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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 4285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4285 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Nunzia Tesone, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio ed ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 22843 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: “impugnazione di delibera assembleare” e vertente
TRA
nata il [...] rappresentata dal procuratore generale dott. nato a Parte_1 Parte_2
Napoli il 18.06.1943 in virtù di procura generale per atto Notaio dott. registrata il 17.05.2013, Persona_1
rep. n.4769/11, in atti, rappresenta e difesa dall'Avv. Clara D'Amora, giusta procura in atti, presso lo studio della quale elettivamente domicilia in Napoli, Corso Vittorio Emanuele n.440
ATTRICE
E
in persona dell'Amministratore pro tempore Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'avv.to Amedeo Caracciolo, in virtù di procura in atti, presso lo studio
[...]
del quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Duomo n.152
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, l'istante in epigrafe indicato, in qualità di condomina del in Napoli, ha impugnato la delibera assunta dall'assemblea, in Controparte_1
seconda convocazione, in data 10.06.2020 in relazione al punto 5 dell'ordine del giorno avente ad oggetto
“Presentazione da parte dei condomini , e del progetto Parte_3 Parte_4 Parte_5
dell'impianto ascensore per la scala “B”. Discussione e delibere conseguenziali”.
Parte attrice ha censurato la delibera per difformità tra l'o.d.g. e la delibera approvata atteso che alcun progetto relativo alla installazione dell'impianto di ascensore veniva presentato in assemblea e per violazione degli art.1102 cc e 1120 cc.
1.1. Si è costituito il convenuto;
concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.; sospesa CP_1
la delibera con ordinanza del 09.02.2021; ritenuta la causa matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni, subentrava questo giudice in data 15.07.2024 e la causa veniva rinviata all'udienza del
01.04.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e decisa, ai sensi dell'ultimo comma della disposizione richiamata, con deposito della sentenza nel termine di gg.30.
2. Il Tribunale osserva.
2.1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di carenza di interesse ad agire sollevata dal CP_1
convenuto.
Secondo i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, confermativi di un orientamento già
consolidatosi, la legittimazione ad agire per l'annullamento, attribuita dall'art. 1137 c.c. ai condomini assenti,
dissenzienti o astenuti, è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla semplice rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c. come condizione dell'azione di impugnazione della deliberazione collegiale. Occorre, peraltro, distinguere, tra l'interesse ad agire mediante impugnazione della delibera e l'interesse tutelato del attore, essendo CP_1
il primo necessariamente strumentale al secondo. L'interesse del ad impugnare la deliberazione, CP_1
in particolare, è limitato all'interesse giuridicamente rilevante che egli abbia ad un diverso contenuto dell'assetto organizzativo della materia regolata dalla maggioranza assembleare, sebbene la decisione del giudice che accoglie la domanda ex art. 1137 c.c. si limiti in negativo a caducare la delibera sfavorevole e non possa sostituirsi in positivo all'attività dell'assemblea. Parallelamente, l'interesse ad agire, sotto il profilo processuale, suppone che venga prospettata una lesione individuale correlata alla delibera impugnata, così
rivelando quale utilità concreta potrebbe ricevere dall'accoglimento della domanda.
Legittimati all'esercizio dell'azione ex art. 1137 c.c. sono, poi, i soli condomini dissenzienti, assenti o astenuti e ciò discende dal principio maggioritario, dal quale è retto il funzionamento dell'assemblea, giacché, come la stessa norma prescrive, le deliberazioni prese dall'assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini e perciò
unicamente costoro possono far valere la contrarietà delle stesse alla legge o al regolamento di condominio.
Ebbene, nel caso di specie, l'odierno attore, condomino del , assente alla Controparte_3
assemblea del 10.06.2020, è portatore dell'interesse ad impugnare la delibera per cui a causa, atteso che l'approvazione (del punto 5 dell'o.d.g.) della richiesta dei condomini , e Parte_3 Parte_4 Pt_5
di collocare un ascensore “di natura privata su suolo condominiale” è potenzialmente lesiva per l'istante
[...] rappresentando la delibera de quo atto di assenso alla modifica dello stato dei luoghi. Sotto altro profilo, deve evidenziarsi l'irrilevanza della collocazione degli immobili ( scala A e scala B) di parte attrice e dei condomini richiedenti l'impianto, atteso che non essendo stata specificata l'ubicazione dell'impianto ed in assenza di un progetto, sussiste, come già evidenziato la potenzialità lesiva dei diritti sulle parti comuni.
3. Nel merito, la domanda è fondata.
Occorre premettere che il criterio discretivo fra ipotesi di nullità ed ipotesi di annullabilità delle delibere assembleari è stato posto nel 2005 dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, le quali hanno affermato che “in
tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive
degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla
morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le
delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno
dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi
annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con
maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi
formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di
convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento
di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto” (cfr
Cass. civ., SS.UU. sent. n. 4806 del 07.03.2005).
Più di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono tornate sul punto ed al dichiarato scopo di dare continuità alla decisione del 2005, hanno evidenziato che, in ambito condominiale, il legislatore ha optato per una disciplina giuridica improntata ad un “chiaro favore per la stabilità delle deliberazioni dell'assemblea dei
condomini, che sono efficaci ed esecutive finché non vengono rimosse dal giudice”, tant'è che l'art. 1137 c.c.,
nel testo successivo alla novella di cui alla legge 220/2012, prevede, in caso di deliberazioni illegittime, di regola la loro annullabilità, non già la loro nullità (cfr. Cass. civ., SS. UU., sent. n. 9839 del 12.04.2021).
Ove la delibera adottata dall'assemblea, quanto al suo profilo contenutistico, sia contraria ad una disposizione di legge la stessa è perciò, di regola, annullabile. Parimenti sono annullabili le delibere adottate nel caso in cui siano state violate le regole che disciplinano la convocazione assembleare e, quindi, la corretta formazione della volontà assembleare.
A ritenersi diversamente le delibere condominiali potrebbero essere caducate in ogni tempo, data l'inapplicabilità alle ipotesi di nullità del termine di decadenza di cui all'art. 1137 c.c., così determinandosi una situazione di incertezza nella gestione degli interessi collettivi.
Giacché, peraltro, la disciplina della nullità ha applicazione generale residuano spazi per la declaratoria della nullità delle delibere condominiali in ipotesi specifiche ovvero nel caso di loro illiceità per violazione, con efficacia permanente e valevole anche per il futuro, di norme inderogabili le quali, in ambito condominiale,
sono l'art. 1138, IV comma, c.c. e l'art. 72 disp. att. c.c.
Tanto premesso in termini generali, va osservato che i denunziati vizi integrano motivi di annullamento della delibera impugnata.
3.1. Ed invero, va premesso che, l'installazione di un ascensore può avvenire ad iniziativa di tutti i condomini,
con l'adozione di una delibera ai sensi dell'art.1120 co1 e co.2 n.2 c.c., che prevedono che “…i condomini,
con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel
rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto: […] 2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le
barriere architettoniche….”, con imputazione dell'opera all'intera collettività, anche con riferimento ai costi oppure ad iniziativa di uno o più condomini che godranno dell'impianto e ne sosteranno anche i costi, con l'unico limite del rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 1102 c.c.. che, in relazione all'uso comune della cosa, dispone, al comma 1 che “…ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri
la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine
può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa”.
Ebbene, nel caso di specie, alla riunione del 10.06.2020, in relazione al punto 5 dell'o.d.g., avente ad oggetto
“Presentazione da parte dei condomini , e del progetto Parte_3 Parte_4 Parte_5
dell'impianto ascensore per la scala “B”. Discussione e delibere conseguenziali”, l'assemblea ha deliberato,
in assenza di progetto, nei seguenti termini: “…si passa a discutere del V punto all'o.d.g. e si discute
sull'opportunità di mettere l'impianto di ascensore…e si passa alla votazione per alzata di mano e si vota per
il sì e tutti i presenti approvano l'ascensore che sarà di natura privata su suolo condominiale….”.
La delibera approvata, nel dare l'assenso all'installazione in favore dei predetti condomini di un impianto di ascensore di cui non viene specificato alunchè né circa le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione, le eventuali modifiche a parti comuni, è invalida in quanto priva di oggetto, autorizzando l'impianto su parti comuni in assenza della previa valutazione dei limiti imposti dalla disposizione di cui all'art.1102 c.c..
Da ultimo, la delibera impugnata è altresì invalida per contrasto tra l'o.d.g. -relativo alla discussione di un progetto di impianto ascensore- e la delibera adottata che, in assenza della presentazione di un progetto, ha autorizzato l'impianto sulle parti comuni. In conclusione, assorbito ogni altro rilievo, deve essere annullata la delibera adottata dall'assemblea del convenuto nel corso della riunione del 10 giugno 2020 relativamente al punto n. 5 all'ordine del CP_1
giorno.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza a carico del convenuto e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014 applicando i valori minimi - in ragione della non complessità delle questioni esaminate - dello scaglione indeterminabile a bassa complessità fino a 26.000,00 per tutte le fasi, con attribuzione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, del d. lgs. 28/2010, il convenuto, il quale non ha partecipato CP_1
senza giustificato motivo all'incontro di mediazione, deve essere condannato al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
22843/2020, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla la delibera adottata in data 10.06.2020 dall'assemblea del relativamente al punto 5 all'ordine del giorno;
Controparte_4
2) condanna in persona del l.r.p.t. alla refusione delle spese di lite in Controparte_4
favore di parte attrice che liquida in complessivi euro 2.738,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv.to Clara D'Amora;
3)condanna il in persona del l.r.p.t. al versamento all'entrata del bilancio Controparte_4
dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Napoli, 30 aprile 2025
Il giudice
(dott.ssa Nunzia Tesone)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Nunzia Tesone, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio ed ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 22843 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: “impugnazione di delibera assembleare” e vertente
TRA
nata il [...] rappresentata dal procuratore generale dott. nato a Parte_1 Parte_2
Napoli il 18.06.1943 in virtù di procura generale per atto Notaio dott. registrata il 17.05.2013, Persona_1
rep. n.4769/11, in atti, rappresenta e difesa dall'Avv. Clara D'Amora, giusta procura in atti, presso lo studio della quale elettivamente domicilia in Napoli, Corso Vittorio Emanuele n.440
ATTRICE
E
in persona dell'Amministratore pro tempore Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'avv.to Amedeo Caracciolo, in virtù di procura in atti, presso lo studio
[...]
del quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Duomo n.152
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, l'istante in epigrafe indicato, in qualità di condomina del in Napoli, ha impugnato la delibera assunta dall'assemblea, in Controparte_1
seconda convocazione, in data 10.06.2020 in relazione al punto 5 dell'ordine del giorno avente ad oggetto
“Presentazione da parte dei condomini , e del progetto Parte_3 Parte_4 Parte_5
dell'impianto ascensore per la scala “B”. Discussione e delibere conseguenziali”.
Parte attrice ha censurato la delibera per difformità tra l'o.d.g. e la delibera approvata atteso che alcun progetto relativo alla installazione dell'impianto di ascensore veniva presentato in assemblea e per violazione degli art.1102 cc e 1120 cc.
1.1. Si è costituito il convenuto;
concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.; sospesa CP_1
la delibera con ordinanza del 09.02.2021; ritenuta la causa matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni, subentrava questo giudice in data 15.07.2024 e la causa veniva rinviata all'udienza del
01.04.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e decisa, ai sensi dell'ultimo comma della disposizione richiamata, con deposito della sentenza nel termine di gg.30.
2. Il Tribunale osserva.
2.1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di carenza di interesse ad agire sollevata dal CP_1
convenuto.
Secondo i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, confermativi di un orientamento già
consolidatosi, la legittimazione ad agire per l'annullamento, attribuita dall'art. 1137 c.c. ai condomini assenti,
dissenzienti o astenuti, è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla semplice rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c. come condizione dell'azione di impugnazione della deliberazione collegiale. Occorre, peraltro, distinguere, tra l'interesse ad agire mediante impugnazione della delibera e l'interesse tutelato del attore, essendo CP_1
il primo necessariamente strumentale al secondo. L'interesse del ad impugnare la deliberazione, CP_1
in particolare, è limitato all'interesse giuridicamente rilevante che egli abbia ad un diverso contenuto dell'assetto organizzativo della materia regolata dalla maggioranza assembleare, sebbene la decisione del giudice che accoglie la domanda ex art. 1137 c.c. si limiti in negativo a caducare la delibera sfavorevole e non possa sostituirsi in positivo all'attività dell'assemblea. Parallelamente, l'interesse ad agire, sotto il profilo processuale, suppone che venga prospettata una lesione individuale correlata alla delibera impugnata, così
rivelando quale utilità concreta potrebbe ricevere dall'accoglimento della domanda.
Legittimati all'esercizio dell'azione ex art. 1137 c.c. sono, poi, i soli condomini dissenzienti, assenti o astenuti e ciò discende dal principio maggioritario, dal quale è retto il funzionamento dell'assemblea, giacché, come la stessa norma prescrive, le deliberazioni prese dall'assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini e perciò
unicamente costoro possono far valere la contrarietà delle stesse alla legge o al regolamento di condominio.
Ebbene, nel caso di specie, l'odierno attore, condomino del , assente alla Controparte_3
assemblea del 10.06.2020, è portatore dell'interesse ad impugnare la delibera per cui a causa, atteso che l'approvazione (del punto 5 dell'o.d.g.) della richiesta dei condomini , e Parte_3 Parte_4 Pt_5
di collocare un ascensore “di natura privata su suolo condominiale” è potenzialmente lesiva per l'istante
[...] rappresentando la delibera de quo atto di assenso alla modifica dello stato dei luoghi. Sotto altro profilo, deve evidenziarsi l'irrilevanza della collocazione degli immobili ( scala A e scala B) di parte attrice e dei condomini richiedenti l'impianto, atteso che non essendo stata specificata l'ubicazione dell'impianto ed in assenza di un progetto, sussiste, come già evidenziato la potenzialità lesiva dei diritti sulle parti comuni.
3. Nel merito, la domanda è fondata.
Occorre premettere che il criterio discretivo fra ipotesi di nullità ed ipotesi di annullabilità delle delibere assembleari è stato posto nel 2005 dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, le quali hanno affermato che “in
tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive
degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla
morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le
delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno
dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi
annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con
maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi
formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di
convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento
di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto” (cfr
Cass. civ., SS.UU. sent. n. 4806 del 07.03.2005).
Più di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono tornate sul punto ed al dichiarato scopo di dare continuità alla decisione del 2005, hanno evidenziato che, in ambito condominiale, il legislatore ha optato per una disciplina giuridica improntata ad un “chiaro favore per la stabilità delle deliberazioni dell'assemblea dei
condomini, che sono efficaci ed esecutive finché non vengono rimosse dal giudice”, tant'è che l'art. 1137 c.c.,
nel testo successivo alla novella di cui alla legge 220/2012, prevede, in caso di deliberazioni illegittime, di regola la loro annullabilità, non già la loro nullità (cfr. Cass. civ., SS. UU., sent. n. 9839 del 12.04.2021).
Ove la delibera adottata dall'assemblea, quanto al suo profilo contenutistico, sia contraria ad una disposizione di legge la stessa è perciò, di regola, annullabile. Parimenti sono annullabili le delibere adottate nel caso in cui siano state violate le regole che disciplinano la convocazione assembleare e, quindi, la corretta formazione della volontà assembleare.
A ritenersi diversamente le delibere condominiali potrebbero essere caducate in ogni tempo, data l'inapplicabilità alle ipotesi di nullità del termine di decadenza di cui all'art. 1137 c.c., così determinandosi una situazione di incertezza nella gestione degli interessi collettivi.
Giacché, peraltro, la disciplina della nullità ha applicazione generale residuano spazi per la declaratoria della nullità delle delibere condominiali in ipotesi specifiche ovvero nel caso di loro illiceità per violazione, con efficacia permanente e valevole anche per il futuro, di norme inderogabili le quali, in ambito condominiale,
sono l'art. 1138, IV comma, c.c. e l'art. 72 disp. att. c.c.
Tanto premesso in termini generali, va osservato che i denunziati vizi integrano motivi di annullamento della delibera impugnata.
3.1. Ed invero, va premesso che, l'installazione di un ascensore può avvenire ad iniziativa di tutti i condomini,
con l'adozione di una delibera ai sensi dell'art.1120 co1 e co.2 n.2 c.c., che prevedono che “…i condomini,
con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel
rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto: […] 2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le
barriere architettoniche….”, con imputazione dell'opera all'intera collettività, anche con riferimento ai costi oppure ad iniziativa di uno o più condomini che godranno dell'impianto e ne sosteranno anche i costi, con l'unico limite del rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 1102 c.c.. che, in relazione all'uso comune della cosa, dispone, al comma 1 che “…ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri
la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine
può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa”.
Ebbene, nel caso di specie, alla riunione del 10.06.2020, in relazione al punto 5 dell'o.d.g., avente ad oggetto
“Presentazione da parte dei condomini , e del progetto Parte_3 Parte_4 Parte_5
dell'impianto ascensore per la scala “B”. Discussione e delibere conseguenziali”, l'assemblea ha deliberato,
in assenza di progetto, nei seguenti termini: “…si passa a discutere del V punto all'o.d.g. e si discute
sull'opportunità di mettere l'impianto di ascensore…e si passa alla votazione per alzata di mano e si vota per
il sì e tutti i presenti approvano l'ascensore che sarà di natura privata su suolo condominiale….”.
La delibera approvata, nel dare l'assenso all'installazione in favore dei predetti condomini di un impianto di ascensore di cui non viene specificato alunchè né circa le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione, le eventuali modifiche a parti comuni, è invalida in quanto priva di oggetto, autorizzando l'impianto su parti comuni in assenza della previa valutazione dei limiti imposti dalla disposizione di cui all'art.1102 c.c..
Da ultimo, la delibera impugnata è altresì invalida per contrasto tra l'o.d.g. -relativo alla discussione di un progetto di impianto ascensore- e la delibera adottata che, in assenza della presentazione di un progetto, ha autorizzato l'impianto sulle parti comuni. In conclusione, assorbito ogni altro rilievo, deve essere annullata la delibera adottata dall'assemblea del convenuto nel corso della riunione del 10 giugno 2020 relativamente al punto n. 5 all'ordine del CP_1
giorno.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza a carico del convenuto e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014 applicando i valori minimi - in ragione della non complessità delle questioni esaminate - dello scaglione indeterminabile a bassa complessità fino a 26.000,00 per tutte le fasi, con attribuzione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, del d. lgs. 28/2010, il convenuto, il quale non ha partecipato CP_1
senza giustificato motivo all'incontro di mediazione, deve essere condannato al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
22843/2020, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla la delibera adottata in data 10.06.2020 dall'assemblea del relativamente al punto 5 all'ordine del giorno;
Controparte_4
2) condanna in persona del l.r.p.t. alla refusione delle spese di lite in Controparte_4
favore di parte attrice che liquida in complessivi euro 2.738,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv.to Clara D'Amora;
3)condanna il in persona del l.r.p.t. al versamento all'entrata del bilancio Controparte_4
dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Napoli, 30 aprile 2025
Il giudice
(dott.ssa Nunzia Tesone)