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Sentenza 5 febbraio 2024
Sentenza 5 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 05/02/2024, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
N. 2061/ 2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 26 luglio 2023 da:
(C.F. elettivamente domiciliato in Sassari Viale Parte_1 C.F._1
Umberto 59 presso lo studio dell'Avv. Andrea Satta (C.F. ) che lo rappresenta e C.F._2
difende come da procura rilasciata su foglio separato in data 25.07.2023 da intendersi come apposta in calce al ricorso,
e
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari presso lo Parte_2 C.F._3 studio dell'Avv. Giulia Garau (C.F. ) che la rappresenta e difende come da C.F._4
procura rilasciata in foglio separato da intendersi apposta in calce al ricorso nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 26 luglio
2023 contenente le condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
Affidare i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso la madre. -Il padre potrà e dovrà tenere con sé i figli minori dal venerdì dall'uscita di scuola e fino al lunedì
pagina 1 di 4 mattina, avendo cura di accompagnarli a scuola, tutto ciò per tre fine settimane al mese, non necessariamente consecutivi. I restanti giorni della settimana i minori pernotteranno presso
l'abitazione della madre, che dunque li terrà con sé dal lunedì all'uscita di scuola fino al venerdì mattina, avendo cura di accompagnarli a scuola. Ciascun genitore, nei giorni in cui i bambini pernotteranno presso di sé, si occuperà di andarli a riprendere a scuola e di accompagnarli alle eventuali attività extrascolastiche. Un fine settimana al mese, dal venerdì all'uscita di scuola e fino al lunedì mattina, la madre terrà con sé i bambini.
Disporre, inoltre, che i figli trascorreranno con ciascun genitore un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, durante le ferie estive. Trascorreranno inoltre le vacanze scolastiche, natalizie e pasquali, alternando di anno in anno i periodi in maniera tale che i minori possano trascorrere la Vigilia di
Natale con l'uno e il Natale con l'altro genitore, così alternati anche il Capodanno e l'Epifania, la
Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; stabilire, inoltre, che in deroga alla disciplina ordinaria, i minori trascorrano, sempre in modo alternato, con l'uno o con l'altro genitore, le principali festività religiose
e civili dell'anno e che durante le vacanze debbano comunque essere garantiti i contatti telefonici tra i minori e l'altro genitore.
Disporre inoltre che i compleanni dei figli minori vengano trascorsi, ove è possibile, in presenza di entrambi i genitori e che, in deroga alla disciplina ordinaria, possano trascorrere l'intera giornata del compleanno con il genitore che festeggia il genetliaco, e ancora l'intera giornata della festa della
Mamma e del Papà con il genitore che celebra la relativa festività;
Prevedere in capo al padre l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli nella misura di complessivi euro 300,00 mensili, somma da rivalutare annualmente su base ISTAT, da versare entro il
5 di ogni mese sul conto intestato alla SI.ra presso su IBAN: Parte_2 Organizzazione_1
[...]. La SI.ra , inoltre, incamererà l'intero importo Parte_2 dell'assegno unico.
Quanto alle spese straordinarie, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, le parti hanno concordato per l'applicazione delle note linee guida del CNF.
-I coniugi prestano sin da ora reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti di identità in relazione ai minori, anche validi per l'espatrio, e prestano altresì fin d'ora reciproco assenso all'inserimento dei figli in eventuali documenti, anche validi per l'espatrio, per i quali fosse prevista
l'indicazione dei minori.”
All'udienza del 4 agosto 2023 il Giudice, visto l'accordo sottoscritto tra le parti, rilevato che l'importo previsto per il mantenimento dei figli a carico di non era assolutamente idoneo neppure Parte_1
pagina 2 di 4 a garantire le necessità basilari di vita dei figli, ha invitato le parti a valutare la possibilità di prevedere un assegno di mantenimento non inferiore ad € 500,00.
All'udienza del 16 gennaio 2024, fissata per la discussione, il si è dichiarato disponibile a versare Pt_1
per il mantenimento dei figli la somma di euro 400,00 ed il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Sassari in Parte_1 Parte_2
data 23.09.2017 (atto regolarmente trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Sassari
n.138 parte 2, serie A anno 2017), dalla cui unione sono nati i figli minori il 14.06.2016, e Per_1
in data 05.02.2019. Per_2
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con il loro interesse, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte come modificate all'udienza del 16 gennaio 2024 in punto di assegno di mantenimento a carico del padre non collocatario.
Si osserva, difatti, che tale l'importo di € 400,00 mensili si appalesa idoneo a garantire le necessità di vita dei figli, tenuto conto dei redditi dell'onerato e della circostanza che il contribuisce al Pt_1
Org_ mantenimento dei figli anche con la propria quota parte del 50 % dell'Assegno unico erogato dall' per i figli minori, per € 189,00 mensili, che si aggiungono pertanto alla somma concordata di € 400,00.
Sono inoltre garantiti rapporti frequenti e costanti tra il padre ed i figli.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. nato Parte_1 C.F._1
a Sassari il 3 11 1982 e ivi residente in [...] e (C.F. Parte_2
) nata a [...] il [...] e ivi residente in [...], che hanno contratto C.F._3
matrimonio concordatario in Sassari in data 23 09 2017 (atto regolarmente trascritto presso gli atti dello
Stato Civile del Comune di Sassari n.138 parte 2, serie A anno 2017), alle condizioni congiunte sopra riportate come modificate all'udienza del 16.01.24.
Manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
Spese interamente compensate pagina 3 di 4 Così deciso in Sassari nella camera di conSIlio del 1 febbraio 2024.
Il Presidente dott.ssa Maria Giuseppina Sanna
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 26 luglio 2023 da:
(C.F. elettivamente domiciliato in Sassari Viale Parte_1 C.F._1
Umberto 59 presso lo studio dell'Avv. Andrea Satta (C.F. ) che lo rappresenta e C.F._2
difende come da procura rilasciata su foglio separato in data 25.07.2023 da intendersi come apposta in calce al ricorso,
e
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari presso lo Parte_2 C.F._3 studio dell'Avv. Giulia Garau (C.F. ) che la rappresenta e difende come da C.F._4
procura rilasciata in foglio separato da intendersi apposta in calce al ricorso nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 26 luglio
2023 contenente le condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
Affidare i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso la madre. -Il padre potrà e dovrà tenere con sé i figli minori dal venerdì dall'uscita di scuola e fino al lunedì
pagina 1 di 4 mattina, avendo cura di accompagnarli a scuola, tutto ciò per tre fine settimane al mese, non necessariamente consecutivi. I restanti giorni della settimana i minori pernotteranno presso
l'abitazione della madre, che dunque li terrà con sé dal lunedì all'uscita di scuola fino al venerdì mattina, avendo cura di accompagnarli a scuola. Ciascun genitore, nei giorni in cui i bambini pernotteranno presso di sé, si occuperà di andarli a riprendere a scuola e di accompagnarli alle eventuali attività extrascolastiche. Un fine settimana al mese, dal venerdì all'uscita di scuola e fino al lunedì mattina, la madre terrà con sé i bambini.
Disporre, inoltre, che i figli trascorreranno con ciascun genitore un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, durante le ferie estive. Trascorreranno inoltre le vacanze scolastiche, natalizie e pasquali, alternando di anno in anno i periodi in maniera tale che i minori possano trascorrere la Vigilia di
Natale con l'uno e il Natale con l'altro genitore, così alternati anche il Capodanno e l'Epifania, la
Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; stabilire, inoltre, che in deroga alla disciplina ordinaria, i minori trascorrano, sempre in modo alternato, con l'uno o con l'altro genitore, le principali festività religiose
e civili dell'anno e che durante le vacanze debbano comunque essere garantiti i contatti telefonici tra i minori e l'altro genitore.
Disporre inoltre che i compleanni dei figli minori vengano trascorsi, ove è possibile, in presenza di entrambi i genitori e che, in deroga alla disciplina ordinaria, possano trascorrere l'intera giornata del compleanno con il genitore che festeggia il genetliaco, e ancora l'intera giornata della festa della
Mamma e del Papà con il genitore che celebra la relativa festività;
Prevedere in capo al padre l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli nella misura di complessivi euro 300,00 mensili, somma da rivalutare annualmente su base ISTAT, da versare entro il
5 di ogni mese sul conto intestato alla SI.ra presso su IBAN: Parte_2 Organizzazione_1
[...]. La SI.ra , inoltre, incamererà l'intero importo Parte_2 dell'assegno unico.
Quanto alle spese straordinarie, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, le parti hanno concordato per l'applicazione delle note linee guida del CNF.
-I coniugi prestano sin da ora reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti di identità in relazione ai minori, anche validi per l'espatrio, e prestano altresì fin d'ora reciproco assenso all'inserimento dei figli in eventuali documenti, anche validi per l'espatrio, per i quali fosse prevista
l'indicazione dei minori.”
All'udienza del 4 agosto 2023 il Giudice, visto l'accordo sottoscritto tra le parti, rilevato che l'importo previsto per il mantenimento dei figli a carico di non era assolutamente idoneo neppure Parte_1
pagina 2 di 4 a garantire le necessità basilari di vita dei figli, ha invitato le parti a valutare la possibilità di prevedere un assegno di mantenimento non inferiore ad € 500,00.
All'udienza del 16 gennaio 2024, fissata per la discussione, il si è dichiarato disponibile a versare Pt_1
per il mantenimento dei figli la somma di euro 400,00 ed il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Sassari in Parte_1 Parte_2
data 23.09.2017 (atto regolarmente trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Sassari
n.138 parte 2, serie A anno 2017), dalla cui unione sono nati i figli minori il 14.06.2016, e Per_1
in data 05.02.2019. Per_2
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con il loro interesse, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte come modificate all'udienza del 16 gennaio 2024 in punto di assegno di mantenimento a carico del padre non collocatario.
Si osserva, difatti, che tale l'importo di € 400,00 mensili si appalesa idoneo a garantire le necessità di vita dei figli, tenuto conto dei redditi dell'onerato e della circostanza che il contribuisce al Pt_1
Org_ mantenimento dei figli anche con la propria quota parte del 50 % dell'Assegno unico erogato dall' per i figli minori, per € 189,00 mensili, che si aggiungono pertanto alla somma concordata di € 400,00.
Sono inoltre garantiti rapporti frequenti e costanti tra il padre ed i figli.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. nato Parte_1 C.F._1
a Sassari il 3 11 1982 e ivi residente in [...] e (C.F. Parte_2
) nata a [...] il [...] e ivi residente in [...], che hanno contratto C.F._3
matrimonio concordatario in Sassari in data 23 09 2017 (atto regolarmente trascritto presso gli atti dello
Stato Civile del Comune di Sassari n.138 parte 2, serie A anno 2017), alle condizioni congiunte sopra riportate come modificate all'udienza del 16.01.24.
Manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
Spese interamente compensate pagina 3 di 4 Così deciso in Sassari nella camera di conSIlio del 1 febbraio 2024.
Il Presidente dott.ssa Maria Giuseppina Sanna
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
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