CA
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/11/2025, n. 2007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2007 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 968/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Giovanni Battista Marsala Consigliere Relatore Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 968/2021 promossa da
, C.F. P.IVA con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1 P.IVA_1
IO ET,
APPELLANTE contro
, C.F. con il patrocinio dell'Avv. Silvia Dodi, Controparte_1 C.F._2
APPELLATO avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma il 19/3/2021 notificata il
17/4/2021
LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Ausiliario Dott. Giovanni Battista Marsala, viste le conclusioni dei procuratori delle parti, che si riportavano ai propri atti, esaminati gli atti e documenti del processo, così ha deciso.
pagina 1 di 8 conclusioni per l'appellante rassegnate con la precisazione delle conclusioni:
CONCLUSIONI
Per l'appellante,
In via principale, riformare integralmente la sentenza n. 539/2021 del Tribunale di Parma – 2^ Sezione Civile pubblicata il 19/03/2021, notificata il 07/04/2021, per i motivi meglio dedotti nel presente atto e, conseguentemente
Accertare e dichiarare l'inadempimento della dott.ssa rispetto al mandato conferito dalla CP_1 dott.ssa e, per l'effetto, condannare la dott.ssa alla refusione delle spese Parte_1 CP_1 liquidate in sede monitoria oltre al risarcimento dei danni subiti dalla dott.ssa nella misura Pt_1 che vorrà essere stabilita equa e di giustizia
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio di primo grado e della presente procedura.
Per l'appellata,
In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del proposto appello e delle conclusioni ivi rassegnate, per i motivi sopra esposti, per l'effetto confermare in ogni sua parte l'impugnata sentenza;
- In via principale e nel merito, respingere l'appello proposto da e confermare la Parte_1 sentenza emessa dal Tribunale di Parma n. 539/2021, pubblicata in data 19/03/2021 resa nella causa civile n. 5275/2018 R.G;
- In ogni caso con vittoria di spese di giudizio, compensi professionali oltre spese generali al 15%,
IVA e c.p.a. come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Dott.ssa amministratrice di condominio, in data 05/07/2016 inviava alla Parte_1
commercialista, l'elenco dei condomini con specifica indicazione di indirizzo e Controparte_1 codice fiscale di ciascuno (doc. 3), al fine di predisporre ed inviare telematicamente i relativi modelli 770, e, in data 29/07/2016, quest'ultima inviava alla amministratrice l'elenco dei condomini per cui erano stati compilati ed inviati i modelli 770 e le certificazioni uniche (doc. 4).
In data 26/10/2016 la dott.ssa inviava allo studio nota proforma per le CP_1 Pt_1 competenze concordate relative all'invio dei primi n. 42 modelli 770 inviati, di cui all'elenco ed in pagina 2 di 8 data 15/12/2016 inviava la successiva nota proforma relativa alla redazione ed invio degli ultimi n. 8 modelli 770 relativi ai condomini amministrati da (doc. 6), che ometteva Parte_1 integralmente di provvedere al pagamento delle competenze della stessa.
La dott.ssa in data 26/7/2017, agiva, quindi, in via monitoria per il pagamento della CP_1 somma di € 10.023,52 e veniva emesso in data 01/08/2017 dal Tribunale di Parma il decreto ingiuntivo passato in giudicato n. 1455/2017 del 01/08/2017 munito di formula esecutiva in data 24/11/2017 (doc. 7).
A sua volta, in data 11/10/2018, la Dott.ssa allegando che la Dott.ssa non Pt_1 CP_1 aveva consegnato i documenti commissionati e redatti, richiedeva ed otteneva, il 2/11/2018, decreto di ingiunzione (n. 1890/2018), con formula di provvisoria esecuzione.
La Dott.ssa si opponeva, allegando che la stessa era priva di legittimazione, avendo CP_1 perso la rappresentanza dei condomini in questione, di non aver mai ricevuto la richiesta di consegna dei documenti, di aver messo a disposizione della stessa i documenti in questione.
La Dott.ssa si costituiva chiedendo la conferma del decreto. Parte_1
Alla prima udienza del 27/03/2019 parte attrice/opponente insisteva nel contestare la carenza di legittimazione attiva in capo alla Dott.ssa poiché la stessa, nelle more Parte_1 del giudizio, era stata revocata come amministratore per tutti i condomini indicati nell'elenco depositato agli atti.
Il Giudice, G.O.T. Dott.ssa Maddalena Annunziata, sospesa l'efficacia esecutiva del decreto opposto e ritenuta la causa matura per la decisione, emetteva sentenza, con la quale veniva accolta l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, condannando l'opposta a rifondere le spese all'opponente e a risarcire alla medesima i danni ex art 96 c.p.c..
Con atto di citazione notificato in data 07/05/2021 l'appellante impugnava la Parte_1 sentenza del Tribunale di Parma in data 19/03/2021, pubblicata in pari data e notificata in data
07/04/2021.
Si costituiva l'appellata che chiedeva confermarsi la sentenza e la causa giungeva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Conclusioni dell'attrice avanti al Tribunale:
pagina 3 di 8 “1) In via preliminare – inaudita altera parte – sospendere l'efficacia esecutiva del decreto emesso dal Tribunale di Parma in data 02/11/2018 e notificato in data 12/11/2018, unitamente all'atto di precetto, impedendo alla signora di procedere all'esecuzione, a fronte Parte_1 delle eccezioni dispiegate tenuto conto del difetto di legittimazione di , della Parte_1 possibile violazione delle norme sulla protezione dei dati in caso di divulgazione illegittima e del grave pregiudizio derivante dall'eventuale esecuzione, semmai fissando udienza ai soli fini della sospensiva;
2) In via principale, revocare il decreto ingiuntivo opposto per difetto di legittimazione attiva della signora in relazione ai condomini per cui non è più amministratore, tenuto Parte_2 conto della condotta della stessa e dell'abuso nell'esercizio dell'azione giudiziale e comunque per carenza dei presupposti di legge, nonché della possibile violazione delle norme sul trattamento dei dati personali;
3) In subordine, autorizzare la dott.ssa a depositare nel presente giudizio la Controparte_1 documentazione richiesta, ovvero i modelli 770 e attestazione di avvenuto deposito, relativa ai condomini elencati nella missiva del 29/07/2016 (doc. 4), tenendo manlevata ed indenne la professionista da qualsiasi violazione delle norme sulla conservazione e divulgazione dei dati, ai sensi del Reg. UE 2018/679 e D. Lgs. 101/2018;
4) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali al 15%, cpa come per legge.”
Conclusioni della convenuta avanti al Tribunale:
“In via principale e nel merito rigettare le domande tutte di parte attrice opponente per i motivi di cui in narrativa;
in via subordinata, viste le risultanze di causa, dichiarare la signora tenuta al pagamento di CP_1 onorari e spese liquidate in decreto ingiuntivo a favore della signora Pt_1
In via istruttoria ammettere le prove per testi sui capi di cui in narrativa, espunti pareri e valutazioni, indicando come teste il sig. presso Studio Salati, via Mascagni, 4, Testimone_1
Parma.
Con vittoria di spese e onorari oltre accessori di legge.”
L'attrice aveva opposto il decreto ingiuntivo in questione allegando:
pagina 4 di 8 - di aver predisposto e inviato all'Agenzia delle Entrate i modelli 770 relativi per i condomini precisati nell'elenco del 5/7/2016 e, in data 29/07/2016, di averne dato notizia allo studio Pt_1
- di aver, in data 26/10/2016 inviato allo studio nota proforma per le competenze per i Pt_1 primi n. 42 modelli 770 inviati, ed in data 15/12/2016, successiva nota proforma per gli ultimi n.
8 modelli 770,
- di aver, in data 26/7/2017, agito in sede giudiziale verso la per il pagamento della Pt_1 somma di € 10.023,52,
- di aver inviato la predetta a prendere appuntamento presso lo studio della dott.ssa
[...]
al fine di ritirare i documenti contabili e fiscali, da ultimo in occasione della domanda di CP_1 mediazione proposta dalla per ottenere i documenti, alla quale dava riscontro, ritenendo Pt_1 che non ci fosse alcuna necessità di ricorrere alla mediazione o al giudizio (doc. 9),
- di aver disconosciuto l'autenticità del documento 4) prodotto dalla difesa di , Parte_1 in quanto, “ non ha mai mandato alcuna PEC all'indirizzo di in data 22 Parte_1 Controparte_1 febbraio 2018, per aver la consegna dei documenti fiscali”;
- di aver ricevuto, nel marzo 2018 l'incaricato della sig. , previo Pt_1 Tes_1 appuntamento il quale ritirava la documentazione richiesta,
- ancora la dott.ssa riteneva che la signora poteva andare a ritirare tutta Controparte_1 Pt_1 la documentazione presente presso il proprio studio professionale previo appuntamento, rilevando che la stessa ormai non amministrava più la maggior parte dei condomini Parte_1 di cui all'elenco amministrati nel 2015 e per cui nell'anno 2016 la dott.ssa aveva CP_1 predisposto ed inviato i modelli 770.
Il Tribunale, decidendo la causa, aveva accolto l'opposizione ritenendo che l'opposta non avesse provato la titolarità del proprio diritto alla restituzione dei documenti in questione.
L'appellante, invoca la sussistenza di tale suo diritto, anche dopo la revoca dei mandati per l'amministrazione dei condomini in questione, sia in quanto il mandato conferito alla commercialista prescindeva dalla propria qualità di amministratore, sia allo scopo di tutelare il proprio diritto di credito per le prestazioni svolte in favore di tali condomini.
La prima tesi dell'appellante è infondata.
pagina 5 di 8 Infatti, seppur ipotizzabile, in via di principio, il conferimento di un incarico di assistenza fiscale conferito dalla amministratrice alla commercialista, appare evidente che, nel caso concreto in esame, tale incarico era stato conferito dalla appellante alla appellata proprio in forza del mandato ricevuto per l'amministrazione dei condomini in questione.
Con la conseguenza che, cessato tale mandato di amministrare, veniva meno il potere di conferire o di gestire il mandato conferito alla commercialista per lo svolgimento della attività di assistenza fiscale.
Appare provato che, visto quanto dedotto da parte appellata, circostanza di fatto non contestata, tale mandato fosse sussistente, almeno fino al marzo 2018, allorché l'incaricato della sig. , previo appuntamento ritirava la documentazione richiesta presso lo studio Pt_1 Tes_1
CP_1
Quanto alla seconda tesi, quella della necessità di ottenere tali documenti per tutelare il proprio diritto di credito valga quanto segue.
Come noto, in base alla giurisprudenza, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, attesa la struttura del procedimento in questione che consente il contraddittorio pieno solamente nella fase di opposizione, l'opposta, benché convenuta, assume il ruolo processuale di creditore ed ha, conseguentemente, l'onere di provare i fatti dedotti in giudizio.
La appellante, costituendosi nel giudizio di primo grado, tanto si evince dalla sentenza impugnata, ha dedotto di avere, alla data della primavera del 2019, ancora la gestione di cinque condomini tra quelli oggetto di incarico alla appellata, ma nel corso del procedimento non ha fornito la prova della permanenza di tali incarichi, restando, poi, provata per fatti concludenti e implicita ammissione della stessa opposta convenuta, la cessazione degli incarichi ricevuti per gli altri condomini di cui alla lista del 5/7/2016.
Infatti, a fronte della contestazione di parte appellata – opponente che parte appellante – opposta avesse perso, dopo il marzo 2018, data alla quale l'opposta non aveva contestato il potere della opponente di gestione dei condomini in esame, consegnandole la documentazione richiesta, l'appellante – opposta aveva l'onere di fornire tale prova, allegando la documentazione relativa, almeno relativa ai condomini dei quali ella stessa aveva dedotto di avere anche la rappresentanza, quale, ad esempio, il verbale assembleare di nomina, il verbale di approvazione del rendiconto annuale.
pagina 6 di 8 Invece tale prova non è stata fornita e, all'unica udienza di comparizione avanti al Tribunale in data 27/3/2019, parte opposta, senza nella produrre, a fronte della contestazione contenuta nella opposizione, e senza chiedere i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., non si opponeva alla richiesta avversaria di fissazione di udienza ex art. 281 sexies c.p.c. e la causa veniva rinviata per le conclusioni e poi decisa, in carenza della prova necessaria a fondare il proprio diritto.
Quanto poi alla tutela del proprio credito verso i condomini già rappresentati, va detto che l'invio dei modelli 770 costituisce uno degli adempimenti richiesti, non certo l'unico e nemmeno il più oneroso, tra quelli previsti dall'incarico, e che, comunque, tramite l'accesso al cassetto fiscale dei condomini in questione, certamente possibile durante lo svolgimento dell'incarico nel corso dell'anno 2016, periodo in contestazione, l'amministratrice, in possesso della credenziali di accesso o, comunque, nella condizione di poterle ottenere con istanza all'Ufficio, avrebbe potuto comunque dar prova ai condomini amministrati anche dello svolgimento di tale particolare adempimento.
Inoltre, ai sensi dell'art. 1130 c.c., alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi.
Quindi, l'appellante avrebbe dovuto comunicare ai nuovi amministratori che i modelli 770 redatti nel 2016 potevano essere richiesti direttamente alla dott.ssa CP_1
Per quanto sopra esposto, la Corte ritenendo infondati i motivi, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in base allo scaglione di valore previsto nel D.M. 55/2014, ai valori minimi, per la fase di primo grado, per lo studio, introduzione giudizio e decisione, ai valori medi, per la fase di appello, per lo studio, introduzione giudizio, trattazione e istruttoria e decisone, secondo l'attività svolta.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad onere dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (vedi Cass. Civ. SS.UU. 20.09.2019 n. 23535; Cass. Civ. SS.UU.
20.04.2020 n. 4315).
pagina 7 di 8
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'impugnazione confermando l'impugnata sentenza, condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata, liquidate in euro
4996,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali forfettarie 15%, CPA ed IVA come per legge, dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, che sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad onere dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma
1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 8 luglio 2025
Il Consigliere estensore Ausiliario dott. Giovanni Battista Marsala Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Giovanni Battista Marsala Consigliere Relatore Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 968/2021 promossa da
, C.F. P.IVA con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1 P.IVA_1
IO ET,
APPELLANTE contro
, C.F. con il patrocinio dell'Avv. Silvia Dodi, Controparte_1 C.F._2
APPELLATO avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma il 19/3/2021 notificata il
17/4/2021
LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Ausiliario Dott. Giovanni Battista Marsala, viste le conclusioni dei procuratori delle parti, che si riportavano ai propri atti, esaminati gli atti e documenti del processo, così ha deciso.
pagina 1 di 8 conclusioni per l'appellante rassegnate con la precisazione delle conclusioni:
CONCLUSIONI
Per l'appellante,
In via principale, riformare integralmente la sentenza n. 539/2021 del Tribunale di Parma – 2^ Sezione Civile pubblicata il 19/03/2021, notificata il 07/04/2021, per i motivi meglio dedotti nel presente atto e, conseguentemente
Accertare e dichiarare l'inadempimento della dott.ssa rispetto al mandato conferito dalla CP_1 dott.ssa e, per l'effetto, condannare la dott.ssa alla refusione delle spese Parte_1 CP_1 liquidate in sede monitoria oltre al risarcimento dei danni subiti dalla dott.ssa nella misura Pt_1 che vorrà essere stabilita equa e di giustizia
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio di primo grado e della presente procedura.
Per l'appellata,
In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del proposto appello e delle conclusioni ivi rassegnate, per i motivi sopra esposti, per l'effetto confermare in ogni sua parte l'impugnata sentenza;
- In via principale e nel merito, respingere l'appello proposto da e confermare la Parte_1 sentenza emessa dal Tribunale di Parma n. 539/2021, pubblicata in data 19/03/2021 resa nella causa civile n. 5275/2018 R.G;
- In ogni caso con vittoria di spese di giudizio, compensi professionali oltre spese generali al 15%,
IVA e c.p.a. come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Dott.ssa amministratrice di condominio, in data 05/07/2016 inviava alla Parte_1
commercialista, l'elenco dei condomini con specifica indicazione di indirizzo e Controparte_1 codice fiscale di ciascuno (doc. 3), al fine di predisporre ed inviare telematicamente i relativi modelli 770, e, in data 29/07/2016, quest'ultima inviava alla amministratrice l'elenco dei condomini per cui erano stati compilati ed inviati i modelli 770 e le certificazioni uniche (doc. 4).
In data 26/10/2016 la dott.ssa inviava allo studio nota proforma per le CP_1 Pt_1 competenze concordate relative all'invio dei primi n. 42 modelli 770 inviati, di cui all'elenco ed in pagina 2 di 8 data 15/12/2016 inviava la successiva nota proforma relativa alla redazione ed invio degli ultimi n. 8 modelli 770 relativi ai condomini amministrati da (doc. 6), che ometteva Parte_1 integralmente di provvedere al pagamento delle competenze della stessa.
La dott.ssa in data 26/7/2017, agiva, quindi, in via monitoria per il pagamento della CP_1 somma di € 10.023,52 e veniva emesso in data 01/08/2017 dal Tribunale di Parma il decreto ingiuntivo passato in giudicato n. 1455/2017 del 01/08/2017 munito di formula esecutiva in data 24/11/2017 (doc. 7).
A sua volta, in data 11/10/2018, la Dott.ssa allegando che la Dott.ssa non Pt_1 CP_1 aveva consegnato i documenti commissionati e redatti, richiedeva ed otteneva, il 2/11/2018, decreto di ingiunzione (n. 1890/2018), con formula di provvisoria esecuzione.
La Dott.ssa si opponeva, allegando che la stessa era priva di legittimazione, avendo CP_1 perso la rappresentanza dei condomini in questione, di non aver mai ricevuto la richiesta di consegna dei documenti, di aver messo a disposizione della stessa i documenti in questione.
La Dott.ssa si costituiva chiedendo la conferma del decreto. Parte_1
Alla prima udienza del 27/03/2019 parte attrice/opponente insisteva nel contestare la carenza di legittimazione attiva in capo alla Dott.ssa poiché la stessa, nelle more Parte_1 del giudizio, era stata revocata come amministratore per tutti i condomini indicati nell'elenco depositato agli atti.
Il Giudice, G.O.T. Dott.ssa Maddalena Annunziata, sospesa l'efficacia esecutiva del decreto opposto e ritenuta la causa matura per la decisione, emetteva sentenza, con la quale veniva accolta l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, condannando l'opposta a rifondere le spese all'opponente e a risarcire alla medesima i danni ex art 96 c.p.c..
Con atto di citazione notificato in data 07/05/2021 l'appellante impugnava la Parte_1 sentenza del Tribunale di Parma in data 19/03/2021, pubblicata in pari data e notificata in data
07/04/2021.
Si costituiva l'appellata che chiedeva confermarsi la sentenza e la causa giungeva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Conclusioni dell'attrice avanti al Tribunale:
pagina 3 di 8 “1) In via preliminare – inaudita altera parte – sospendere l'efficacia esecutiva del decreto emesso dal Tribunale di Parma in data 02/11/2018 e notificato in data 12/11/2018, unitamente all'atto di precetto, impedendo alla signora di procedere all'esecuzione, a fronte Parte_1 delle eccezioni dispiegate tenuto conto del difetto di legittimazione di , della Parte_1 possibile violazione delle norme sulla protezione dei dati in caso di divulgazione illegittima e del grave pregiudizio derivante dall'eventuale esecuzione, semmai fissando udienza ai soli fini della sospensiva;
2) In via principale, revocare il decreto ingiuntivo opposto per difetto di legittimazione attiva della signora in relazione ai condomini per cui non è più amministratore, tenuto Parte_2 conto della condotta della stessa e dell'abuso nell'esercizio dell'azione giudiziale e comunque per carenza dei presupposti di legge, nonché della possibile violazione delle norme sul trattamento dei dati personali;
3) In subordine, autorizzare la dott.ssa a depositare nel presente giudizio la Controparte_1 documentazione richiesta, ovvero i modelli 770 e attestazione di avvenuto deposito, relativa ai condomini elencati nella missiva del 29/07/2016 (doc. 4), tenendo manlevata ed indenne la professionista da qualsiasi violazione delle norme sulla conservazione e divulgazione dei dati, ai sensi del Reg. UE 2018/679 e D. Lgs. 101/2018;
4) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali al 15%, cpa come per legge.”
Conclusioni della convenuta avanti al Tribunale:
“In via principale e nel merito rigettare le domande tutte di parte attrice opponente per i motivi di cui in narrativa;
in via subordinata, viste le risultanze di causa, dichiarare la signora tenuta al pagamento di CP_1 onorari e spese liquidate in decreto ingiuntivo a favore della signora Pt_1
In via istruttoria ammettere le prove per testi sui capi di cui in narrativa, espunti pareri e valutazioni, indicando come teste il sig. presso Studio Salati, via Mascagni, 4, Testimone_1
Parma.
Con vittoria di spese e onorari oltre accessori di legge.”
L'attrice aveva opposto il decreto ingiuntivo in questione allegando:
pagina 4 di 8 - di aver predisposto e inviato all'Agenzia delle Entrate i modelli 770 relativi per i condomini precisati nell'elenco del 5/7/2016 e, in data 29/07/2016, di averne dato notizia allo studio Pt_1
- di aver, in data 26/10/2016 inviato allo studio nota proforma per le competenze per i Pt_1 primi n. 42 modelli 770 inviati, ed in data 15/12/2016, successiva nota proforma per gli ultimi n.
8 modelli 770,
- di aver, in data 26/7/2017, agito in sede giudiziale verso la per il pagamento della Pt_1 somma di € 10.023,52,
- di aver inviato la predetta a prendere appuntamento presso lo studio della dott.ssa
[...]
al fine di ritirare i documenti contabili e fiscali, da ultimo in occasione della domanda di CP_1 mediazione proposta dalla per ottenere i documenti, alla quale dava riscontro, ritenendo Pt_1 che non ci fosse alcuna necessità di ricorrere alla mediazione o al giudizio (doc. 9),
- di aver disconosciuto l'autenticità del documento 4) prodotto dalla difesa di , Parte_1 in quanto, “ non ha mai mandato alcuna PEC all'indirizzo di in data 22 Parte_1 Controparte_1 febbraio 2018, per aver la consegna dei documenti fiscali”;
- di aver ricevuto, nel marzo 2018 l'incaricato della sig. , previo Pt_1 Tes_1 appuntamento il quale ritirava la documentazione richiesta,
- ancora la dott.ssa riteneva che la signora poteva andare a ritirare tutta Controparte_1 Pt_1 la documentazione presente presso il proprio studio professionale previo appuntamento, rilevando che la stessa ormai non amministrava più la maggior parte dei condomini Parte_1 di cui all'elenco amministrati nel 2015 e per cui nell'anno 2016 la dott.ssa aveva CP_1 predisposto ed inviato i modelli 770.
Il Tribunale, decidendo la causa, aveva accolto l'opposizione ritenendo che l'opposta non avesse provato la titolarità del proprio diritto alla restituzione dei documenti in questione.
L'appellante, invoca la sussistenza di tale suo diritto, anche dopo la revoca dei mandati per l'amministrazione dei condomini in questione, sia in quanto il mandato conferito alla commercialista prescindeva dalla propria qualità di amministratore, sia allo scopo di tutelare il proprio diritto di credito per le prestazioni svolte in favore di tali condomini.
La prima tesi dell'appellante è infondata.
pagina 5 di 8 Infatti, seppur ipotizzabile, in via di principio, il conferimento di un incarico di assistenza fiscale conferito dalla amministratrice alla commercialista, appare evidente che, nel caso concreto in esame, tale incarico era stato conferito dalla appellante alla appellata proprio in forza del mandato ricevuto per l'amministrazione dei condomini in questione.
Con la conseguenza che, cessato tale mandato di amministrare, veniva meno il potere di conferire o di gestire il mandato conferito alla commercialista per lo svolgimento della attività di assistenza fiscale.
Appare provato che, visto quanto dedotto da parte appellata, circostanza di fatto non contestata, tale mandato fosse sussistente, almeno fino al marzo 2018, allorché l'incaricato della sig. , previo appuntamento ritirava la documentazione richiesta presso lo studio Pt_1 Tes_1
CP_1
Quanto alla seconda tesi, quella della necessità di ottenere tali documenti per tutelare il proprio diritto di credito valga quanto segue.
Come noto, in base alla giurisprudenza, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, attesa la struttura del procedimento in questione che consente il contraddittorio pieno solamente nella fase di opposizione, l'opposta, benché convenuta, assume il ruolo processuale di creditore ed ha, conseguentemente, l'onere di provare i fatti dedotti in giudizio.
La appellante, costituendosi nel giudizio di primo grado, tanto si evince dalla sentenza impugnata, ha dedotto di avere, alla data della primavera del 2019, ancora la gestione di cinque condomini tra quelli oggetto di incarico alla appellata, ma nel corso del procedimento non ha fornito la prova della permanenza di tali incarichi, restando, poi, provata per fatti concludenti e implicita ammissione della stessa opposta convenuta, la cessazione degli incarichi ricevuti per gli altri condomini di cui alla lista del 5/7/2016.
Infatti, a fronte della contestazione di parte appellata – opponente che parte appellante – opposta avesse perso, dopo il marzo 2018, data alla quale l'opposta non aveva contestato il potere della opponente di gestione dei condomini in esame, consegnandole la documentazione richiesta, l'appellante – opposta aveva l'onere di fornire tale prova, allegando la documentazione relativa, almeno relativa ai condomini dei quali ella stessa aveva dedotto di avere anche la rappresentanza, quale, ad esempio, il verbale assembleare di nomina, il verbale di approvazione del rendiconto annuale.
pagina 6 di 8 Invece tale prova non è stata fornita e, all'unica udienza di comparizione avanti al Tribunale in data 27/3/2019, parte opposta, senza nella produrre, a fronte della contestazione contenuta nella opposizione, e senza chiedere i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., non si opponeva alla richiesta avversaria di fissazione di udienza ex art. 281 sexies c.p.c. e la causa veniva rinviata per le conclusioni e poi decisa, in carenza della prova necessaria a fondare il proprio diritto.
Quanto poi alla tutela del proprio credito verso i condomini già rappresentati, va detto che l'invio dei modelli 770 costituisce uno degli adempimenti richiesti, non certo l'unico e nemmeno il più oneroso, tra quelli previsti dall'incarico, e che, comunque, tramite l'accesso al cassetto fiscale dei condomini in questione, certamente possibile durante lo svolgimento dell'incarico nel corso dell'anno 2016, periodo in contestazione, l'amministratrice, in possesso della credenziali di accesso o, comunque, nella condizione di poterle ottenere con istanza all'Ufficio, avrebbe potuto comunque dar prova ai condomini amministrati anche dello svolgimento di tale particolare adempimento.
Inoltre, ai sensi dell'art. 1130 c.c., alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi.
Quindi, l'appellante avrebbe dovuto comunicare ai nuovi amministratori che i modelli 770 redatti nel 2016 potevano essere richiesti direttamente alla dott.ssa CP_1
Per quanto sopra esposto, la Corte ritenendo infondati i motivi, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in base allo scaglione di valore previsto nel D.M. 55/2014, ai valori minimi, per la fase di primo grado, per lo studio, introduzione giudizio e decisione, ai valori medi, per la fase di appello, per lo studio, introduzione giudizio, trattazione e istruttoria e decisone, secondo l'attività svolta.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad onere dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (vedi Cass. Civ. SS.UU. 20.09.2019 n. 23535; Cass. Civ. SS.UU.
20.04.2020 n. 4315).
pagina 7 di 8
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'impugnazione confermando l'impugnata sentenza, condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata, liquidate in euro
4996,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali forfettarie 15%, CPA ed IVA come per legge, dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, che sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad onere dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma
1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 8 luglio 2025
Il Consigliere estensore Ausiliario dott. Giovanni Battista Marsala Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
pagina 8 di 8