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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 23/09/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 9 maggio 2025, iscritta al n. 1162 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via Augusto Gargana n. 40, presso lo studio dell'Avv. Massimo Pidone che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da ricorso depositato in data 9 maggio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente Parte_1 Parte_2
ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 9 novembre 1996 hanno contratto matrimonio civile (tra- scritto nei registri dello stato civile del comune di Blera (VT), parte I, n. 4); che dalla loro unione è nato il figlio a Ronciglione (VT) il 22 gennaio Persona_1
1996; che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non inten- dono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati con il reciproco rispetto, con facoltà di fissare libe- ramente la propria residenza;
2. nulla si dispone circa il mantenimento essendo economicamente indipendenti;
3. la casa coniugale sita in Blera (VT) all di proprietà comune Controparte_1
distinta al NCU al fg. 11 part. 1057 sub 5 rend. 743,70 viene assegnata al Sig
[...]
e la Sig.r si impegna a cedere la propria quota pari a Parte_3 Parte_1
½ dell'intera proprietà, entro un mese dalla intervenuta omologa, a favore del figlio maggiorenne Sig C nato a [...] Persona_1 C.F._3
(VT) il 22.1.1996, trasferimento immobiliare finalizzato a risolvere la crisi coniugale in modo non contenzioso e definitivo e da considerare quale condizione essenziale ed imprescindibile proprio a tal fine;
4. la vettura Renault Twingo Tg. GB 304HJ intestata alla Sig.r re- Parte_1
sterà in uso esclusivo alla medesima;
5. le vetture WV Polo Tg. CW 759WY, Audi A3 Tg CS 819 EW, Jeep Renegade
Tg ZA 515YC, Peugeot 106 Tg. VT408490 intestate al Sig reste- Parte_2
ranno in uso esclusivo allo stesso;
6. i coniugi dichiarano quindi di aver proceduto alla divisione di ogni altro loro bene e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere a qualsiasi titolo e ragione se non l'esatta esecuzione del presente accordo”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi-
pag. 2 di 3 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
zioni.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi del figlio.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Blera
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_3
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 3 di 3
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 9 maggio 2025, iscritta al n. 1162 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via Augusto Gargana n. 40, presso lo studio dell'Avv. Massimo Pidone che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da ricorso depositato in data 9 maggio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente Parte_1 Parte_2
ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 9 novembre 1996 hanno contratto matrimonio civile (tra- scritto nei registri dello stato civile del comune di Blera (VT), parte I, n. 4); che dalla loro unione è nato il figlio a Ronciglione (VT) il 22 gennaio Persona_1
1996; che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non inten- dono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati con il reciproco rispetto, con facoltà di fissare libe- ramente la propria residenza;
2. nulla si dispone circa il mantenimento essendo economicamente indipendenti;
3. la casa coniugale sita in Blera (VT) all di proprietà comune Controparte_1
distinta al NCU al fg. 11 part. 1057 sub 5 rend. 743,70 viene assegnata al Sig
[...]
e la Sig.r si impegna a cedere la propria quota pari a Parte_3 Parte_1
½ dell'intera proprietà, entro un mese dalla intervenuta omologa, a favore del figlio maggiorenne Sig C nato a [...] Persona_1 C.F._3
(VT) il 22.1.1996, trasferimento immobiliare finalizzato a risolvere la crisi coniugale in modo non contenzioso e definitivo e da considerare quale condizione essenziale ed imprescindibile proprio a tal fine;
4. la vettura Renault Twingo Tg. GB 304HJ intestata alla Sig.r re- Parte_1
sterà in uso esclusivo alla medesima;
5. le vetture WV Polo Tg. CW 759WY, Audi A3 Tg CS 819 EW, Jeep Renegade
Tg ZA 515YC, Peugeot 106 Tg. VT408490 intestate al Sig reste- Parte_2
ranno in uso esclusivo allo stesso;
6. i coniugi dichiarano quindi di aver proceduto alla divisione di ogni altro loro bene e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere a qualsiasi titolo e ragione se non l'esatta esecuzione del presente accordo”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi-
pag. 2 di 3 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
zioni.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi del figlio.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Blera
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_3
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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