Sentenza 5 dicembre 2005
Massime • 1
La competenza a provvedere sulla liquidazione delle spese e delle indennità di custodia delle cose sequestrate appartiene, ex art. 168 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, al giudice che procede, spettando al P.M. nella sola fase delle indagini preliminari (in applicazione di tale principio la Corte ha affermato la competenza del G.i.p. che aveva emesso il provvedimento di archiviazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/12/2005, n. 2657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2657 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 05/12/2005
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 1369
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 14164/2005
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Civitavecchia;
nei confronti di:
ignoti;
avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale anzidetto del 20 settembre del 2004;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
letta la requisitoria del P.M. nella persona del sostituto procuratore generale Dott. FRATICELLI Mario, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata.
osserva quanto segue:
IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 20 settembre del 2004, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Civitavecchia dichiarava la propria incompetenza a provvedere in merito alla liquidazione del compenso spettante al custode per la custodia delle cose sequestrate ed ordinava la restituzione degli atti al pubblico ministero quale organo competente. Osservava che nella fase delle indagini preliminari la competenza appartiene al pubblico ministero il quale provvede a norma dell'art. 263 c.p.p.. Ricorre per cassazione il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Civitavecchia, il quale, dopo avere premesso che si considera abnorme anche il provvedimento pronunciato al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, osserva che il procedimento in questione si era concluso con una richiesta di archiviazione per cui la competenza a provvedere apparteneva al giudice per le indagini preliminari, quale giudice dell'esecuzione.
Il ricorso è fondato.
A norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168, la competenza a provvedere sulla liquidazione delle spese e delle indennità di custodia spettante al custode per la custodia delle cose sequestrate appartiene al giudice che procede. Nella fase delle indagini preliminari, al pubblico ministero;
in quella della cognizione, al giudice che ha la disponibilità del procedimento;
nella fase di esecuzione, al giudice dell'esecuzione (che si identifica in quello che ha emesso la sentenza o il provvedimento definitivo). Nella fattispecie il provvedimento di archiviazione è stato pronunciato dal giudice per le indagini preliminari, il quale aveva altresì disposto la confisca delle cose in sequestro. Di conseguenza la competenza a provvedere apparteneva proprio a lui. L'anzidetto principio è conforme alla decisione di questa corte citata nel provvedimento del giudice per le indagini preliminari (n. 20584 del 2002) e ad altre decisioni di questa corte suprema (Cass. 19 agosto 2005 n 31334; n: 11195 del 2005). La contraria opinione espressa da Cass. n. 26993 del 2004 non merita di essere condivisa perché la competenza appartiene al pubblico ministero nella sola fase delle indagini preliminari allorché tale fase non si è conclusa. Nella fattispecie invece la fase delle indagini preliminari si era conclusa con l'archiviazione.
La restituzione degli atti al pubblico ministero costituisce provvedimento abnorme legittimamente impugnato dal magistrato requirente con ricorso a questa corte, dovendosi considerare tale non solo il provvedimento che, per la sua singolarità, non sia inquadrabile nell'ambito dell'ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste(Cass. Sez. un 24 novembre 1999, Magnani).
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 620 c.p.p. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ordina trasmettersi gli atti al tribunale di Civitavecchia. Così deciso in Roma, il 5 dicembre del 2005.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2006