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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 09/12/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2284/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mauro Pietro Bernardi Presidente dott. Alessandra Venturini Giudice dott. Francesca Arrigoni Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2284/2025 promossa da:
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SCARPA SEBASTIANO ANGELO e dell'avv. CASTELLAN RENATA;
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO/I
Conclusioni
Nel merito, in via principale
Esperiti gli incombenti di rito, ritenuti i presupposti di legge e accertata la piena validità e/o l'efficacia del titolo giudiziario costituito dal decreto ingiuntivo n. n. 12880/2024 emesso il 19.09.2024 dal
Tribunale di Milano nell'ambito del procedimento monitorio n. 29910/2024 nei confronti dei Signori
residente in [...] e , residente in [...] CP_2 Controparte_1
e dichiarato esecutivo con decreto ex art. 647 c.p.c. in data 06.12.2024, voglia l'Ill.mo Collegio per
l'effetto dichiarare nulla e/o revocare e/o riformare l'ordinanza pronunciata in data 7 ottobre 2025 dal pagina 1 di 4 Tribunale di Mantova Giudice Dott. Bruno Guaraldi e comunicata in data 8 ottobre 2025, consentendo così di procedersi oltre con il procedimento di pignoramento presso terzi;
In via strettamente subordinata in accoglimento dei motivi di reclamo proposti in via subordinata, dichiarare nulla e/o revocare e/o riformare l'ordinanza pronunciata in data 7 ottobre 2025 dal Tribunale di Mantova, Giudice Dott. Bruno
Guaraldi e comunicata in data 8 ottobre 2025, consentendo così di procedersi oltre con il procedimento di pignoramento presso terzi e disponendosi d'ufficio il termine per l'opposizione da parte del debitore ex art. 650 c.p.c.
In ogni caso con vittoria di compenso e spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato, quanto all'oggetto della controversia:
che propose reclamo al collegio ex art. 630 u.c. avverso l'ordinanza emessa dal GE Parte_1 mobiliare in data 7/10/2025 di estinzione della procedura per omesso rilievo officioso da parte del giudice del decreto ingiuntivo azionato del foro inderogabile del consumatore eccependo:
1) che il giudice non ha considerato che il procedimento monitorio era stato proposto a suo tempo anche nei confronti del condebitore solidale, che aveva residenza anagrafica in un Comune compreso nel circondario del Tribunale adito;
2) la abnormità del provvedimento emesso, ove il decreto ingiuntivo conteneva l'avviso della facoltà di eccepire la abusività, senza che sia stata promossa opposizione, sicchè il potere di eccepire l'incompetenza del foro del consumatore risultava consumato, come emerge da Cass. civ., Sez. II,
Ordinanza, 01/03/2024, n. 5543, per la quale: “Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, se la debitrice ingiunta non eccepisce la competenza del foro del consumatore né tale competenza è stata rilevata d'ufficio nel termine previsto dall'art. 38, comma 3, c.p.c., il creditore può adire correttamente il Tribunale indicato come competente nella propria domanda monitoria”;
3) che, in via subordinata, la ordinanza reclamata è stata emessa in contrasto con Cass, sez. un, n.
9489/23, nella misura in cui ha ritenuto inapplicabile il rimedio di cui all'art. 650 c.p.c.;
che il debitore, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva nella presente fase di reclamo;
che parte reclamante, in sede di note di trattazione scritta in vista della odierna udienza, concludeva come indicato in epigrafe;
pagina 2 di 4 Considerato:
che l'ordinanza dichiarativa dell'estinzione della procedura esecutiva, per cui è stato proposto reclamo, non ha ad oggetto la sussistenza di una delle cause tipiche di estinzione del processo esecutivo di cui agli artt. 629 e ss. c.p.c., ma ha determinato la chiusura della procedura esecutiva mobiliare a seguito di mancato rilievo d'ufficio della incompetenza del giudice della fase monitoria, in violazione del foro del consumatore, sicchè integra una ipotesi di cd. “estinzione atipica”;
Ritenuto:
che è consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le tante, Cass. n. 8905/2022, n. 8404/2020,
n. 13108/2017, n. 24775/2014, n. 25421/2013, n. 2674/2011), e va condiviso dal Collegio, il principio secondo il quale: “i provvedimenti con i quali venga dichiarata l'estinzione del processo esecutivo in ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice sono impugnabili esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi e non già col reclamo ex art. 630 c.p.c., il quale, ove proposto, deve essere dichiarato inammissibile anche d'ufficio”;
che pertanto il presente reclamo, proposto ex art. 630 c.p.c. avverso ordinanza di estinzione atipica, sia inammissibile;
che neppure potrebbe procedersi d'ufficio a una riqualificazione del reclamo in termini di opposizione agli esecutivi con rimessione degli atti al GE, atteso che è stato pure condivisibilmente affermato dalla
Corte di cassazione che: né in primo grado, né – tanto meno – nella presente sede di legittimità, è prospettabile una eventuale conversione del rimedio in concreto avanzato dalla parte (reclamo al collegio ai sensi dell'art. 630 c.p.c.) in quello che era in realtà effettivamente esperibile (opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.), non sussistendo i requisiti, di forma e di sostanza, a tal fine necessari. Al riguardo è sufficiente considerare che il reclamo è stato proposto dalla società al
Tribunale in composizione collegale e da detto Tribunale risulta essere stato deciso con sentenza, mentre
l'opposizione agli atti esecutivi, di cui all'art. 617 c.p.c., come d'altronde le altre opposizioni esecutive, in ragione della struttura bifasica della sua fase introduttiva, deve essere proposta con ricorso diretto al giudice dell'esecuzione e comporta lo svolgimento davanti a quest'ultimo della fase sommaria del procedimento, in mancanza della quale non è ammissibile la successiva (e inderogabilmente distinta) instaurazione del giudizio di merito a cognizione piena, davanti a giudice monocratico diverso (quale persona fisica) dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 186 bis disp. att. c.p.c. In estrema sintesi, il mancato svolgimento della fase sommaria del giudizio di opposizione esclude, in radice, la possibilità di una conversione, tanto meno in sede di giudizio di legittimità, del reclamo proposto al collegio in
pagina 3 di 4 opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass. n. 1159/2022, nn. 41748 e 41747/2021, n. 11291/2020, nn.
28848 e 25170/2018)1;
che nulla vada disposto in punto spese di lite, attesa la mancata costituzione del reclamato;
che il rigetto integrale dell'impugnazione integri i presupposti di legge per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13/1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115;
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita o rigettata, così provvede:
1. Dichiara la inammissibilità del presente reclamo;
2. Nulla sulle spese;
3. Accerta i presupposti di legge per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, in forza dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/02.
Mantova, 4 dicembre 2025
Il Presidente
dott. Mauro Pietro Bernardi
Il Giudice estensore dott.ssa Francesca Arrigoni 1 Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5784 del 04/03/2025. pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mauro Pietro Bernardi Presidente dott. Alessandra Venturini Giudice dott. Francesca Arrigoni Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2284/2025 promossa da:
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SCARPA SEBASTIANO ANGELO e dell'avv. CASTELLAN RENATA;
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO/I
Conclusioni
Nel merito, in via principale
Esperiti gli incombenti di rito, ritenuti i presupposti di legge e accertata la piena validità e/o l'efficacia del titolo giudiziario costituito dal decreto ingiuntivo n. n. 12880/2024 emesso il 19.09.2024 dal
Tribunale di Milano nell'ambito del procedimento monitorio n. 29910/2024 nei confronti dei Signori
residente in [...] e , residente in [...] CP_2 Controparte_1
e dichiarato esecutivo con decreto ex art. 647 c.p.c. in data 06.12.2024, voglia l'Ill.mo Collegio per
l'effetto dichiarare nulla e/o revocare e/o riformare l'ordinanza pronunciata in data 7 ottobre 2025 dal pagina 1 di 4 Tribunale di Mantova Giudice Dott. Bruno Guaraldi e comunicata in data 8 ottobre 2025, consentendo così di procedersi oltre con il procedimento di pignoramento presso terzi;
In via strettamente subordinata in accoglimento dei motivi di reclamo proposti in via subordinata, dichiarare nulla e/o revocare e/o riformare l'ordinanza pronunciata in data 7 ottobre 2025 dal Tribunale di Mantova, Giudice Dott. Bruno
Guaraldi e comunicata in data 8 ottobre 2025, consentendo così di procedersi oltre con il procedimento di pignoramento presso terzi e disponendosi d'ufficio il termine per l'opposizione da parte del debitore ex art. 650 c.p.c.
In ogni caso con vittoria di compenso e spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato, quanto all'oggetto della controversia:
che propose reclamo al collegio ex art. 630 u.c. avverso l'ordinanza emessa dal GE Parte_1 mobiliare in data 7/10/2025 di estinzione della procedura per omesso rilievo officioso da parte del giudice del decreto ingiuntivo azionato del foro inderogabile del consumatore eccependo:
1) che il giudice non ha considerato che il procedimento monitorio era stato proposto a suo tempo anche nei confronti del condebitore solidale, che aveva residenza anagrafica in un Comune compreso nel circondario del Tribunale adito;
2) la abnormità del provvedimento emesso, ove il decreto ingiuntivo conteneva l'avviso della facoltà di eccepire la abusività, senza che sia stata promossa opposizione, sicchè il potere di eccepire l'incompetenza del foro del consumatore risultava consumato, come emerge da Cass. civ., Sez. II,
Ordinanza, 01/03/2024, n. 5543, per la quale: “Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, se la debitrice ingiunta non eccepisce la competenza del foro del consumatore né tale competenza è stata rilevata d'ufficio nel termine previsto dall'art. 38, comma 3, c.p.c., il creditore può adire correttamente il Tribunale indicato come competente nella propria domanda monitoria”;
3) che, in via subordinata, la ordinanza reclamata è stata emessa in contrasto con Cass, sez. un, n.
9489/23, nella misura in cui ha ritenuto inapplicabile il rimedio di cui all'art. 650 c.p.c.;
che il debitore, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva nella presente fase di reclamo;
che parte reclamante, in sede di note di trattazione scritta in vista della odierna udienza, concludeva come indicato in epigrafe;
pagina 2 di 4 Considerato:
che l'ordinanza dichiarativa dell'estinzione della procedura esecutiva, per cui è stato proposto reclamo, non ha ad oggetto la sussistenza di una delle cause tipiche di estinzione del processo esecutivo di cui agli artt. 629 e ss. c.p.c., ma ha determinato la chiusura della procedura esecutiva mobiliare a seguito di mancato rilievo d'ufficio della incompetenza del giudice della fase monitoria, in violazione del foro del consumatore, sicchè integra una ipotesi di cd. “estinzione atipica”;
Ritenuto:
che è consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le tante, Cass. n. 8905/2022, n. 8404/2020,
n. 13108/2017, n. 24775/2014, n. 25421/2013, n. 2674/2011), e va condiviso dal Collegio, il principio secondo il quale: “i provvedimenti con i quali venga dichiarata l'estinzione del processo esecutivo in ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice sono impugnabili esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi e non già col reclamo ex art. 630 c.p.c., il quale, ove proposto, deve essere dichiarato inammissibile anche d'ufficio”;
che pertanto il presente reclamo, proposto ex art. 630 c.p.c. avverso ordinanza di estinzione atipica, sia inammissibile;
che neppure potrebbe procedersi d'ufficio a una riqualificazione del reclamo in termini di opposizione agli esecutivi con rimessione degli atti al GE, atteso che è stato pure condivisibilmente affermato dalla
Corte di cassazione che: né in primo grado, né – tanto meno – nella presente sede di legittimità, è prospettabile una eventuale conversione del rimedio in concreto avanzato dalla parte (reclamo al collegio ai sensi dell'art. 630 c.p.c.) in quello che era in realtà effettivamente esperibile (opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.), non sussistendo i requisiti, di forma e di sostanza, a tal fine necessari. Al riguardo è sufficiente considerare che il reclamo è stato proposto dalla società al
Tribunale in composizione collegale e da detto Tribunale risulta essere stato deciso con sentenza, mentre
l'opposizione agli atti esecutivi, di cui all'art. 617 c.p.c., come d'altronde le altre opposizioni esecutive, in ragione della struttura bifasica della sua fase introduttiva, deve essere proposta con ricorso diretto al giudice dell'esecuzione e comporta lo svolgimento davanti a quest'ultimo della fase sommaria del procedimento, in mancanza della quale non è ammissibile la successiva (e inderogabilmente distinta) instaurazione del giudizio di merito a cognizione piena, davanti a giudice monocratico diverso (quale persona fisica) dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 186 bis disp. att. c.p.c. In estrema sintesi, il mancato svolgimento della fase sommaria del giudizio di opposizione esclude, in radice, la possibilità di una conversione, tanto meno in sede di giudizio di legittimità, del reclamo proposto al collegio in
pagina 3 di 4 opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass. n. 1159/2022, nn. 41748 e 41747/2021, n. 11291/2020, nn.
28848 e 25170/2018)1;
che nulla vada disposto in punto spese di lite, attesa la mancata costituzione del reclamato;
che il rigetto integrale dell'impugnazione integri i presupposti di legge per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13/1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115;
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita o rigettata, così provvede:
1. Dichiara la inammissibilità del presente reclamo;
2. Nulla sulle spese;
3. Accerta i presupposti di legge per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, in forza dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/02.
Mantova, 4 dicembre 2025
Il Presidente
dott. Mauro Pietro Bernardi
Il Giudice estensore dott.ssa Francesca Arrigoni 1 Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5784 del 04/03/2025. pagina 4 di 4