Parere definitivo 29 maggio 2020
Rigetto
Sentenza 19 giugno 2020
Parere definitivo 19 gennaio 2021
Inammissibile
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 29/04/2026, n. 3375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3375 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03375/2026REG.PROV.COLL.
N. 09475/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9475 del 2025, proposto da VI CC, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Dulvi Corcione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza
del decreto del Presidente della Repubblica del 15 settembre 2020, emesso a seguito del parere del Consiglio di Stato n. 993 del 29 maggio 2020.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 il Cons. LA LO;
Nessuno è comparso per le parti costituite;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.
Premesso che:
- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica l’odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’amministrazione ha respinto l’istanza, dallo stesso proposta, diretta ad ottenere il riconoscimento dell’equo indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio;
- con decreto del Presidente della Repubblica, emesso a seguito del parere del Consiglio di Stato, n. 993/2020, il ricorso straordinario è stato respinto;
- con successiva istanza il Ministero dell’Interno ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nel parere del Consiglio di Stato e nel conseguente d.P.R., facendo presente che “ Nel corpo di entrambi i provvedimenti il predetto ricorrente soccombente è stato, infatti, impropriamente definito, per mero errore materiale determinato da precedenti (e identici) refusi di stampa contenuti nella relazione ministeriale, quale ispettore della Polizia di Stato in pensione, anziché in congedo, come invece correttamente indicato nell'impugnato provvedimento di diniego dell'equo indennizzo ”;
- con decreto del 31 marzo 2021 è stata disposta la correzione dell’errore materiale, con la sostituzione delle parole “in pensione” con le parole “in congedo”;
- con ricorso proposto ai sensi dell’art. 112, comma 5, c.p.a., il ricorrente ha chiesto a questo giudice di chiarire la portata precettiva ed il tenore sostanziale del decreto del Presidente della Repubblica del 15 settembre 2020, adottato su parere del Consiglio di Stato n. 993/2020, ed in particolare di: accertare se il suddetto d.P.R. debba essere interpretato nel senso di riconoscere al ricorrente lo status di “Ispettore della Polizia di Stato in pensione” e, conseguentemente, il diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico ordinario; chiarire, altresì, se la successiva “correzione di errore materiale” di cui al d.P.R. del 31 marzo 2021 abbia o meno valore meramente formale o, viceversa, modificativo del contenuto sostanziale del d.P.R. originario, con individuazione, in tale ultima ipotesi, dell’atto effettivamente vincolante da eseguire; in subordine, individuare i criteri interpretativi attraverso i quali l’amministrazione dovrà conformarsi al contenuto precettivo del decreto presidenziale e del parere del Consiglio di Stato n. 993/2020;
- il ricorrente ha altresì chiesto a questo giudice di determinare le concrete modalità esecutive e di ottemperanza, ordinare all’amministrazione di procedere all’esecuzione del d.P.R., nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia dell’amministrazione e condannare quest’ultima al pagamento di una penalità di mora per ogni mese di ritardo nell’esecuzione degli obblighi derivanti dalla sentenza di ottemperanza;
- il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato;
- all’udienza camerale del 28 aprile 2026, il collegio ha sollevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la questione della possibile inammissibilità del ricorso introduttivo (sulla possibilità di indicare a verbale le questioni rilevate d’ufficio anche quando i difensori non siano presenti in udienza v. per tutte Cons. Stato, sez. VI, 24 febbraio 2026, n. 1469 e giurisprudenza ivi citata);
considerato che:
- ai sensi dell’art. 112, comma 5, c.p.a., il ricorso previsto dal medesimo articolo “può essere proposto anche al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza” e, pertanto, la domanda di chiarimenti è ammissibile solo in relazione a decisioni che devono essere ottemperate dall’amministrazione;
- come già evidenziato dalla giurisprudenza di questo Consiglio (v. Cons. Stato, sez. IV, 22 giugno 2020, n. 4003), la pronuncia con cui viene respinto il ricorso del privato, non producendo alcun effetto annullatorio, ripristinatorio e/o conformativo, è autoesecutiva e ad essa con consegue alcun obbligo di esecuzione a carico dell’amministrazione;
ritenuto che:
- nel caso in esame la decisione rispetto alla quale è stata proposta la domanda di chiarimenti si sia limitata a respingere il ricorso introduttivo e pertanto, mancando per le ragioni sopra esposte una decisione da ottemperare, il ricorso proposto ai sensi dell’art. 112, comma 5, c.p.a., sia inammissibile;
- ferma restando la decisività di quanto appena esposto, il riferimento alla “pensione”, contenuto nelle premesse in fatto ed estraneo a qualsiasi accertamento di fatto e ratio decidendi del decreto e del parere ad esso presupposto, costituisca un mero errore materiale successivamente emendato e comunque con tale riferimento non si sia evidentemente inteso attribuire alcun diritto pensionistico, del tutto estraneo all’oggetto del giudizio costituito dal diritto all’equo indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio;
- infine, le spese processuali vadano liquidate secondo la regola generale della soccombenza e nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore del Ministero dell’Interno della somma di euro 3.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
RM OL, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
LA LO, Consigliere, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| LA LO | RM OL |
IL SEGRETARIO