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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 03/12/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg. Magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Pres. Rel. Est.
Dott. Antonio Mondini Giudice
Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
NON DEFINITIVA
nel procedimento iscritto al n. R.G.518/2025 pendente tra
, C.F. ; Parte_1 C.F._1
(Avv. Fabrizio Miracolo)
RICORRENTE
contro
, C.F. ; Controparte_1 C.F._2
(Avv. Montemagni Elisa Stella)
RESISTENTE
con
L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Avente a oggetto: separazione giudiziale
Sulla base delle conclusioni delle parti da intendersi qui integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Nel giudizio di separazione giudiziale instaurato le odierne parti, all'udienza del 7.11.2025, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di pronunciare sentenza parziale sul vincolo matrimoniale.
Va senz'altro accolta la domanda di separazione, giacché gli elementi desumibili dagli atti di causa - ed in particolare l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni delle parti -
offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro, e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Deve conseguentemente essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
La pronuncia ha luogo con sentenza non definitiva, dovendo la causa proseguire per le ulteriori domande proposte, per le quali, ai sensi dell'art. 279 c.p.c. con separata ordinanza si dispone la rimessione in fase istruttoria.
Le spese di causa saranno liquidate con la sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi, , nato a [...], il [...] e Parte_1
DA , nata in [...] il [...], uniti in matrimonio nel comune di Controparte_1
Somma NA (NA) il 8.05.2013 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune all'anno 2013- n. 8 – Parte 1;
2) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
4) RIMETTE la causa in istruttoria come da separata ordinanza, per l'ulteriore prosecuzione del giudizio;
5) RINVIA alla sentenza definitiva per la pronuncia sulle spese.
Così deciso in Lucca, nella Camera di consiglio del 01/12/2025.
Il Presidente Rel Est
Dott.ssa Anna Martelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg. Magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Pres. Rel. Est.
Dott. Antonio Mondini Giudice
Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
NON DEFINITIVA
nel procedimento iscritto al n. R.G.518/2025 pendente tra
, C.F. ; Parte_1 C.F._1
(Avv. Fabrizio Miracolo)
RICORRENTE
contro
, C.F. ; Controparte_1 C.F._2
(Avv. Montemagni Elisa Stella)
RESISTENTE
con
L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Avente a oggetto: separazione giudiziale
Sulla base delle conclusioni delle parti da intendersi qui integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Nel giudizio di separazione giudiziale instaurato le odierne parti, all'udienza del 7.11.2025, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di pronunciare sentenza parziale sul vincolo matrimoniale.
Va senz'altro accolta la domanda di separazione, giacché gli elementi desumibili dagli atti di causa - ed in particolare l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni delle parti -
offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro, e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Deve conseguentemente essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
La pronuncia ha luogo con sentenza non definitiva, dovendo la causa proseguire per le ulteriori domande proposte, per le quali, ai sensi dell'art. 279 c.p.c. con separata ordinanza si dispone la rimessione in fase istruttoria.
Le spese di causa saranno liquidate con la sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi, , nato a [...], il [...] e Parte_1
DA , nata in [...] il [...], uniti in matrimonio nel comune di Controparte_1
Somma NA (NA) il 8.05.2013 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune all'anno 2013- n. 8 – Parte 1;
2) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
4) RIMETTE la causa in istruttoria come da separata ordinanza, per l'ulteriore prosecuzione del giudizio;
5) RINVIA alla sentenza definitiva per la pronuncia sulle spese.
Così deciso in Lucca, nella Camera di consiglio del 01/12/2025.
Il Presidente Rel Est
Dott.ssa Anna Martelli