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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/03/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7009/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Giovanna Caso - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7009/2024 promossa da:
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to DEL BENE Parte_1
SALVATORE;
RICORRENTE contro
; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Il difensore, per parte ricorrente, concludeva all'udienza 4.03.2025 riportandosi agli atti di causa.
Il P.M. ha espresso parere favorevole;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 22.11.2024, la ricorrente, premesso di essere spostata con il resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Recale (CE) in data 24.04.2008 con parte resistente, dalla cui unione non sono nati figli.
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 4.07.2023 nel procedimento di separazione giudiziale conclusosi con sentenza n.3896/2023 del
18.10.2023 e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, la ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio ordinando, per l'effetto, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Recale di procedere alla trascrizione della emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici.
All'udienza del 4.03.2025 il difensore, per parte ricorrente assente per motivi logistici, esibiva la notifica effettuata ai sensi dell'art.143 c.p.c. e chiedeva pronunciarsi sentenza di divorzio asserendo l'assenza di condizioni accessorie da statuire. Il giudice vista la ritualità della notifica e ritenuto impossibile esperire il tentativo di conciliazione, dichiarava la contumacia del resistente rimettendo la causa al Collegio per la pronuncia di divorzio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Ricorrono, infatti, nel caso di specie, i presupposti richiesti dalla legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, segnatamente, la cessazione effettiva della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituirla, come risulta evidente anche dalla condotta tenuta dal resistente nel corso del giudizio. Tale comportamento è indice di assoluto disinteresse della parte alla vicenda coniugale e, a fortiori, di mancanza della volontà di ricostituire l'unione familiare. Il decorso dei termini di legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale per la separazione personale, senza la ripresa della convivenza, completa la fattispecie di riferimento, integrando l'ulteriore requisito prescritto dalla legge per la pronuncia di divorzio.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
24.04.2008 in Recale (CE) ed ordinata all'ufficiale dello stato civile competente la trascrizione della presente sentenza.
Parte ricorrente non ha formulato richieste accessorie, pertanto, null'altro si dispone.
La contumacia di parte resistente e la natura costitutiva del giudizio determinano la non ripetibilità delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Recale (CE) il 24/04/2008 da nata a [...] Parte_1
il 19.02.1981 e nato a [...] il [...]; CP_1
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Recale (CE) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.
g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile - atto n.4, parte I, serie,
Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2008);
• Dichiara le spese non ripetibili.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 5/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Giovanna Caso - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7009/2024 promossa da:
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to DEL BENE Parte_1
SALVATORE;
RICORRENTE contro
; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Il difensore, per parte ricorrente, concludeva all'udienza 4.03.2025 riportandosi agli atti di causa.
Il P.M. ha espresso parere favorevole;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 22.11.2024, la ricorrente, premesso di essere spostata con il resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Recale (CE) in data 24.04.2008 con parte resistente, dalla cui unione non sono nati figli.
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 4.07.2023 nel procedimento di separazione giudiziale conclusosi con sentenza n.3896/2023 del
18.10.2023 e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, la ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio ordinando, per l'effetto, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Recale di procedere alla trascrizione della emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici.
All'udienza del 4.03.2025 il difensore, per parte ricorrente assente per motivi logistici, esibiva la notifica effettuata ai sensi dell'art.143 c.p.c. e chiedeva pronunciarsi sentenza di divorzio asserendo l'assenza di condizioni accessorie da statuire. Il giudice vista la ritualità della notifica e ritenuto impossibile esperire il tentativo di conciliazione, dichiarava la contumacia del resistente rimettendo la causa al Collegio per la pronuncia di divorzio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Ricorrono, infatti, nel caso di specie, i presupposti richiesti dalla legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, segnatamente, la cessazione effettiva della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituirla, come risulta evidente anche dalla condotta tenuta dal resistente nel corso del giudizio. Tale comportamento è indice di assoluto disinteresse della parte alla vicenda coniugale e, a fortiori, di mancanza della volontà di ricostituire l'unione familiare. Il decorso dei termini di legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale per la separazione personale, senza la ripresa della convivenza, completa la fattispecie di riferimento, integrando l'ulteriore requisito prescritto dalla legge per la pronuncia di divorzio.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
24.04.2008 in Recale (CE) ed ordinata all'ufficiale dello stato civile competente la trascrizione della presente sentenza.
Parte ricorrente non ha formulato richieste accessorie, pertanto, null'altro si dispone.
La contumacia di parte resistente e la natura costitutiva del giudizio determinano la non ripetibilità delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Recale (CE) il 24/04/2008 da nata a [...] Parte_1
il 19.02.1981 e nato a [...] il [...]; CP_1
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Recale (CE) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.
g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile - atto n.4, parte I, serie,
Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2008);
• Dichiara le spese non ripetibili.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 5/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio