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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 476/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3969/2024 depositato il 10/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303SM02164/2023 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303SM02164/2023 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303SM02164/2023 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3188/2025 depositato il 19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente insiste e si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento.
Resistente/Appellato: L' DE si riporta alle controdeduzioni e ne chiede il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivo la società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava l'avviso di accertamento n. TY303SM02164/2023, relativo all'anno d'imposta 2018, con cui l'Ufficio recuperava maggiori imposte ai fini IRES e IRAP per presunta indeducibilità di costi afferenti ad operazioni oggettivamente inesistenti, nonché IVA ritenuta indetraibile, oltre sanzioni, per un ammontare complessivo di € 141.692,14 oltre accessori.
Si premette che l'avviso di accertamento impugnato non trae origine da una verifica condotta nei confronti della appellata, ma dai rilievi probatori emersi a seguito delle indagini condotte nei confronti di alcuni fornitori della medesima. Ora, se pure è vero che i processi verbali di constatazione emessi nei riguardi di tali fornitori non sono stati allegati all'avviso di accertamento, è anche vero che il contenuto essenziale degli atti richiamati è stato ivi riportato.
Dal provvedimento in questione, difatti, si evince che i citati fornitori, con i quali la ricorrente aveva intrattenuto rapporti commerciali per la fornitura di materiali ferrosi ed essendone obbligati, non hanno mai istituito le scritture contabili obbligatorie, non hanno mai presentato dichiarazioni fiscali e non hanno mai effettuato versamenti di imposte con modelli F24. Inoltre è risultato che gli stessi non avevano alcuna organizzazione contabile, né dipendenti, né collaboratori, né mezzi di trasporto, né mezzi finanziari per movimentare l'enorme quantità di materiale forniti.
MOTIVI DI RICORSO
La ricorrente deduceva i seguenti motivi: (i) carenza di legittimazione alla sottoscrizione dell'atto ex art. 42, c. 1, d.P.R. 600/1973 e difetto/illegittimità della delega di firma;
(ii) violazione del contraddittorio endoprocedimentale ex art.
5-ter d.lgs. 218/1997 e art. 10 L. 212/2000 (avviso formato ed emesso ante conclusione del contraddittorio); (iii) carenza/contraddittorietà della motivazione anche per doppia motivazione per relationem e mancata allegazione dei documenti richiamati;
(iv) insussistenza nel merito della pretesa di inesistenza oggettiva delle operazioni alla luce di registri di carico/scarico e tracciabilità dei flussi;
(v) illegittimo recupero IVA in reverse charge;
(vi) illegittimità delle sanzioni.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità della delega, la regolarità del contraddittorio, la sufficienza del quadro indiziario e la correttezza del recupero IVA e delle sanzioni.
3. La parte ricorrente depositava memoria illustrativa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1. Sulla sottoscrizione dell'atto e delega di firma (art. 42 d.P.R. 600/1973). Il motivo è infondato. La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente … ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante. La delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio. In ogni caso produce copia dell'atto dispositivo
2/2024 e del relativo allegato, comprovanti la piena legittimazione del funzionario che ha sottoscritto (per delega) l'atto impositivo (doc 3).
2. Sul contraddittorio preventivo (art.
5-ter d.lgs. 218/1997; art. 10 L. 212/2000).Il motivo è infondato.
Dalla documentazione in atti risulta che l'invito al contraddittorio ex art.
5-ter è stato notificato il 24.10.2023; che la società ha depositato memorie istruttorie il 30.11.2023 e il 19.04.2024; che l'Ufficio ha comunicato il
02.05.2024 l'esito negativo del procedimento di adesione;
e che l'avviso è stato notificato il 15.05.2024.
L'avviso reca numerazione e anno 2023.
3. Sulla motivazione per relationem – Mancata allegazione degli atti richiamati. Tale motivo è fondato.
L'avviso rinvia a interrogazioni dell'Anagrafe tributaria, ad immagini “Google Maps”, a esiti istruttori svolti presso terzi fornitori (segnalazione D.P. Verona – “Società_1 s.r.l.”), senza allegare i relativi atti o riprodurne il contenuto essenziale. Tale modus operandi non consente al contribuente di conoscere e contestare compiutamente le ragioni della pretesa. Sul punto, è pertinente e dirimente la C.G.T. di Secondo
Grado della Sicilia, sent. n. 7033/2024, che – in fattispecie sovrapponibile nel settore dei rottami/ferrosi – ha annullato l'avviso per difetto di motivazione, atteso che l'Amministrazione aveva fondato la pretesa su verbali e atti relativi ai fornitori non allegati all'atto notificato al cessionario, dal quale la pretesa traeva origine per relationem.
4. Sul merito: inesistenza oggettiva delle operazioni. La pretesa è infondata nel merito.
Gli indizi valorizzati dall'Ufficio (assenza di personale/aree, inadeguatezza dei mezzi, squilibri acquisti/ vendite) sono meramente cartolari e non corroborati da verifiche fattuali presso i fornitori o sui flussi fisici dei rottami;
al contrario, la società ha prodotto registri di carico/scarico, FIR, documenti di trasporto e ricostruzioni incrociate che collegano acquisti, giacenze e cessioni a valle, come propria dell'operatività nel settore rifiuti/rottami. Sul punto, conformemente, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che, in tema di IVA, riguardo alle operazioni intracomunitarie ed al meccanismo del “reverse charge”, come chiarito dalla giurisprudenza comunitaria, il diritto alla detrazione, che assicura la neutralità fiscale dall'imposta, deve essere accordato ove ne siano rispettati i requisiti sostanziali, anche ove taluni obblighi formali siano stati violati, salvo che da ciò consegua l'effetto d'impedire la prova dell'adempimento dei requisiti sostanziali.
La Cassazione ha chiarito che elementi del tipo assenza di dipendenti, sedi o scritture non bastano, da soli,
a dimostrare l'inesistenza oggettiva delle operazioni se non accompagnati da riscontri esterni concreti;
ciò vale a maggior ragione quando, come qui, il cessionario documenta la tracciabilità delle movimentazioni.
5. Sull'IVA in reverse charge e sulle sanzioni
Per le cessioni di rottami opera il meccanismo del reverse charge: la doppia annotazione (integrazione/ registrazione acquisti-vendite) rende l'IVA neutra in sede finanziaria ed esige, per il disconoscimento della detrazione, la prova dell'inesistenza oggettiva dell'operazione ovvero della consapevolezza del cessionario circa una frode. Tale prova non è stata fornita. Spetta a quest'ultimo dimostrare la sua buona fede, ma anche di aver usato la massima diligenza ragionevolmente esigibile da un operatore accorto in proporzione al caso concreto, al fine di evitare di essere coinvolto in tali situazioni, in presenza di indizi idonei a farne insorgere il sospetto. (Cass. 30.7.2020, n.16367).
Circa le sanzioni esse vengono meno per effetto dell'annullamento dell'atto impugnato
Si compensano le spese per la complessità delle questioni esaminate
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa spese. Palermo 15.12.25 IL PRESIDENTE
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3969/2024 depositato il 10/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303SM02164/2023 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303SM02164/2023 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303SM02164/2023 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3188/2025 depositato il 19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente insiste e si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento.
Resistente/Appellato: L' DE si riporta alle controdeduzioni e ne chiede il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivo la società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava l'avviso di accertamento n. TY303SM02164/2023, relativo all'anno d'imposta 2018, con cui l'Ufficio recuperava maggiori imposte ai fini IRES e IRAP per presunta indeducibilità di costi afferenti ad operazioni oggettivamente inesistenti, nonché IVA ritenuta indetraibile, oltre sanzioni, per un ammontare complessivo di € 141.692,14 oltre accessori.
Si premette che l'avviso di accertamento impugnato non trae origine da una verifica condotta nei confronti della appellata, ma dai rilievi probatori emersi a seguito delle indagini condotte nei confronti di alcuni fornitori della medesima. Ora, se pure è vero che i processi verbali di constatazione emessi nei riguardi di tali fornitori non sono stati allegati all'avviso di accertamento, è anche vero che il contenuto essenziale degli atti richiamati è stato ivi riportato.
Dal provvedimento in questione, difatti, si evince che i citati fornitori, con i quali la ricorrente aveva intrattenuto rapporti commerciali per la fornitura di materiali ferrosi ed essendone obbligati, non hanno mai istituito le scritture contabili obbligatorie, non hanno mai presentato dichiarazioni fiscali e non hanno mai effettuato versamenti di imposte con modelli F24. Inoltre è risultato che gli stessi non avevano alcuna organizzazione contabile, né dipendenti, né collaboratori, né mezzi di trasporto, né mezzi finanziari per movimentare l'enorme quantità di materiale forniti.
MOTIVI DI RICORSO
La ricorrente deduceva i seguenti motivi: (i) carenza di legittimazione alla sottoscrizione dell'atto ex art. 42, c. 1, d.P.R. 600/1973 e difetto/illegittimità della delega di firma;
(ii) violazione del contraddittorio endoprocedimentale ex art.
5-ter d.lgs. 218/1997 e art. 10 L. 212/2000 (avviso formato ed emesso ante conclusione del contraddittorio); (iii) carenza/contraddittorietà della motivazione anche per doppia motivazione per relationem e mancata allegazione dei documenti richiamati;
(iv) insussistenza nel merito della pretesa di inesistenza oggettiva delle operazioni alla luce di registri di carico/scarico e tracciabilità dei flussi;
(v) illegittimo recupero IVA in reverse charge;
(vi) illegittimità delle sanzioni.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità della delega, la regolarità del contraddittorio, la sufficienza del quadro indiziario e la correttezza del recupero IVA e delle sanzioni.
3. La parte ricorrente depositava memoria illustrativa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1. Sulla sottoscrizione dell'atto e delega di firma (art. 42 d.P.R. 600/1973). Il motivo è infondato. La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente … ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante. La delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio. In ogni caso produce copia dell'atto dispositivo
2/2024 e del relativo allegato, comprovanti la piena legittimazione del funzionario che ha sottoscritto (per delega) l'atto impositivo (doc 3).
2. Sul contraddittorio preventivo (art.
5-ter d.lgs. 218/1997; art. 10 L. 212/2000).Il motivo è infondato.
Dalla documentazione in atti risulta che l'invito al contraddittorio ex art.
5-ter è stato notificato il 24.10.2023; che la società ha depositato memorie istruttorie il 30.11.2023 e il 19.04.2024; che l'Ufficio ha comunicato il
02.05.2024 l'esito negativo del procedimento di adesione;
e che l'avviso è stato notificato il 15.05.2024.
L'avviso reca numerazione e anno 2023.
3. Sulla motivazione per relationem – Mancata allegazione degli atti richiamati. Tale motivo è fondato.
L'avviso rinvia a interrogazioni dell'Anagrafe tributaria, ad immagini “Google Maps”, a esiti istruttori svolti presso terzi fornitori (segnalazione D.P. Verona – “Società_1 s.r.l.”), senza allegare i relativi atti o riprodurne il contenuto essenziale. Tale modus operandi non consente al contribuente di conoscere e contestare compiutamente le ragioni della pretesa. Sul punto, è pertinente e dirimente la C.G.T. di Secondo
Grado della Sicilia, sent. n. 7033/2024, che – in fattispecie sovrapponibile nel settore dei rottami/ferrosi – ha annullato l'avviso per difetto di motivazione, atteso che l'Amministrazione aveva fondato la pretesa su verbali e atti relativi ai fornitori non allegati all'atto notificato al cessionario, dal quale la pretesa traeva origine per relationem.
4. Sul merito: inesistenza oggettiva delle operazioni. La pretesa è infondata nel merito.
Gli indizi valorizzati dall'Ufficio (assenza di personale/aree, inadeguatezza dei mezzi, squilibri acquisti/ vendite) sono meramente cartolari e non corroborati da verifiche fattuali presso i fornitori o sui flussi fisici dei rottami;
al contrario, la società ha prodotto registri di carico/scarico, FIR, documenti di trasporto e ricostruzioni incrociate che collegano acquisti, giacenze e cessioni a valle, come propria dell'operatività nel settore rifiuti/rottami. Sul punto, conformemente, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che, in tema di IVA, riguardo alle operazioni intracomunitarie ed al meccanismo del “reverse charge”, come chiarito dalla giurisprudenza comunitaria, il diritto alla detrazione, che assicura la neutralità fiscale dall'imposta, deve essere accordato ove ne siano rispettati i requisiti sostanziali, anche ove taluni obblighi formali siano stati violati, salvo che da ciò consegua l'effetto d'impedire la prova dell'adempimento dei requisiti sostanziali.
La Cassazione ha chiarito che elementi del tipo assenza di dipendenti, sedi o scritture non bastano, da soli,
a dimostrare l'inesistenza oggettiva delle operazioni se non accompagnati da riscontri esterni concreti;
ciò vale a maggior ragione quando, come qui, il cessionario documenta la tracciabilità delle movimentazioni.
5. Sull'IVA in reverse charge e sulle sanzioni
Per le cessioni di rottami opera il meccanismo del reverse charge: la doppia annotazione (integrazione/ registrazione acquisti-vendite) rende l'IVA neutra in sede finanziaria ed esige, per il disconoscimento della detrazione, la prova dell'inesistenza oggettiva dell'operazione ovvero della consapevolezza del cessionario circa una frode. Tale prova non è stata fornita. Spetta a quest'ultimo dimostrare la sua buona fede, ma anche di aver usato la massima diligenza ragionevolmente esigibile da un operatore accorto in proporzione al caso concreto, al fine di evitare di essere coinvolto in tali situazioni, in presenza di indizi idonei a farne insorgere il sospetto. (Cass. 30.7.2020, n.16367).
Circa le sanzioni esse vengono meno per effetto dell'annullamento dell'atto impugnato
Si compensano le spese per la complessità delle questioni esaminate
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa spese. Palermo 15.12.25 IL PRESIDENTE