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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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- 1. Denuncia archiviata, CED deve mantenerla per 15 o per 20 anni? (Cass.3463/26)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 marzo 2026
Ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. f ), del D.P.R. n. 15/2018, per i "dati relativi ad attività di polizia giudiziaria conclusa con provvedimento di archiviazione" si ha un termine massimo di conservazione pari a venti anni. Non è, invece, pertinente al caso di specie il termine di quindici anni posto dalla lettera i) del medesimo art. 10, comma 3, richiamato dal ricorrente, in quanto tale altro termine riguarda il diverso caso di "dati relativi ad attività di indagine o polizia giudiziaria che non hanno dato luogo a procedimento penale", vale a dire dati che non sono mai divenuti oggetto di un' iscrizione di notizia di reato ex art. 335 c.p.p. e di un connesso procedimento di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/02/2025, n. 2666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2666 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35128/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
nella persona del giudice dott. Francesco Frettoni
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35128/2024, discussa e decisa ex artt. 10, co. 1, D.lgs n. 150/2011, 420 e 429 c.p.c. all'udienza del 20/2/2025, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CESARE GALLONI, elettivamente domiciliato in Roma Via Tiberina 128 presso il difensore
RICORRENTE
contro
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO Controparte_1
STATO
RESISTENTE
OGGETTO: trattamento dati personali.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 152 D.lgs n. 196/2003 e 10 D.lgs n. 150/2011 il sig. Parte_1 ha formulato le seguenti domande:
“Preliminarmente, si chiede disporsi ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ordinarsi al
[...]
di esibire in giudizio TUTTI i dati contenuti nel Centro Elaborazione dati Interforze CP_1 del ed altresì TUTTE le comunicazioni effettuate al Garante della Privacy, Controparte_1
pagina 1 di 5 ai sensi dell'art. 10, comma 4, della Legge n°121 del 01/04/1981, posto difatti che a tutt'oggi non consta esserne stata effettuata mai NESSUNA (!);
Accertare e dichiarare - anche in via preliminare e cautelare – l'illegittimità del trattamento dei dati personali del ricorrente, posto difatti che ai sensi dell'art. 10 comma lettera i) del D.P.R. n°15 del 15/01/2018, deve essere effettivamente cancellata o trasformata in forma anonima la non meglio precisata “informativa di reato presso l'A.G. di Terni del 03/08/2007, senza seguito giudiziario”, rilevato invero che tale disposto prevede espressamente che i dati relativi ad attività di indagine o polizia giudiziaria che non hanno dato luogo a procedimento penale, possono essere conservati per un termine massimo di conservazione stabilito in 15 anni, con conseguente termine spirato, nel caso di specie, già in data 03/08/2023;
Per l'effetto, accertare e dichiarare - anche in via preliminare e cautelare – la lapalissiana violazione a carico del e, per esso, tra gli altri da parte dei suoi funzionari / Controparte_1 impiegati dipendenti nonché delle vigenti disposizioni di Legge in materia di trattamento dei dati personali, anche ai sensi dell'art. 10 comma lettera i) del D.P.R. n°15 del 15/01/2018;
Per l'ulteriore effetto - anche in via preliminare e cautelare – disporre l'immediata distruzione e/o trasformazione in forma anonima del contenuto - ovunque si trovi - della non meglio precisata
“informativa di reato presso l'A.G. di Terni del 03/08/2007, senza seguito giudiziario”, rilevato difatti che l'art. 10 comma lettera i) del D.P.R. n°15 del 15/01/2018 prevede espressamente che i dati relativi ad attività di indagine o polizia giudiziaria che non hanno dato luogo a procedimento penale, possono essere conservati per un termine massimo di conservazione stabilito in 15 anni, con conseguente termine spirato, nel caso di specie, già in data 03/08/2023;
Per l'ulteriore effetto, condannare il , anche ai sensi dell'art. 28 della Controparte_2
Costituzione della Repubblica Italiana, nonchè ai sensi dell'art. 2049 c.c. per le condotte illegittime poste in essere da parte dei suoi funzionari / impiegati dipendenti, al risarcimento di tutti i danni a qualsiasi titolo subiti e subendi dal ricorrente, prudenzialmente quantificati in una somma non inferiore ad € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda all'effettivo soddisfo”.
Nel ricorso è stato dedotto: - che con istanza del 05/08/2024 il ricorrente aveva formulato richiesta di accesso ai dati conservati negli archivi del Centro Elaborazione Dati del Ministero dell'Interno e contestuale richiesta di cancellazione o trasformazione in forma anonima, in particolare anche ai sensi dell'art. 10, co. 3, del D.P.R. n. 15 del 15/01/2018; - che l'Amministrazione aveva comunicato che a nome del ricorrente risultava una “Informativa di reato presso l'A.G. di Terni del
03/08/2007, senza seguito giudiziario”; - che l'Amministrazione non aveva voluto dar luogo alla cancellazione di questo dato, a fronte di espressa richiesta in tal senso del ricorrente, motivata dal fatto che, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera i), del predetto D.P.R. n. 15/2018, trattandosi di dati relativi ad attività di indagine o polizia che non hanno dato luogo a procedimento penale, il termine massimo di conservazione è stabilito in 15 anni;
- che è fuori di dubbio la vigenza e l'applicabilità della suddetta disposizione;
- che il ricorrente ha diritto al risarcimento dei danni “a qualsiasi titolo subiti e subendi, la cui configurabilità è, invero, senz'altro in re ipsa” nonché ha pagina 2 di 5 diritto ad ottenere “l'immediata distruzione e/o trasformazione in forma anonima dei dati comunicati”.
L'Amministrazione, costituita, ha concluso per il rigetto del ricorso, prospettando una ricostruzione del quadro normativo di riferimento e della struttura funzionale del C.E.D., negando l'applicabilità della norma regolamentare richiamata dal ricorrente, contestando la doglianza di quest'ultimo relativa all'asserita mancata comunicazione dei dati relativi ai controlli effettuati sul territorio e alla segnalazione delle registrazioni presso strutture ricettive e contestando altresì la domanda risarcitoria.
Con successive note, autorizzate su preliminare richiesta della parte ricorrente in prima udienza, la parte medesima ha chiesto lo stralcio, per tardività, della comparsa di costituzione e risposta dell'Amministrazione e dei documenti ad essa allegati ed ha contestato le difese di quest'ultima, in particolare in ordine all'applicabilità del D.P.R. n. 15/2018, insistendo nel ricorso.
Nell'udienza successiva è stata disposta un'integrazione istruttoria, onerando al riguardo l'Amministrazione, con rinvio a tal fine ma altresì allo scopo di eventuale accordo conciliativo fra le parti. Quest'ultimo non si è concretizzato e nell'odierna udienza la parte ricorrente, unica presente, ha concluso come da verbale.
2. Va disattesa, preliminarmente, la richiesta di parte ricorrente di stralciare, in quanto tardiva, la comparsa di costituzione dell'Amministrazione resistente ed i documenti ad essa allegati. Il provvedimento di “stralcio” non è previsto dalla legge processuale e comunque la costituzione in giudizio del convenuto al di là del termine di legge non rende invalido l'atto, neppure nell'applicazione delle norme del rito sul lavoro, ma semplicemente produce la decadenza della parte da alcune facoltà processuali, come la formulazione di domande riconvenzionali, la prospettazione delle c.d. eccezioni in senso stretto e l'indicazione dei mezzi di prova (cfr. art. 416
c.p.c.).
3. Deve altresì essere disattesa l'istanza di parte ricorrente di ordinare ex art. 210 c.p.c. al l'esibizione in giudizio di tutti i dati contenuti nel Centro Elaborazione dati Controparte_1
Interforze e di tutte le comunicazioni effettuate al Garante della Privacy, ai sensi dell'art. 10, co. 4, della Legge n.121 del 01/04/1981.
L'ordine di esibizione, rimesso alla determinazione del giudice, è uno strumento istruttorio ed in quanto tale può essere attivato per acquisire documenti necessari al giudizio, non per effettuare verifiche ricognitive, tanto meno se esplorative, nei confronti del soggetto destinatario.
L'eventuale necessità dell'ordine di esibizione va, dunque, valutata in funzione dello specifico oggetto del giudizio. Nel caso in esame, vertente sul trattamento del dato relativo alla “Informativa di reato presso l'A.G. di Terni del 03.08.2007, senza seguito giudiziario”, di cui alla nota della
Direzione centrale della Polizia criminale in data 7/8/2024 allegata al ricorso (all. n. 2), la parte ricorrente non ha spiegato quale necessità istruttoria leghi tale oggetto del contendere pagina 3 di 5 all'esibizione documentale richiesta, né alcuna correlazione istruttoria in tal senso emerge dagli atti processuali della parte ricorrente o dell'Amministrazione resistente.
Per altro verso, il ricorrente ha affermato che sussisterebbero al C.E.D. altri dati a lui relativi (che non gli sarebbero stati comunicati), ma non ha indicato alcun fatto specifico occorsogli e/o attività di polizia o giudiziaria che lo abbia riguardato, tali da giustificare tale assunto;
né, conseguentemente, ha fornito alcuna indicazione sul periodo temporale al quale risalirebbero altri dati in trattamento, dal quale poter desumere se - eventualmente e in ipotesi - possa trattarsi di dati già cancellati (a seconda del tipo di dato e del relativo termine massimo di trattamento).
Altrettanto generica ed ipotetica e, quindi, inidonea a fondare qualunque tipo di valutazione di merito e/o istruttoria è l'affermazione relativa al fatto che altri dati esistenti non siano stati comunicati (neppure) al Garante.
4. Circa la questione centrale del ricorso, vero oggetto del contendere, vale a dire l'esistenza di un'annotazione al C.E.D. riferita al ricorrente e relativa, come già prima osservato, ad una
“Informativa di reato presso l'A.G. di Terni del 03.08.2007, senza seguito giudiziario”, è dirimente il fatto che questa annotazione concerne un'informativa di reato effettivamente inviata all'autorità giudiziaria, la Procura della Repubblica di Terni, che ha trovato esito in un decreto di archiviazione, come è stato precisato e documentato dall'Amministrazione nell'istruttoria disposta nel presente giudizio (v. nota di deposito del 27/1/2025 e allegati nn. 1 e 2). Si è trattato, in altre parole, di un'informativa che ha determinato, secondo le norme processuali, l'iscrizione di un procedimento penale, che poi si è concluso con l'archiviazione e non con l'esercizio dell'azione penale, non dando luogo alla fase del “processo” in senso proprio.
Ciò era già ragionevolmente evincibile dall'annotazione al C.E.D., considerato che essa fa riferimento, da un lato, ad un'informativa di reato presso un'autorità giudiziaria, che ordinariamente comporta l'iscrizione di una notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.c. e l'apertura di un procedimento di indagine preliminare, e, dall'altro, all'assenza di un “seguito giudiziario”, da intendersi più esattamente come assenza di seguito processuale, per mancanza di esercizio dell'azione penale. Le precisazioni documentali acquisite in questo giudizio hanno confermato quanto già evincibile dall'annotazione.
Ebbene, quanto sopra è dirimente ai fini della decisione del ricorso in quanto, pur a ritenere applicabili al trattamento del dato in questione le norme evocate dal ricorrente, di cui al D.P.R. n.
15/2018 (regolamento adottato a norma dell'articolo 57 del Codice in materia di protezione dei dati personali per l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice medesimo relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia), che invece l'Amministrazione ritiene non specificamente pertinenti e non applicabili alla gestione dei dati presso il C.E.D., al momento attuale non è ancora scaduto il termine di legittimità del trattamento medesimo. Invero, ai sensi dell'art. 10, co. 3, lett. f), del D.P.R. n.
15/2018, per i “dati relativi ad attività di polizia giudiziaria conclusa con provvedimento di archiviazione”, come nel caso in questione, si ha un termine massimo di conservazione pari a venti anni.
pagina 4 di 5
Considerato che
il procedimento penale iscritto sulla base dell'informativa di cui all'annotazione al C.E.D. è del 2007 (v. in all. 1 alla nota di deposito del 27/1/2025 il riferimento al “p.p. RGNR
381/07”) e che il decreto di archiviazione è del 21 dicembre di quello stesso anno (v. ancora nel predetto all. 1), non è ancora maturato il termine ventennale per la conservazione del dato.
Non è, invece, pertinente al caso di specie il termine di quindici anni posto dalla lettera i) del medesimo art. 10, co. 3, richiamato dal ricorrente, in quanto tale altro termine riguarda il diverso caso di “dati relativi ad attività di indagine o polizia giudiziaria che non hanno dato luogo a procedimento penale”, vale a dire dati che non sono mai divenuti oggetto di un'iscrizione di notizia di reato ex art. 335 c.p.p. e di un connesso procedimento di indagine preliminare.
5. Il perdurante trattamento - in particolare in forma di conservazione nel C.E.D. ministeriale - del dato personale oggetto del ricorso, costituito dall'annotazione relativa ad “Informativa di reato presso l'A.G. di Terni del 03/08/2007, senza seguito giudiziario”, deve, pertanto, considerarsi conforme a jus e, quindi, lecito, pur, si ripete, nell'ipotesi più favorevole al ricorrente in punto di diritto, quella della ritenuta applicabilità della disciplina di cui al D.P.R. n. 15/2018.
Ciò ovviamente esclude la fondatezza di tutte le domande formulate dal ricorrente, di accertamento e di condanna, in quanto esse presuppongono l'illiceità del trattamento in parola, incluse la domanda di distruzione e/o trasformazione in forma anonima del contenuto dell'informativa in parola e la domanda di condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno, a prescindere da qualunque altra valutazione.
6. Posto che è stata disposta istruttoria per appurare in termini di certezza che l'informativa di reato oggetto della discussa annotazione al C.E.D. abbia dato luogo a procedimento penale concluso con archiviazione e considerato che la questione di diritto implicata dal ricorso, circa la regolazione normativa del trattamento ed in particolare della conservazione dei dati al C.E.D., risulta molto specifica e non oggetto di indirizzi giurisprudenziali di legittimità o comunque noti, può ravvisarsi una “novità” della questione, che giustifica la compensazione fra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara compensate fra le parti le spese processuali.
Roma, 20 febbraio 2025
Il Giudice
Francesco Frettoni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
nella persona del giudice dott. Francesco Frettoni
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35128/2024, discussa e decisa ex artt. 10, co. 1, D.lgs n. 150/2011, 420 e 429 c.p.c. all'udienza del 20/2/2025, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CESARE GALLONI, elettivamente domiciliato in Roma Via Tiberina 128 presso il difensore
RICORRENTE
contro
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO Controparte_1
STATO
RESISTENTE
OGGETTO: trattamento dati personali.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 152 D.lgs n. 196/2003 e 10 D.lgs n. 150/2011 il sig. Parte_1 ha formulato le seguenti domande:
“Preliminarmente, si chiede disporsi ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ordinarsi al
[...]
di esibire in giudizio TUTTI i dati contenuti nel Centro Elaborazione dati Interforze CP_1 del ed altresì TUTTE le comunicazioni effettuate al Garante della Privacy, Controparte_1
pagina 1 di 5 ai sensi dell'art. 10, comma 4, della Legge n°121 del 01/04/1981, posto difatti che a tutt'oggi non consta esserne stata effettuata mai NESSUNA (!);
Accertare e dichiarare - anche in via preliminare e cautelare – l'illegittimità del trattamento dei dati personali del ricorrente, posto difatti che ai sensi dell'art. 10 comma lettera i) del D.P.R. n°15 del 15/01/2018, deve essere effettivamente cancellata o trasformata in forma anonima la non meglio precisata “informativa di reato presso l'A.G. di Terni del 03/08/2007, senza seguito giudiziario”, rilevato invero che tale disposto prevede espressamente che i dati relativi ad attività di indagine o polizia giudiziaria che non hanno dato luogo a procedimento penale, possono essere conservati per un termine massimo di conservazione stabilito in 15 anni, con conseguente termine spirato, nel caso di specie, già in data 03/08/2023;
Per l'effetto, accertare e dichiarare - anche in via preliminare e cautelare – la lapalissiana violazione a carico del e, per esso, tra gli altri da parte dei suoi funzionari / Controparte_1 impiegati dipendenti nonché delle vigenti disposizioni di Legge in materia di trattamento dei dati personali, anche ai sensi dell'art. 10 comma lettera i) del D.P.R. n°15 del 15/01/2018;
Per l'ulteriore effetto - anche in via preliminare e cautelare – disporre l'immediata distruzione e/o trasformazione in forma anonima del contenuto - ovunque si trovi - della non meglio precisata
“informativa di reato presso l'A.G. di Terni del 03/08/2007, senza seguito giudiziario”, rilevato difatti che l'art. 10 comma lettera i) del D.P.R. n°15 del 15/01/2018 prevede espressamente che i dati relativi ad attività di indagine o polizia giudiziaria che non hanno dato luogo a procedimento penale, possono essere conservati per un termine massimo di conservazione stabilito in 15 anni, con conseguente termine spirato, nel caso di specie, già in data 03/08/2023;
Per l'ulteriore effetto, condannare il , anche ai sensi dell'art. 28 della Controparte_2
Costituzione della Repubblica Italiana, nonchè ai sensi dell'art. 2049 c.c. per le condotte illegittime poste in essere da parte dei suoi funzionari / impiegati dipendenti, al risarcimento di tutti i danni a qualsiasi titolo subiti e subendi dal ricorrente, prudenzialmente quantificati in una somma non inferiore ad € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda all'effettivo soddisfo”.
Nel ricorso è stato dedotto: - che con istanza del 05/08/2024 il ricorrente aveva formulato richiesta di accesso ai dati conservati negli archivi del Centro Elaborazione Dati del Ministero dell'Interno e contestuale richiesta di cancellazione o trasformazione in forma anonima, in particolare anche ai sensi dell'art. 10, co. 3, del D.P.R. n. 15 del 15/01/2018; - che l'Amministrazione aveva comunicato che a nome del ricorrente risultava una “Informativa di reato presso l'A.G. di Terni del
03/08/2007, senza seguito giudiziario”; - che l'Amministrazione non aveva voluto dar luogo alla cancellazione di questo dato, a fronte di espressa richiesta in tal senso del ricorrente, motivata dal fatto che, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera i), del predetto D.P.R. n. 15/2018, trattandosi di dati relativi ad attività di indagine o polizia che non hanno dato luogo a procedimento penale, il termine massimo di conservazione è stabilito in 15 anni;
- che è fuori di dubbio la vigenza e l'applicabilità della suddetta disposizione;
- che il ricorrente ha diritto al risarcimento dei danni “a qualsiasi titolo subiti e subendi, la cui configurabilità è, invero, senz'altro in re ipsa” nonché ha pagina 2 di 5 diritto ad ottenere “l'immediata distruzione e/o trasformazione in forma anonima dei dati comunicati”.
L'Amministrazione, costituita, ha concluso per il rigetto del ricorso, prospettando una ricostruzione del quadro normativo di riferimento e della struttura funzionale del C.E.D., negando l'applicabilità della norma regolamentare richiamata dal ricorrente, contestando la doglianza di quest'ultimo relativa all'asserita mancata comunicazione dei dati relativi ai controlli effettuati sul territorio e alla segnalazione delle registrazioni presso strutture ricettive e contestando altresì la domanda risarcitoria.
Con successive note, autorizzate su preliminare richiesta della parte ricorrente in prima udienza, la parte medesima ha chiesto lo stralcio, per tardività, della comparsa di costituzione e risposta dell'Amministrazione e dei documenti ad essa allegati ed ha contestato le difese di quest'ultima, in particolare in ordine all'applicabilità del D.P.R. n. 15/2018, insistendo nel ricorso.
Nell'udienza successiva è stata disposta un'integrazione istruttoria, onerando al riguardo l'Amministrazione, con rinvio a tal fine ma altresì allo scopo di eventuale accordo conciliativo fra le parti. Quest'ultimo non si è concretizzato e nell'odierna udienza la parte ricorrente, unica presente, ha concluso come da verbale.
2. Va disattesa, preliminarmente, la richiesta di parte ricorrente di stralciare, in quanto tardiva, la comparsa di costituzione dell'Amministrazione resistente ed i documenti ad essa allegati. Il provvedimento di “stralcio” non è previsto dalla legge processuale e comunque la costituzione in giudizio del convenuto al di là del termine di legge non rende invalido l'atto, neppure nell'applicazione delle norme del rito sul lavoro, ma semplicemente produce la decadenza della parte da alcune facoltà processuali, come la formulazione di domande riconvenzionali, la prospettazione delle c.d. eccezioni in senso stretto e l'indicazione dei mezzi di prova (cfr. art. 416
c.p.c.).
3. Deve altresì essere disattesa l'istanza di parte ricorrente di ordinare ex art. 210 c.p.c. al l'esibizione in giudizio di tutti i dati contenuti nel Centro Elaborazione dati Controparte_1
Interforze e di tutte le comunicazioni effettuate al Garante della Privacy, ai sensi dell'art. 10, co. 4, della Legge n.121 del 01/04/1981.
L'ordine di esibizione, rimesso alla determinazione del giudice, è uno strumento istruttorio ed in quanto tale può essere attivato per acquisire documenti necessari al giudizio, non per effettuare verifiche ricognitive, tanto meno se esplorative, nei confronti del soggetto destinatario.
L'eventuale necessità dell'ordine di esibizione va, dunque, valutata in funzione dello specifico oggetto del giudizio. Nel caso in esame, vertente sul trattamento del dato relativo alla “Informativa di reato presso l'A.G. di Terni del 03.08.2007, senza seguito giudiziario”, di cui alla nota della
Direzione centrale della Polizia criminale in data 7/8/2024 allegata al ricorso (all. n. 2), la parte ricorrente non ha spiegato quale necessità istruttoria leghi tale oggetto del contendere pagina 3 di 5 all'esibizione documentale richiesta, né alcuna correlazione istruttoria in tal senso emerge dagli atti processuali della parte ricorrente o dell'Amministrazione resistente.
Per altro verso, il ricorrente ha affermato che sussisterebbero al C.E.D. altri dati a lui relativi (che non gli sarebbero stati comunicati), ma non ha indicato alcun fatto specifico occorsogli e/o attività di polizia o giudiziaria che lo abbia riguardato, tali da giustificare tale assunto;
né, conseguentemente, ha fornito alcuna indicazione sul periodo temporale al quale risalirebbero altri dati in trattamento, dal quale poter desumere se - eventualmente e in ipotesi - possa trattarsi di dati già cancellati (a seconda del tipo di dato e del relativo termine massimo di trattamento).
Altrettanto generica ed ipotetica e, quindi, inidonea a fondare qualunque tipo di valutazione di merito e/o istruttoria è l'affermazione relativa al fatto che altri dati esistenti non siano stati comunicati (neppure) al Garante.
4. Circa la questione centrale del ricorso, vero oggetto del contendere, vale a dire l'esistenza di un'annotazione al C.E.D. riferita al ricorrente e relativa, come già prima osservato, ad una
“Informativa di reato presso l'A.G. di Terni del 03.08.2007, senza seguito giudiziario”, è dirimente il fatto che questa annotazione concerne un'informativa di reato effettivamente inviata all'autorità giudiziaria, la Procura della Repubblica di Terni, che ha trovato esito in un decreto di archiviazione, come è stato precisato e documentato dall'Amministrazione nell'istruttoria disposta nel presente giudizio (v. nota di deposito del 27/1/2025 e allegati nn. 1 e 2). Si è trattato, in altre parole, di un'informativa che ha determinato, secondo le norme processuali, l'iscrizione di un procedimento penale, che poi si è concluso con l'archiviazione e non con l'esercizio dell'azione penale, non dando luogo alla fase del “processo” in senso proprio.
Ciò era già ragionevolmente evincibile dall'annotazione al C.E.D., considerato che essa fa riferimento, da un lato, ad un'informativa di reato presso un'autorità giudiziaria, che ordinariamente comporta l'iscrizione di una notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.c. e l'apertura di un procedimento di indagine preliminare, e, dall'altro, all'assenza di un “seguito giudiziario”, da intendersi più esattamente come assenza di seguito processuale, per mancanza di esercizio dell'azione penale. Le precisazioni documentali acquisite in questo giudizio hanno confermato quanto già evincibile dall'annotazione.
Ebbene, quanto sopra è dirimente ai fini della decisione del ricorso in quanto, pur a ritenere applicabili al trattamento del dato in questione le norme evocate dal ricorrente, di cui al D.P.R. n.
15/2018 (regolamento adottato a norma dell'articolo 57 del Codice in materia di protezione dei dati personali per l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice medesimo relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia), che invece l'Amministrazione ritiene non specificamente pertinenti e non applicabili alla gestione dei dati presso il C.E.D., al momento attuale non è ancora scaduto il termine di legittimità del trattamento medesimo. Invero, ai sensi dell'art. 10, co. 3, lett. f), del D.P.R. n.
15/2018, per i “dati relativi ad attività di polizia giudiziaria conclusa con provvedimento di archiviazione”, come nel caso in questione, si ha un termine massimo di conservazione pari a venti anni.
pagina 4 di 5
Considerato che
il procedimento penale iscritto sulla base dell'informativa di cui all'annotazione al C.E.D. è del 2007 (v. in all. 1 alla nota di deposito del 27/1/2025 il riferimento al “p.p. RGNR
381/07”) e che il decreto di archiviazione è del 21 dicembre di quello stesso anno (v. ancora nel predetto all. 1), non è ancora maturato il termine ventennale per la conservazione del dato.
Non è, invece, pertinente al caso di specie il termine di quindici anni posto dalla lettera i) del medesimo art. 10, co. 3, richiamato dal ricorrente, in quanto tale altro termine riguarda il diverso caso di “dati relativi ad attività di indagine o polizia giudiziaria che non hanno dato luogo a procedimento penale”, vale a dire dati che non sono mai divenuti oggetto di un'iscrizione di notizia di reato ex art. 335 c.p.p. e di un connesso procedimento di indagine preliminare.
5. Il perdurante trattamento - in particolare in forma di conservazione nel C.E.D. ministeriale - del dato personale oggetto del ricorso, costituito dall'annotazione relativa ad “Informativa di reato presso l'A.G. di Terni del 03/08/2007, senza seguito giudiziario”, deve, pertanto, considerarsi conforme a jus e, quindi, lecito, pur, si ripete, nell'ipotesi più favorevole al ricorrente in punto di diritto, quella della ritenuta applicabilità della disciplina di cui al D.P.R. n. 15/2018.
Ciò ovviamente esclude la fondatezza di tutte le domande formulate dal ricorrente, di accertamento e di condanna, in quanto esse presuppongono l'illiceità del trattamento in parola, incluse la domanda di distruzione e/o trasformazione in forma anonima del contenuto dell'informativa in parola e la domanda di condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno, a prescindere da qualunque altra valutazione.
6. Posto che è stata disposta istruttoria per appurare in termini di certezza che l'informativa di reato oggetto della discussa annotazione al C.E.D. abbia dato luogo a procedimento penale concluso con archiviazione e considerato che la questione di diritto implicata dal ricorso, circa la regolazione normativa del trattamento ed in particolare della conservazione dei dati al C.E.D., risulta molto specifica e non oggetto di indirizzi giurisprudenziali di legittimità o comunque noti, può ravvisarsi una “novità” della questione, che giustifica la compensazione fra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara compensate fra le parti le spese processuali.
Roma, 20 febbraio 2025
Il Giudice
Francesco Frettoni
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