Articolo 2 della Legge 24 ottobre 1949, n. 778
Articolo 1Articolo 3
Versione
15 novembre 1949
Art. 2.
E' autorizzata, per l'esercizio 1949-50, la spesa di L. 6.50.000.000 per il reclutamento, l'avviamento e l'assistenza dei lavoratori italiani destinati all'estero, e la spesa di L. 80.000.000 per l'assistenza alle famiglie che vanno a raggiungere i lavoratori emigrati.
Entrata in vigore il 15 novembre 1949