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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 24/03/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore
dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 147/2020 R.G.C.A. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 557/2019 emessa dal Tribunale di
Caltanissetta in data 25.10.2019 e depositata in pari data, proposto
DA
, c.f. cd Parte_1 P.IVA_1
“ ”, in persona dell'Amministratore legale rappresentante Parte_2
pro tempore già CP_1 Controparte_2
- in persona del legale rappresentante pro tempore rag.
[...]
rappresentato e difeso sia unitamente che disgiuntamente Controparte_2
tra loro dall'avv. Claudio Ginevra e dall'avv. Maria Lombardo, elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in nella , Parte_1 Parte_1
giusto mandato in calce all'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
1 , c.f. nata a [...] il [...] e Controparte_3 C.F._1
, c.f. , nato a [...] il Controparte_4 C.F._2
09.02.1985, entrambi residenti in [...] Parte_1
ed elettivamente domiciliati in Viale Sicilia 106 presso lo studio Parte_1
dell'avv. Rosaria Impaglione, dalla quale sono rappresentati e difesi giusta procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore
APPELLATI
Conclusioni delle parti.
I procuratori dell'appellante con note di trattazione per l'udienza del
22.04.2024 così concludevano: “I difensori del Parte_1
si richiamano ed insistono sul contenuto dell'atto di appello introduttivo
[...]
del presente giudizio, nonché sul contenuto della propria nota difensiva
scritta autorizzata per l'udienza del 16.12.2020, nonché di ogni ulteriore
difesa, domanda ed istanza comunque denominata da intendersi tutte di seguito come riportate e trascritte e pertanto cosi' concludono Voglia l'adita
Corte Ritenere e dichiarare la nullità della sentenza appellata per i motivi tutti spiegati nell'atto di appello o in subordine riformare la sentenza appellata per tutti i motivi esposti nell'atto di appello e le difese rese nella nota autorizzata in atti e conseguentemente ritenere e dichiarare che gli
appellati sig.ri , nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_3 [...]
e nato a [...] il [...], C.F._3 Controparte_4
C.F.: sono debitori verso il C.F._2 Parte_1
in della somma di € 22.573,06 in aggiunta alla
[...] Parte_1
somma di € 8.451,74 già riconosciuta dal primo giudice, confermando conseguentemente il decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Caltanissetta
n.78/2018 del 8.2.2018, RG n.2711/2017. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
2 Il procuratore degli appellati con note di trattazione per l'udienza del
22.04.2024 così concludeva: “Il sottoscritto procuratore, chiede concedersi
i termini per comparse conclusionali e si riporta alle conclusioni di cui alla
comparsa di costituzione che qui integralmente si ritrascrivono: VOGLIA
L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA Acccogliere le seguenti CONCLUSIONI disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione, e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni
eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare: In via preliminare, dichiarare ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto dal
in persona del suo amministratore Parte_1 [...]
per le ragioni indicate in atto ovvero Controparte_2
dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'impugnazione proposta dal . Rigettare l'istanza di Parte_1
sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggi oggetto di Gravame richiesta dall'attore appellante, in quanto infondata in fatto e in diritto, nel merito Rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello
proposti dal , confermando la Sentenza n. Parte_1
n.557/2019 pubblicata il 25.10.2019, rg n.679/2018, repert.n.824/2019 del
25.10.2019, resa ex art. 281 sexies cpc dal Gop del Tribunale Civile di
Caltanissetta oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
Con vittoria di spese e compensi degli onorari del presente grado di giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Controparte_4
la madre proponevano opposizione avverso il decreto Controparte_3
ingiuntivo n.78/2018 del 8.2.2018, provvisoriamente esecutivo, emesso dal
Tribunale di Caltanissetta nel procedimento R.G. n. 2711/2017 in favore del
3 Condominio di , con cui Parte_2 Parte_1 Parte_1
gli era stato ingiunto di pagare in solido fra loro la somma di € 35.196,00, oltre le spese, diritti ed onorari della procedura monitoria liquidati in €
1.305,00, oltre accessori di legge.
A sostegno dell'opposizione gli opponenti deducevano:
- che il aveva incassato somme maggiori rispetto a quanto Parte_1
dovuto, e precisamente €. 7.573,06 in forza di precedenti decreti ingiuntivi e pignoramenti, ed €. 2.955,68 a titolo di oneri condominiali per immobili di cui gli opponenti non erano più proprietari dal mese di giugno 2008,
chiedendo, per quanto di ragione, la compensazione con gli oneri condominiali richiesti con il decreto ingiuntivo opposto;
-che nel decreto ingiuntivo opposto erano stati calcolati anche gli oneri condominiali relativi ad una autorimessa, non più di proprietà degli opponenti, e che comunque la somma da pagare sarebbe stata pari a €. 197,68
relativa a 7 mensilità, e non invece ad €. 338,83;
-che nel decreto ingiuntivo erano state conteggiati anche gli oneri condominiali pari a €. 1.009,44 e a €. 104,64 già corrisposti dagli inquilini che conducevano in locazione gli appartamenti;
-che nel corso degli anni era stata comunque corrisposta la somma di €.
15.000,00 che doveva essere imputata agli oneri condominiali relativi all'anno 2015.
Deducevano pertanto gli opponenti che prima del deposito e dell'emissione del decreto ingiuntivo, gli stessi avevano già corrisposto una somma di €.
22.573,06 per oneri condominiali non contabilizzata dall'amministrazione condominiale, e che con l'opposto decreto ingiuntivo era stato richiesto anche il pagamento di somme per immobili di cui gli odierni opponenti non erano più proprietari, e per immobili le cui quote erano state regolarmente
4 corrisposte dagli inquilini, tale che il credito vantato dall'opposta, non era quello portato dal decreto ingiuntivo ma si trattava di un credito residuo, per l'anno 2015 pari ad euro 8.411,98, di cui comunque contestavano il pagamento rilevando che il criterio del calcolo stabilito dal condominio per la quantificazione delle quote e la ripartizione delle stesse era stato determinato secondo i criteri di ripartizione di cui alle delibere del
16/06/1992 e 09/07/1997, dichiarate nulle con sentenza della Cassazione che aveva rinviato alla Corte di Appello di Catania per i criteri di ripartizione degli oneri condominiali.
Gli opponenti concludevano chiedendo in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto e nel merito dichiararsi nullo il decreto per violazione degli artt. 633, 634 c.p.c.
Il Controparte_5
costituitosi in giudizio contestava gli assunti di controparte deducendo che gli opponenti non avevano pagato somme superiori a quelle liquidate dai diversi giudici che si erano pronunciati nelle diverse procedure esecutive a carico degli opponenti;
che, per quanto riguardava gli oneri condominiali relativi agli immobili non più di loro proprietà, nessuna somma risultava essere stata pagata dagli opponenti né dai nuovi proprietari;
che la somma dovuta non era pari €. 8.411,98 ma quella dell'importo ingiunto.
Riguardo alla sentenza della Cassazione, precisava che nell'anno 2008 a seguito di una proposta di definizione transattiva del giudizio pendente in cassazione avanzata dagli opponenti, l'assemblea dei condomini del
27.10.2008, a cui partecipava , deliberava la Controparte_4
modifica dei criteri di pagamento stabiliti con la delibera condominiale del
9.9.1997 e di abbandonare il giudizio in Cassazione. La delibera veniva sottoscritta dal anche per conferma del raggiunto accordo. CP_4
5 Ciò nonostante gli opponenti non rinunziavano al giudizio in Cassazione.
La Corte di Cassazione quindi si pronunziava con la sentenza n.15042/13, cassando, solo in parte, la già citata sentenza della Corte d'Appello di
Caltanissetta e rinviando alla Corte d'Appello di Catania.
Rilevava inoltre che con apposita assemblea del 28.5.2018 l'amministrazione condominiale aveva stabiliva di nominare una commissione di condomini,
cui faceva parte anche il , al fine di esaminare la vicenda e di CP_4
confermare comunque il preventivo di gestione 1.1.2018/31.12.2018 sulla scorta delle stesse quote e degli stessi criteri stabiliti dal preventivo
1.1.2015/31.12.2015 approvato con deliberazione condominiale del
28.1.2015 e posto a base del decreto ingiuntivo n.78/2018.
Il concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione, e la Parte_1
conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale, esaurita l'istruttoria, svoltasi mediante produzione documentale,
definiva il giudizio con la sentenza n. 557/2019, emessa in data 25.10.2019 e depositata in pari data, con dispositivo del seguente tenore: “Il Giudice Unico,
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 679/2018 R.G.A.C.,
ogni altra domanda o eccezione respinta,
revoca il decreto ingiuntivo n.78/2018 del 8.2.2018, emesso dal Tribunale di
Caltanissetta nel procedimento R.G. n. 2711/2017;
condanna e al Controparte_3 Controparte_4
pagamento, in solido, in favore di in Controparte_2
persona del titolare e legale rappresentante pro tempore signor CP_2
della somma di euro 8.451,74 oltre interessi legali dalla data
[...]
dell'insorgenza del credito sino al saldo;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti”.
6 2. Per la riforma di detta sentenza il Parte_1
, cd “ , ha proposto tempestivo appello Parte_1 Parte_2
ancorato a tre motivi.
Con il primo motivo, l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza impugnata ai sensi del comma 2 dell'art. 156 c.p.c. per la mancata indicazione espressa di una delle parti, il Parte_1
, cd “ ”, tanto nella sua intestazione, quanto
[...] Parte_2
nella parte descrittiva dello svolgimento processuale e nella parte motivazionale, che determinerebbe, per l'appunto, una nullità insanabile in quanto sarebbe “inidonea al raggiungimento dello scopo che le è proprio, sussistendo una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intera sentenza, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce”.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza laddove è stata riconosciuta in favore degli appellati la somma di € 7.573,06, sulla scorta della produzione di una pec del 02.03.2017 da parte degli appellati, con la quale gli stessi avevano rilevato “ che la somma pagata in
forza dei pignoramenti eseguiti risultava essere euro 159,368,29 e non
invece euro 166.041,35” ed era stata chiesta “la restituzione della somma di euro 7.573,06”, che il Tribunale ha ritenuto non contestata dall'appellante.
Sostiene l'appellante che non corrisponde a verità processuale che il non avesse contestato la pec, avendolo fatto sia con la comparsa Parte_1
di costituzione che con la comparsa conclusionale.
Con il terzo motivo l'appellante eccepisce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha riconosciuto in favore degli appellati la somma di € 15.000,00, da decurtarsi dal maggiore debito dovuto in forza del decreto ingiuntivo opposto.
7 L'appellante sostiene in merito che il decreto ingiuntivo oggetto del giudizio di opposizione era stato richiesto ed emesso con riferimento al credito del derivante dal riparto delle spese per singolo Parte_1
condomino allegato alla delibera dell'assemblea del Parte_1
del 28.01.2015 con cui era stato approvato il conto preventivo
[...]
della gestione dall'01.01.2015 al 31.12.2015, e che, pertanto, la pronuncia sarebbe erronea per avere il Giudice decurtato dalle somme dovute dagli appellati derivanti dal preventivo condominiale dell'anno 2015, il pagamento di € 15.000,00 effettuato nel 2014 che, invero, a suo dire, non avrebbe dovuto essere stato imputato alla gestione 20015 in quanto ancora a venire.
L'appellante ha quindi spiegato le seguenti domande: “Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- In via preliminare e cautelare, ai sensi
e per gli effetti di cui agli artt. 283 e 351 c.p.c., concedere la sospensione
della provvisoria esecuzione della sentenza appellata n.557/2019, pubblicata
il 25.10.2019, RG n.679/2018, Repert.n.824/2019 del 25.10.2019, resa ex art. 281 sexies cpc dal GOP del Tribunale di Caltanissetta dott.ssa D'Aleo
Carmela Rita, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto, con riferimento
sia al fumus che al periculum ossia al grave pregiudizio che ne deriverebbe
al appellante in caso di esecuzione della sentenza. -- Nel merito, Parte_1
dichiarare la nullità della sentenza appellata o in subordine riformare la
sentenza appellata per tutti i motivi esposti in narrativa, dichiarando che i
sig.ri e sono debitori verso il Controparte_3 Controparte_4
in della somma di € Parte_1 Parte_1
22.573,06 in aggiunta alla somma di € 8.451,74 già riconosciuta dal primo giudice e confermando, di conseguenza, il decreto ingiuntivo emesso dal
tribunale di Caltanissetta n.78/2018 del 8.2.2018, n.2711/2017 RG. - Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
8 Gli appellati hanno resistito al gravame eccependone preliminarmente l'inammissibilità ex art. 342 e 348 bis c.p.c., e chiedendone nel merito il rigetto con conferma della sentenza impugnata.
La Corte con ordinanza riservata del 28.01.2021 ha rigettato l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. dell'appello sollevata dagli appellati e dichiarato inammissibile l'istanza di inibitoria della sentenza impugnata.
Con Comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data
09.04.2024 si è costituito per gli appellati l'avv. Rosaria Impaglione riportandosi alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione del precedente difensore.
La Corte, sostituita l'udienza del 22.04.2024 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. formulata da parte degli appellati, contenendo il gravame la specifica indicazione delle parti della sentenza impugnata, degli errori che,
in tesi, il Tribunale avrebbe commesso e delle ragioni che militerebbero per la rivisitazione della sentenza nei termini auspicati dall'appellante.
4. Con il primo motivo l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 132 n. 4 cpc e dell'art.156 c. 2 cpc., sostenendo che la stessa mancherebbe dei requisiti formali indispensabili al raggiungimento dello scopo, in quanto affetta da assoluta incertezza sul destinatario della sentenza.
Osserva l'appellante che mancherebbe nella sentenza impugnata l'indicazione espressa di una delle parti, il , Parte_1
tanto nella sua intestazione, quanto nella parte descrittiva dello svolgimento
9 processuale e nella parte motivazionale, errore che, a dire dello stesso determinerebbe una nullità insanabile ex art 156 comma 2 c.p.c..
La censura non ha pregio.
Premesso che per consolidata giurisprudenza, l'omessa o inesatta indicazione delle parti non dà luogo a nullità “se dal contesto dell'atto è possibile individuare i soggetti in modo inequivoco” (Cass. n° 7242/2001; Cass. n°
2657/2005; etc..), rileva la Corte che il giudizio oggetto della sentenza impugnata ha riguardato l'opposizione proposta da Controparte_4
e la madre avverso il decreto ingiuntivo emesso
[...] Controparte_3
nei loro confronti dal Tribunale di Caltanissetta in favore del “
[...]
” rappresentato e domiciliato come in ricorso” (cfr. D.I. Controparte_5
n. 78/2018), e cioè da “ Controparte_6
persona del titolare e legale rappresentante pro
[...]
tempore, p.iva quale amministratore del P.IVA_2 [...]
(cfr. Ricorso per , e in detto giudizio quest'ultima, Controparte_5 Pt_1
sempre quale amministratore del Condominio, si è costituita resistendo all'opposizione.
Ora, se è pur vero che nella sentenza impugnata che ha deciso il giudizio, sia nell'intestazione che nel dispositivo, viene solo indicata la “ Controparte_6
in persona del suo legale rappresentante pro tempore signor
[...]
e non anche il soggetto di cui la stessa società è Controparte_2
amministratore, il titolare della pretesa fatta Controparte_5
valere col monitorio e nel giudizio di opposizione, è da ritenere che tale omissione consiste in un evidente errore materiale, considerato pure che nel corpo della motivazione sia il che l'amministrazione Parte_1
condominiale, vengono più volte nominati, e indicati come parte del giudizio,
10 affermandosi peraltro: “Pertanto l'amministrazione condominiale vanta un credito residuo, per l'anno 2015 pari ad euro 8.411,98”.
Non può che concludersi, quindi, per la configurazione di un mero errore materiale, consistito, per l'appunto, nell'aver omesso il Tribunale di indicare,
sia nell'intestazione che nel dispositivo della sentenza, la qualità di S.A.C. di amministratore del , suscettibile, in quanto Parte_1 Parte_2
tale, di correzione.
Ritiene pertanto la Corte che la doglianza va qualificata come istanza di correzione della sentenza impugnata e come tale va accolta, provvedendosi in tal senso in dispositivo.
5. Infondati sono sia il secondo che il terzo motivo di gravame, trattati congiuntamente perché intimamente connessi, non essendovi ragione, né essendo stati offerti elementi in questo grado par disattendere l'operato del primo giudice nell'aver ritenuto che a fronte della somma ingiunta gli appellati hanno provato che il aveva introitato la complessiva Parte_1
somma di € 22.573,06
Ed invero l'importo di € 7.573,06 è risultato essere stato introitato dai terzi pignorati in occasione dei pignoramenti che il aveva effettuato Parte_1
in danno del , traendosi prova di ciò dalla pec del 2 marzo 2017, in CP_4
atti, a firma del procuratore del ed indirizzata al procuratore del CP_4
con la quale era stato rappresentato che a seguito dei riconteggi Parte_1
effettuati presso lo studio di quest'ultimo era emerso che i terzi pignorati
Contr avevano corrisposto alla la complessiva somma di € 166.941,35 nonostante il avesse diritto al pagamento della complessiva Parte_1
somma di € 159.368,29, con invito rivolto all'amministrazione condominiale di restituzione dell'importo di € 7.573,06, che non è stata oggetto di alcuna contestazione da parte del . Parte_1
11 L'importo di € 15.000,00 è invece stato documentato dall'assegno circolare
Banca Intesa Sanpaolo di € 5.000,00 del 6/8/2014 all'ordine S.A.C.
Condominio Via Sardegna 17 CL e dal bonifico del 28.10.2014 di €
10.000,00 a favore di Condominio PAL. CP_4 Parte_1
pure in atti.
Di contro l'appellante, oltre a non avere negato la ricezione di dette somme, non ha neppure allegato a quale debito degli appellati, oltre quello portato dal
Decreto ingiuntivo opposto, il pagamento fosse stato imputato.
Alla luce di quanto sopra corretta risulta essere la sentenza nella parte in cui il primo giudice, facendo applicazione dell'art. 1193 c.c., ha ritenuto che i suddetti pagamenti andavano imputati al debito degli appellati per oneri condominiali relativi all'anno 2015, di cui al Decreto Ingiuntivo opposto.
L'appello proposto va pertanto rigettato.
6. All'esito raggiunto, in applicazione del principio della soccombenza,
segue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di questo grado di giudizio in favore degli appellati, liquidate come in dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi, con applicazione dei compensi minimi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti per cause comprese nel terzo scaglione di valore (visto il valore di € 22.573,06 della causa indicato nell'atto di appello).
7. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n.115/2002 per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dal Caltanissetta, Parte_1
12 avverso la sentenza n. 557/2019 emessa dal Tribunale di Caltanissetta in data
25.10.2019 e depositata in pari data.
Condanna l'appellante alla refusione in favore degli appellati delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, inserito dalla
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per il proposto gravame, se dovuto.
A correzione della sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Caltanissetta
aggiunge nell'intestazione della sentenza a pag. 2, terz'ultimo rigo, dopo la dicitura “signor , la locuzione “quale amministratore del CP_2
” e nel dispositivo della sentenza a pag. 6, Controparte_5
terz'ultimo rigo, dopo la dicitura “signor , la locuzione “quale CP_2
amministratore del . Controparte_5
Dispone l'annotazione della disposta correzione sull'originale della sentenza di primo grado.
Così deciso a Caltanissetta, il 19 marzo 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore
dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 147/2020 R.G.C.A. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 557/2019 emessa dal Tribunale di
Caltanissetta in data 25.10.2019 e depositata in pari data, proposto
DA
, c.f. cd Parte_1 P.IVA_1
“ ”, in persona dell'Amministratore legale rappresentante Parte_2
pro tempore già CP_1 Controparte_2
- in persona del legale rappresentante pro tempore rag.
[...]
rappresentato e difeso sia unitamente che disgiuntamente Controparte_2
tra loro dall'avv. Claudio Ginevra e dall'avv. Maria Lombardo, elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in nella , Parte_1 Parte_1
giusto mandato in calce all'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
1 , c.f. nata a [...] il [...] e Controparte_3 C.F._1
, c.f. , nato a [...] il Controparte_4 C.F._2
09.02.1985, entrambi residenti in [...] Parte_1
ed elettivamente domiciliati in Viale Sicilia 106 presso lo studio Parte_1
dell'avv. Rosaria Impaglione, dalla quale sono rappresentati e difesi giusta procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore
APPELLATI
Conclusioni delle parti.
I procuratori dell'appellante con note di trattazione per l'udienza del
22.04.2024 così concludevano: “I difensori del Parte_1
si richiamano ed insistono sul contenuto dell'atto di appello introduttivo
[...]
del presente giudizio, nonché sul contenuto della propria nota difensiva
scritta autorizzata per l'udienza del 16.12.2020, nonché di ogni ulteriore
difesa, domanda ed istanza comunque denominata da intendersi tutte di seguito come riportate e trascritte e pertanto cosi' concludono Voglia l'adita
Corte Ritenere e dichiarare la nullità della sentenza appellata per i motivi tutti spiegati nell'atto di appello o in subordine riformare la sentenza appellata per tutti i motivi esposti nell'atto di appello e le difese rese nella nota autorizzata in atti e conseguentemente ritenere e dichiarare che gli
appellati sig.ri , nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_3 [...]
e nato a [...] il [...], C.F._3 Controparte_4
C.F.: sono debitori verso il C.F._2 Parte_1
in della somma di € 22.573,06 in aggiunta alla
[...] Parte_1
somma di € 8.451,74 già riconosciuta dal primo giudice, confermando conseguentemente il decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Caltanissetta
n.78/2018 del 8.2.2018, RG n.2711/2017. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
2 Il procuratore degli appellati con note di trattazione per l'udienza del
22.04.2024 così concludeva: “Il sottoscritto procuratore, chiede concedersi
i termini per comparse conclusionali e si riporta alle conclusioni di cui alla
comparsa di costituzione che qui integralmente si ritrascrivono: VOGLIA
L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA Acccogliere le seguenti CONCLUSIONI disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione, e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni
eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare: In via preliminare, dichiarare ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto dal
in persona del suo amministratore Parte_1 [...]
per le ragioni indicate in atto ovvero Controparte_2
dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'impugnazione proposta dal . Rigettare l'istanza di Parte_1
sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggi oggetto di Gravame richiesta dall'attore appellante, in quanto infondata in fatto e in diritto, nel merito Rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello
proposti dal , confermando la Sentenza n. Parte_1
n.557/2019 pubblicata il 25.10.2019, rg n.679/2018, repert.n.824/2019 del
25.10.2019, resa ex art. 281 sexies cpc dal Gop del Tribunale Civile di
Caltanissetta oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
Con vittoria di spese e compensi degli onorari del presente grado di giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Controparte_4
la madre proponevano opposizione avverso il decreto Controparte_3
ingiuntivo n.78/2018 del 8.2.2018, provvisoriamente esecutivo, emesso dal
Tribunale di Caltanissetta nel procedimento R.G. n. 2711/2017 in favore del
3 Condominio di , con cui Parte_2 Parte_1 Parte_1
gli era stato ingiunto di pagare in solido fra loro la somma di € 35.196,00, oltre le spese, diritti ed onorari della procedura monitoria liquidati in €
1.305,00, oltre accessori di legge.
A sostegno dell'opposizione gli opponenti deducevano:
- che il aveva incassato somme maggiori rispetto a quanto Parte_1
dovuto, e precisamente €. 7.573,06 in forza di precedenti decreti ingiuntivi e pignoramenti, ed €. 2.955,68 a titolo di oneri condominiali per immobili di cui gli opponenti non erano più proprietari dal mese di giugno 2008,
chiedendo, per quanto di ragione, la compensazione con gli oneri condominiali richiesti con il decreto ingiuntivo opposto;
-che nel decreto ingiuntivo opposto erano stati calcolati anche gli oneri condominiali relativi ad una autorimessa, non più di proprietà degli opponenti, e che comunque la somma da pagare sarebbe stata pari a €. 197,68
relativa a 7 mensilità, e non invece ad €. 338,83;
-che nel decreto ingiuntivo erano state conteggiati anche gli oneri condominiali pari a €. 1.009,44 e a €. 104,64 già corrisposti dagli inquilini che conducevano in locazione gli appartamenti;
-che nel corso degli anni era stata comunque corrisposta la somma di €.
15.000,00 che doveva essere imputata agli oneri condominiali relativi all'anno 2015.
Deducevano pertanto gli opponenti che prima del deposito e dell'emissione del decreto ingiuntivo, gli stessi avevano già corrisposto una somma di €.
22.573,06 per oneri condominiali non contabilizzata dall'amministrazione condominiale, e che con l'opposto decreto ingiuntivo era stato richiesto anche il pagamento di somme per immobili di cui gli odierni opponenti non erano più proprietari, e per immobili le cui quote erano state regolarmente
4 corrisposte dagli inquilini, tale che il credito vantato dall'opposta, non era quello portato dal decreto ingiuntivo ma si trattava di un credito residuo, per l'anno 2015 pari ad euro 8.411,98, di cui comunque contestavano il pagamento rilevando che il criterio del calcolo stabilito dal condominio per la quantificazione delle quote e la ripartizione delle stesse era stato determinato secondo i criteri di ripartizione di cui alle delibere del
16/06/1992 e 09/07/1997, dichiarate nulle con sentenza della Cassazione che aveva rinviato alla Corte di Appello di Catania per i criteri di ripartizione degli oneri condominiali.
Gli opponenti concludevano chiedendo in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto e nel merito dichiararsi nullo il decreto per violazione degli artt. 633, 634 c.p.c.
Il Controparte_5
costituitosi in giudizio contestava gli assunti di controparte deducendo che gli opponenti non avevano pagato somme superiori a quelle liquidate dai diversi giudici che si erano pronunciati nelle diverse procedure esecutive a carico degli opponenti;
che, per quanto riguardava gli oneri condominiali relativi agli immobili non più di loro proprietà, nessuna somma risultava essere stata pagata dagli opponenti né dai nuovi proprietari;
che la somma dovuta non era pari €. 8.411,98 ma quella dell'importo ingiunto.
Riguardo alla sentenza della Cassazione, precisava che nell'anno 2008 a seguito di una proposta di definizione transattiva del giudizio pendente in cassazione avanzata dagli opponenti, l'assemblea dei condomini del
27.10.2008, a cui partecipava , deliberava la Controparte_4
modifica dei criteri di pagamento stabiliti con la delibera condominiale del
9.9.1997 e di abbandonare il giudizio in Cassazione. La delibera veniva sottoscritta dal anche per conferma del raggiunto accordo. CP_4
5 Ciò nonostante gli opponenti non rinunziavano al giudizio in Cassazione.
La Corte di Cassazione quindi si pronunziava con la sentenza n.15042/13, cassando, solo in parte, la già citata sentenza della Corte d'Appello di
Caltanissetta e rinviando alla Corte d'Appello di Catania.
Rilevava inoltre che con apposita assemblea del 28.5.2018 l'amministrazione condominiale aveva stabiliva di nominare una commissione di condomini,
cui faceva parte anche il , al fine di esaminare la vicenda e di CP_4
confermare comunque il preventivo di gestione 1.1.2018/31.12.2018 sulla scorta delle stesse quote e degli stessi criteri stabiliti dal preventivo
1.1.2015/31.12.2015 approvato con deliberazione condominiale del
28.1.2015 e posto a base del decreto ingiuntivo n.78/2018.
Il concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione, e la Parte_1
conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale, esaurita l'istruttoria, svoltasi mediante produzione documentale,
definiva il giudizio con la sentenza n. 557/2019, emessa in data 25.10.2019 e depositata in pari data, con dispositivo del seguente tenore: “Il Giudice Unico,
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 679/2018 R.G.A.C.,
ogni altra domanda o eccezione respinta,
revoca il decreto ingiuntivo n.78/2018 del 8.2.2018, emesso dal Tribunale di
Caltanissetta nel procedimento R.G. n. 2711/2017;
condanna e al Controparte_3 Controparte_4
pagamento, in solido, in favore di in Controparte_2
persona del titolare e legale rappresentante pro tempore signor CP_2
della somma di euro 8.451,74 oltre interessi legali dalla data
[...]
dell'insorgenza del credito sino al saldo;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti”.
6 2. Per la riforma di detta sentenza il Parte_1
, cd “ , ha proposto tempestivo appello Parte_1 Parte_2
ancorato a tre motivi.
Con il primo motivo, l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza impugnata ai sensi del comma 2 dell'art. 156 c.p.c. per la mancata indicazione espressa di una delle parti, il Parte_1
, cd “ ”, tanto nella sua intestazione, quanto
[...] Parte_2
nella parte descrittiva dello svolgimento processuale e nella parte motivazionale, che determinerebbe, per l'appunto, una nullità insanabile in quanto sarebbe “inidonea al raggiungimento dello scopo che le è proprio, sussistendo una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intera sentenza, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce”.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza laddove è stata riconosciuta in favore degli appellati la somma di € 7.573,06, sulla scorta della produzione di una pec del 02.03.2017 da parte degli appellati, con la quale gli stessi avevano rilevato “ che la somma pagata in
forza dei pignoramenti eseguiti risultava essere euro 159,368,29 e non
invece euro 166.041,35” ed era stata chiesta “la restituzione della somma di euro 7.573,06”, che il Tribunale ha ritenuto non contestata dall'appellante.
Sostiene l'appellante che non corrisponde a verità processuale che il non avesse contestato la pec, avendolo fatto sia con la comparsa Parte_1
di costituzione che con la comparsa conclusionale.
Con il terzo motivo l'appellante eccepisce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha riconosciuto in favore degli appellati la somma di € 15.000,00, da decurtarsi dal maggiore debito dovuto in forza del decreto ingiuntivo opposto.
7 L'appellante sostiene in merito che il decreto ingiuntivo oggetto del giudizio di opposizione era stato richiesto ed emesso con riferimento al credito del derivante dal riparto delle spese per singolo Parte_1
condomino allegato alla delibera dell'assemblea del Parte_1
del 28.01.2015 con cui era stato approvato il conto preventivo
[...]
della gestione dall'01.01.2015 al 31.12.2015, e che, pertanto, la pronuncia sarebbe erronea per avere il Giudice decurtato dalle somme dovute dagli appellati derivanti dal preventivo condominiale dell'anno 2015, il pagamento di € 15.000,00 effettuato nel 2014 che, invero, a suo dire, non avrebbe dovuto essere stato imputato alla gestione 20015 in quanto ancora a venire.
L'appellante ha quindi spiegato le seguenti domande: “Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- In via preliminare e cautelare, ai sensi
e per gli effetti di cui agli artt. 283 e 351 c.p.c., concedere la sospensione
della provvisoria esecuzione della sentenza appellata n.557/2019, pubblicata
il 25.10.2019, RG n.679/2018, Repert.n.824/2019 del 25.10.2019, resa ex art. 281 sexies cpc dal GOP del Tribunale di Caltanissetta dott.ssa D'Aleo
Carmela Rita, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto, con riferimento
sia al fumus che al periculum ossia al grave pregiudizio che ne deriverebbe
al appellante in caso di esecuzione della sentenza. -- Nel merito, Parte_1
dichiarare la nullità della sentenza appellata o in subordine riformare la
sentenza appellata per tutti i motivi esposti in narrativa, dichiarando che i
sig.ri e sono debitori verso il Controparte_3 Controparte_4
in della somma di € Parte_1 Parte_1
22.573,06 in aggiunta alla somma di € 8.451,74 già riconosciuta dal primo giudice e confermando, di conseguenza, il decreto ingiuntivo emesso dal
tribunale di Caltanissetta n.78/2018 del 8.2.2018, n.2711/2017 RG. - Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
8 Gli appellati hanno resistito al gravame eccependone preliminarmente l'inammissibilità ex art. 342 e 348 bis c.p.c., e chiedendone nel merito il rigetto con conferma della sentenza impugnata.
La Corte con ordinanza riservata del 28.01.2021 ha rigettato l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. dell'appello sollevata dagli appellati e dichiarato inammissibile l'istanza di inibitoria della sentenza impugnata.
Con Comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data
09.04.2024 si è costituito per gli appellati l'avv. Rosaria Impaglione riportandosi alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione del precedente difensore.
La Corte, sostituita l'udienza del 22.04.2024 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. formulata da parte degli appellati, contenendo il gravame la specifica indicazione delle parti della sentenza impugnata, degli errori che,
in tesi, il Tribunale avrebbe commesso e delle ragioni che militerebbero per la rivisitazione della sentenza nei termini auspicati dall'appellante.
4. Con il primo motivo l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 132 n. 4 cpc e dell'art.156 c. 2 cpc., sostenendo che la stessa mancherebbe dei requisiti formali indispensabili al raggiungimento dello scopo, in quanto affetta da assoluta incertezza sul destinatario della sentenza.
Osserva l'appellante che mancherebbe nella sentenza impugnata l'indicazione espressa di una delle parti, il , Parte_1
tanto nella sua intestazione, quanto nella parte descrittiva dello svolgimento
9 processuale e nella parte motivazionale, errore che, a dire dello stesso determinerebbe una nullità insanabile ex art 156 comma 2 c.p.c..
La censura non ha pregio.
Premesso che per consolidata giurisprudenza, l'omessa o inesatta indicazione delle parti non dà luogo a nullità “se dal contesto dell'atto è possibile individuare i soggetti in modo inequivoco” (Cass. n° 7242/2001; Cass. n°
2657/2005; etc..), rileva la Corte che il giudizio oggetto della sentenza impugnata ha riguardato l'opposizione proposta da Controparte_4
e la madre avverso il decreto ingiuntivo emesso
[...] Controparte_3
nei loro confronti dal Tribunale di Caltanissetta in favore del “
[...]
” rappresentato e domiciliato come in ricorso” (cfr. D.I. Controparte_5
n. 78/2018), e cioè da “ Controparte_6
persona del titolare e legale rappresentante pro
[...]
tempore, p.iva quale amministratore del P.IVA_2 [...]
(cfr. Ricorso per , e in detto giudizio quest'ultima, Controparte_5 Pt_1
sempre quale amministratore del Condominio, si è costituita resistendo all'opposizione.
Ora, se è pur vero che nella sentenza impugnata che ha deciso il giudizio, sia nell'intestazione che nel dispositivo, viene solo indicata la “ Controparte_6
in persona del suo legale rappresentante pro tempore signor
[...]
e non anche il soggetto di cui la stessa società è Controparte_2
amministratore, il titolare della pretesa fatta Controparte_5
valere col monitorio e nel giudizio di opposizione, è da ritenere che tale omissione consiste in un evidente errore materiale, considerato pure che nel corpo della motivazione sia il che l'amministrazione Parte_1
condominiale, vengono più volte nominati, e indicati come parte del giudizio,
10 affermandosi peraltro: “Pertanto l'amministrazione condominiale vanta un credito residuo, per l'anno 2015 pari ad euro 8.411,98”.
Non può che concludersi, quindi, per la configurazione di un mero errore materiale, consistito, per l'appunto, nell'aver omesso il Tribunale di indicare,
sia nell'intestazione che nel dispositivo della sentenza, la qualità di S.A.C. di amministratore del , suscettibile, in quanto Parte_1 Parte_2
tale, di correzione.
Ritiene pertanto la Corte che la doglianza va qualificata come istanza di correzione della sentenza impugnata e come tale va accolta, provvedendosi in tal senso in dispositivo.
5. Infondati sono sia il secondo che il terzo motivo di gravame, trattati congiuntamente perché intimamente connessi, non essendovi ragione, né essendo stati offerti elementi in questo grado par disattendere l'operato del primo giudice nell'aver ritenuto che a fronte della somma ingiunta gli appellati hanno provato che il aveva introitato la complessiva Parte_1
somma di € 22.573,06
Ed invero l'importo di € 7.573,06 è risultato essere stato introitato dai terzi pignorati in occasione dei pignoramenti che il aveva effettuato Parte_1
in danno del , traendosi prova di ciò dalla pec del 2 marzo 2017, in CP_4
atti, a firma del procuratore del ed indirizzata al procuratore del CP_4
con la quale era stato rappresentato che a seguito dei riconteggi Parte_1
effettuati presso lo studio di quest'ultimo era emerso che i terzi pignorati
Contr avevano corrisposto alla la complessiva somma di € 166.941,35 nonostante il avesse diritto al pagamento della complessiva Parte_1
somma di € 159.368,29, con invito rivolto all'amministrazione condominiale di restituzione dell'importo di € 7.573,06, che non è stata oggetto di alcuna contestazione da parte del . Parte_1
11 L'importo di € 15.000,00 è invece stato documentato dall'assegno circolare
Banca Intesa Sanpaolo di € 5.000,00 del 6/8/2014 all'ordine S.A.C.
Condominio Via Sardegna 17 CL e dal bonifico del 28.10.2014 di €
10.000,00 a favore di Condominio PAL. CP_4 Parte_1
pure in atti.
Di contro l'appellante, oltre a non avere negato la ricezione di dette somme, non ha neppure allegato a quale debito degli appellati, oltre quello portato dal
Decreto ingiuntivo opposto, il pagamento fosse stato imputato.
Alla luce di quanto sopra corretta risulta essere la sentenza nella parte in cui il primo giudice, facendo applicazione dell'art. 1193 c.c., ha ritenuto che i suddetti pagamenti andavano imputati al debito degli appellati per oneri condominiali relativi all'anno 2015, di cui al Decreto Ingiuntivo opposto.
L'appello proposto va pertanto rigettato.
6. All'esito raggiunto, in applicazione del principio della soccombenza,
segue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di questo grado di giudizio in favore degli appellati, liquidate come in dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi, con applicazione dei compensi minimi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti per cause comprese nel terzo scaglione di valore (visto il valore di € 22.573,06 della causa indicato nell'atto di appello).
7. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n.115/2002 per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dal Caltanissetta, Parte_1
12 avverso la sentenza n. 557/2019 emessa dal Tribunale di Caltanissetta in data
25.10.2019 e depositata in pari data.
Condanna l'appellante alla refusione in favore degli appellati delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, inserito dalla
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per il proposto gravame, se dovuto.
A correzione della sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Caltanissetta
aggiunge nell'intestazione della sentenza a pag. 2, terz'ultimo rigo, dopo la dicitura “signor , la locuzione “quale amministratore del CP_2
” e nel dispositivo della sentenza a pag. 6, Controparte_5
terz'ultimo rigo, dopo la dicitura “signor , la locuzione “quale CP_2
amministratore del . Controparte_5
Dispone l'annotazione della disposta correzione sull'originale della sentenza di primo grado.
Così deciso a Caltanissetta, il 19 marzo 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
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