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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 03/02/2026, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 624/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
EO VI, OR
CHIANURA PIETRO VITO, IC
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1848/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259003992434000 IMPOSTE SOSTITU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259003992434000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259003992434000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259003992434000 IVA-ALTRO
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020010096504937000 IVA-ALTRO 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020070013504246000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020080014788942000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020090007295650000 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020100021914930000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020100059507247000 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020100069289231000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020100075346561000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020110040829901000 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020110050668485000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120000189886000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 205/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 04/04/2025 alle Amministrazioni resistenti, e successivamente depositato telematicamente in data 09/04/2025, come da ricevuta di iscrizione a ruolo che attesta l'avvenuta registrazione al R.G.R. n. 1848/2025 presso questa Corte, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 10020259003992434000, lamentando, in sintesi, vizi propri dell'atto riscossivo e, in via derivata, vizi inerenti gli atti presupposti, nonché l'intervenuta prescrizione del credito. Il ricorrente ha dedotto, quale primo motivo, la nullità dell'intimazione per carenza di motivazione e per violazione dell'art. 7 della L.
n. 212/2000, assumendo che l'atto recherebbe indicazioni non idonee a consentire la comprensione delle componenti richieste, segnatamente con riferimento ad interessi, oneri e spese. Con il secondo motivo ha dedotto la nullità dell'intimazione per omessa notifica delle cartelle presupposte, prospettando che l'atto impugnato richiamerebbe plurime partite senza che gli atti a monte siano stati ritualmente portati a conoscenza. Con il terzo motivo ha eccepito la prescrizione dei crediti, sostenendo l'intervenuto decorso dei termini, invocando una disciplina differenziata per le varie componenti (imposta, sanzioni, interessi). Con il quarto motivo ha prospettato la violazione dell'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, ritenendo non rispettate le regole che presiedono all'azione esecutiva e agli atti prodromici della riscossione. Con il quinto motivo ha lamentato, in termini più ampi, la lesione del diritto di difesa, richiamando anche profili di motivazione per relationem e, per quanto qui rileva, la disciplina del contraddittorio endoprocedimentale di cui all'art.
6-bis della L. n. 212/2000. Si sono costituite entrambe le resistenti. L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno ha depositato controdeduzioni acquisite al il 03/06/2025, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese, delimitando la propria difesa ai motivi ritenuti afferenti alla sfera dell'Ufficio, con specifico riferimento al tema della prescrizione e, per il quinto motivo, alla dedotta violazione dell'art.
6-bis dello Statuto. L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita con atto di costituzione e controdeduzioni nel procedimento sottoscritto dal difensore, depositando atti successivi acquisiti al il 19/06/2025 e poi ulteriormente il 23/12/2025, chiedendo il rigetto del ricorso e contestando, in fatto e in diritto, tutte le doglianze avversarie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I°Grado, in composizione collegiale, riunitasi in camera di consiglio, esaminati gli atti e il fascicolo processuale ritiene il ricorso cosi proposto, destituito di fondamento, pertanto, va rigettato. In via preliminare, occorre ricostruire, sulla base del fascicolo, il contenuto essenziale dell'atto impugnato, poiché su di esso si innestano sia i dedotti vizi propri sia le censure che pretendono di far valere, attraverso l'intimazione, illegittimità inerenti gli atti presupposti. L'intimazione di pagamento n.
10020259003992434000, emessa in data 21/03/2025, reca l'indicazione del carico complessivo oggetto di riscossione e, soprattutto, contiene una tabella analitica degli atti presupposti, con indicazione della tipologia
(“Cartella”), del relativo identificativo e della data di notifica, oltre all'importo associato. Dalla stessa intimazione risultano, tra le altre, le cartelle contraddistinte dai numeri 10020010096504937000 (not.
12/06/2001), 10020070013504246000 (not. 23/08/2007), 10020080014788942000 (not. 21/10/2008),
10020090007295650000 (not. 27/08/2009), 10020100021914930000 (not. 20/05/2010), nonché ulteriori cartelle notificate tra il 19/01/2011 e il 12/04/2012, fino alla cartella 10020120000189886000 (not.
12/04/2012). Tale dato documentale assume rilievo decisivo, perché consente di verificare, con immediatezza, sia l'adeguatezza informativa dell'atto impugnato sia la coerenza delle censure relative alla
(asserita) mancata notifica degli atti presupposti e al (asserito) decorso dei termini. Quanto al primo motivo, la doglianza di carenza motivazionale non può essere condivisa. In materia di riscossione, l'obbligo motivazionale degli atti trova certamente presidio nell'art. 7 della L. n. 212/2000, ma tale obbligo va declinato in funzione della natura dell'atto e del suo rapporto con gli atti presupposti. L'intimazione ex art. 50 D.P.R.
n. 602/1973 si colloca “a valle” di cartelle già emesse e, secondo quanto risulta dagli stessi atti del presente giudizio, anche già notificate negli anni indicati nell'intimazione. In questa prospettiva, l'atto impugnato soddisfa la funzione conoscitiva richiesta dall'ordinamento poiché individua con precisione le partite richiamate mediante identificativi univoci, date di notifica e importi, consentendo al contribuente di riferire la pretesa ai relativi titoli e di contestare, come in effetti ha fatto, eventuali vizi propri dell'intimazione o fatti estintivi sopravvenuti (tra cui, tipicamente, la prescrizione maturata dopo la notifica delle cartelle). Il principio secondo cui l'intimazione “post cartella” non esige una motivazione “ad hoc” ulteriore rispetto al richiamo del titolo presupposto è coerente con l'impostazione della giurisprudenza di legittimità che valorizza l'adeguatezza della conoscenza già derivante dalla cartella e la sufficienza dell'indicazione dell'atto presupposto, ferma restando la sindacabilità dei vizi propri dell'intimazione. Sul punto, la recente Cassazione ha ribadito la natura impugnabile dell'intimazione e la possibilità di dedurre vizi propri e prescrizione maturata successivamente, mentre, quanto alla motivazione degli atti della riscossione e, in particolare, al tema della comprensibilità delle poste accessorie, le Sezioni Unite hanno precisato l'estensione e i limiti dell'obbligo di esplicitare le basi di calcolo degli interessi, evitando di trasformare l'onere motivazionale in un adempimento meramente formalistico ma, al contempo, assicurando la verificabilità della pretesa (Cass., SS.UU., n.
22281/2022). Nel caso concreto, l'intimazione non si risolve in un generico rinvio, ma reca gli elementi identificativi che consentono il collegamento univoco alle cartelle sottostanti e alle relative date di notifica;
né risulta, dagli atti, che il ricorrente sia rimasto in una condizione di oggettiva impossibilità di comprendere a quali titoli si riferisca la richiesta, posto che l'impugnazione stessa mostra una piena intellegibilità dell'oggetto del contendere. Il secondo motivo, relativo all'omessa notifica delle cartelle presupposte, è parimenti infondato. In primo luogo, la stessa intimazione, come già ricordato, indica espressamente, per ciascuna cartella, la data di notifica. In secondo luogo, nel fascicolo risultano depositate le cartelle richiamate, in coerenza con gli identificativi riportati nell'intimazione. In questa sede, non è sufficiente l'affermazione apodittica di mancata notifica, ove l'atto impugnato e la documentazione in atti riportino dati di notifica e non emergano elementi univoci idonei a sovvertirli. Resta fermo che l'intimazione è impugnabile per vizi propri e può consentire la deduzione della prescrizione maturata dopo la cartella;
ma non può essere utilizzata, in assenza di specifiche emergenze istruttorie, per ribaltare in modo meramente assertivo la sequenza notificatoria documentata negli atti. Il terzo motivo, relativo alla prescrizione, non può essere accolto. La doglianza del ricorrente si fonda su una prospettazione che tende a frammentare i termini prescrizionali in ragione della diversa natura delle componenti del credito, mentre, nella vicenda in esame, l'intimazione riguarda un carico unitario derivante da plurime cartelle riferite a tributi erariali e ad altre entrate, con una stratificazione temporale che, già di per sé, rende necessario un accertamento puntuale sia degli atti interruttivi sia degli eventuali periodi di sospensione. In giudizio, tuttavia, l'eccezione non risulta corroborata da una ricostruzione cronologica completa, “cartella per cartella”, idonea a dimostrare l'inerzia del creditore per un periodo utile alla maturazione della prescrizione, mentre le resistenti hanno evidenziato – e documentato nel fascicolo – l'esistenza di atti successivi e di fasi della riscossione idonee ad incidere sul decorso del termine, oltre a richiamare la disciplina emergenziale che ha previsto la sospensione dei termini della riscossione nel periodo pandemico. In ogni caso, sotto un profilo di sistema, va ricordato che la mancata impugnazione della cartella non determina, di per sé, la conversione automatica di eventuali prescrizioni
“brevi” nel termine ordinario decennale, come chiarito dalle Sezioni Unite (Cass., SS.UU., n. 23397/2016), ma ciò non significa che la prescrizione possa ritenersi maturata in via automatica in presenza di una vicenda riscossiva articolata, dovendosi sempre verificare in concreto l'esistenza di atti interruttivi e sospensivi.
Nel caso di specie, l'eccezione, così come formulata, non supera la soglia della mera allegazione, a fronte di una documentazione che attesta la persistente vitalità delle partite e la loro gestione nell'ambito di una procedura di riscossione non riducibile ad un semplice “silenzio” pluriennale imputabile all'Agente.Il quarto motivo, che richiama la violazione dell'art. 50 D.P.R. n. 602/1973, non coglie nel segno. La norma disciplina l'esigenza dell'intimazione quale presupposto per l'avvio dell'espropriazione quando sia decorso un anno dalla notifica della cartella senza che l'esecuzione sia iniziata;
ne discende che l'intimazione costituisce, tipicamente, l'atto “necessario” per riattivare la sequenza esecutiva, non già un atto viziato per il solo fatto di intervenire a distanza di tempo dalle cartelle, essendo proprio tale distanza temporale a rendere operante la previsione normativa. Ne consegue che, in assenza di specifiche e diverse violazioni concrete (non dimostrate nel presente giudizio), il richiamo all'art. 50 non conduce all'annullamento dell'atto impugnato. Il quinto motivo, infine, è infondato sia nella parte in cui ripropone, con diversa etichetta, la critica alla motivazione per relationem, già disattesa alla luce del contenuto dell'intimazione, sia nella parte in cui lamenta la mancata attivazione del contraddittorio ex art.
6-bis dello Statuto del contribuente. Sul punto, dagli atti emerge che le resistenti hanno richiamato l'ambito applicativo dell'art.
6-bis e le ipotesi di esclusione previste dalla normativa di attuazione, evidenziando, per le cartelle e gli atti della riscossione, la non sovrapponibilità del contraddittorio endoprocedimentale proprio delle fasi accertative con la fase riscossiva conseguente ad iscrizione a ruolo. La censura, inoltre, si appalesa generica, poiché non specifica quale concreta interlocuzione avrebbe potuto spiegare un effetto utile in relazione a cartelle già emesse e notificate e ad una intimazione che, per sua natura, mira a sollecitare l'adempimento sulla base di titoli preesistenti.
In definitiva, il ricorso, esaminato in tutte le sue articolazioni, risulta destituito di fondamento e deve essere rigettato. Per il principio della soccombenza, parte ricorrente vacondannata al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate riscossione, delle spese di giudizio che liquida come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, condanna il ricorrente ad e. 50,00 per spese di lite oltre accessori di legge se dovuti
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
EO VI, OR
CHIANURA PIETRO VITO, IC
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1848/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259003992434000 IMPOSTE SOSTITU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259003992434000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259003992434000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259003992434000 IVA-ALTRO
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020010096504937000 IVA-ALTRO 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020070013504246000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020080014788942000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020090007295650000 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020100021914930000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020100059507247000 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020100069289231000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020100075346561000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020110040829901000 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020110050668485000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120000189886000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 205/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 04/04/2025 alle Amministrazioni resistenti, e successivamente depositato telematicamente in data 09/04/2025, come da ricevuta di iscrizione a ruolo che attesta l'avvenuta registrazione al R.G.R. n. 1848/2025 presso questa Corte, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 10020259003992434000, lamentando, in sintesi, vizi propri dell'atto riscossivo e, in via derivata, vizi inerenti gli atti presupposti, nonché l'intervenuta prescrizione del credito. Il ricorrente ha dedotto, quale primo motivo, la nullità dell'intimazione per carenza di motivazione e per violazione dell'art. 7 della L.
n. 212/2000, assumendo che l'atto recherebbe indicazioni non idonee a consentire la comprensione delle componenti richieste, segnatamente con riferimento ad interessi, oneri e spese. Con il secondo motivo ha dedotto la nullità dell'intimazione per omessa notifica delle cartelle presupposte, prospettando che l'atto impugnato richiamerebbe plurime partite senza che gli atti a monte siano stati ritualmente portati a conoscenza. Con il terzo motivo ha eccepito la prescrizione dei crediti, sostenendo l'intervenuto decorso dei termini, invocando una disciplina differenziata per le varie componenti (imposta, sanzioni, interessi). Con il quarto motivo ha prospettato la violazione dell'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, ritenendo non rispettate le regole che presiedono all'azione esecutiva e agli atti prodromici della riscossione. Con il quinto motivo ha lamentato, in termini più ampi, la lesione del diritto di difesa, richiamando anche profili di motivazione per relationem e, per quanto qui rileva, la disciplina del contraddittorio endoprocedimentale di cui all'art.
6-bis della L. n. 212/2000. Si sono costituite entrambe le resistenti. L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno ha depositato controdeduzioni acquisite al il 03/06/2025, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese, delimitando la propria difesa ai motivi ritenuti afferenti alla sfera dell'Ufficio, con specifico riferimento al tema della prescrizione e, per il quinto motivo, alla dedotta violazione dell'art.
6-bis dello Statuto. L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita con atto di costituzione e controdeduzioni nel procedimento sottoscritto dal difensore, depositando atti successivi acquisiti al il 19/06/2025 e poi ulteriormente il 23/12/2025, chiedendo il rigetto del ricorso e contestando, in fatto e in diritto, tutte le doglianze avversarie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I°Grado, in composizione collegiale, riunitasi in camera di consiglio, esaminati gli atti e il fascicolo processuale ritiene il ricorso cosi proposto, destituito di fondamento, pertanto, va rigettato. In via preliminare, occorre ricostruire, sulla base del fascicolo, il contenuto essenziale dell'atto impugnato, poiché su di esso si innestano sia i dedotti vizi propri sia le censure che pretendono di far valere, attraverso l'intimazione, illegittimità inerenti gli atti presupposti. L'intimazione di pagamento n.
10020259003992434000, emessa in data 21/03/2025, reca l'indicazione del carico complessivo oggetto di riscossione e, soprattutto, contiene una tabella analitica degli atti presupposti, con indicazione della tipologia
(“Cartella”), del relativo identificativo e della data di notifica, oltre all'importo associato. Dalla stessa intimazione risultano, tra le altre, le cartelle contraddistinte dai numeri 10020010096504937000 (not.
12/06/2001), 10020070013504246000 (not. 23/08/2007), 10020080014788942000 (not. 21/10/2008),
10020090007295650000 (not. 27/08/2009), 10020100021914930000 (not. 20/05/2010), nonché ulteriori cartelle notificate tra il 19/01/2011 e il 12/04/2012, fino alla cartella 10020120000189886000 (not.
12/04/2012). Tale dato documentale assume rilievo decisivo, perché consente di verificare, con immediatezza, sia l'adeguatezza informativa dell'atto impugnato sia la coerenza delle censure relative alla
(asserita) mancata notifica degli atti presupposti e al (asserito) decorso dei termini. Quanto al primo motivo, la doglianza di carenza motivazionale non può essere condivisa. In materia di riscossione, l'obbligo motivazionale degli atti trova certamente presidio nell'art. 7 della L. n. 212/2000, ma tale obbligo va declinato in funzione della natura dell'atto e del suo rapporto con gli atti presupposti. L'intimazione ex art. 50 D.P.R.
n. 602/1973 si colloca “a valle” di cartelle già emesse e, secondo quanto risulta dagli stessi atti del presente giudizio, anche già notificate negli anni indicati nell'intimazione. In questa prospettiva, l'atto impugnato soddisfa la funzione conoscitiva richiesta dall'ordinamento poiché individua con precisione le partite richiamate mediante identificativi univoci, date di notifica e importi, consentendo al contribuente di riferire la pretesa ai relativi titoli e di contestare, come in effetti ha fatto, eventuali vizi propri dell'intimazione o fatti estintivi sopravvenuti (tra cui, tipicamente, la prescrizione maturata dopo la notifica delle cartelle). Il principio secondo cui l'intimazione “post cartella” non esige una motivazione “ad hoc” ulteriore rispetto al richiamo del titolo presupposto è coerente con l'impostazione della giurisprudenza di legittimità che valorizza l'adeguatezza della conoscenza già derivante dalla cartella e la sufficienza dell'indicazione dell'atto presupposto, ferma restando la sindacabilità dei vizi propri dell'intimazione. Sul punto, la recente Cassazione ha ribadito la natura impugnabile dell'intimazione e la possibilità di dedurre vizi propri e prescrizione maturata successivamente, mentre, quanto alla motivazione degli atti della riscossione e, in particolare, al tema della comprensibilità delle poste accessorie, le Sezioni Unite hanno precisato l'estensione e i limiti dell'obbligo di esplicitare le basi di calcolo degli interessi, evitando di trasformare l'onere motivazionale in un adempimento meramente formalistico ma, al contempo, assicurando la verificabilità della pretesa (Cass., SS.UU., n.
22281/2022). Nel caso concreto, l'intimazione non si risolve in un generico rinvio, ma reca gli elementi identificativi che consentono il collegamento univoco alle cartelle sottostanti e alle relative date di notifica;
né risulta, dagli atti, che il ricorrente sia rimasto in una condizione di oggettiva impossibilità di comprendere a quali titoli si riferisca la richiesta, posto che l'impugnazione stessa mostra una piena intellegibilità dell'oggetto del contendere. Il secondo motivo, relativo all'omessa notifica delle cartelle presupposte, è parimenti infondato. In primo luogo, la stessa intimazione, come già ricordato, indica espressamente, per ciascuna cartella, la data di notifica. In secondo luogo, nel fascicolo risultano depositate le cartelle richiamate, in coerenza con gli identificativi riportati nell'intimazione. In questa sede, non è sufficiente l'affermazione apodittica di mancata notifica, ove l'atto impugnato e la documentazione in atti riportino dati di notifica e non emergano elementi univoci idonei a sovvertirli. Resta fermo che l'intimazione è impugnabile per vizi propri e può consentire la deduzione della prescrizione maturata dopo la cartella;
ma non può essere utilizzata, in assenza di specifiche emergenze istruttorie, per ribaltare in modo meramente assertivo la sequenza notificatoria documentata negli atti. Il terzo motivo, relativo alla prescrizione, non può essere accolto. La doglianza del ricorrente si fonda su una prospettazione che tende a frammentare i termini prescrizionali in ragione della diversa natura delle componenti del credito, mentre, nella vicenda in esame, l'intimazione riguarda un carico unitario derivante da plurime cartelle riferite a tributi erariali e ad altre entrate, con una stratificazione temporale che, già di per sé, rende necessario un accertamento puntuale sia degli atti interruttivi sia degli eventuali periodi di sospensione. In giudizio, tuttavia, l'eccezione non risulta corroborata da una ricostruzione cronologica completa, “cartella per cartella”, idonea a dimostrare l'inerzia del creditore per un periodo utile alla maturazione della prescrizione, mentre le resistenti hanno evidenziato – e documentato nel fascicolo – l'esistenza di atti successivi e di fasi della riscossione idonee ad incidere sul decorso del termine, oltre a richiamare la disciplina emergenziale che ha previsto la sospensione dei termini della riscossione nel periodo pandemico. In ogni caso, sotto un profilo di sistema, va ricordato che la mancata impugnazione della cartella non determina, di per sé, la conversione automatica di eventuali prescrizioni
“brevi” nel termine ordinario decennale, come chiarito dalle Sezioni Unite (Cass., SS.UU., n. 23397/2016), ma ciò non significa che la prescrizione possa ritenersi maturata in via automatica in presenza di una vicenda riscossiva articolata, dovendosi sempre verificare in concreto l'esistenza di atti interruttivi e sospensivi.
Nel caso di specie, l'eccezione, così come formulata, non supera la soglia della mera allegazione, a fronte di una documentazione che attesta la persistente vitalità delle partite e la loro gestione nell'ambito di una procedura di riscossione non riducibile ad un semplice “silenzio” pluriennale imputabile all'Agente.Il quarto motivo, che richiama la violazione dell'art. 50 D.P.R. n. 602/1973, non coglie nel segno. La norma disciplina l'esigenza dell'intimazione quale presupposto per l'avvio dell'espropriazione quando sia decorso un anno dalla notifica della cartella senza che l'esecuzione sia iniziata;
ne discende che l'intimazione costituisce, tipicamente, l'atto “necessario” per riattivare la sequenza esecutiva, non già un atto viziato per il solo fatto di intervenire a distanza di tempo dalle cartelle, essendo proprio tale distanza temporale a rendere operante la previsione normativa. Ne consegue che, in assenza di specifiche e diverse violazioni concrete (non dimostrate nel presente giudizio), il richiamo all'art. 50 non conduce all'annullamento dell'atto impugnato. Il quinto motivo, infine, è infondato sia nella parte in cui ripropone, con diversa etichetta, la critica alla motivazione per relationem, già disattesa alla luce del contenuto dell'intimazione, sia nella parte in cui lamenta la mancata attivazione del contraddittorio ex art.
6-bis dello Statuto del contribuente. Sul punto, dagli atti emerge che le resistenti hanno richiamato l'ambito applicativo dell'art.
6-bis e le ipotesi di esclusione previste dalla normativa di attuazione, evidenziando, per le cartelle e gli atti della riscossione, la non sovrapponibilità del contraddittorio endoprocedimentale proprio delle fasi accertative con la fase riscossiva conseguente ad iscrizione a ruolo. La censura, inoltre, si appalesa generica, poiché non specifica quale concreta interlocuzione avrebbe potuto spiegare un effetto utile in relazione a cartelle già emesse e notificate e ad una intimazione che, per sua natura, mira a sollecitare l'adempimento sulla base di titoli preesistenti.
In definitiva, il ricorso, esaminato in tutte le sue articolazioni, risulta destituito di fondamento e deve essere rigettato. Per il principio della soccombenza, parte ricorrente vacondannata al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate riscossione, delle spese di giudizio che liquida come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, condanna il ricorrente ad e. 50,00 per spese di lite oltre accessori di legge se dovuti