Sentenza 11 febbraio 2003
Massime • 1
L'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con disposizione innovativa dei precedenti criteri di attribuzione, facenti leva sulla peculiare tipologia dell'atto destinato al perseguimento del pubblico interesse, le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia di urbanistica ed edilizia, abbraccia la totalità degli aspetti dell'uso del territorio, nessuno escluso. Rientra pertanto nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la domanda di annullamento dell'atto d'obbligo e della contestuale aggiudicazione, nonché dell'avviso pubblico con il quale un Comune dichiari il proprio intento di stipulare con privati l'atto d'obbligo per la vendita di una parte di terreno comunale destinata ad area commerciale nell'ambito del locale Piano di Recupero Urbano (P.R.U.), atteso che, trattandosi di attività gestionale di attuazione del piano di recupero urbanistico che attiene al governo dell'uso del territorio, non rileva in base a quali moduli, privatistici o pubblicistici, tale attività sia svolta, perché ciò che conta è che i modelli attuativi siano connotati dall'essere funzionali alla realizzazione concreta della pianificazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/02/2003, n. 2061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2061 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELLI PRISCOLI Mario - Presidente di Sez.
ff. di Primo Presidente -
Dott. DUVA Vittorio - Presidente di Sez. -
Dott. OLLA Giovanni - Presidente di Sez. -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere -
Dott. ELEFANTE Antonino - rel. Consigliere -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso per REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE iscritto al n. 18522/2001 del R.C. AA.CC.
proposto da:
COMUNE di ISOLA DI CAPO RIZZUTO, in persona del Sindaco p.t. Damiano Milone, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cicerone n. 44, presso lo studio dell'avv. Bruno Aguglia, difeso dall'avv. Mario Garofalo come da procura a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
QUADRI di LAPORTA ANTONIO s.a.s. GUARERI SANTO.
- intimati -
in relazione al giudizio (instaurato con ricorso notificato il 07.02.2001) pendente davanti al TAR Calabria (R.G. n. 297/01). Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 19.12.2002 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Lette le conclusioni del P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Domenico Iannelli che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con avviso pubblico del 04.12.2000 il Comune di Isola Capo Rizzuto, dichiarando il proprio intento di stipulare con privati un atto d'obbligo per la vendita di una parte di terreno comunale (mq. 10.500) destinata ad area commerciale nell'ambito del locale Piano di recupero urbano (P.R.U.), approvato con delibera n. 12 del 13.05.1999, in riferimento all'insediamento P.E.E.P., sito in località Spartitore, invitava chi avesse interesse a partecipare alla riunione che si sarebbe tenuta il successivo 11.12.2000 al fine di presentare le apposite offerte e sottoscrivere il relativo atto d'obbligo. In tale riunione l'area veniva assegnata a TO GU, il quale, preferito in ragione del miglior prezzo offerto (L. 900.000.000) per l'acquisto dell'area, rispetto a quello (L. 850.000.000) della s.a.s. QU di PO TO, sottoscriveva l'atto d'obbligo.
2. Con ricorso notificato il 07.02.2001 la soc. QU chiedeva al TAR di Catanzaro l'annullamento dell'atto d'obbligo e della contestuale aggiudicazione dell'11.12.2000 in favore del GU, nonché dell'avviso pubblico del 04.12.2000 e di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero conseguente. A sostegno del ricorso deduceva l'illegittimità dell'atto e dell'avviso per violazione di legge e della lex specialis del concorso, illegittimità derivata, eccesso di potere e disparità di trattamento. Lamentava, inoltre, la violazione della disciplina degli appalti di opere pubbliche e dei principi generali del procedimento amministrativo. Assumeva che vi era stata violazione di legge, violazione delle norme che presiedono al procedimento di aggiudicazione ed eccesso di potere. Sosteneva, tra l'altro, che nella specie si era svolto un confronto pubblico concorrenziale ossia una competizione concorsuale assimilabile alla trattativa privata procedimentalizzata.
3. Si costituivano sia il GU sia il Comune. Quest'ultimo eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, in subordine l'irricevibilità/inammissibilità del ricorso, nonché in ulteriore subordine, l'infondatezza.
4. In relazione a tale giudizio, il Comune di Isola di Capo Rizzuto ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, in base a un solo motivo, sostenendo che la controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario.
La soc. QU e il GU non si sono costituiti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con unico motivo, il ricorrente chiede che sia dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e affermata la competenza del giudice ordinario in quanto con la pubblicazione dell'avviso pubblico del 04.12.2000 l'Amministrazione ha inteso agire "iure privatorum" e procedere alla vendita dell'area mediante offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., fissando modalità di selezione limitate al profilo economico e quindi non procedimentalizzate e, come tali, non rapportabili alle procedure concorsuali. Inoltre con l'offerta al pubblico di cui al suddetto avviso ha avuto inizio una procedura prettamente privatistica, non ricollegabile al precedente bando approvato con la delibera n. 10 del 1999, mai pubblicato ne' richiamato. Infine, dovendosi attribuire esclusivo risalto alla volontà della P.A. di agire "iure privatorum", "non può darsi rilievo alcuno alla disposizione dell'art. 33 lett. d) della L. n. 1034 del 1971, tanto meno all'art. 34 del D. lgs. n. 80 del 1998...".
2. Va premesso che il ricorso per regolamento di giurisdizione è ammissibile, avendo il Tar provveduto esclusivamente su domanda cautelare ed essendo il giudizio di merito tuttora pendente in primo grado davanti al Tar.
3. Il ricorso, ancorché ammissibile, è infondato. Queste Sezioni Unite hanno già più volte affermato che l'art. 34 del D.Lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7 lett. b, della L. 21.07.2000 n. 205, applicabile nella specie, essendo stato iniziato il giudizio davanti al Tar il 07.02.2001, nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia, abbraccia la totalità degli aspetti dell'uso del territorio, nessuno escluso;
ed ha sottolineato che la devoluzione delle dette controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è innovativa dei precedenti criteri di attribuzione, che facevano leva, invece, sulla peculiare tipologia dell'atto destinato al perseguimento del pubblico interesse (v. Sez. Un. 14.7.2000, n. 494;
11.12.2001, n. 15641).
Nel caso specifico non vi è dubbio che la contestazione riguardi, appunto, atti e comportamenti del Comune di Isola Capo Rizzuto, da ricondurre alla sua attività gestionale di attuazione del piano di recupero urbanistico, per cui la controversia spetta, in ragione delle domande proposte dalla soc. QU, al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.
4. Inoltre va rilevato che la domanda di annullamento proposta dalla soc. QU con il suo ricorso al Tar investe non già il solo atto in data 11.12.2000, con il quale il lotto n. 167 è stato aggiudicato al GU, che ha assunto i relativi obblighi, ma anche l'avviso pubblico del 4.12.2000 per la vendita dei mq. 10.5000 destinati ad area commerciale - appunto il lotto n. 167 - nell'ambito del piano di recupero urbanistico. Ora, se pure è possibile, quanto all'atto 11.12.2000, ritenere prevalenti i profili privatistici della vicenda, altrettanto non può dirsi dell'avviso pubblico, con il quale il Comune ha indubbiamente inteso provvedere in ordine a materia squisitamente pubblicistica, quale è quella concernente l'assetto del territorio. Di più, l'impugnazione del detto avviso pubblico è stata proposta dalla soc.
QU con specifico riferimento ai precedenti atti dello stesso Comune ed in particolare al bando pubblico oggetto della delibera consiliare n. 10 del 15.04.1999, il cui carattere provvedimentale non sembra ragionevolmente contestabile.
Vero è che secondo la tesi del Comune il detto bando pubblico e la citata delibera non avrebbero avuto alcun seguito;
ma ciò non toglie che il successivo comportamento dell'Amministrazione comunale, improntato a criteri privatistici, è contestato dalla soc. QU proprio perché ha concretato di fatto una revoca o, comunque, un superamento delle scelte procedimentali dapprima fatte: una revoca o superamento ai quali, per la loro incidenza su atti aventi (pur se rimasti ineseguiti) chiara connotazione in senso pubblicistico, va riconosciuta analoga connotazione.
5. Alla stregua delle considerazioni svolte va, quindi, dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Non si deve provvedere sulle spese perché gli intimati QU di PO TO s.a.s. e TO GU non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, il 19 dicembre 2002. Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2003