Art. 5-quater. ((Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere contributi integrativi alle cooperative edilizie fruenti del contributo statale di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, i cui lavori non siano stati ultimati alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
La misura del contributo integrativo di cui al primo comma e' determinata dal Ministero dei lavori pubblici tenendo conto del costo effettivo delle operazioni di mutuo determinato ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492.
In ogni caso sugli assegnatari degli alloggi non puo' gravare un onere minore di quello previsto per i mutui agevolati di cui al decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1 novembre 1965, n. 1179.
Detti contributi sono concessi nella stessa misura ed ai medesimi destinatari di cui ai commi precedenti sugli interessi di preammortamento.
Alle predette cooperative sono estesi tutti i benefici fiscali e le esenzioni previste per gli altri tipi di edilizia agevolata e convenzionata.
All'onere derivante dai maggiori contributi da concedere in virtu' del presente articolo, si fa fronte con i limiti di impegno autorizzati nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 19 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1974, n. 247)) .
La misura del contributo integrativo di cui al primo comma e' determinata dal Ministero dei lavori pubblici tenendo conto del costo effettivo delle operazioni di mutuo determinato ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492.
In ogni caso sugli assegnatari degli alloggi non puo' gravare un onere minore di quello previsto per i mutui agevolati di cui al decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1 novembre 1965, n. 1179.
Detti contributi sono concessi nella stessa misura ed ai medesimi destinatari di cui ai commi precedenti sugli interessi di preammortamento.
Alle predette cooperative sono estesi tutti i benefici fiscali e le esenzioni previste per gli altri tipi di edilizia agevolata e convenzionata.
All'onere derivante dai maggiori contributi da concedere in virtu' del presente articolo, si fa fronte con i limiti di impegno autorizzati nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 19 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1974, n. 247)) .