TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 12/02/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1264 nel ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Genovesi Stefania e Parte_1
Faticoni Maurizio.
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
Loreni Laura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza, pronunciata all'esito dell'udienza svolta ex art. 127 ter c.p.c., depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione, in quanto assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le questioni in contestazione tra le parti (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; in senso conforme da ultimo Cass. n. 25509/2014 e Cass. n. 27953/2018).
La domanda attorea – avente ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente alla percezione della indennità di disoccupazione NASPI per il periodo dal 13.05.2019 al 08.06.2019, per ulteriori 26 giornate rispetto a quelle riconosciute e la conseguente CP_ condanna dell' al pagamento del relativo importo per le suddette giornate, con
1 vittoria di spese, da distrarsi – è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito specificati.
Il D.Lgs. 04 marzo 2015, n. 22, all'art. 1, ha istituito, a decorrere dal 1.5.2015, la NASPI. Ai sensi dell'art. 3 la NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione. Analogamente non è computata la contribuzione che ha prodotto prestazioni fruite in unica soluzione in forma anticipata.
Nella fattispecie in esame risulta documentalmente acclarato che il ricorrente ha CP_ presentato domanda all' in data 22.07.2020 per ottenere l'indennità di disoccupazione ( .4000.22/07/2020.0372416), domanda accolta con decorrenza dal CP_1
23.07.2020, con corresponsione 8 settimane di NASPI, corrispondenti al numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, come risultanti dall'estratto contributivo. Rappresenta la difesa attorea – chiarendolo in sede di note - che il calcolo effettuato dall' risulterebbe errato in quanto per il periodo dal 17.03.2020 al 30.06.2020 le CP_1 settimane contributive sono 15 e non 11 come indicato nell'estratto contributivo per un totale di 106 giorni;
evidenzia quindi che essendo state pagate 53 giornate (la metà di 106 giorni) nel calcolo del quantum spettante a titolo di Naspi mancherebbe il periodo che va dal 13.05.2019 al 08.06.2019 pari a 4 settimane (26 giorni) da pagare per intero e non a metà trattandosi di lavoro a tempo pieno .
Orbene, risulta incontestato che nel caso in esame ricorrono tutti i requisiti prescritti dalla legge per usufruire della indennità NASPI, atteso l'accoglimento della domanda in sede amministrativa;
unico motivo di doglianza è l'erroneità del calcolo del numero delle settimane lavorate e, di conseguenza, computate nel quantum da corrispondere a titolo di indennità. CP_ Rileva il Tribunale che il calcolo effettuato dall' trova corrispondenza nei dati che emergono dall'estratto contributivo, ove si evince che per il periodo dal 13.05.2019 al 08.06.2019 il ricorrente ha regolarmente lavorato alle dipendenze della S.R.L. S.P.C.
2 TRASPORTI, accumulando n. 4 settimane di contributi e che per il periodo dal 17.03.2020 al 30.06.2020 ha regolarmente lavorato part-time alle dipendenze della DITTA GRANATA LUIGI, per un numero totale di n. 11 settimane contributive, per un totale di 15 settimane.
Tuttavia, effettivamente, il calcolo delle settimane riportate nell'estratto contributivo riferibile al periodo dal 17.3.2020 al 30.6.2020 non risulta corretto in quanto vengono conteggiate 11 settimane in luogo delle 15 di fatto intercorrenti tra le due date. Pertanto considerate le 15 settimane per il periodo dal 17.3.2020 al 30.6.2020 unitamente alle 4 settimane lavorative dal 13.5.2019 al 8.6.2019 il totale delle settimane da calcolare ai fini della NASPI è pari a 19 (in luogo delle 15 conteggiate). La NASpI, come anticipato, viene corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. Nella fattispecie in esame dall'estratto contributivo si evince che sono state corrisposte e conteggiate ai fini della NASPI 8 settimane, quando, invece, in relazione al calcolo delle settimane lavorative indicate nell'estratto, avrebbero dovuto essere calcolate e la NASPI corrisposta per 9 settimane e mezzo.
Il ricorso deve pertanto essere accolto e l' condannato al pagamento delle differenze CP_1 sulla NASPI corrisposta calcolato su un numero di settimane contributive presenti negli ultimi 4 anni pari a 19 in luogo delle 15 conteggiate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri dettati dal D.M. 44/2018 in relazione al valore della causa (scaglione € 1.100 – 5.200) e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di (R.G. 1264/2022), ogni Parte_1 CP_1 contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- accoglie il ricorso e condanna l' al pagamento delle differenze sulla NASPI CP_1 corrisposta calcolate su un numero di settimane contributive presenti negli ultimi 4 anni pari a 19 in luogo delle 15 conteggiate;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite che si liquidano in € 950,00 oltre iva CP_1 cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi
Così deciso in Latina, 12/02/2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
3
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1264 nel ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Genovesi Stefania e Parte_1
Faticoni Maurizio.
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
Loreni Laura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza, pronunciata all'esito dell'udienza svolta ex art. 127 ter c.p.c., depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione, in quanto assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le questioni in contestazione tra le parti (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; in senso conforme da ultimo Cass. n. 25509/2014 e Cass. n. 27953/2018).
La domanda attorea – avente ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente alla percezione della indennità di disoccupazione NASPI per il periodo dal 13.05.2019 al 08.06.2019, per ulteriori 26 giornate rispetto a quelle riconosciute e la conseguente CP_ condanna dell' al pagamento del relativo importo per le suddette giornate, con
1 vittoria di spese, da distrarsi – è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito specificati.
Il D.Lgs. 04 marzo 2015, n. 22, all'art. 1, ha istituito, a decorrere dal 1.5.2015, la NASPI. Ai sensi dell'art. 3 la NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione. Analogamente non è computata la contribuzione che ha prodotto prestazioni fruite in unica soluzione in forma anticipata.
Nella fattispecie in esame risulta documentalmente acclarato che il ricorrente ha CP_ presentato domanda all' in data 22.07.2020 per ottenere l'indennità di disoccupazione ( .4000.22/07/2020.0372416), domanda accolta con decorrenza dal CP_1
23.07.2020, con corresponsione 8 settimane di NASPI, corrispondenti al numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, come risultanti dall'estratto contributivo. Rappresenta la difesa attorea – chiarendolo in sede di note - che il calcolo effettuato dall' risulterebbe errato in quanto per il periodo dal 17.03.2020 al 30.06.2020 le CP_1 settimane contributive sono 15 e non 11 come indicato nell'estratto contributivo per un totale di 106 giorni;
evidenzia quindi che essendo state pagate 53 giornate (la metà di 106 giorni) nel calcolo del quantum spettante a titolo di Naspi mancherebbe il periodo che va dal 13.05.2019 al 08.06.2019 pari a 4 settimane (26 giorni) da pagare per intero e non a metà trattandosi di lavoro a tempo pieno .
Orbene, risulta incontestato che nel caso in esame ricorrono tutti i requisiti prescritti dalla legge per usufruire della indennità NASPI, atteso l'accoglimento della domanda in sede amministrativa;
unico motivo di doglianza è l'erroneità del calcolo del numero delle settimane lavorate e, di conseguenza, computate nel quantum da corrispondere a titolo di indennità. CP_ Rileva il Tribunale che il calcolo effettuato dall' trova corrispondenza nei dati che emergono dall'estratto contributivo, ove si evince che per il periodo dal 13.05.2019 al 08.06.2019 il ricorrente ha regolarmente lavorato alle dipendenze della S.R.L. S.P.C.
2 TRASPORTI, accumulando n. 4 settimane di contributi e che per il periodo dal 17.03.2020 al 30.06.2020 ha regolarmente lavorato part-time alle dipendenze della DITTA GRANATA LUIGI, per un numero totale di n. 11 settimane contributive, per un totale di 15 settimane.
Tuttavia, effettivamente, il calcolo delle settimane riportate nell'estratto contributivo riferibile al periodo dal 17.3.2020 al 30.6.2020 non risulta corretto in quanto vengono conteggiate 11 settimane in luogo delle 15 di fatto intercorrenti tra le due date. Pertanto considerate le 15 settimane per il periodo dal 17.3.2020 al 30.6.2020 unitamente alle 4 settimane lavorative dal 13.5.2019 al 8.6.2019 il totale delle settimane da calcolare ai fini della NASPI è pari a 19 (in luogo delle 15 conteggiate). La NASpI, come anticipato, viene corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. Nella fattispecie in esame dall'estratto contributivo si evince che sono state corrisposte e conteggiate ai fini della NASPI 8 settimane, quando, invece, in relazione al calcolo delle settimane lavorative indicate nell'estratto, avrebbero dovuto essere calcolate e la NASPI corrisposta per 9 settimane e mezzo.
Il ricorso deve pertanto essere accolto e l' condannato al pagamento delle differenze CP_1 sulla NASPI corrisposta calcolato su un numero di settimane contributive presenti negli ultimi 4 anni pari a 19 in luogo delle 15 conteggiate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri dettati dal D.M. 44/2018 in relazione al valore della causa (scaglione € 1.100 – 5.200) e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di (R.G. 1264/2022), ogni Parte_1 CP_1 contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- accoglie il ricorso e condanna l' al pagamento delle differenze sulla NASPI CP_1 corrisposta calcolate su un numero di settimane contributive presenti negli ultimi 4 anni pari a 19 in luogo delle 15 conteggiate;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite che si liquidano in € 950,00 oltre iva CP_1 cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi
Così deciso in Latina, 12/02/2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
3