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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LORELLI QUIRINO, Presidente
MO DR, RE
CUCCARO MICHELE, Giudice
in data 02/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 86/2021 depositato il 17/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rovereto - Piazza Podesta' 38068 Rovereto TN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4921 IMU 2015
- sul ricorso n. 60/2022 depositato il 15/03/2022 proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rovereto - Piazza Podesta' N. 11 38068 Rovereto TN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6513 IMU 2016
- sul ricorso n. 165/2023 depositato il 08/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rovereto - Piazza Podesta' 38068 Rovereto TN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7498 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Difensore_1 in qualità di Amministratore del Ricorrente_1 sito in Rovereto, Indirizzo_1, ricorre avverso i seguenti avvisi di accertamento emessi dal comune di Rovereto e relativi all'imposta I.M.
I.S.
In dettaglio i ricorsi qui riuniti per connessione oggettiva e soggettiva ex art. .. D.Lgs. 5465/92 sono stati costi registrati:
a) RG 86/2021 riguardo l'IMIS 2015 avverso l'avviso di accertamento n. 4921/2020 emesso dal comune di Rovereto e notificato in data 21/12/2020. L'importo complessivo di imposta, sanzioni e interessi è pari ad
€ 265,00;
b) RG 60/2022 riguardo l'IMIS 2016 avverso l'avviso di accertamento n. 6513/2021 emesso dal comune di Rovereto e notificato in data 13/10/2021. L'importo complessivo di imposta, sanzioni e interessi è pari ad
€ 261,00;
c) RG 165/2023 riguardo l'IMIS 2017 avverso l'avviso di accertamento n. 7498/2022 emesso dal comune di Rovereto e notificato in data 22/12/2022. L'importo complessivo di imposta, sanzioni e interessi è pari ad
€ 262,00.
Tutti gli avvisi di accertamento si riferiscono all'immobile in Dati_Catastali_1
. Trattasi di un piccolo locale (circa 37 mq.) - posto al piano seminterrato - adibito a deposito biciclette da parte dei proprietari dei 6 appartamenti di cui è composto il Ricorrente_1.
Per la ricorrente il locale de quo è pertinenziale rispetto alle abitazioni sovrastanti e ciò nel rispetto dell'art. 817 c.c. secondo cui: “Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima”.
Affinché sussista un rapporto pertinenziale tra due beni, sono necessari sia il presupposto oggettivi e cioè la destinazione deve essere caratterizzata dal requisito dell'ornamento della cosa principale;
che quello soggettivo indentificato nella volontà del proprietario di porre la pertinenza in rapporto di strumentalità funzionale nei confronti del bene principale.
La disciplina dell'I.M.I.S. ha stabilito che le pertinenze dell'abitazione principale del soggetto passivo ammesse al trattamento agevolato sono esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di due unità. La Legge Provinciale n. 14/2014 dà rilievo alla
“nozione civilistica di pertinenza” richiamandosi esplicitamente agli artt. 817 e 818 c.c., non si può che considerare configurabile la c.d. “pertinenza condivisa” destinata, cioè al servizio di più unità immobiliari ciascuna appartenente ad un diverso proprietario (così come confermato dalla Suprema Corte). Nel caso di specie, sussistono i requisiti di legge per ritenere il bene oggetto di avviso di accertamento come pertinenza degli appartamenti di proprietà dei singoli.
Per tali motivi chiede l'accoglimento dei ricorsi con vittoria delle spese di giudizio.
Controdeduzioni
Si costituisce il comune insistendo sul proprio operato e, dopo un'analisi tra bene pertinenziale e bene accessorio, precisa che il locale de quo si configura come uno specifico rapporto di accessorietà tra le parti comuni ex art. 1117 c.c. e le singole unità immobiliari. , ovvero un collegamento strutturale, materiale e funzionale tra le cose comuni e le singole unità abitative. A differenza delle pertinenze, le cose accessorie costituiscono parte integrante della cosa principale alla quale sono interamente congiunte, o per incorporazione o per congiunzione stabile con quest'ultima, perdendo in questo modo la propria autonomia fisica, ma conservando la individualità giuridica.
Il comune insiste, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento ritiene che i ricorsi siano fondati per cui li accoglie.
Preliminarmente giova precisare che il locale, per il quale il comune di Rovereto chiede l'imposta Imis per le tre annualità 2015, 2016 e 2017, presenta i seguenti punti fermi:
a) è di natura condominiale perché è di proprietà comune ed utilizzato da ciascuno dei condomini che ne abbia necessità quale deposito di biciclette;
b) la pertinenza al condominio è effettivamente collegata (fisicamente) allo stesso condominio. Inoltre, sussistono reali esigenze, dettate dal fatto che il locale è un deposito biciclette a favore dei residenti l'immobile.
c) ne discende che esso ha natura pertinenziale rispetto alle proprietà esclusive, essendo destinato essendo destinato al parcheggio delle biciclette.
Se valutiamo l'aspetto giuridico, il Comune di Rovereto ha sostenuto l'inammissibilità di un rapporto pertinenziale in presenza di beni in comproprietà, assumendo che l'istituto disciplinato dall'art. 817 e ssgg. cod. civ. presuppone la proprietà in capo al medesimo soggetto dei beni principale e pertinenziale.
Ha statuito la Suprema Corte che “è ammissibile la costituzione di una pertinenza in comunione, al servizio di più immobili appartenenti in proprietà esclusiva ai condomini della pertinenza stessa, in quanto l'asservimento reciproco del bene accessorio comune consente di ritenere implicitamente sussistente la volontà dei comproprietari di vincolare lo stesso in favore delle rispettive proprietà esclusive. (In applicazione dell'enunciato principio, è con cui i proprietari di singole unità immobiliari, facenti parte di un medesimo edificio, avevano destinato, sia pure solo "per facta concludentia", l'area circostante a giardino pertinenziale delle rispettive proprietà individuali)” (Cass. n. 27302/2013 e Cass. n. 14528/2000).
Non trova giustificazione l'assunto di parte resistente, secondo il quale la norma fiscale (art. 4, comma 5,
L.P. n. 14/2014) abbia individuato per il pagamento l'amministratore del condominio quale “sostituto d'imposta” che deve effettuare il versamento utilizzando le finanze comuni e addebitando poi il pagamento pro quota ai singoli condomini. Si tratta all'evidenza della disciplina delle modalità di gestione del rapporto con l'ente impositore e in particolare del pagamento dell'imposta che non può condizionare in alcun modo la natura pertinenziale o meno del bene destinato all'uso comune. Alla luce di quanto sopra si ritiene sussistano tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi, per riconoscere la valenza pertinenziale rispetto all'immobile per cui è causa. Ne consegue l'illegittimità dell'atto impositivo emesso dal
Comune di Rovereto, oggetto della presente controversia.
Per tali motivi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglie i ricorsi e compensa le spese di giudizio, vista la mancanza di un indirizzo giurisprudenziale consolidato in materia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LORELLI QUIRINO, Presidente
MO DR, RE
CUCCARO MICHELE, Giudice
in data 02/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 86/2021 depositato il 17/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rovereto - Piazza Podesta' 38068 Rovereto TN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4921 IMU 2015
- sul ricorso n. 60/2022 depositato il 15/03/2022 proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rovereto - Piazza Podesta' N. 11 38068 Rovereto TN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6513 IMU 2016
- sul ricorso n. 165/2023 depositato il 08/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rovereto - Piazza Podesta' 38068 Rovereto TN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7498 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Difensore_1 in qualità di Amministratore del Ricorrente_1 sito in Rovereto, Indirizzo_1, ricorre avverso i seguenti avvisi di accertamento emessi dal comune di Rovereto e relativi all'imposta I.M.
I.S.
In dettaglio i ricorsi qui riuniti per connessione oggettiva e soggettiva ex art. .. D.Lgs. 5465/92 sono stati costi registrati:
a) RG 86/2021 riguardo l'IMIS 2015 avverso l'avviso di accertamento n. 4921/2020 emesso dal comune di Rovereto e notificato in data 21/12/2020. L'importo complessivo di imposta, sanzioni e interessi è pari ad
€ 265,00;
b) RG 60/2022 riguardo l'IMIS 2016 avverso l'avviso di accertamento n. 6513/2021 emesso dal comune di Rovereto e notificato in data 13/10/2021. L'importo complessivo di imposta, sanzioni e interessi è pari ad
€ 261,00;
c) RG 165/2023 riguardo l'IMIS 2017 avverso l'avviso di accertamento n. 7498/2022 emesso dal comune di Rovereto e notificato in data 22/12/2022. L'importo complessivo di imposta, sanzioni e interessi è pari ad
€ 262,00.
Tutti gli avvisi di accertamento si riferiscono all'immobile in Dati_Catastali_1
. Trattasi di un piccolo locale (circa 37 mq.) - posto al piano seminterrato - adibito a deposito biciclette da parte dei proprietari dei 6 appartamenti di cui è composto il Ricorrente_1.
Per la ricorrente il locale de quo è pertinenziale rispetto alle abitazioni sovrastanti e ciò nel rispetto dell'art. 817 c.c. secondo cui: “Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima”.
Affinché sussista un rapporto pertinenziale tra due beni, sono necessari sia il presupposto oggettivi e cioè la destinazione deve essere caratterizzata dal requisito dell'ornamento della cosa principale;
che quello soggettivo indentificato nella volontà del proprietario di porre la pertinenza in rapporto di strumentalità funzionale nei confronti del bene principale.
La disciplina dell'I.M.I.S. ha stabilito che le pertinenze dell'abitazione principale del soggetto passivo ammesse al trattamento agevolato sono esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di due unità. La Legge Provinciale n. 14/2014 dà rilievo alla
“nozione civilistica di pertinenza” richiamandosi esplicitamente agli artt. 817 e 818 c.c., non si può che considerare configurabile la c.d. “pertinenza condivisa” destinata, cioè al servizio di più unità immobiliari ciascuna appartenente ad un diverso proprietario (così come confermato dalla Suprema Corte). Nel caso di specie, sussistono i requisiti di legge per ritenere il bene oggetto di avviso di accertamento come pertinenza degli appartamenti di proprietà dei singoli.
Per tali motivi chiede l'accoglimento dei ricorsi con vittoria delle spese di giudizio.
Controdeduzioni
Si costituisce il comune insistendo sul proprio operato e, dopo un'analisi tra bene pertinenziale e bene accessorio, precisa che il locale de quo si configura come uno specifico rapporto di accessorietà tra le parti comuni ex art. 1117 c.c. e le singole unità immobiliari. , ovvero un collegamento strutturale, materiale e funzionale tra le cose comuni e le singole unità abitative. A differenza delle pertinenze, le cose accessorie costituiscono parte integrante della cosa principale alla quale sono interamente congiunte, o per incorporazione o per congiunzione stabile con quest'ultima, perdendo in questo modo la propria autonomia fisica, ma conservando la individualità giuridica.
Il comune insiste, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento ritiene che i ricorsi siano fondati per cui li accoglie.
Preliminarmente giova precisare che il locale, per il quale il comune di Rovereto chiede l'imposta Imis per le tre annualità 2015, 2016 e 2017, presenta i seguenti punti fermi:
a) è di natura condominiale perché è di proprietà comune ed utilizzato da ciascuno dei condomini che ne abbia necessità quale deposito di biciclette;
b) la pertinenza al condominio è effettivamente collegata (fisicamente) allo stesso condominio. Inoltre, sussistono reali esigenze, dettate dal fatto che il locale è un deposito biciclette a favore dei residenti l'immobile.
c) ne discende che esso ha natura pertinenziale rispetto alle proprietà esclusive, essendo destinato essendo destinato al parcheggio delle biciclette.
Se valutiamo l'aspetto giuridico, il Comune di Rovereto ha sostenuto l'inammissibilità di un rapporto pertinenziale in presenza di beni in comproprietà, assumendo che l'istituto disciplinato dall'art. 817 e ssgg. cod. civ. presuppone la proprietà in capo al medesimo soggetto dei beni principale e pertinenziale.
Ha statuito la Suprema Corte che “è ammissibile la costituzione di una pertinenza in comunione, al servizio di più immobili appartenenti in proprietà esclusiva ai condomini della pertinenza stessa, in quanto l'asservimento reciproco del bene accessorio comune consente di ritenere implicitamente sussistente la volontà dei comproprietari di vincolare lo stesso in favore delle rispettive proprietà esclusive. (In applicazione dell'enunciato principio, è con cui i proprietari di singole unità immobiliari, facenti parte di un medesimo edificio, avevano destinato, sia pure solo "per facta concludentia", l'area circostante a giardino pertinenziale delle rispettive proprietà individuali)” (Cass. n. 27302/2013 e Cass. n. 14528/2000).
Non trova giustificazione l'assunto di parte resistente, secondo il quale la norma fiscale (art. 4, comma 5,
L.P. n. 14/2014) abbia individuato per il pagamento l'amministratore del condominio quale “sostituto d'imposta” che deve effettuare il versamento utilizzando le finanze comuni e addebitando poi il pagamento pro quota ai singoli condomini. Si tratta all'evidenza della disciplina delle modalità di gestione del rapporto con l'ente impositore e in particolare del pagamento dell'imposta che non può condizionare in alcun modo la natura pertinenziale o meno del bene destinato all'uso comune. Alla luce di quanto sopra si ritiene sussistano tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi, per riconoscere la valenza pertinenziale rispetto all'immobile per cui è causa. Ne consegue l'illegittimità dell'atto impositivo emesso dal
Comune di Rovereto, oggetto della presente controversia.
Per tali motivi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglie i ricorsi e compensa le spese di giudizio, vista la mancanza di un indirizzo giurisprudenziale consolidato in materia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.