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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 725/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DAVICO ALBERTO, Presidente
TA IU, RE
BUCARELLI ENZO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 637/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0942024901256419100 BOLLO 2024 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 338/2026 depositato il
01/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato
contro
Agenzia Entrate Riscossione e
contro
Regione Calabria l'intimazione di pagamento contrassegnata dal nr 094 2024 90125641 91/00 notificata il 19.11.2024 (all/1) in relazione alle seguenti cartelle:
- n.ri 0942016001775031500 notificata il 13.11.2016 inerenti le tasse automobilistiche degli anni 2011
e 2012 per un importo di €uro 4.415,19
- la n.09420180009758543000 notificata il 12.04.2018 per le tasse automobilistiche degli anni 2013 e
2014 per un importo di €uro 4.096,29
- la n.09420220007977016000 notificata il 14.01.2023 per le tasse automobilistiche degli anni 2017 e
2018 per un importo di €uro 684,86 (si veda all/1)
per un totale complessivo da pagare entro le scadenze di €uro 9.196,34 emessa dalla Agenzia delle Entrate-
Riscossione Reggio Calabria
Eccepiva:
1) omessa notifica atti presupposti
2) prescrizione
Chiedeva l'annullamento con condanna alle spese con distrazione
Regione Calabria rilevava:
- l'inammissibilità del ricorso
- la correttezza della notifica degli avvisi di accertamento
Chiedeva il rigetto e la condanna alle spese
Agenzia Entrate Riscossione rilevava di avere notificato le cartelle e successivi atti interruttivi della prescrizione Chiedeva rigetto con distrazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria sezione 8, letti gli atti e i documenti prodotti dalle parti, ritiene che il ricorso non sia fondato e non meriti accoglimento.
In primo luogo, non si ravvisano illegittimità nella procedura che ha portato all'emissione e notifica dell'intimazione di pagamento, oggetto di impugnazione.
Agenzia Entrate Riscossione ha dimostrato di avere provveduto a notificare le cartelle sottese all'intimazione.
Infatti:
la cartella n. 09420160017750315000 fu notificata in data 13 novembre 2016 tramite pec (all. n. 3), ma la pec fu rifiutata dal sistema;
la cartella n. 09420180009758543000 fu notificata in data 12 aprile 2018 tramite pec a “laforestale.ag@pec. it (all. n. 4);
la cartella n. 09420220007977016000 fu notificata in data 14 gennaio 2023 mediante consegna personalmente al contribuente (all. n. 5).
Successivamente, il Concessionario ha provveduto a notificare ulteriori atti interruttivi della prescrizione:
in data 05/08/2019 fu notificato il preavviso di fermo n. 09480201900017153000 tramite pec a “laforestale. Email_4 (all. n. 6 – 6.1);
in data 20 ottobre 2023 fu notificata l'intimazione di pagamento n. 09420239002133454000 (all. n. 7).
Anche questi atti, regolarmente notificati, non furono impugnati cristallizzando il credito in essi incorporato, che chiaramente trattandosi di tassa auto con prescrizione triennale, alla data di notifica dell'intimazione opposta in data 19 novembre 2024, non era decorsa.
Il ricorso non può che essere rigettato.,
Secondo le regole della soccombenza, al rigetto consegue che le spese di giudizio liquidate in euro 1.500,00 complessivamente devono essere versate nella misura di euro 500,00 per Regione Calabria e 1.000,00 in favore di Agenzia Entrate Riscossione, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti resistenti costituite che liquida in euro 1000,00, oltre rimborso forfetario, Iva e Cpa, se dovute come per legge in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione e in euro 500,00, oltre accessori, se dovuti, come per legge, in favore della Regione Calabria.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DAVICO ALBERTO, Presidente
TA IU, RE
BUCARELLI ENZO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 637/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0942024901256419100 BOLLO 2024 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 338/2026 depositato il
01/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato
contro
Agenzia Entrate Riscossione e
contro
Regione Calabria l'intimazione di pagamento contrassegnata dal nr 094 2024 90125641 91/00 notificata il 19.11.2024 (all/1) in relazione alle seguenti cartelle:
- n.ri 0942016001775031500 notificata il 13.11.2016 inerenti le tasse automobilistiche degli anni 2011
e 2012 per un importo di €uro 4.415,19
- la n.09420180009758543000 notificata il 12.04.2018 per le tasse automobilistiche degli anni 2013 e
2014 per un importo di €uro 4.096,29
- la n.09420220007977016000 notificata il 14.01.2023 per le tasse automobilistiche degli anni 2017 e
2018 per un importo di €uro 684,86 (si veda all/1)
per un totale complessivo da pagare entro le scadenze di €uro 9.196,34 emessa dalla Agenzia delle Entrate-
Riscossione Reggio Calabria
Eccepiva:
1) omessa notifica atti presupposti
2) prescrizione
Chiedeva l'annullamento con condanna alle spese con distrazione
Regione Calabria rilevava:
- l'inammissibilità del ricorso
- la correttezza della notifica degli avvisi di accertamento
Chiedeva il rigetto e la condanna alle spese
Agenzia Entrate Riscossione rilevava di avere notificato le cartelle e successivi atti interruttivi della prescrizione Chiedeva rigetto con distrazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria sezione 8, letti gli atti e i documenti prodotti dalle parti, ritiene che il ricorso non sia fondato e non meriti accoglimento.
In primo luogo, non si ravvisano illegittimità nella procedura che ha portato all'emissione e notifica dell'intimazione di pagamento, oggetto di impugnazione.
Agenzia Entrate Riscossione ha dimostrato di avere provveduto a notificare le cartelle sottese all'intimazione.
Infatti:
la cartella n. 09420160017750315000 fu notificata in data 13 novembre 2016 tramite pec (all. n. 3), ma la pec fu rifiutata dal sistema;
la cartella n. 09420180009758543000 fu notificata in data 12 aprile 2018 tramite pec a “laforestale.ag@pec. it (all. n. 4);
la cartella n. 09420220007977016000 fu notificata in data 14 gennaio 2023 mediante consegna personalmente al contribuente (all. n. 5).
Successivamente, il Concessionario ha provveduto a notificare ulteriori atti interruttivi della prescrizione:
in data 05/08/2019 fu notificato il preavviso di fermo n. 09480201900017153000 tramite pec a “laforestale. Email_4 (all. n. 6 – 6.1);
in data 20 ottobre 2023 fu notificata l'intimazione di pagamento n. 09420239002133454000 (all. n. 7).
Anche questi atti, regolarmente notificati, non furono impugnati cristallizzando il credito in essi incorporato, che chiaramente trattandosi di tassa auto con prescrizione triennale, alla data di notifica dell'intimazione opposta in data 19 novembre 2024, non era decorsa.
Il ricorso non può che essere rigettato.,
Secondo le regole della soccombenza, al rigetto consegue che le spese di giudizio liquidate in euro 1.500,00 complessivamente devono essere versate nella misura di euro 500,00 per Regione Calabria e 1.000,00 in favore di Agenzia Entrate Riscossione, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti resistenti costituite che liquida in euro 1000,00, oltre rimborso forfetario, Iva e Cpa, se dovute come per legge in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione e in euro 500,00, oltre accessori, se dovuti, come per legge, in favore della Regione Calabria.