CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 11/02/2026, n. 2043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2043 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2043/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MANTINI MARGHERITA, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19423/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it terzi chiamati in causa
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma
elettivamente domiciliato presso corte.tributaria.rm@pce.finanze.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240231491974000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11478/2025 depositato il 18/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1 con ricorso ritualmente notificato iscritto a ruolo 27.12.2024 ha impugnato dinanzi a questa Corte la cartella di pagamento n. 09720240231491974000 con cui si richiede la somma di € 393,85 in dipendenza di un mancato pagamento di un contributo unificato relativo ad un processo dell'anno 2017 emessa dall'EN delle Entrate CO di Roma notificata il 25.09.2024.
Il recupero del contributo unificato tributario si riferisce in particolare al ricorso depositato presso la Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Roma (già Commissione Tributaria Provinciale) RGR 14185/2017.
-A)A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa per i seguenti motivi:
-)AdER è decaduta dalla possibilità di richiedere la somma per tardività della notifica della cartella, il ruolo
è tardivo e comunque il diritto di credito è anche prescritto
-)In ogni caso la cartella è inesistente o viziata di nullità insanabile, l' AdER non è un ente pubblico economico, ma un ente pubblico strumentale a AdE e quindi AdE doveva assumere personale con concorso.
Tanto premesso ha chiesto” la declaratoria di illegittimità della cartella e che venga dichiarata inesistente, nulla o annullata. Con vittoria di spese, oltre al contributo unificato”.
B1) Si è costituita in giudizio l'EN delle Entrate CO che ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, instando per la sua reiezione con vittoria di spese ed eccepito quanto segue:
- erroneità dell'assunto avversario secondo il quale i dipendenti dell'ADER sarebbero stati assunti dal nuovo ente per “chiamata diretta”; le professionalità dei dipendenti, che già prestavano la propria attività lavorativa presso le estinte società del Gruppo Equitalia, sono pervenute all'ente stesso per diretta volontà del
Legislatore e nel superiore interesse della riscossione e non in virtù di alcuna “selezione privata”,che il termine “chiamata diretta” parrebbe invero evocare;
l'organico di EN delle Entrate – CO è stato trasferito dalle società del Gruppo Equitalia ad EN Entrate CO in forza del comma 9 dell'art. 1 del D.L. 22/10/2016, n. 193, convertito nella legge 1 dicembre 2016, n. 225.
- ha dichiarato la propria carenza di legittimazione passiva sulle questioni attinenti al merito della vicenda ed eccepito la mancata vocazione dell'ente creditore, a cui ha in ogni caso provveduto a notificare il ricorso previa istanza ex art. 39 d.lgs. n. 112/1999, e richamato quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 220 del 2023, all'art. 14 del d. lgs. 546/92 viene introdotto il nuovo comma 6-bis con il quale viene previsto espressamente: “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”. Controparte avrebbe dovuto notificare l'atto introduttivo anche all'ente impositore mancando la legittimazione passiva dell'ente della riscossione.
Nel merito, le eccezioni inerenti il merito della pretesa iscritta a ruolo sono tutte rivolte all'Ente creditore
Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, riguardando adempimenti ascrivibili allo stesso, ai sensi dell'art 39 del d.lgs. 112/99; Tanto premesso ha chiesto: " - dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della CO in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ROMA tenuto altresì conto della chiamata in causa effettuata nei confronti di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 D.Lgs. n. 112/1999 resa anche al fine di litis denuntiatio e di vocazione diretta in giudizio, per come formulata dall'odierna esponente verso l'ente impositore sopra indicato;
- dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della CO e respingere le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
- nel merito e in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle eccezioni sollevate dal ricorrente tutte da ricondurre in via esclusiva all'attività di competenza dell'ente impositore, indicato in narrativa, accertata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendolo indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente. Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che codesta Corte riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992."
B.2) A seguito di intervento volontario si è costituita in giudizio la Segreteria della CGT di primo grado di
Roma che ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, instando per la sua reiezione con vittoria di spese.
A supporto dell'atto di intervento ha depositato le relate delle notifiche dell'atto presupposto mediante il deposito della ricevuta di consegna PEC e dell'avviso di ricevimento della raccomandata ed in particolare: -
Invito di pagamento prot. n. 13808 del 15/11/2017 dell'importo di € 120,00 , notificato a mezzo PEC in data
20/11/2017, come da ricevuta di consegna depositata in atti;
- Avviso irrogazione sanzioni prot. n. 2557 del
13/02/2019 , dell'Importo di € 240,00, notificato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno il 28/03/2019, come da avviso di ricevimento depositato in atti.
Tanto premesso ha chiesto di respingere il ricorso con vittoria di spese.
C)All'udienza pubblica del giorno 13.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti depositati dalle Parti il ricorso è infondato.
-) Preliminarmente viene esaminata prioritariamente la seconda eccezione posta dal ricorrente in merito alla nullità inesistenza giuridica della cartella di pagamento in quanto riferibile ad un soggetto, la cui nomina non è avvenuta per il tramite di concorso pubblico.
Il motivo è infondato.
Il Legislatore con un atto avente forza di legge ha inteso disporre il trasferimento del personale delle cessate società del Gruppo Equitalia al nuovo ente pubblico EN delle entrate CO , senza soluzione di continuità, a decorrere dal 01/07/2017, per garantire la funzionalità dell'attività di riscossione stessa.
L'ente è stato istituito ai sensi dell'articolo 1 del Decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225 è pienamente abilitato ad attuare la volontà dell'Ente sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del ministro dell'Economia e delle Finanze strumentale dell'EN delle entrate a cui è attribuita la titolarità della riscossione nazionale.
Il Legislatore ha inteso disporre il trasferimento del personale senza soluzione di continuità, a decorrere dal
01/07/2017, per garantire la funzionalità delle attività di riscossione, cosicchè tale personale che agisce per l'ente pubblico in virtù di un atto legislativo, o comunque sulla base di un titolo di investitura formale, è legittimato a rappresentarlo, ad esprimerne la volontà e ad impegnarlo giuridicamente, benché non assunto per pubblico concorso.
-) Con riferimento al primo motivo di ricorso la parte ricorrente eccepisce la tardività della notifica della cartella, del ruolo e comunque che il diritto di credito è anche prescritto.
Il motivo è infondato.
La Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 161, prevede che gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati: “Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie,
a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”.
La Segreteria della Corte di Giustizia tributaria invia l'invito per omesso/insufficiente pagamento solitamente entro 30 giorni dal deposito del ricorso, giudizio n. RGR 14185/2017 incardinato dall'avv Ricorrente_1 innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado.
Non essendo stato versato l'intero contributo unificato dovuto ex art. 13, comma 6-quater, lettera d) del
DPR n. 115/2002, è stato notificato l'invito al pagamento, non impugnato, e successivamente il provvedimento d'irrogazione sanzione regolarmente notificati.
In assenza di pagamento del tributo, quest'ultimo è stato iscritto al ruolo ordinario e l'EN delle Entrate –
CO ha provveduto a notificare la cartella di pagamento n. 09720240231491974000 qui impugnata.
Il ricorrente non ha impugnato tempestivamente l'invito prodromico e, quindi, la pretesa, nell'an e nel quantum, allo stato, è incontestabile, anche sul piano della percentuale della sanzione applicata, in quanto ogni doglianza in tal senso avrebbe dovuto essere svolta nei confronti del previo invito che, invece non è stato contestato.
Risulta in atti l'avvenuta corretta notifica degli atti emessi a carico del ricorrente, trasfusi successivamente nella cartella di pagamento oggetto del presente ricorso.
La Corte di Giustizia di primo grado di Roma nell'intervenire in giudizio ha depositato la ricevuta di consegna
PEC e l'avviso di ricevimento della raccomandata, fornendo prova dell'avvenuta corretta notifica degli atti emessi a carico del ricorrente, come di seguito indicato:
-Invito di pagamento prot. n. 13808 del 15/11/2017 , dell'importo di € 120,00 , notificato a mezzo PEC in data 20/11/2017, come da ricevuta di consegna depositata in atti;
-Avviso irrogazione sanzioni prot. n. 2557 del 13/02/2019 , dell'Importo di € 240,00, notificato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno il 28/03/2019, come da avviso di ricevimento depositato in atti;
In calce all'avviso di ricevimento vi è attestazione del pubblico ufficiale di comunicazione di avvenuta notifica con raccomandata, avverso la quale non è stata presentata alcuna contestazione con querela di falso.
-) In merito all'eccepita prescrizione osserva la Corte che il predetto diritto deve intendersi sottoposto alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. (in tal senso CTR Lazio n.73/27/08; Direttiva Mef n. 2/
Dgt/2012). Le SS.UU. (n. 23397/2016) hanno definitivamente chiarito che la disciplina della prescrizione è di stretta interpretazione e insuscettibile di interpretazione analogica pertanto in base all'art. 2946 c.c. la prescrizione ordinaria nella fattispecie è decennale e nella specie non è trascorsa. L'azione di recupero del CUT non è infatti prescritta, essendo stati anche regolarmente notificati il relativo invito di regolarizzazione del pagamento e l'Avviso di irrogazione delle sanzioni, quali atti interruttivi della prescrizione decennale, quali atti idonei ad interrompere la prescrizione del credito in quanto atto di costituzione in mora del debitore ai sensi degli artt. 2943 e 1219 Cod. Civ..
-) Conclusivamente, le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti, con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso, e pertanto il ricorso del contribuente alla luce delle considerazioni che precedono non è meritevole di accoglimento e va respinto con conferma dell'atto impugnato.
La particolarità della controversia e le ragioni della decisione inducono alla compensazione delle spese tra le parti per gravi ragioni.
P.Q.M.
La Corte di Giustiziatributaria di primo grado di Roma respinge il ricorso, spese compensate.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 13.11.2025
Il giudice
(HE NI)
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MANTINI MARGHERITA, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19423/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it terzi chiamati in causa
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma
elettivamente domiciliato presso corte.tributaria.rm@pce.finanze.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240231491974000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11478/2025 depositato il 18/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1 con ricorso ritualmente notificato iscritto a ruolo 27.12.2024 ha impugnato dinanzi a questa Corte la cartella di pagamento n. 09720240231491974000 con cui si richiede la somma di € 393,85 in dipendenza di un mancato pagamento di un contributo unificato relativo ad un processo dell'anno 2017 emessa dall'EN delle Entrate CO di Roma notificata il 25.09.2024.
Il recupero del contributo unificato tributario si riferisce in particolare al ricorso depositato presso la Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Roma (già Commissione Tributaria Provinciale) RGR 14185/2017.
-A)A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa per i seguenti motivi:
-)AdER è decaduta dalla possibilità di richiedere la somma per tardività della notifica della cartella, il ruolo
è tardivo e comunque il diritto di credito è anche prescritto
-)In ogni caso la cartella è inesistente o viziata di nullità insanabile, l' AdER non è un ente pubblico economico, ma un ente pubblico strumentale a AdE e quindi AdE doveva assumere personale con concorso.
Tanto premesso ha chiesto” la declaratoria di illegittimità della cartella e che venga dichiarata inesistente, nulla o annullata. Con vittoria di spese, oltre al contributo unificato”.
B1) Si è costituita in giudizio l'EN delle Entrate CO che ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, instando per la sua reiezione con vittoria di spese ed eccepito quanto segue:
- erroneità dell'assunto avversario secondo il quale i dipendenti dell'ADER sarebbero stati assunti dal nuovo ente per “chiamata diretta”; le professionalità dei dipendenti, che già prestavano la propria attività lavorativa presso le estinte società del Gruppo Equitalia, sono pervenute all'ente stesso per diretta volontà del
Legislatore e nel superiore interesse della riscossione e non in virtù di alcuna “selezione privata”,che il termine “chiamata diretta” parrebbe invero evocare;
l'organico di EN delle Entrate – CO è stato trasferito dalle società del Gruppo Equitalia ad EN Entrate CO in forza del comma 9 dell'art. 1 del D.L. 22/10/2016, n. 193, convertito nella legge 1 dicembre 2016, n. 225.
- ha dichiarato la propria carenza di legittimazione passiva sulle questioni attinenti al merito della vicenda ed eccepito la mancata vocazione dell'ente creditore, a cui ha in ogni caso provveduto a notificare il ricorso previa istanza ex art. 39 d.lgs. n. 112/1999, e richamato quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 220 del 2023, all'art. 14 del d. lgs. 546/92 viene introdotto il nuovo comma 6-bis con il quale viene previsto espressamente: “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”. Controparte avrebbe dovuto notificare l'atto introduttivo anche all'ente impositore mancando la legittimazione passiva dell'ente della riscossione.
Nel merito, le eccezioni inerenti il merito della pretesa iscritta a ruolo sono tutte rivolte all'Ente creditore
Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, riguardando adempimenti ascrivibili allo stesso, ai sensi dell'art 39 del d.lgs. 112/99; Tanto premesso ha chiesto: " - dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della CO in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ROMA tenuto altresì conto della chiamata in causa effettuata nei confronti di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 D.Lgs. n. 112/1999 resa anche al fine di litis denuntiatio e di vocazione diretta in giudizio, per come formulata dall'odierna esponente verso l'ente impositore sopra indicato;
- dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della CO e respingere le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
- nel merito e in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle eccezioni sollevate dal ricorrente tutte da ricondurre in via esclusiva all'attività di competenza dell'ente impositore, indicato in narrativa, accertata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendolo indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente. Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che codesta Corte riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992."
B.2) A seguito di intervento volontario si è costituita in giudizio la Segreteria della CGT di primo grado di
Roma che ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, instando per la sua reiezione con vittoria di spese.
A supporto dell'atto di intervento ha depositato le relate delle notifiche dell'atto presupposto mediante il deposito della ricevuta di consegna PEC e dell'avviso di ricevimento della raccomandata ed in particolare: -
Invito di pagamento prot. n. 13808 del 15/11/2017 dell'importo di € 120,00 , notificato a mezzo PEC in data
20/11/2017, come da ricevuta di consegna depositata in atti;
- Avviso irrogazione sanzioni prot. n. 2557 del
13/02/2019 , dell'Importo di € 240,00, notificato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno il 28/03/2019, come da avviso di ricevimento depositato in atti.
Tanto premesso ha chiesto di respingere il ricorso con vittoria di spese.
C)All'udienza pubblica del giorno 13.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti depositati dalle Parti il ricorso è infondato.
-) Preliminarmente viene esaminata prioritariamente la seconda eccezione posta dal ricorrente in merito alla nullità inesistenza giuridica della cartella di pagamento in quanto riferibile ad un soggetto, la cui nomina non è avvenuta per il tramite di concorso pubblico.
Il motivo è infondato.
Il Legislatore con un atto avente forza di legge ha inteso disporre il trasferimento del personale delle cessate società del Gruppo Equitalia al nuovo ente pubblico EN delle entrate CO , senza soluzione di continuità, a decorrere dal 01/07/2017, per garantire la funzionalità dell'attività di riscossione stessa.
L'ente è stato istituito ai sensi dell'articolo 1 del Decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225 è pienamente abilitato ad attuare la volontà dell'Ente sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del ministro dell'Economia e delle Finanze strumentale dell'EN delle entrate a cui è attribuita la titolarità della riscossione nazionale.
Il Legislatore ha inteso disporre il trasferimento del personale senza soluzione di continuità, a decorrere dal
01/07/2017, per garantire la funzionalità delle attività di riscossione, cosicchè tale personale che agisce per l'ente pubblico in virtù di un atto legislativo, o comunque sulla base di un titolo di investitura formale, è legittimato a rappresentarlo, ad esprimerne la volontà e ad impegnarlo giuridicamente, benché non assunto per pubblico concorso.
-) Con riferimento al primo motivo di ricorso la parte ricorrente eccepisce la tardività della notifica della cartella, del ruolo e comunque che il diritto di credito è anche prescritto.
Il motivo è infondato.
La Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 161, prevede che gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati: “Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie,
a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”.
La Segreteria della Corte di Giustizia tributaria invia l'invito per omesso/insufficiente pagamento solitamente entro 30 giorni dal deposito del ricorso, giudizio n. RGR 14185/2017 incardinato dall'avv Ricorrente_1 innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado.
Non essendo stato versato l'intero contributo unificato dovuto ex art. 13, comma 6-quater, lettera d) del
DPR n. 115/2002, è stato notificato l'invito al pagamento, non impugnato, e successivamente il provvedimento d'irrogazione sanzione regolarmente notificati.
In assenza di pagamento del tributo, quest'ultimo è stato iscritto al ruolo ordinario e l'EN delle Entrate –
CO ha provveduto a notificare la cartella di pagamento n. 09720240231491974000 qui impugnata.
Il ricorrente non ha impugnato tempestivamente l'invito prodromico e, quindi, la pretesa, nell'an e nel quantum, allo stato, è incontestabile, anche sul piano della percentuale della sanzione applicata, in quanto ogni doglianza in tal senso avrebbe dovuto essere svolta nei confronti del previo invito che, invece non è stato contestato.
Risulta in atti l'avvenuta corretta notifica degli atti emessi a carico del ricorrente, trasfusi successivamente nella cartella di pagamento oggetto del presente ricorso.
La Corte di Giustizia di primo grado di Roma nell'intervenire in giudizio ha depositato la ricevuta di consegna
PEC e l'avviso di ricevimento della raccomandata, fornendo prova dell'avvenuta corretta notifica degli atti emessi a carico del ricorrente, come di seguito indicato:
-Invito di pagamento prot. n. 13808 del 15/11/2017 , dell'importo di € 120,00 , notificato a mezzo PEC in data 20/11/2017, come da ricevuta di consegna depositata in atti;
-Avviso irrogazione sanzioni prot. n. 2557 del 13/02/2019 , dell'Importo di € 240,00, notificato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno il 28/03/2019, come da avviso di ricevimento depositato in atti;
In calce all'avviso di ricevimento vi è attestazione del pubblico ufficiale di comunicazione di avvenuta notifica con raccomandata, avverso la quale non è stata presentata alcuna contestazione con querela di falso.
-) In merito all'eccepita prescrizione osserva la Corte che il predetto diritto deve intendersi sottoposto alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. (in tal senso CTR Lazio n.73/27/08; Direttiva Mef n. 2/
Dgt/2012). Le SS.UU. (n. 23397/2016) hanno definitivamente chiarito che la disciplina della prescrizione è di stretta interpretazione e insuscettibile di interpretazione analogica pertanto in base all'art. 2946 c.c. la prescrizione ordinaria nella fattispecie è decennale e nella specie non è trascorsa. L'azione di recupero del CUT non è infatti prescritta, essendo stati anche regolarmente notificati il relativo invito di regolarizzazione del pagamento e l'Avviso di irrogazione delle sanzioni, quali atti interruttivi della prescrizione decennale, quali atti idonei ad interrompere la prescrizione del credito in quanto atto di costituzione in mora del debitore ai sensi degli artt. 2943 e 1219 Cod. Civ..
-) Conclusivamente, le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti, con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso, e pertanto il ricorso del contribuente alla luce delle considerazioni che precedono non è meritevole di accoglimento e va respinto con conferma dell'atto impugnato.
La particolarità della controversia e le ragioni della decisione inducono alla compensazione delle spese tra le parti per gravi ragioni.
P.Q.M.
La Corte di Giustiziatributaria di primo grado di Roma respinge il ricorso, spese compensate.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 13.11.2025
Il giudice
(HE NI)