Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 725
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti

    L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha fornito prova della notifica delle cartelle sottese all'intimazione, nonché di ulteriori atti interruttivi della prescrizione che non sono stati impugnati dal contribuente. La prescrizione triennale per la tassa auto non era decorsa alla data di notifica dell'intimazione.

  • Rigettato
    Prescrizione

    L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha fornito prova della notifica delle cartelle sottese all'intimazione, nonché di ulteriori atti interruttivi della prescrizione che non sono stati impugnati dal contribuente. La prescrizione triennale per la tassa auto non era decorsa alla data di notifica dell'intimazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 725
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 725
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo