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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 24/06/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO in persona dei magistrati
DORFMANN Julia Presidente rel.
POL Daniela Giudice
TSCHAGER Simon Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 721/2025 R.G., vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. domiciliatario Michela Costa Parte_1
ricorrente contro
, contumace P_
resistente e
Pubblico Ministero intervenuto
In punto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Causa rimessa in decisione all'udienza dd. 12.05.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI di parte ricorrente:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
pagina 1 di 8
1. dichiarare, secondo la legge tunisina, lo scioglimento irrevocabile del matrimonio celebrato tra i signori e in data 03.04.2021 a Jerba ( Parte_1 P_
Tunisia), atto di matrimonio trascritto nel Comune di Merano in data 27.09.2021 ( atto nr. 80-II-C/2021).
2. affidare la IA minore in modo esclusivo alla madre , Per_1 Parte_1
concedendo alla stessa il diritto di prendere da sola tutte le decisioni anche di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute per il figlio (per esempio iscrizione a scuola, documenti identificativi validi anche per l'espatrio per i minori ecc.);
3. disporre che il diritto di visita del padre venga organizzato e monitorato dai servizi sociali competenti in modo protetto escludendo in ogni caso contatti diretti tra i genitori, chiedendo per la salvaguardia della serenità del minore che prima di eventuali visite venga sempre accertato che queste visite siano nell'interesse della minore;
4. assegnare l'ex alloggio coniugale sito in Merano, via T. Brenner nr. 9/A (mobilio compreso), in uso esclusivo alla NO dove vi abiterà con la IA comune e Pt_1
con le altre due figlie nate dal precedente matrimonio,
5. obbligare il resistente di pagare a titolo di contributo per il mantenimento della P_
IA, tenendo conto dell'età e delle esigenze della stessa, l'importo mensile di € 300,00, entro il 10 di ogni mese in favore della NO , con rivalutazione. annua Pt_1
secondo gli indici ASTAT e con prima rivalutazione nel mese di febbraio 2026 e fino alla sua comprovata autonomia patrimoniale ed indipendenza economica.
6. obbligare il resistente di pagare a titolo di contributo per il mantenimento della P_
moglie , per un periodo limitato di 1 anno in attesa che riesca a trovare Parte_1
una idonea occupazione lavorativa, l'importo mensile di euro 150,00.
7. disporre che ogni spesa straordinaria ed eccezionale (spese mediche, farmaceutiche, scolastiche, formative ed un corso ricreativo o sportivo all'anno) necessaria per la IA sia sostenuta al 50% da parte del padre e al 50% da parte della madre, sin dai primi anticipi;
le altre spese straordinarie al 50%, se previamente concordate tra le parti;
in merito ad eventuali questioni inerenti alle spese straordinarie si applica il protocollo
d'intesa dd. 26/11/2024 del Tribunale di Bolzano;
pagina 2 di 8
8. dichiarare che ai sensi della disciplina per gli assegni familiari, assegno unico ed eventuali altri sussidi da erogarsi da enti pubblici o privati e per eventuali domande ovvero richieste ad enti pubblici, la IA è a tutti gli effetti a carico della madre, mentre per eventuali detrazioni fiscali sono da considerare a carico di entrambi i genitori al
50%. Disporre pertanto che l'assegno unico e tutti gli altri assegni/contributi erogati da enti pubblici e/o provati venga erogato in via esclusiva alla madre;
Parte_1
9. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.” del P.M.: "Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.03.2025 ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
chiedendo lo scioglimento del matrimonio contratto con in data P_
03.04.2021 a Jerba (Tunisia), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Merano quale atto n. 80-II-C/2021.
La ricorrente ha dedotto l'applicazione al merito della domanda di divorzio della legge tunisina, in forza dei criteri di collegamento previsti dalla Legge 31 maggio 1995, n.
218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), stante la comune cittadinanza tunisina dei coniugi al momento della proposizione della domanda. Ha altresì evidenziato che l'ordinamento tunisino consente di addivenire al divorzio senza la necessaria previa pronuncia di separazione personale, sul presupposto che la pronuncia sia preceduta da un “periodo di valutazione” di almeno 2 mesi e previo esperimento di un tentativo di conciliazione da parte del giudice del divorzio.
La parte ricorrente ha altresì chiesto, con applicazione della legge italiana in virtù della residenza abituale della minore in Italia, la regolamentazione dell'affidamento della IA minore nata a [...] il [...], con collocamento Per_1
prevalente presso la madre e l'attribuzione ad essa dell'affidamento c.d. superesclusivo;
inoltre, la previsione di un diritto di visita del padre da esercitarsi unicamente in forma protetta, con l'intervento dei servizi sociali;
l'assegnazione alla ricorrente della casa familiare;
la determinazione di un contributo al mantenimento della IA a carico del pagina 3 di 8 resistente;
la ripartizione delle spese straordinarie;
l'assegnazione dei contributi pubblici in favore della ricorrente;
e, infine, un assegno divorzile a suo favore per un periodo limitato, in attesa di occupazione lavorativa. Ha altresì richiesto la condanna del resistente al rimborso delle spese di lite.
Nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, la parte resistente non si è costituita in giudizio, con conseguente dichiarazione di contumacia della stessa.
Con provvedimento inaudita altera parte dd. 11.03.2025, confermato all'esito dell'udienza del 24.03.2025, il Giudice delegato, su richiesta della ricorrente, ha disposto ai sensi degli artt. 342-bis ss. c.c. e 473-bis.69 ss. c.p.c., l'allontanamento di dalla casa finora familiare, ed inibito allo stesso di avvicinarsi ai luoghi P_
abitualmente frequentati dalla moglie e dalla IA comune minore nonché alle figlie della ricorrente ad una distanza inferiore a 500 metri
All'udienza del 12.05.2025, fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione, il resistente non è comparso e parte ricorrente ha precisato le sopra estese conclusioni.
Ciò premesso, in relazione alla domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale, si osserva che, ai sensi dell'art. 31 della Legge n. 218/1995, "la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio o, in mancanza, dalla legge del luogo dell'ultima residenza abituale comune ovvero dalla legge dello Stato nel quale il matrimonio è stato più unilateralmente localizzato". Nel caso di specie, stante la comune cittadinanza tunisina delle parti al momento della domanda, trova applicazione la legge tunisina. Si è accertato che l'ordinamento tunisino consente la pronuncia del divorzio senza la necessità di un previo giudizio di separazione, conformemente a quanto dedotto dalla parte ricorrente. Risulta altresì comprovata la definitiva e irreversibile cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, presupposto necessario per la pronuncia del divorzio anche nell'ordinamento richiamato, desumibile dalla protratta assenza del resistente, che si è
pagina 4 di 8 recato in Tunisia per oltre due mesi, senza curarsi del sostentamento della moglie e della IA minore nel periodo di sua lontananza.
Per quanto concerne le statuizioni relative alla responsabilità genitoriale, al mantenimento della IA minore e ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, trova applicazione la legge italiana, in virtù della residenza abituale della minore nel territorio italiano (art. 36, Legge n. 218/1995, nonché Regolamento (UE) 2019/1111 sulla competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale).
In merito alle specifiche richieste formulate dalla ricorrente, il Collegio osserva quanto segue:
Considerata la contumacia del padre nel presente procedimento, la quale impedisce di valutarne l'attuale idoneità genitoriale e la disponibilità ad una gestione condivisa della IA nonché il comportamento violento ed aggressivo tenuto dal medesimo, nei confronti della moglie, della IA e delle figlie della sola ricorrente, secondo le plausibili deduzioni della stessa, si ritiene che l'interesse superiore della minore sia tutelato al meglio mediante l'affidamento cosiddetto "superesclusivo" in capo alla madre, con anche il collocamento presso la medesima. Tale forma di affidamento attribuisce alla genitrice collocataria la facoltà di assumere autonomamente e senza il consenso del padre tutte le decisioni, anche quelle di maggiore importanza, relative alla IA.
Per lo stesso motivo, il collegio conferma l'ordine di protezione emanato dal giudice delegato con provvedimento inaudita altera parte dd. 11.03.2025 e confermato all'esito dell'udienza del 24.03.2025, con cui veniva disposto l'allontanamento di
[...]
dalla casa finora familiare, ed inibito allo stesso di avvicinarsi P_ P_
ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e dalla IA comune minore nonché alle figlie della ricorrente ad una distanza inferiore a 500 metri, stabilendone la durata fino all'01.03.2026.
Sempre in considerazione delle circostanze sopra esposte, il diritto di visita del padre nei confronti della IA dovrà essere, allo stato, sospeso.
pagina 5 di 8 La casa familiare, sita in Merano, via T. Brenner n. 9/A viene assegnata a Pt_1
in quanto genitrice collocataria della IA minore, ai sensi dell'art. 337-sexies
[...]
c.c., essendo tale assegnazione funzionale alla tutela dell'interesse della minore a mantenere il proprio ambiente di vita.
Valutati i rispettivi redditi e capacità economiche dei genitori, nonché le esigenze di vita, educative, scolastiche e ricreative della IA , il resistente è tenuto a Per_1
versare a , a titolo di contributo al mantenimento della IA, la somma Parte_1
di Euro 300,00 mensili. Tale somma dovrà essere corrisposta, con decorrenza da aprile
2025, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente della ricorrente e sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ASTAT, con prima rivalutazione in aprile 2026.
Le spese straordinarie relative alla IA dovranno essere ripartite nella misura del 50% tra i genitori, con rinvio al relativo protocollo in vigore presso il Tribunale di Bolzano.
Tutti i contributi pubblici, di qualsiasi natura, destinati per la minore, ivi incluso l'Assegno Unico e Universale, possono essere usufruiti al 100% dalla madre Pt_1
.
[...]
Tenuto conto delle condizioni economiche della stessa e della necessità di un periodo di transizione per il suo reinserimento nel mondo del lavoro al fine di acquisire piena autonomia economica, il resistente è altresì tenuto a versare alla stessa un assegno divorzile dell'importo di Euro 150,00 mensili, per la durata di 6 mesi, a decorrere da aprile 2025.
Considerato l'esito di lite, le spese processuali del presente giudizio vengono poste integralmente a carico della parte resistente e liquidate in favore di , Parte_1
come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunciando nel procedimento di scioglimento del matrimonio iscritto al n. 721/2025 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 6 di 8 1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra (nata Parte_1
a GFASA (TUNISIA) il 18/04/1984), e (nato a [...] P_
(TUNISIA) il 07/09/1983), celebrato in data 03/04/2021 in Jerba (Tunisia) e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Merano quale atto n. 80-II-C/2021, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Merano di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge, in applicazione della legge tunisina;
2. assegna la casa familiare, sita in Merano, via T. Brenner n. 9/a, a;
Parte_1
3. dispone l'affidamento c.d. superesclusivo della IA minore , nata a Per_1
Merano il 29 dicembre 2021, alla madre , con facoltà della stessa Parte_1
di assumere autonomamente e senza il consenso del padre tutte le decisioni, anche quelle di maggiore importanza, relative alla IA, e con collocazione prevalente della IA presso la madre;
Per_1
4. conferma l'ordine di protezione emanato dal giudice delegato con provvedimento inaudita altera parte dd. 11.03.2025 e confermato all'esito dell'udienza del 24.03.2025, con cui veniva disposto l'allontanamento di
[...]
dalla casa finora familiare, ed inibito allo stesso di avvicinarsi ai P_
luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e dalla IA comune minore nonché alle figlie della ricorrente ad una distanza inferiore a 500 metri, stabilendone la durata fino all'01.03.2026;
5. sospende il diritto di visita del padre, nei confronti della IA P_
; Per_1
6. pone a carico di l'obbligo di versare a , a titolo di P_ Parte_1
contributo al mantenimento della IA , la somma di Euro 300,00 Per_1
mensili, con decorrenza da aprile 2025, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ASTAT (prima rivalutazione in aprile 2026);
pagina 7 di 8 7. pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie relative alla IA , con rinvio al relativo protocollo in Per_1
vigore presso il Tribunale di Bolzano;
8. autorizza ad usufruire al 100% di tutti i contributi pubblici Parte_1
spettanti per la IA , ivi incluso l'Assegno Unico e Universale;
Per_1
9. pone a carico di l'obbligo di versare a , a titolo di P_ Parte_1
assegno divorzile, la somma di Euro 150,00 mensili, per la durata di 6 mesi, a decorrere da aprile 2025;
10. condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di P_
, che si liquidano in Euro 3.740,00 per compensi professionali, Parte_1
oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del 19/06/2025
Il Presidente est.
Julia Dorfmann
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO in persona dei magistrati
DORFMANN Julia Presidente rel.
POL Daniela Giudice
TSCHAGER Simon Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 721/2025 R.G., vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. domiciliatario Michela Costa Parte_1
ricorrente contro
, contumace P_
resistente e
Pubblico Ministero intervenuto
In punto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Causa rimessa in decisione all'udienza dd. 12.05.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI di parte ricorrente:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
pagina 1 di 8
1. dichiarare, secondo la legge tunisina, lo scioglimento irrevocabile del matrimonio celebrato tra i signori e in data 03.04.2021 a Jerba ( Parte_1 P_
Tunisia), atto di matrimonio trascritto nel Comune di Merano in data 27.09.2021 ( atto nr. 80-II-C/2021).
2. affidare la IA minore in modo esclusivo alla madre , Per_1 Parte_1
concedendo alla stessa il diritto di prendere da sola tutte le decisioni anche di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute per il figlio (per esempio iscrizione a scuola, documenti identificativi validi anche per l'espatrio per i minori ecc.);
3. disporre che il diritto di visita del padre venga organizzato e monitorato dai servizi sociali competenti in modo protetto escludendo in ogni caso contatti diretti tra i genitori, chiedendo per la salvaguardia della serenità del minore che prima di eventuali visite venga sempre accertato che queste visite siano nell'interesse della minore;
4. assegnare l'ex alloggio coniugale sito in Merano, via T. Brenner nr. 9/A (mobilio compreso), in uso esclusivo alla NO dove vi abiterà con la IA comune e Pt_1
con le altre due figlie nate dal precedente matrimonio,
5. obbligare il resistente di pagare a titolo di contributo per il mantenimento della P_
IA, tenendo conto dell'età e delle esigenze della stessa, l'importo mensile di € 300,00, entro il 10 di ogni mese in favore della NO , con rivalutazione. annua Pt_1
secondo gli indici ASTAT e con prima rivalutazione nel mese di febbraio 2026 e fino alla sua comprovata autonomia patrimoniale ed indipendenza economica.
6. obbligare il resistente di pagare a titolo di contributo per il mantenimento della P_
moglie , per un periodo limitato di 1 anno in attesa che riesca a trovare Parte_1
una idonea occupazione lavorativa, l'importo mensile di euro 150,00.
7. disporre che ogni spesa straordinaria ed eccezionale (spese mediche, farmaceutiche, scolastiche, formative ed un corso ricreativo o sportivo all'anno) necessaria per la IA sia sostenuta al 50% da parte del padre e al 50% da parte della madre, sin dai primi anticipi;
le altre spese straordinarie al 50%, se previamente concordate tra le parti;
in merito ad eventuali questioni inerenti alle spese straordinarie si applica il protocollo
d'intesa dd. 26/11/2024 del Tribunale di Bolzano;
pagina 2 di 8
8. dichiarare che ai sensi della disciplina per gli assegni familiari, assegno unico ed eventuali altri sussidi da erogarsi da enti pubblici o privati e per eventuali domande ovvero richieste ad enti pubblici, la IA è a tutti gli effetti a carico della madre, mentre per eventuali detrazioni fiscali sono da considerare a carico di entrambi i genitori al
50%. Disporre pertanto che l'assegno unico e tutti gli altri assegni/contributi erogati da enti pubblici e/o provati venga erogato in via esclusiva alla madre;
Parte_1
9. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.” del P.M.: "Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.03.2025 ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
chiedendo lo scioglimento del matrimonio contratto con in data P_
03.04.2021 a Jerba (Tunisia), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Merano quale atto n. 80-II-C/2021.
La ricorrente ha dedotto l'applicazione al merito della domanda di divorzio della legge tunisina, in forza dei criteri di collegamento previsti dalla Legge 31 maggio 1995, n.
218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), stante la comune cittadinanza tunisina dei coniugi al momento della proposizione della domanda. Ha altresì evidenziato che l'ordinamento tunisino consente di addivenire al divorzio senza la necessaria previa pronuncia di separazione personale, sul presupposto che la pronuncia sia preceduta da un “periodo di valutazione” di almeno 2 mesi e previo esperimento di un tentativo di conciliazione da parte del giudice del divorzio.
La parte ricorrente ha altresì chiesto, con applicazione della legge italiana in virtù della residenza abituale della minore in Italia, la regolamentazione dell'affidamento della IA minore nata a [...] il [...], con collocamento Per_1
prevalente presso la madre e l'attribuzione ad essa dell'affidamento c.d. superesclusivo;
inoltre, la previsione di un diritto di visita del padre da esercitarsi unicamente in forma protetta, con l'intervento dei servizi sociali;
l'assegnazione alla ricorrente della casa familiare;
la determinazione di un contributo al mantenimento della IA a carico del pagina 3 di 8 resistente;
la ripartizione delle spese straordinarie;
l'assegnazione dei contributi pubblici in favore della ricorrente;
e, infine, un assegno divorzile a suo favore per un periodo limitato, in attesa di occupazione lavorativa. Ha altresì richiesto la condanna del resistente al rimborso delle spese di lite.
Nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, la parte resistente non si è costituita in giudizio, con conseguente dichiarazione di contumacia della stessa.
Con provvedimento inaudita altera parte dd. 11.03.2025, confermato all'esito dell'udienza del 24.03.2025, il Giudice delegato, su richiesta della ricorrente, ha disposto ai sensi degli artt. 342-bis ss. c.c. e 473-bis.69 ss. c.p.c., l'allontanamento di dalla casa finora familiare, ed inibito allo stesso di avvicinarsi ai luoghi P_
abitualmente frequentati dalla moglie e dalla IA comune minore nonché alle figlie della ricorrente ad una distanza inferiore a 500 metri
All'udienza del 12.05.2025, fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione, il resistente non è comparso e parte ricorrente ha precisato le sopra estese conclusioni.
Ciò premesso, in relazione alla domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale, si osserva che, ai sensi dell'art. 31 della Legge n. 218/1995, "la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio o, in mancanza, dalla legge del luogo dell'ultima residenza abituale comune ovvero dalla legge dello Stato nel quale il matrimonio è stato più unilateralmente localizzato". Nel caso di specie, stante la comune cittadinanza tunisina delle parti al momento della domanda, trova applicazione la legge tunisina. Si è accertato che l'ordinamento tunisino consente la pronuncia del divorzio senza la necessità di un previo giudizio di separazione, conformemente a quanto dedotto dalla parte ricorrente. Risulta altresì comprovata la definitiva e irreversibile cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, presupposto necessario per la pronuncia del divorzio anche nell'ordinamento richiamato, desumibile dalla protratta assenza del resistente, che si è
pagina 4 di 8 recato in Tunisia per oltre due mesi, senza curarsi del sostentamento della moglie e della IA minore nel periodo di sua lontananza.
Per quanto concerne le statuizioni relative alla responsabilità genitoriale, al mantenimento della IA minore e ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, trova applicazione la legge italiana, in virtù della residenza abituale della minore nel territorio italiano (art. 36, Legge n. 218/1995, nonché Regolamento (UE) 2019/1111 sulla competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale).
In merito alle specifiche richieste formulate dalla ricorrente, il Collegio osserva quanto segue:
Considerata la contumacia del padre nel presente procedimento, la quale impedisce di valutarne l'attuale idoneità genitoriale e la disponibilità ad una gestione condivisa della IA nonché il comportamento violento ed aggressivo tenuto dal medesimo, nei confronti della moglie, della IA e delle figlie della sola ricorrente, secondo le plausibili deduzioni della stessa, si ritiene che l'interesse superiore della minore sia tutelato al meglio mediante l'affidamento cosiddetto "superesclusivo" in capo alla madre, con anche il collocamento presso la medesima. Tale forma di affidamento attribuisce alla genitrice collocataria la facoltà di assumere autonomamente e senza il consenso del padre tutte le decisioni, anche quelle di maggiore importanza, relative alla IA.
Per lo stesso motivo, il collegio conferma l'ordine di protezione emanato dal giudice delegato con provvedimento inaudita altera parte dd. 11.03.2025 e confermato all'esito dell'udienza del 24.03.2025, con cui veniva disposto l'allontanamento di
[...]
dalla casa finora familiare, ed inibito allo stesso di avvicinarsi P_ P_
ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e dalla IA comune minore nonché alle figlie della ricorrente ad una distanza inferiore a 500 metri, stabilendone la durata fino all'01.03.2026.
Sempre in considerazione delle circostanze sopra esposte, il diritto di visita del padre nei confronti della IA dovrà essere, allo stato, sospeso.
pagina 5 di 8 La casa familiare, sita in Merano, via T. Brenner n. 9/A viene assegnata a Pt_1
in quanto genitrice collocataria della IA minore, ai sensi dell'art. 337-sexies
[...]
c.c., essendo tale assegnazione funzionale alla tutela dell'interesse della minore a mantenere il proprio ambiente di vita.
Valutati i rispettivi redditi e capacità economiche dei genitori, nonché le esigenze di vita, educative, scolastiche e ricreative della IA , il resistente è tenuto a Per_1
versare a , a titolo di contributo al mantenimento della IA, la somma Parte_1
di Euro 300,00 mensili. Tale somma dovrà essere corrisposta, con decorrenza da aprile
2025, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente della ricorrente e sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ASTAT, con prima rivalutazione in aprile 2026.
Le spese straordinarie relative alla IA dovranno essere ripartite nella misura del 50% tra i genitori, con rinvio al relativo protocollo in vigore presso il Tribunale di Bolzano.
Tutti i contributi pubblici, di qualsiasi natura, destinati per la minore, ivi incluso l'Assegno Unico e Universale, possono essere usufruiti al 100% dalla madre Pt_1
.
[...]
Tenuto conto delle condizioni economiche della stessa e della necessità di un periodo di transizione per il suo reinserimento nel mondo del lavoro al fine di acquisire piena autonomia economica, il resistente è altresì tenuto a versare alla stessa un assegno divorzile dell'importo di Euro 150,00 mensili, per la durata di 6 mesi, a decorrere da aprile 2025.
Considerato l'esito di lite, le spese processuali del presente giudizio vengono poste integralmente a carico della parte resistente e liquidate in favore di , Parte_1
come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunciando nel procedimento di scioglimento del matrimonio iscritto al n. 721/2025 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 6 di 8 1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra (nata Parte_1
a GFASA (TUNISIA) il 18/04/1984), e (nato a [...] P_
(TUNISIA) il 07/09/1983), celebrato in data 03/04/2021 in Jerba (Tunisia) e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Merano quale atto n. 80-II-C/2021, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Merano di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge, in applicazione della legge tunisina;
2. assegna la casa familiare, sita in Merano, via T. Brenner n. 9/a, a;
Parte_1
3. dispone l'affidamento c.d. superesclusivo della IA minore , nata a Per_1
Merano il 29 dicembre 2021, alla madre , con facoltà della stessa Parte_1
di assumere autonomamente e senza il consenso del padre tutte le decisioni, anche quelle di maggiore importanza, relative alla IA, e con collocazione prevalente della IA presso la madre;
Per_1
4. conferma l'ordine di protezione emanato dal giudice delegato con provvedimento inaudita altera parte dd. 11.03.2025 e confermato all'esito dell'udienza del 24.03.2025, con cui veniva disposto l'allontanamento di
[...]
dalla casa finora familiare, ed inibito allo stesso di avvicinarsi ai P_
luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e dalla IA comune minore nonché alle figlie della ricorrente ad una distanza inferiore a 500 metri, stabilendone la durata fino all'01.03.2026;
5. sospende il diritto di visita del padre, nei confronti della IA P_
; Per_1
6. pone a carico di l'obbligo di versare a , a titolo di P_ Parte_1
contributo al mantenimento della IA , la somma di Euro 300,00 Per_1
mensili, con decorrenza da aprile 2025, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ASTAT (prima rivalutazione in aprile 2026);
pagina 7 di 8 7. pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie relative alla IA , con rinvio al relativo protocollo in Per_1
vigore presso il Tribunale di Bolzano;
8. autorizza ad usufruire al 100% di tutti i contributi pubblici Parte_1
spettanti per la IA , ivi incluso l'Assegno Unico e Universale;
Per_1
9. pone a carico di l'obbligo di versare a , a titolo di P_ Parte_1
assegno divorzile, la somma di Euro 150,00 mensili, per la durata di 6 mesi, a decorrere da aprile 2025;
10. condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di P_
, che si liquidano in Euro 3.740,00 per compensi professionali, Parte_1
oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del 19/06/2025
Il Presidente est.
Julia Dorfmann
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