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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 31/07/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SULMONA
In funzione del Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 3 dicembre 2024, nella causa iscritta al n. 62/2023 R.G.A.C.L., vertente TRA
, elettivamente domiciliato in Sulmona presso lo studio dell'avv. Mario Giansaverio Tedeschi, Parte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura Controparte_1 in allegato alla memoria difensiva, dall'avv. prof. Nicola Corbo con studio in Roma, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Oriana di Girolamo ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del primo RESISTENTE
Definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, ha emesso, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
- Condanna a corrispondere, in favore del ricorrente, l'importo di €.929,31 a titolo di Controparte_1 differenze retributive di cui €.367,70 a titolo di indennità di “utilizzazione/scorta” ed €.561,61 a titolo di indennità per “assenza dalla residenza” maturate nel periodo dal mese di gennaio 2018 fino al mese di dicembre 2021, oltre agli interessi legali dovuti sulle somme via via rivalutate dal dì de dovuto sino al soddisfo;
- Compensa le spese del giudizio;
- Motivi in 60 gg. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.02.2023, il ricorrente, , dipendente della società convenuta Parte_1 con qualifica di , ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, Parte_2 Controparte_1 per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ … Nel merito e preliminarmente - accertare e dichiarare che, per le ragioni svolte nel ricorso, la retribuzione corrisposta al lavoratore durante il periodo di ferie è inferiore a quella fissata, con carattere imperativo e incondizionato, dall'art 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea;
- accertare e dichiarare la nullità e/o inopponibilità dell'art. 34.8.4 CCNL di confluenza 2003 nonché dell'art. 31 punto 5 dei contratti aziendali
2012 e 2016 del , nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da Controparte_2 corrispondere nelle giornate di ferie, al solo importo fisso di € 4,50, nonché l'inapplicabilità e/o nullità dell'art. 72.2 CCNL 2003 e dell'art. 77, punto 2.4 dei CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del 16.12.2016, laddove escludono il compenso per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie. - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva anche dell'intera indennità di utilizzazione/scorta prevista dalla tab. B allegata all'art. 34 CCNL 2003 e dall'art. 31 tabella A dei contratti aziendali 2012 e 2016, nonché dell'indennità di “Assenza dalla residenza” prevista dall'art. 72.2 CCNL 2003 e dall'art. 77, punto 2.1 del CCNL della
Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 16.12.2016, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli dal ricorrente nei dodici mesi precedenti la fruizione di ciascun periodo di ferie, ovvero, in subordine, con riserva di gravame, determinata con altro criterio, dedotto l'importo fisso giornaliero di € 4,50, già riconosciuto a titolo di indennità di utilizzazione, per ciascun giorno di ferie e per l'effetto, nel richiamare quanto chiesto preliminarmente -
1 dichiarare tenuta e condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al Controparte_1 ricorrente, le differenze retributive tutte risultanti dovute all'esito della corretta rideterminazione della retribuzione dei giorni di ferie, maturate a partire dal mese di gennaio 2018 fino al mese di dicembre 2021, ovvero all'importo di euro 929,31, e – segnatamente- euro 367,70 per differenze retributive dovute a titolo di indennità di utilizzazione/scorta ed euro 561,61 a titolo di differenze retributive per assenza dalla residenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto, nonché a retribuire i giorni di ferie fruiti e da fruire
a partire dal mese di gennaio 2022, nell'importo calcolato in applicazione dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta;
…”
Si è costituita in giudizio con rituale memoria difensiva la quale contestava Controparte_1 integralmente tutto quanto ex adverso eccepito, dedotto e prodotto in quanto infondato in fatto e in diritto chiedendo il rigetto del ricorso stante la assoluta legittimità del modus operandi adottato dall'azienda.
All'odierna udienza, senza espletamento di ulteriore attività istruttoria, previo deposito di note conclusive autorizzate, è stata discussa e decisa, dando lettura del dispositivo.
Il ricorso è fondato ed è quindi meritevole di accoglimento per le ragioni che qui di seguito verranno esposte.
Il ricorrente lamenta la illegittimità della retribuzione a lui corrisposta durante la fruizione dei periodi di ferie. Rappresenta, infatti, che, del tutto arbitrariamente, parte datoriale in detti periodi ometteva di corrispondergli la parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale erogandogli in via esclusiva la componente fissa pari ad € 12.80 così come non gli corrispondeva affatto l'indennità per assenza dalla residenza. Deduce che tali indennità debbano qualificarsi come componenti della retribuzione in quanto, come evincibile dai prospetti paga allegati, non presentano natura occasionale ma sono corrisposti in maniera abituale e continuativa durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. Eccepisce, quindi, la nullità delle previsioni della contrattazione collettiva nella parte in cui non garantivano la equiparazione della retribuzione ordinaria con quella erogata durante la fruizione delle ferie risultando dette disposizioni contrarie ai principi di diritto comunitario e, in particolar modo, al disposto dell'art. 7 della Direttiva CE 88/2003 trasfusa a livello nazionale nell'art. 10 del Dlgs. N. 66/2003 così come interpretati dalla Corte di Giustizia.
Oggetto della presente controversia è, dunque, quello di verificare se alcune indennità aggiuntive – nella specie indennità di condotta o di utilizzazione professionale e indennità per assenza dalla residenza - legate al concreto svolgimento di una determinata mansione possano o meno essere escluse dal computo della retribuzione da erogare nei giorni per le ferie annuali.
Come è noto, la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88 del
2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. la cit. Cass. n. 14089/2024 che richiama a sua volta Cass. n.
18160/2023 e successive conformi, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C- 350/06 e C-520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022).
I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo
2 che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, Per_1
CGUE 3.12.2018, C- 385/17, ). Parte_3
In questo senso, si è precisato nelle pronunce indicate che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. . Per_2
Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019).
Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021).
Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP)
e l'indennità per assenza dalla residenza.
Quanto a quest'ultima, essa, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta dalla Suprema Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, nella medesima controversia in cui il datore di lavoro
è (la cit. Cass. n. 14089/2024) nonché in analoga controversia che aveva come parte datoriale CP_1 la società (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, CP_3
19716, 19711, 19663, 18160/2023).
La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile.
Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che
3 compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate.
La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa Direttiva.
È stato affermato che "la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore" (sent. CGUE Williams cit., par. 21); che
"l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto", e che "quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (...) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione" (sent. CGUE Torsten
Hein cit., par. 44); che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che "una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo" (sent. CGUE Torsten Hein cit., par. 52); che "occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (sent. CGUE Williams cit., par. 23), sicché "qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un Lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite" (sent. CGUE Koch cit., par. 41).
In punto di determinazione del quantum debeatur per le causali per cui è giudizio non colgono nel segno le contestazioni sollevate dall'odierna resistente alle modalità di calcolo adottate dal ricorrente.
A tal riguardo, valga in primis osservare che, contrariamente a quanto asserito sul punto dalla difesa della resistente, non può applicarsi il divisore 26 previsto dall'art. 68 comma 6 CCNL AF/mobilità 2016 il quale prevede: “6. La retribuzione giornaliera e oraria si ottiene dividendo rispettivamente per 26 e per 160 la retribuzione mensile determinata dagli elementi retributivi di cui al punto 1.1, ed alla lettera d) del punto 1.2 del presente articolo”.
La problematica in parte qua non è data dalla determinazione dell'ordinaria retribuzione giornaliera, nelle sue componenti fisse, come previsto dalla norma dell'art. 68 del CCNL citata, ma è quella, ben differente,
4 di determinare il valore medio delle componenti variabili della retribuzione, oggetto di causa, componenti eterogenee, come si è visto, per natura, funzione retributiva e soprattutto entità.
Tale divisore va utilizzato come espressamente indicato con riferimento esclusivo ai punti 1.1 e lett. d) punto 1.2 dell'art. 68 CCNLAF/mobilità, che si riferiscono a voci fisse e ad un'unica indennità non oggetto del presente contenzioso;
il divisore 26 è del tutto eterogeneo ed è previsto per finalità del tutto differente (appunto, quella di calcolare la paga giornaliera, composta dalle componenti fisse). Corretta è, invece, l'applicazione di un divisore inferiore determinato dalle giornate di effettiva presenza al lavoro dovendo prendersi come riferimento la somma dei giorni in cui i diversi diritti variabili maturano (cfr. Trib. Torino n. 594/2022). Una volta ottenuta la retribuzione media calcolata sulla sommatoria dei compensi percepiti a titolo delle indennità de quibus nei dodici mesi precedenti, la somma così ottenuta deve essere moltiplicata per il numero di giorni di ferie effettivamente goduti dal lavoratore (rientranti nella tutela prevista dalla direttiva comunitaria). Si richiama sul punto quanto condivisibilmente motivato dal Tribunale di Roma “Premesso che l'articolazione della settimana lavorativa dal lunedì al venerdì non pare essere obbligatoria per tutti, e che essa nemmeno garantirebbe la retribuzione delle quattro settimane in modo uniforme, dal momento che le giornate di riposo non essendo considerate “ferie”, non sono compensate come devono essere compensate invece le ferie, occorre rilevare che nella direttiva 2003/88 non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre nella stessa decisione di Cass. n. 20216/2022, nel punto 30, si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le quattro settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28” (vedi Tribunale Roma sent n. 8814/22).
Dunque, per calcolare quanto dovuto al dipendente a titolo di differenze sulla retribuzione dei giorni di ferie il divisore deve essere dato dai giorni di servizio effettivo, ossia quelli risultanti dalle buste paga, con l'ulteriore precisazione che la retribuzione delle ferie va riferita al periodo minimo di 4 settimane all'anno.
(Trib. Venezia sez. Lav. N. 132/2023).
Con riguardo ai criteri di quantificazione per le suindicate indennità, si rammenta, altresì, che il calcolo va effettuato secondo i parametri indicati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con le sentenze della
CGE del 22.05.2014 e del 15.09.2011, le quali espressamente affermano che il calcolo deve essere operato
“sulla base di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo”. Pertanto, appare corretto calcolare – come fatto dall'odierno ricorrente - le suindicate voci sulla media dei compensi percepiti, per tali titoli, nei dodici mesi precedenti a ciascun periodo di ferie godute.
Per tutte le considerazioni su esposte, va condannata a corrispondere, in favore del Controparte_1 ricorrente, l'importo di€.929,31 a titolo di differenze retributive di cui €.367,70 a titolo di indennità di
“utilizzazione/scorta” ed €.561,61 a titolo di indennità per “assenza dalla residenza” maturate nel periodo dal mese di gennaio 2018 fino al mese di dicembre 2021, oltre agli interessi legali dovuti sulle somme via via rivalutate dal dì de dovuto sino al soddisfo.
In considerazione della peculiarità delle questioni trattate, - le quali hanno costituito oggetto di numerose e recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità e di quella comunitaria -, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite.
5 Sulmona, 3 dicembre 2024
Il Giudice
f.to digit. Alessandra De Marco
6
In funzione del Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 3 dicembre 2024, nella causa iscritta al n. 62/2023 R.G.A.C.L., vertente TRA
, elettivamente domiciliato in Sulmona presso lo studio dell'avv. Mario Giansaverio Tedeschi, Parte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura Controparte_1 in allegato alla memoria difensiva, dall'avv. prof. Nicola Corbo con studio in Roma, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Oriana di Girolamo ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del primo RESISTENTE
Definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, ha emesso, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
- Condanna a corrispondere, in favore del ricorrente, l'importo di €.929,31 a titolo di Controparte_1 differenze retributive di cui €.367,70 a titolo di indennità di “utilizzazione/scorta” ed €.561,61 a titolo di indennità per “assenza dalla residenza” maturate nel periodo dal mese di gennaio 2018 fino al mese di dicembre 2021, oltre agli interessi legali dovuti sulle somme via via rivalutate dal dì de dovuto sino al soddisfo;
- Compensa le spese del giudizio;
- Motivi in 60 gg. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.02.2023, il ricorrente, , dipendente della società convenuta Parte_1 con qualifica di , ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, Parte_2 Controparte_1 per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ … Nel merito e preliminarmente - accertare e dichiarare che, per le ragioni svolte nel ricorso, la retribuzione corrisposta al lavoratore durante il periodo di ferie è inferiore a quella fissata, con carattere imperativo e incondizionato, dall'art 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea;
- accertare e dichiarare la nullità e/o inopponibilità dell'art. 34.8.4 CCNL di confluenza 2003 nonché dell'art. 31 punto 5 dei contratti aziendali
2012 e 2016 del , nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da Controparte_2 corrispondere nelle giornate di ferie, al solo importo fisso di € 4,50, nonché l'inapplicabilità e/o nullità dell'art. 72.2 CCNL 2003 e dell'art. 77, punto 2.4 dei CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del 16.12.2016, laddove escludono il compenso per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie. - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva anche dell'intera indennità di utilizzazione/scorta prevista dalla tab. B allegata all'art. 34 CCNL 2003 e dall'art. 31 tabella A dei contratti aziendali 2012 e 2016, nonché dell'indennità di “Assenza dalla residenza” prevista dall'art. 72.2 CCNL 2003 e dall'art. 77, punto 2.1 del CCNL della
Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 16.12.2016, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli dal ricorrente nei dodici mesi precedenti la fruizione di ciascun periodo di ferie, ovvero, in subordine, con riserva di gravame, determinata con altro criterio, dedotto l'importo fisso giornaliero di € 4,50, già riconosciuto a titolo di indennità di utilizzazione, per ciascun giorno di ferie e per l'effetto, nel richiamare quanto chiesto preliminarmente -
1 dichiarare tenuta e condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al Controparte_1 ricorrente, le differenze retributive tutte risultanti dovute all'esito della corretta rideterminazione della retribuzione dei giorni di ferie, maturate a partire dal mese di gennaio 2018 fino al mese di dicembre 2021, ovvero all'importo di euro 929,31, e – segnatamente- euro 367,70 per differenze retributive dovute a titolo di indennità di utilizzazione/scorta ed euro 561,61 a titolo di differenze retributive per assenza dalla residenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto, nonché a retribuire i giorni di ferie fruiti e da fruire
a partire dal mese di gennaio 2022, nell'importo calcolato in applicazione dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta;
…”
Si è costituita in giudizio con rituale memoria difensiva la quale contestava Controparte_1 integralmente tutto quanto ex adverso eccepito, dedotto e prodotto in quanto infondato in fatto e in diritto chiedendo il rigetto del ricorso stante la assoluta legittimità del modus operandi adottato dall'azienda.
All'odierna udienza, senza espletamento di ulteriore attività istruttoria, previo deposito di note conclusive autorizzate, è stata discussa e decisa, dando lettura del dispositivo.
Il ricorso è fondato ed è quindi meritevole di accoglimento per le ragioni che qui di seguito verranno esposte.
Il ricorrente lamenta la illegittimità della retribuzione a lui corrisposta durante la fruizione dei periodi di ferie. Rappresenta, infatti, che, del tutto arbitrariamente, parte datoriale in detti periodi ometteva di corrispondergli la parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale erogandogli in via esclusiva la componente fissa pari ad € 12.80 così come non gli corrispondeva affatto l'indennità per assenza dalla residenza. Deduce che tali indennità debbano qualificarsi come componenti della retribuzione in quanto, come evincibile dai prospetti paga allegati, non presentano natura occasionale ma sono corrisposti in maniera abituale e continuativa durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. Eccepisce, quindi, la nullità delle previsioni della contrattazione collettiva nella parte in cui non garantivano la equiparazione della retribuzione ordinaria con quella erogata durante la fruizione delle ferie risultando dette disposizioni contrarie ai principi di diritto comunitario e, in particolar modo, al disposto dell'art. 7 della Direttiva CE 88/2003 trasfusa a livello nazionale nell'art. 10 del Dlgs. N. 66/2003 così come interpretati dalla Corte di Giustizia.
Oggetto della presente controversia è, dunque, quello di verificare se alcune indennità aggiuntive – nella specie indennità di condotta o di utilizzazione professionale e indennità per assenza dalla residenza - legate al concreto svolgimento di una determinata mansione possano o meno essere escluse dal computo della retribuzione da erogare nei giorni per le ferie annuali.
Come è noto, la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88 del
2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. la cit. Cass. n. 14089/2024 che richiama a sua volta Cass. n.
18160/2023 e successive conformi, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C- 350/06 e C-520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022).
I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo
2 che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, Per_1
CGUE 3.12.2018, C- 385/17, ). Parte_3
In questo senso, si è precisato nelle pronunce indicate che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. . Per_2
Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019).
Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021).
Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP)
e l'indennità per assenza dalla residenza.
Quanto a quest'ultima, essa, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta dalla Suprema Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, nella medesima controversia in cui il datore di lavoro
è (la cit. Cass. n. 14089/2024) nonché in analoga controversia che aveva come parte datoriale CP_1 la società (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, CP_3
19716, 19711, 19663, 18160/2023).
La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile.
Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che
3 compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate.
La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa Direttiva.
È stato affermato che "la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore" (sent. CGUE Williams cit., par. 21); che
"l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto", e che "quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (...) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione" (sent. CGUE Torsten
Hein cit., par. 44); che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che "una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo" (sent. CGUE Torsten Hein cit., par. 52); che "occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (sent. CGUE Williams cit., par. 23), sicché "qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un Lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite" (sent. CGUE Koch cit., par. 41).
In punto di determinazione del quantum debeatur per le causali per cui è giudizio non colgono nel segno le contestazioni sollevate dall'odierna resistente alle modalità di calcolo adottate dal ricorrente.
A tal riguardo, valga in primis osservare che, contrariamente a quanto asserito sul punto dalla difesa della resistente, non può applicarsi il divisore 26 previsto dall'art. 68 comma 6 CCNL AF/mobilità 2016 il quale prevede: “6. La retribuzione giornaliera e oraria si ottiene dividendo rispettivamente per 26 e per 160 la retribuzione mensile determinata dagli elementi retributivi di cui al punto 1.1, ed alla lettera d) del punto 1.2 del presente articolo”.
La problematica in parte qua non è data dalla determinazione dell'ordinaria retribuzione giornaliera, nelle sue componenti fisse, come previsto dalla norma dell'art. 68 del CCNL citata, ma è quella, ben differente,
4 di determinare il valore medio delle componenti variabili della retribuzione, oggetto di causa, componenti eterogenee, come si è visto, per natura, funzione retributiva e soprattutto entità.
Tale divisore va utilizzato come espressamente indicato con riferimento esclusivo ai punti 1.1 e lett. d) punto 1.2 dell'art. 68 CCNLAF/mobilità, che si riferiscono a voci fisse e ad un'unica indennità non oggetto del presente contenzioso;
il divisore 26 è del tutto eterogeneo ed è previsto per finalità del tutto differente (appunto, quella di calcolare la paga giornaliera, composta dalle componenti fisse). Corretta è, invece, l'applicazione di un divisore inferiore determinato dalle giornate di effettiva presenza al lavoro dovendo prendersi come riferimento la somma dei giorni in cui i diversi diritti variabili maturano (cfr. Trib. Torino n. 594/2022). Una volta ottenuta la retribuzione media calcolata sulla sommatoria dei compensi percepiti a titolo delle indennità de quibus nei dodici mesi precedenti, la somma così ottenuta deve essere moltiplicata per il numero di giorni di ferie effettivamente goduti dal lavoratore (rientranti nella tutela prevista dalla direttiva comunitaria). Si richiama sul punto quanto condivisibilmente motivato dal Tribunale di Roma “Premesso che l'articolazione della settimana lavorativa dal lunedì al venerdì non pare essere obbligatoria per tutti, e che essa nemmeno garantirebbe la retribuzione delle quattro settimane in modo uniforme, dal momento che le giornate di riposo non essendo considerate “ferie”, non sono compensate come devono essere compensate invece le ferie, occorre rilevare che nella direttiva 2003/88 non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre nella stessa decisione di Cass. n. 20216/2022, nel punto 30, si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le quattro settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28” (vedi Tribunale Roma sent n. 8814/22).
Dunque, per calcolare quanto dovuto al dipendente a titolo di differenze sulla retribuzione dei giorni di ferie il divisore deve essere dato dai giorni di servizio effettivo, ossia quelli risultanti dalle buste paga, con l'ulteriore precisazione che la retribuzione delle ferie va riferita al periodo minimo di 4 settimane all'anno.
(Trib. Venezia sez. Lav. N. 132/2023).
Con riguardo ai criteri di quantificazione per le suindicate indennità, si rammenta, altresì, che il calcolo va effettuato secondo i parametri indicati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con le sentenze della
CGE del 22.05.2014 e del 15.09.2011, le quali espressamente affermano che il calcolo deve essere operato
“sulla base di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo”. Pertanto, appare corretto calcolare – come fatto dall'odierno ricorrente - le suindicate voci sulla media dei compensi percepiti, per tali titoli, nei dodici mesi precedenti a ciascun periodo di ferie godute.
Per tutte le considerazioni su esposte, va condannata a corrispondere, in favore del Controparte_1 ricorrente, l'importo di€.929,31 a titolo di differenze retributive di cui €.367,70 a titolo di indennità di
“utilizzazione/scorta” ed €.561,61 a titolo di indennità per “assenza dalla residenza” maturate nel periodo dal mese di gennaio 2018 fino al mese di dicembre 2021, oltre agli interessi legali dovuti sulle somme via via rivalutate dal dì de dovuto sino al soddisfo.
In considerazione della peculiarità delle questioni trattate, - le quali hanno costituito oggetto di numerose e recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità e di quella comunitaria -, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite.
5 Sulmona, 3 dicembre 2024
Il Giudice
f.to digit. Alessandra De Marco
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