Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 27/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1371/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice monocratico dott.ssa Adriana Forastiere ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa iscritta al N. 1371/2023 r.g., vertente tra:
C.F. con residenza in AV, Parte_1 C.F._1
Via Cerchio n. 36 e domicilio, ai fini del presente procedimento, in AV, Viale
Francesco Baracca 15, rappresentato e difeso, ai fini del presente giudizio, dall'Avv. Carlo Berti (C.F. ), del Foro di Bologna, con CodiceFiscale_2 studio in Bologna alla Via Marsala 31, in virtù di procura alle liti allegata alla citazione
ATTORE contro
(Cod. Fisc.: ), residente in 48121 Controparte_1 C.F._3
AV (RA), via Circonvallazione al Molino n. 1, elettivamente domiciliata in
AV, via Le Corbusier n. 39, presso e nello Studio dell'Avv. Flavia Bagnara
(C.F. ) del Foro di AV che la difende giusta delega CodiceFiscale_4 allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale;
diffamazione; danno da lesione dell'immagine, dell'onore e della reputazione.
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati in vista della udienza di discussione 12.12.2024;
- nella moltiplicazione di azioni giudiziarie abusive, infondate, emulative;
- nella lesione della reputazione dell'attore, per avere propalato, nell'ambito delle predette iniziative, informazioni circa alcune vicende penali dell'attore del tutto avulse dall'oggetto delle azioni introdotte, al solo fine di screditarlo.
Le sedi giudiziarie in cui tutto ciò sarebbe avvenuto corrispondono a:
- esposto del 22.7.2022 al locale Consiglio distrettuale di disciplina forense
(punto A citazione);
- giudizio di arbitrato irrituale (punto B citazione);
- denuncia querela del 11.6.2021 alla GDF - AV (punto C citazione);
- denuncia querela del 10.8.2022 alla Polizia Locale - AV (punto D citazione).
Nello specifico, in ognuna delle sedi di cui sopra, la avrebbe Parte_1 inutilmente, impropriamente e quindi illegittimamente fatto riferimento ad un procedimento penale a carico del fratello, risalente all'anno 2015, e avente ad oggetto fatti di “bancarotta fraudolenta internazionale/transnazionale”; ciò avrebbe fatto oltretutto producendo alcuni articoli di stampa.
L'attore concludeva quindi instando per la condanna della convenuta al risarcimento del danno patito, in misura di € 100.000,00, con previsione di astreintes e richiesta di pubblicazione della sentenza.
La convenuta si costituiva tempestivamente contestando la domanda ed eccependo, nell'ordine:
- l'improcedibilità per difetto di media-conciliazione (questione pacificamente risolta nelle more del giudizio, essendo stato svolto il tentativo, infruttuoso);
- la nullità della citazione, in punto di editio actionis;
- l'inammissibilità della domanda, in quanto resa in autonomo giudizio, e non nel processo di riferimento, come prevede l'art. 89 c.p.c.; - la legittimità delle condotte tutte poste in essere, e in ogni caso la loro non antigiuridicità;
- la insussistenza dei lamentati danni.
Chiedeva quindi la reiezione della domanda, con condanna dell'attore ex art. 96
c.p.c..
Le parti depositavano tutte le memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c..
La causa veniva ritenuta documentalmente istruita e giunge oggi alla decisione.
***
La domanda è infondata.
***
In rito, la citazione è certamente valida, avendo tratteggiato in modo sufficientemente chiari i termini della domanda.
La convenuta, d'altronde, ha spiegato difese approfondite e contrastato appieno l'altrui pretesa, ad ulteriore conferma dell'assunto.
L'eccezione di nullità del libello introduttivo è quindi destituita di fondamento.
Sempre in rito, è altrettanto infondata, per molteplici motivi, la difesa avente ad oggetto la inammissibilità della domanda nella presente sede.
Innanzitutto, l'attore ha censurato non solo l'uso di espressioni sconvenienti o offensive, ma il generale modus agendi della convenuta, ed in particolare la
“moltiplicazione di azioni giudiziarie abusive, infondate, emulative”.
Tali condotte, globalmente intese, non avrebbero potuto essere sottoposte alla attenzione delle singole Autorità via via adite.
In ogni caso, le denunce rese in sede penale non necessariamente avrebbero potuto condurre ad un giudizio in cui far valere la pretesa risarcitoria.
Tantomeno ciò sarebbe potuto avvenire innanzi al Consiglio di disciplina, nell'ambito di un procedimento disciplinare del quale il neppure era Parte_1 parte.
E nemmeno nell'ambito dell'arbitrato irrituale, per lo stesso motivo (parte in causa era una società di persone riconducibile al e non lui Parte_1 personalmente).
L'eccezione è quindi da disattendersi. ***
Venendo al merito della vicenda, deve immediatamente osservarsi (in ossequio al principio della ragione più liquida) come l'attore non abbia dimostrato l'insorgere di alcuna seria ed oggettiva conseguenza dannosa derivante dalla condotta della convenuta, dovendosi comunque escludere ogni possibile risarcibilità di danni in re ipsa.
Nel libello introduttivo, infatti, il si doleva innanzitutto di aver patito Parte_1 un danno patrimoniale, in relazione al sostenimento delle spese legali per le iniziative della sorella.
In tutto il giudizio, però, ometteva di indicare e quantificare gli esborsi sostenuti, che tantomeno dimostrava con documenti idonei.
Il tutto, a tacere del fatto che, come detto, in due iniziative su quattro (l'esposto disciplinare e il giudizio arbitrale) il neppure era parte in causa. Parte_1
Quanto ai danni non patrimoniali, le allegazioni si sostanziano in mere petizioni di principio, tutte condensate a pag. 20 della citazione, che lumeggiano un danno in re ipsa, come anticipato, non riscontrabile: non vengono dedotti, ad esempio, pregiudizi biologici di alcun tipo, né conseguenze dinamico-relazionali di qualsiasi genere.
Il ha omesso comunque di chiedere l'ingresso di prove costituende, Parte_1 ciò che costituisce riprova del difetto di allegazione sopra riscontrato, e, verosimilmente, dell'assenza di danni risarcibili.
L'unico assunto del corredato di un principio di prova è l'avvenuto Parte_1 ritiro in via cautelare di armi, munizioni e licenza di caccia (vedi doc. 7 attore), a cagione della denuncia sporta dalla sorella (sub doc. 5 attore), poi archiviata (doc.
10 attore): rimangono anche in questo caso, però, assolutamente generiche, e soprattutto non provate, stante la precisa contestazione della convenuta (pag. 21 comparsa), le conseguenze dannose del predetto ritiro, ed il “grave turbamento e disagio” in ipotesi connesso al mancato esercizio della attività venatoria i cui contenuti concreti non sono stati mai nemmeno illustrati.
Per quanto attiene alla “perdita economica relativa alla mancata utilizzazione del permesso di caccia” vale ancora una volta quanto detto. Tutte le considerazioni sin qui spese conducono al rigetto della domanda dell'attore, con assorbimento, anche “improprio” (in ossequio al principio della ragione più liquida), di ogni altro profilo di merito.
***
Le spese del presente giudizio possono essere compensate, sia per il rigetto di tutte le eccezioni pregiudiziali della convenuta, sia per le gravi ed eccezionali ragioni previste dal codice di rito (cfr. art. 92 c.p.c. a seguito di Cort. Cost.
77/2018) rappresentate dal grave dissidio tra i fratelli, che ha condotto, ed ancora conduce, i medesimi a coinvolgersi reciprocamente in aspre e reiterate contese giudiziarie.
P.Q.M.
Il Tribunale di AV, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda di Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in AV, il 26.1.2024
Il Giudice
Dott.ssa Adriana Forastiere