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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 6096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6096 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
Dott. Pasquale Ucci Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 227 dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Emma Rosato, Parte_1 C.F._1 giusto mandato in atti;
CP_1
e
C.F. - P.IVA ), già in Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore e del suo procuratore Dr.ssa , Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti, giusto mandato in atti;
-APPELLATA -
Oggetto: appello
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, impugnava la sentenza del Tribunale di Santa Parte_1
Maria Capua Vetere n. 1578/2020, pubblicata il 26.6.2020, con la quale venivarigettata l'opposizione avverso il D.I. n. 1753/2017 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Si costituiva l'appellata, resistendo all'impugnazione. All'udienza del 19.11.2025 non venivano depositate da nessuna delle parti le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e il consigliere istruttore rinviava la causa all'udienza del 26.11.2025, ai sensi dell'art. 309 c.p.c..
A tale ultima udienza, di cui è stata data regolare comunicazione ai difensori delle parti, nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., deve ordinarsi che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo.
Al giudizio in esame, infatti, introdotto in primo grado nell'anno 2017, è applicabile l'art. 181, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dell'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, trattandosi di procedimento instaurato in epoca successiva all'entrata in vigore del citato decreto-legge del 2008, che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi, carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, 26/11/2025
Il consigliere estensore
Dott. Stefano Celentano
Il Presidente
Dott. Michele Caccese