401/2025 R.G.V.G., proposto congiuntamente da
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca La Rosa;
e nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Catena C.F._2
Mastrantonio; ricorrenti, viste le note depositate dalle parti in data 1 e 7 luglio 2025, congiuntamente alle dichiarazioni delle parti di rinuncia alla presenza in udienza;
ha emesso la seguente SENTENZA Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Le parti hanno concluso riportandosi al contenuto del ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 6 maggio 2025; RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 6 maggio 2025, e Parte_1 Controparte_1 hanno adito il Tribunale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. al fine di ottenere la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali relativi alla loro figlia minore, . Persona_1
I ricorrenti hanno esposto di aver intrattenuto una convivenza more uxorio per circa sei anni, durante la quale, in data 28 settembre 2016, era nata la
1 figlia da entrambi riconosciuta. Hanno inoltre Persona_1 rappresentato che, a causa di divergenze caratteriali, la comunione materiale e spirituale tra loro era venuta meno, portando alla cessazione definitiva della convivenza nel mese di settembre 2022. Ciò premesso, le parti hanno manifestato la volontà di regolare consensualmente l'esercizio della responsabilità genitoriale e le questioni economiche connesse, sottoponendo al Tribunale un accordo le cui condizioni, contenute nel ricorso e nel piano genitoriale allegato, vengono di seguito trascritte: «- Disporre ex art. 337 quater cc. l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e domicilio presso la madre, nel cui stato di famiglia resterà iscritta e con la quale avrà dunque la residenza e disporre le modalità di visita da parte del padre come sotto indicate;
- Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia per tre volte a settimana, preferibilmente il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 15:00 alle ore 20:00, e a settimane alterne durante il fine settimana, con possibilità di pernottamento il sabato notte, dalle ore 13:00 del sabato alle ore 19:00 della Domenica;
con facoltà del padre di tenere con se la figlia anche in altri giorni della settimana il tutto ovviamente previo accordo tra le parti e tenendo conto delle esigenze della minore;
- Disporre, in merito alle festività natalizie, che la piccola trascorra ad anni alterni, la vigilia di Natale ed il giorno di capodanno con un genitore e il giorno di Natale e il 31 dicembre con l'altro, con orari dalle 10:00 del mattino alle 10:00 del mattino del giorno successivo, così da consentire alla bambina di trascorrere le festività natalizie a turno con entrambi i genitori, compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi. - Disporre, in merito alle vacanze Pasquali, che il minore trascorra, sempre ad anni alterni, la Domenica di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, dalle ore 10:00 alle ore 15:00. - Disporre che durante le vacanze estive, il genitore non domiciliatario, segnatamente il Sig. CP_1
, possa tenere con se la minore per un periodo di venti giorni
[...] nell'arco di tempo da concordare preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno, tenendo sempre conto delle esigenze della minore, oppure, in difetto, dall'1 al 15 agosto di un anno e dal 16 al 31 luglio dell'anno successivo;
Resta ovviamente inteso che durante tale periodo i diritti di visita e di pernotto saranno invertiti permettendo - salvo partenze per vacanze che terranno la figlia minore fuori dalla città di residenza - così
2 alla madre di potere mantenere un rapporto continuativo e stabile con la figlia. Resta altrettanto inteso che il diritto di visita del Sig. Controparte_1 verrà sospeso durante il periodo estivo se la Sig,ra dovesse Parte_1 allontanarsi dal luogo di residenza per brevi periodi di vacanza. - Disporre, relativamente alle rimanenti festività (25 aprile, 1 maggio, 15 agosto, 1 e 2 novembre), che la minore trascorra, durante l'anno, ognuna di esse in maniera alternata con un genitore, mutando così di anno in anno la permanenza della minore, durante ogni festività, presso ciascuno di essi;
- Relativamente ai compleanni, disporre che la minore trascorra il giorno del proprio compleanno alternativamente con i genitori: a pranzo (dalle 13:00 alle 17:00) con un genitore, ed a cena (dalle 18:00 alle 22:00) con l'altro. Inoltre, la bambina trascorrerà con il genitore il pranzo (dalle 13:00 alle 17:00) o la cena (dalle 19:00 alle 23:00) del giorno del compleanno degli stessi, salvo diverso accordo preventivo tra le parti. - Per ciò che concerne il recupero del diritto di visita non fruito, disporre che la mancata fruizione del diritto di incontro e permanenza del padre con la figlia, come sopra regolamentato, verrà recuperato il giorno immediatamente successivo o ove possibile solo ed esclusivamente nel caso in cui la mancata fruizione sia dipesa da esigenze della madre o da comprovate sopravvenute esigenze lavorative del padre. - In merito al mantenimento della piccola ER
, ad esclusivo vantaggio e beneficio della minore, il sig.
[...] CP_1
contribuirà al mantenimento della minore, e per l'effetto
[...] corrisponderà, in favore dell'odierna ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, una somma mensile pari ad euro 250,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT. Lo stesso sarà dichiarato obbligato al pagamento, in misura del 50%, di tutte le spese ordinarie relative alla minore, nonché al pagamento, in misura del 100%, di tutte le spese straordinarie purchè preventivamente concordate, relative alla medesima minore, le quali saranno quindi interamente a carico del padre;
- le suddette somme per il mantenimento della minore verranno versate dal Sig. Controparte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, mediante accredito direttamente su conto Poste Pay Evolution intestato alla signora IBAN: Parte_1
[...]. - ad esclusivo vantaggio ed interesse della prole, gli assegni familiari saranno interamente percepiti e corrisposti alla madre, nella misura del 100%, essendo la stessa il genitore presso cui è collocata la figlia minore;
- cadranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese ordinarie, mentre le spese straordinarie
3 che si renderanno necessarie per la figlia saranno, purchè preventivamente concordate, ad esclusivo carico del padre, sig. il quale si impegna CP_1
a corrisponderle nella misura del 100%; proprio in relazione alla qualificazione delle spese in "ordinarie" o "straordinarie", i genitori si rimettono espressamente a quanto previsto dalle "Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare", elaborate dal C.N.F. in data 29 novembre 2017, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante;
- Il rimborso delle spese straordinarie eventualmente sostenute dalla Sig.ra Parte_1 nell'interesse della minore, verranno parimenti rimborsate alla stessa Pt_1 mediante bonifico su Poste Pay Evolution, IBAN: [...]; - Ove le condizioni economiche del padre o della madre dovessero in futuro mutare, si fa, sin d'ora, salva la possibilità di apportare modifiche e/o integrazioni alle condizioni di mantenimento testè pattuite;
- Le parti concordano che ciascuna di esse potrà portare con sé la figlia per brevi periodi in vacanza, previo accordo tra le stesse.». Tale accordo, raggiunto dalle parti, merita di essere recepito, in quanto conforme al preminente interesse della minore e non contrario a norme imperative o di ordine pubblico. Il Collegio rileva come le pattuizioni garantiscano alla figlia il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, in ossequio ai principi cardine in materia di responsabilità genitoriale. Le condizioni concordate appaiono dettagliate e complete, regolando in modo puntuale sia gli aspetti relativi ai tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore, sia i profili economici. Alla luce della completezza e dell'equilibrio dell'accordo raggiunto, espressione della concorde volontà dei genitori, nonché della natura non contenziosa del procedimento, non si ravvisa la necessità di procedere all'audizione della minore. Le spese del giudizio, data la natura consensuale del procedimento e l'esito conforme alle richieste congiunte, vanno integralmente compensate tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 401/2025 R.G.V.G., così provvede:
4 - dispone che i rapporti tra i genitori e con la figlia minore ER siano regolati secondo le condizioni indicate e trascritte nella parte
[...] motiva della presente sentenza, che qui si intendono integralmente richiamate;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 16 luglio 2025
Il giudice rel. Il presidente Serena Andaloro Mario Samperi
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