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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/03/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 874 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Amedeo Meloni, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
29/04/1977, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Amedeo Meloni, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 14/04/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Nurallao, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Pag. 1 di 2 Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Controparte_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
b) I figli e avranno la propria residenza, unitamente alla Persona_1 Per_2 madre, in Nurallao, nella Via Nuoro n. 5, alla quale sarà assegnata la casa coniugale.
c) Il Sig. verserà, mensilmente, a titolo di contributo per il Controparte_1 mantenimento dei figli e la somma di € 500,00. Persona_1 Per_2
Le spese straordinarie, ove non necessarie e/o urgenti, dovranno, in ogni caso, essere preventivamente concordate tra i genitori e dovranno essere valutate in conformità alle linee guida del protocollo pubblicato dal CNF in data
29.11.2017.
d) Per ciò che attiene le modalità di regolamentazione dei rapporti genitori/figli, allo stato attuale, i figli staranno con la madre;
il padre potrà frequentarli liberamente, concordando di volta in volta giorni e orari di visita, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi degli stessi.
e) I signori e di comune accordo, hanno già provveduto alla divisione CP_1 Pt_1 dei beni mobili che si trovano all'interno della casa coniugale, e il signor CP_1 potrà prelevare i propri beni ed effetti personali che ancora si trovano nella casa coniugale.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 13/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 874 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Amedeo Meloni, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
29/04/1977, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Amedeo Meloni, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 14/04/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Nurallao, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Pag. 1 di 2 Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Controparte_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
b) I figli e avranno la propria residenza, unitamente alla Persona_1 Per_2 madre, in Nurallao, nella Via Nuoro n. 5, alla quale sarà assegnata la casa coniugale.
c) Il Sig. verserà, mensilmente, a titolo di contributo per il Controparte_1 mantenimento dei figli e la somma di € 500,00. Persona_1 Per_2
Le spese straordinarie, ove non necessarie e/o urgenti, dovranno, in ogni caso, essere preventivamente concordate tra i genitori e dovranno essere valutate in conformità alle linee guida del protocollo pubblicato dal CNF in data
29.11.2017.
d) Per ciò che attiene le modalità di regolamentazione dei rapporti genitori/figli, allo stato attuale, i figli staranno con la madre;
il padre potrà frequentarli liberamente, concordando di volta in volta giorni e orari di visita, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi degli stessi.
e) I signori e di comune accordo, hanno già provveduto alla divisione CP_1 Pt_1 dei beni mobili che si trovano all'interno della casa coniugale, e il signor CP_1 potrà prelevare i propri beni ed effetti personali che ancora si trovano nella casa coniugale.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 13/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 2 di 2