Art. 2.
E' autorizzata, per l'esercizio 1949-50, la spesa di L. 6.50.000.000 per il reclutamento, l'avviamento e l'assistenza dei lavoratori italiani destinati all'estero, e la spesa di L. 80.000.000 per l'assistenza alle famiglie che vanno a raggiungere i lavoratori emigrati.
E' autorizzata, per l'esercizio 1949-50, la spesa di L. 6.50.000.000 per il reclutamento, l'avviamento e l'assistenza dei lavoratori italiani destinati all'estero, e la spesa di L. 80.000.000 per l'assistenza alle famiglie che vanno a raggiungere i lavoratori emigrati.