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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 21/03/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1308 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2015, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
, c.f. , residente in [...], Woodlands, 9 E11, Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avv. Rosina Macchione, presso il cui studio sito in Nocera Terinese (CZ), al V.le Stazione n. 46 è elettivamente domiciliata;
-Opponente-
CONTRO
, in persona dell'Amministratore p.t., c.f. con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Nocera Terinese, via Garibaldi n. 7/17, elettivamente domiciliata in Aprigliano
(CS), presso lo studio dell'Avv. Antonio Morimanno, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
-Opposto-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
FATTO E
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con decreto ingiuntivo n. 12/2015, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data
20.01.2015, all'esito del giudizio recante n. R.G. 1925/2014, veniva ingiunto alla SI.ra di pagare al la somma pari ad euro 5.737,96, Parte_1 Controparte_1
oltre interessi come da domanda e spese della fase monitoria, per la causali di cui al ricorso per decreto ingiuntivo.
Successivamente, con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra Parte_1
proponeva opposizione avverso il suddetto decreto.
In particolare, deduceva: a) la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di procura;
b)
l'inammissibilità del decreto ingiuntivo per mancanza dei requisiti di cui all'art. 633 e ss.
c.p.c.; c) l'inesistenza della prova del credito e la non debenza delle somme ingiunte;
d)
l'adempimento parziale dell'obbligazione di pagamento.
Concludeva, quindi, come in atti.
Si costituiva in giudizio il in persona dell'Amministratore pro Controparte_1
tempore, mediante il deposito della comparsa di risposta, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e diritto.
Rassegnava, quindi, le conclusioni di cui in atti.
Instauratosi il contraddittorio;
svoltasi l'istruttoria mediante acquisizioni documentali e prova per testi;
precisate le conclusioni all'udienza del 15.01.2025, mediante il deposito autorizzato di note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 co. 2 c.p.c..
Scaduti i termini, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare appare opportuno specificare quanto segue.
Lamenta l'opponente la nullità del ricorso per carenza di procura, posto che, deduce sempre l'opponente, la procura ad litem è stata rilasciata dal SI. in proprio e non in qualità Per_1 di Amministratore del Condominio CP_1
La doglianza è infondata.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ove nella procura speciale manchi l'espresso riferimento alla “qualità” del conferente, tale omissione non ne comporti la nullità quando detto elemento possa essere ricavato per relationem, nonché desunto dagli atti e documenti di causa.
Applicando tale principio al caso di specie, risulta essere evidente come la circostanza per la quale il SI. agisca in qualità di Amministratore del condominio, e non in proprio, Per_1
2 è data evincersi dall'epigrafe del ricorso e della comparsa di risposta, nonché dai documenti allegati, dalla disamina dei quali è altrettanto evidente come lo stesso fosse l'amministratore pro tempore del condominio al momento del conferimento della procura alle liti.
A fortiori, la qualità di Amministratore del condominio del SI. è stata confermata Per_1
anche in sede di prova per testi (cfr. verbale udienza del 24.07.2019).
Da ciò consegue il rigetto della doglianza.
2. Le deduzioni di parte opponente relative all'inammissibilità del decreto ingiuntivo per mancanza dei requisiti di cui all'art. 633 e ss. c.p.c. ed all'inesistenza della prova del credito e la non debenza delle somme ingiunte possono essere esaminati congiuntamente.
Tali doglianze sono infondate e devono essere rigettate per le seguenti motivazioni.
2.1. Lamenta l'opponente che “tutta la documentazione prodotta per l'emanazione del decreto ingiuntivo impugnato risulta prodotta in copia e senza alcuna attestazione di autenticità” (cfr. atto di citazione, pag. 4-5).
Lamenta altresì che tutti i documenti allegati in sede monitoria non siano idonei a dar prova del credito per cui è causa e, di conseguenza, nessuna somma sarebbe dovuta.
Parte opponente dimostra di non far buongoverno delle norme che disciplinano il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
2.2. Come è noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un giudizio a cognizione piena nel quale, tuttavia, si verifica una inversione della posizione processuale delle parti: infatti, l'opponente è attore formale ma convenuto sostanziale mentre l'opposto, formalmente convenuto, riveste in realtà la posizione di attore sostanziale.
Da ciò deriva la conseguenza che, in ossequio alle norme che disciplinano l'onere della prova, parte opposta deve dar prova dei fatti costitutivi del proprio diritto, mentre parte opponente deve dar prova dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto altrui.
Fatta applicazione di tali principi al caso di specie, risulta evidente quanto appresso specificato.
Parte opposta ha dato prova, sin dalla fase monitoria, dell'esistenza del suo credito, versando in atti idonea documentazione scritta (ricevute di pagamento, prospetti contabili, preventivi di spesa, verbale dell'assemblea condominiale del 16.08.2013, tabelle di ripartizione delle spese tra i condomini) a sostegno della propria pretesa creditoria.
A ciò si aggiunga che, in sede di istruttoria, il teste SI.ra , escussa Testimone_1 all'udienza del 24.07.2019, ha dichiarato di essere a conoscenza del credito vantato dal nei confronti della SI.ra e che i lavori di ristrutturazione, per come CP_1 Parte_1
3 indicati nei documenti allegati, sono stati effettivamente realizzati, previa regolare delibera assembleare.
Infine, appare opportuno rammentare in questa sede che, al fine di dar prova della sussistenza del proprio diritto, è sufficiente qualsiasi documento di sicura autenticità, anche non proveniente dal debitore, da cui risulti con certezza l'esistenza del diritto di credito fatto valere in giudizio (cd. prove atipiche).
Parte opposta ha soddisfatto tale incombente probatorio, tenuto anche conto che parte opponente non ha specificatamente contestato l'autenticità dei documenti prodotti, limitandosi ad una generica contestazione in ordine alla inidoneità degli stessi a costituire elementi di prova.
2.3. Pertanto, è evidente come parte opposta abbia provato il diritto di credito vantato.
Al contrario, parte opponente non ha dato la prova di alcun fatto modificativo, impeditivo o estintivo del diritto vantato da parte opposta, posto che nulla ha versato in atti a tale scopo, limitandosi ad una generica ed apodittica contestazione.
Da tutto ciò non può che discendere il rigetto di tali lagnanze.
3. Infine, altrettanto infondata è l'eccezione di adempimento parziale spiegata dall'opponente.
Deduce l'opponente la parziale estinzione della pretesa creditoria del , avendo CP_1 provveduto al pagamento di una somma pari ad euro 387,53 per “differenze tra lavori previsti ed appaltati” (cfr. comparsa di risposta, pag. 11).
Orbene, dalla documentazione versata in atti, ed in particolare dalla disamina della ricevuta di pagamento prodotta (all. 2 comparsa di risposta), non è possibile ritenere detto pagamento imputabile alle somme richieste dal . CP_1
Infatti, nel documento allegato non risulta alcuna causale di pagamento specificatamente espressa.
Da ciò consegue incontrovertibilmente che, anche alla stregua del principio del “più probabile che non”, detto pagamento non possa essere imputato alle causali dedotte da parte opponente in sede monitoria.
Ne consegue, in via ulteriore, il rigetto dell'eccezione.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri ministeriali vigenti, valori minimi, attesa la scarsa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
4 n. 1308/2015, pendente tra -opponente- contro Parte_1 Controparte_1
in persona dell'Amministratore p.t., -opposto- ogni altra domanda ed eccezione
[...]
disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il D.I. n. 12/2015, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme, che dichiara definitivamente esecutivo:
b) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida definitivamente in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%,
C.P.A. 4% e I.V.A. se dovuta.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 21.03.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1308 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2015, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
, c.f. , residente in [...], Woodlands, 9 E11, Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avv. Rosina Macchione, presso il cui studio sito in Nocera Terinese (CZ), al V.le Stazione n. 46 è elettivamente domiciliata;
-Opponente-
CONTRO
, in persona dell'Amministratore p.t., c.f. con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Nocera Terinese, via Garibaldi n. 7/17, elettivamente domiciliata in Aprigliano
(CS), presso lo studio dell'Avv. Antonio Morimanno, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
-Opposto-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
FATTO E
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con decreto ingiuntivo n. 12/2015, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data
20.01.2015, all'esito del giudizio recante n. R.G. 1925/2014, veniva ingiunto alla SI.ra di pagare al la somma pari ad euro 5.737,96, Parte_1 Controparte_1
oltre interessi come da domanda e spese della fase monitoria, per la causali di cui al ricorso per decreto ingiuntivo.
Successivamente, con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra Parte_1
proponeva opposizione avverso il suddetto decreto.
In particolare, deduceva: a) la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di procura;
b)
l'inammissibilità del decreto ingiuntivo per mancanza dei requisiti di cui all'art. 633 e ss.
c.p.c.; c) l'inesistenza della prova del credito e la non debenza delle somme ingiunte;
d)
l'adempimento parziale dell'obbligazione di pagamento.
Concludeva, quindi, come in atti.
Si costituiva in giudizio il in persona dell'Amministratore pro Controparte_1
tempore, mediante il deposito della comparsa di risposta, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e diritto.
Rassegnava, quindi, le conclusioni di cui in atti.
Instauratosi il contraddittorio;
svoltasi l'istruttoria mediante acquisizioni documentali e prova per testi;
precisate le conclusioni all'udienza del 15.01.2025, mediante il deposito autorizzato di note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 co. 2 c.p.c..
Scaduti i termini, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare appare opportuno specificare quanto segue.
Lamenta l'opponente la nullità del ricorso per carenza di procura, posto che, deduce sempre l'opponente, la procura ad litem è stata rilasciata dal SI. in proprio e non in qualità Per_1 di Amministratore del Condominio CP_1
La doglianza è infondata.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ove nella procura speciale manchi l'espresso riferimento alla “qualità” del conferente, tale omissione non ne comporti la nullità quando detto elemento possa essere ricavato per relationem, nonché desunto dagli atti e documenti di causa.
Applicando tale principio al caso di specie, risulta essere evidente come la circostanza per la quale il SI. agisca in qualità di Amministratore del condominio, e non in proprio, Per_1
2 è data evincersi dall'epigrafe del ricorso e della comparsa di risposta, nonché dai documenti allegati, dalla disamina dei quali è altrettanto evidente come lo stesso fosse l'amministratore pro tempore del condominio al momento del conferimento della procura alle liti.
A fortiori, la qualità di Amministratore del condominio del SI. è stata confermata Per_1
anche in sede di prova per testi (cfr. verbale udienza del 24.07.2019).
Da ciò consegue il rigetto della doglianza.
2. Le deduzioni di parte opponente relative all'inammissibilità del decreto ingiuntivo per mancanza dei requisiti di cui all'art. 633 e ss. c.p.c. ed all'inesistenza della prova del credito e la non debenza delle somme ingiunte possono essere esaminati congiuntamente.
Tali doglianze sono infondate e devono essere rigettate per le seguenti motivazioni.
2.1. Lamenta l'opponente che “tutta la documentazione prodotta per l'emanazione del decreto ingiuntivo impugnato risulta prodotta in copia e senza alcuna attestazione di autenticità” (cfr. atto di citazione, pag. 4-5).
Lamenta altresì che tutti i documenti allegati in sede monitoria non siano idonei a dar prova del credito per cui è causa e, di conseguenza, nessuna somma sarebbe dovuta.
Parte opponente dimostra di non far buongoverno delle norme che disciplinano il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
2.2. Come è noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un giudizio a cognizione piena nel quale, tuttavia, si verifica una inversione della posizione processuale delle parti: infatti, l'opponente è attore formale ma convenuto sostanziale mentre l'opposto, formalmente convenuto, riveste in realtà la posizione di attore sostanziale.
Da ciò deriva la conseguenza che, in ossequio alle norme che disciplinano l'onere della prova, parte opposta deve dar prova dei fatti costitutivi del proprio diritto, mentre parte opponente deve dar prova dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto altrui.
Fatta applicazione di tali principi al caso di specie, risulta evidente quanto appresso specificato.
Parte opposta ha dato prova, sin dalla fase monitoria, dell'esistenza del suo credito, versando in atti idonea documentazione scritta (ricevute di pagamento, prospetti contabili, preventivi di spesa, verbale dell'assemblea condominiale del 16.08.2013, tabelle di ripartizione delle spese tra i condomini) a sostegno della propria pretesa creditoria.
A ciò si aggiunga che, in sede di istruttoria, il teste SI.ra , escussa Testimone_1 all'udienza del 24.07.2019, ha dichiarato di essere a conoscenza del credito vantato dal nei confronti della SI.ra e che i lavori di ristrutturazione, per come CP_1 Parte_1
3 indicati nei documenti allegati, sono stati effettivamente realizzati, previa regolare delibera assembleare.
Infine, appare opportuno rammentare in questa sede che, al fine di dar prova della sussistenza del proprio diritto, è sufficiente qualsiasi documento di sicura autenticità, anche non proveniente dal debitore, da cui risulti con certezza l'esistenza del diritto di credito fatto valere in giudizio (cd. prove atipiche).
Parte opposta ha soddisfatto tale incombente probatorio, tenuto anche conto che parte opponente non ha specificatamente contestato l'autenticità dei documenti prodotti, limitandosi ad una generica contestazione in ordine alla inidoneità degli stessi a costituire elementi di prova.
2.3. Pertanto, è evidente come parte opposta abbia provato il diritto di credito vantato.
Al contrario, parte opponente non ha dato la prova di alcun fatto modificativo, impeditivo o estintivo del diritto vantato da parte opposta, posto che nulla ha versato in atti a tale scopo, limitandosi ad una generica ed apodittica contestazione.
Da tutto ciò non può che discendere il rigetto di tali lagnanze.
3. Infine, altrettanto infondata è l'eccezione di adempimento parziale spiegata dall'opponente.
Deduce l'opponente la parziale estinzione della pretesa creditoria del , avendo CP_1 provveduto al pagamento di una somma pari ad euro 387,53 per “differenze tra lavori previsti ed appaltati” (cfr. comparsa di risposta, pag. 11).
Orbene, dalla documentazione versata in atti, ed in particolare dalla disamina della ricevuta di pagamento prodotta (all. 2 comparsa di risposta), non è possibile ritenere detto pagamento imputabile alle somme richieste dal . CP_1
Infatti, nel documento allegato non risulta alcuna causale di pagamento specificatamente espressa.
Da ciò consegue incontrovertibilmente che, anche alla stregua del principio del “più probabile che non”, detto pagamento non possa essere imputato alle causali dedotte da parte opponente in sede monitoria.
Ne consegue, in via ulteriore, il rigetto dell'eccezione.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri ministeriali vigenti, valori minimi, attesa la scarsa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
4 n. 1308/2015, pendente tra -opponente- contro Parte_1 Controparte_1
in persona dell'Amministratore p.t., -opposto- ogni altra domanda ed eccezione
[...]
disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il D.I. n. 12/2015, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme, che dichiara definitivamente esecutivo:
b) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida definitivamente in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%,
C.P.A. 4% e I.V.A. se dovuta.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 21.03.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
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