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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/11/2025, n. 1545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1545 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.181/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
28 febbraio 2025 tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), assistiti e difesi dagli Avv.ti BORZI' ROSARIA e C.F._2
SA ST
APPELLANTI
e
COoparte_1
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv.
[...] P.IVA_1
AR VA
APPELLATO
(C.F. ), assistito e difeso CP_2 CodiceFiscale_3
dall'Avv. UVA CLAUDIO
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. ); COoparte_3 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. n. 3907/2020 pubblicata in data 24/11/2020
CONCLUSIONI Per Parte Appellante e Parte_1 Pt_2
Voglia l'Ecc.ma Corte D'appello COariis reiectis e in riforma dell'impugnata sentenza e, per l'effetto: - In via pregiudiziale e cautelare: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente giudizio;
- In via principale e nel merito: - dichiarare la nullità della sentenza per omessa ed errata pronuncia sull'eccezione di prescrizione;
- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3907/2020 del 12.11.2020 emessa dal Tribunale di Catania, nella persona del Giudice Dott.ssa UC De
AR, nella causa civile iscritta al n. 7211/2016 R.G., notificata in data
12.01.2021, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure dal sig. Parte_1
, che qui si riportano: “1) in via preliminare, accertare e dichiarare
[...]
l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dal Fallimento della “
[...]
, in persona del Curatore, avv. COoparte_1 CP_4
e per l'effetto rigettare le richieste formulate;
2) nel merito, rigettare
[...] le richieste di parte attrice formulate con atto di citazione perché inammissibili e infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
3) in via subordinata e per la non temuta ipotesi di accertamento di un qualsivoglia profilo di responsabilità del sig. in qualità di Presidente del Parte_1
Consiglio di Amministrazione e Liquidatore della società fallita, accertare il danno nella misura effettivamente provata, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio finalizzata a ricostruire la situazione patrimoniale e finanziaria della società fallita”. - accogliere le conclusioni del sig. , di Parte_2
seguito riportate: “accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria azionata in danno dello e, per l'effetto, rigettare la Pt_2 richiesta attorea;
rigettare, comunque, la domanda attrice per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto. Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio.
pag. 2/14 Per Parte Appellata/Appellante incidentale CP_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della
Sentenza n. 3907/2020 del 12.11.2020, emessa dal Tribunale di Catania, G.I.
UC Di AR, nella causa iscritta al RG 7211/2016, con la quale CP_2
convenuto contumace, veniva condannato in solido con
[...] [...]
e al risarcimento del danno in favore Parte_1 Parte_2 COoparte_3 della curatela attrice all'importo di € 97.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria e alle spese del procedimento: a) € 10.000,00 per la fase di merito;
b)
€ 5.000,00, per la fase cautelare, ritenere e dichiarare: – preliminarmente
l'intervenuta prescrizione della domanda atteso l'intervenuto decorso del termine quinquennale dalla cessazione della carica 10/09/2009 alla notifica dell'atto di citazione 22.04.2016; – nel merito riformare la sentenza di condanna nei confronti di in quanto il fatto che ha generato il danno (perdita CP_2 di € 97.000,00) è stato commesso in epoca successiva (la rinuncia al credito è del 08/02/2010) alla data di cessazione della carica di consigliere del Consiglio di amministrazione della società “Compagnia del Porto di Catania Società
Cooperativa” (del 10/09/2009) come si evince dalla visura storica allegata alla
CTU. Con vittoria di onorari, spese e rimborso forfettario ex D.M. 55/2014.
Per Parte Appellata:
Piaccia alla Corte d'Appello Preliminarmente, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza appellata, per insussistenza dei presupposti di cui all'art.283 c.p.c.; Nel merito, rigettare integralmente tutti gli appelli proposti, con conseguente condanna alle spese del grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3907/2020 pubblicata il 24/11/2024 il Tribunale di Catania, condannava in solido i convenuti Parte_1 CP_2 [...]
(nella qualità di amministratori) e (nella qualità di Pt_2 COoparte_3 revisore) al risarcimento del danno in favore della curatela attrice che liquidava pag. 3/14 in euro 97.000,00, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
condannava il convenuto (nella qualità di liquidatore) – oltre a Parte_1
quanto indicato al capo che precede - al risarcimento del danno in favore della curatela attrice che liquidava in euro 114.275,60, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
condannava, infine, i convenuti in solido alla refusione delle spese di lite in favore dell'erario e poneva definitivamente in solido a carico dei convenuti le spese di CTU.
In particolare il primo giudice, richiamato il contenuto del provvedimento con cui era stato concesso il sequestro conservativo e le risultanze della CTU eseguita nel corso del giudizio di merito, evidenziava:
- l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, rilevando che la pretesa risarcitoria proposta dal fallimento non era fondata sulla indebita prosecuzione dell'attività dopo la perdita del patrimonio sociale o il sopravvenire di una causa di scioglimento della società (art.2486 secondo comma c.c.) bensì sul danno conseguente ad un tipico e singolo atto di liquidazione, e cioè la vendita a CO Compagnia Portuale di (d'ora in poi ) dell'intero parco di CP_1
macchinari che consentiva lo svolgimento dell'attività imprenditoriale: atto che, pur compiuto nell'aprile del 2009, è stato reso conoscibile ai creditori sociali – nel cui precipuo interesse la curatela agiva – mediante la pubblicazione del bilancio al 31-12-2009, eseguita soltanto il 7 giugno 2011 e precisando, quanto alla difesa di che, a prescindere da ogni eventuale cessazione dalla Parte_2
carica di amministratore che potesse essersi verificata nei rapporti interni con la società, ai sensi dell'art. 2385, ultimo comma, c.c. la cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese, sicchè l'eventuale cessazione dalla carica di amministratore per essere opponibile ai terzi creditori sociali avrebbe dovuto essere iscritta nel registro delle imprese e, nel caso in esame, lo aveva Pt_2 mantenuto la qualità di amministratore secondo le risultanze della visura pag. 4/14 camerale almeno sino al 18.02.2010, e che ai sensi del disposto dell'art. 1310 c.c. la prescrizione si era interrotta anche nei confronti dello stesso per effetto della interruzione della prescrizione nei confronti di altro debitore obbligato solidale
(segnatamente per effetto della notifica dell'atto di citazione nei confronti di in data 11.04.2016 a mani proprie e nei confronti di Parte_1 CP_2
e il 22.04.2016 per effetto del decorso dei dieci giorni dalla spedizione
[...] della raccomandata a.r.);
- la fondatezza degli addebiti mossi a n.q. di presidente del Parte_1 consiglio di amministrazione e, poi, di liquidatore sino al 24/02/2010, CP_2
e – amministratori sino alla data di messa in liquidazione
[...] Parte_2
- e – quale revisore dal 2005 e fino alla data della liquidazione - COoparte_3
e, specificamente (escluso l'addebito relativo alla vendita intero parco macchine avvenuto nell'aprile 2009 posto che il valore dei beni indicati in bilancio non era attendibile mentre era altamente verosimile il valore di vendita), per aver consentito la dispersione del patrimonio sociale avvenuto ed in particolare per non aver integralmente riscosso il corrispettivo della vendita dei beni aziendali:
o mediante la rinuncia al credito di € 97.000,00 vantato nei confronti della
Compagnia Portuale di in data 08/02/2010 addebitabile a tutti e CP_1 tre gli amministratori e al revisore;
o l'operazione di saldo e stralcio del credito vantato nei confronti della
Compagnia Portuale di avvenuta nel 2011, addebitabile solo al CP_1
quale liquidatore, Parte_1 non essendo stati acquisiti fatti o dati che consentivano di assumere la ragionevolezza dell'operato dell'organo gestorio.
Inoltre il primo giudice quantificava il danno attribuibile a e Parte_1 Pt_2
CO
in solido, in € 97.000,00 per la rinuncia al credito nei confronti di CP_2
avvenuta nel febbraio 2010, e quello attribuibile al solo in € Parte_1
pag. 5/14 114.275,00 per lo stralcio dell'ulteriore credito vantato nei confronti della CO DE .
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello principale
[...]
e nonché appello incidentale per le Parte_1 Parte_2 CP_2
ragioni meglio illustrate in motivazione, i quali hanno concluso come riportato in epigrafe.
Si è costituta la COoparte_6
CO (d'ora in poi instando per il rigetto dell'appello, mentre,
[...] sebbene regolarmente citato, non si è costituto con conseguente COoparte_3
sua contumacia.
Con ordinanza del 10.07.2024 sono state rigettate le istanze di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Indi, all'udienza del 28/02/2025, sulle conclusioni precisate come da verbale, la
Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo e il secondo motivo di appello principale, e Parte_1
hanno denunciato il difetto di motivazione, e derivata nullità della Parte_2 sentenza, in punto di rigetto dell'eccezione di prescrizione.
Con il terzo motivo, gli appellanti principali hanno denunciato l'assenza di responsabilità degli amministratori e con il quarto motivo il ha Parte_1 dedotto l'assenza di ogni sua responsabilità nella qualità di liquidatore, sostenendo di aver generato alla società cooperativa un beneficio economico di €
200.126,35
Con i due motivi di appello incidentale, ha eccepito CP_2 preliminarmente l'intervenuta prescrizione quinquennale della domanda, sostenendo che dalla visura storica della società allegata alla CTU risultava che lo stesso era cessato dalla carica di socio e consigliere a far data dal 10/09/2009
(giusta lettera di esclusione dell'allora presidente della Cooperativa), nonché il pag. 6/14 difetto di legittimazione passiva, essendogli stato addebitato un fatto posto in essere successivamente alla propria esclusione da socio e membro del consiglio di amministrazione.
Tutti i motivi di appello si palesano, in parte inammissibili e in parte infondati.
Invero, quanto all'eccezione di prescrizione proposta da e Parte_1
la censura non si confronta con la motivazione della sentenza che ha ben Pt_2
chiarito che la prescrizione nel caso in esame non può decorrere dalla data CO dell'insufficienza patrimoniale della manifestatasi nel bilancio del
31.12.2008 e conosciuta dai creditori alla data del deposito dello stesso avvenuto il 19.12.2009, posto che l'addebito mosso dalla Curatela non è consistito nel danno procurato dalla continuazione dell'attività dopo siffatta perdita.
Nella sentenza impugnata sono stati, infatti, precisati i singoli fatti addebitati agli originari convenuti dai quali è scaturita la dispersione del patrimonio sociale, fatti che sono stati resi conoscibili ai terzi solo mediante la pubblicazione, rispettivamente, del bilancio al 31.12.2009 ed di quello al 2011, entrambi pubblicati in data 7 giugno 2011, con conseguente tempestività dell'azione di responsabilità notificata dalla Curatela ai convenuti in data 11 aprile 2016.
Parimenti inammissibile è l'eccezione di prescrizione formulata da CP_2
perché tardiva, avendo lo stesso deciso di rimanere contumace in primo
[...] grado e non essendogli consentito di sollevare, per la prima volta in appello, nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio, ostandovi il disposto degli art. 345 e sss,
c.p.c. (cfr. Cass. n. 10490/2001; Cass. n. 7542/2003).
Gli ulteriori motivi attengono al merito della condotta ascritta agli amministratori ed al liquidatore.
Come già evidenziato in fatto, il ha contestato - e il Parte_3
primo giudice ha riconosciuto - l'esistenza di due atti di mala gestio consistiti nella mancata riscossione di parte del prezzo relativo alla cessione in favore di pag. 7/14 CO società collegata dei macchinari costituenti il patrimonio aziendale, ceduti il 17.04.2009 (si veda la fattura n.8) per l'importo di € 629.000.
In particolare è stato contestato: a) al CdA e al revisore della Cooperativa, la rinuncia in data 08/02/2010, e quindi poco prima della messa in liquidazione, a CO parte del credito vantato nei confronti della pari a € 97.000; b) per avere il CO liquidatore effettuato con la una operazione di saldo e stralcio del credito vantato alla data del 10.01.2011 per l'importo di € 114.275,60.
Il e lo nell'atto di appello hanno dedotto che siffatte Parte_1 Pt_2 operazioni trovavano la loro giustificazione nella circostanza che i beni ceduti non avessero in realtà il valore riportato in bilancio e contestano l'infondatezza dell'addebito per non aver il primo giudice tenuto in giusta considerazione sia quanto rilevato dal CTU secondo cui “il valore contabile dei beni non sarebbe stato correttamente indicato nelle scritture contabili in quanto non sarebbero stati correttamente applicati i principi contabili in materia di ammortamento” sia quanto emergente dalla relazione di stima redatta dall'ing. poco Per_1
CO prima della vendita dei beni stessi alla .
Orbene, osserva il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa degli appellanti, la decisione impugnata è coerente con le risultanze della CTU e della documentazione in atti.
È vero infatti che il CTU ha affermato quanto riportato dagli appellanti, ma al CO fine esclusivo di smentire la tesi della Curatela secondo cui nel 2009 la CO aveva effettuato una vendita in favore di ad un prezzo inferiore a quello iscritto in bilancio, comportamento che – tenuto conto dei rapporti fra cedente e cessionaria - avrebbe cagionato alla società un danno pari al valore dell'iscrizione contabile dei beni venduti – ossia di euro 1.911.483,00.
Il consulente tecnico d'ufficio incaricato - oltre ad evidenziare la approssimativa tenuta dei registri, con la conseguente impossibilità di individuare la completa ricostruzione progressiva del saldo sino all'esercizio 2009, anche in pag. 8/14 considerazione della non coincidenza dei costi di acquisto dei beni indicati nel registro dei beni ammortizzabili e nel libro inventari (cfr. pag.21 ctu. cit.) - ha prospettato due possibili spiegazioni quanto alla differenza fra il valore contabile dei beni ceduti e quello di cessione dei beni ossia: 1) non vi è stata una corretta applicazione da parte della società fallita di quanto statuito dai principi contabili, in quanto non sono state effettuate tempestivamente le svalutazioni con conseguente posticipazione degli effetti della perdita durevole di valore subita dai beni solo all'atto di dismissione;
2) i cespiti sono stati venduti ad un prezzo inferiore al loro valore di realizzo pari almeno al valore netto contabile determinato dall'organo amministrativo. Nel primo caso vi sarebbe una irregolarità di formazione dei risultati dei precedenti esercizi per le mancate svalutazioni, con conseguenti correlate responsabilità dei redattori dei bilanci a cui, però, non potrebbe essere addossata la responsabilità della vendita al minor prezzo operata nel 2009 in quanto già presente prima della cessione quale
“minus valore” latente (si ribadisce, in contrasto con quanto statuito dai principi contabili). Nel secondo caso, qualora si considerassero solo i valori iscritti in contabilità non vi è dubbio che i beni iscritti al valore netto contabile siano stati venduti ad un prezzo inferiore rispetto al loro valore di realizzo con conseguente ingiustificata perdita per i beni proveniente dai vecchi libri di €
881.911.
Il Tribunale ha aderito alla prima spiegazione, ritenendo che i beni ceduti non avessero, in realtà, il valore riportato in bilancio, con conseguente infondatezza dell'addebito sotto questo profilo.
Tuttavia, proprio dalle suddette considerazioni emerge che la vendita del 2009 CO da parte della cooperativa poi fallita in favore della per l'importo di €
629.000.00 era da considerarsi congrua, sicchè non si comprende sulla base di quali dati i beni si sarebbero ulteriormente svalutati nel giro di un anno tanto da pag. 9/14 ritenere giustificata la rinunzia alla riscossione del restante prezzo (rispetto al CO corrispettivo già versato da pari a € 417.726,21).
Una tale rinunzia, peraltro, non trova alcuna spiegazione nelle scritture contabili posto che, come evidenziato dal CTU: dall'esame del libro del CdA non emergono informazioni in ordine alle avvenute transazioni;
non risultano inoltre prodotti dalle parti convenute (odierni appellanti) ulteriori documenti, eventualmente non introdotti dalla curatela, a giustificazione delle intervenute transazioni attive e passive ad eccezione del bilancio 2009 e 2010 con relativo verbale;
gli unici riferimenti alle predette transazioni quindi sono contenuti nelle registrazioni del libro giornale e nel bilancio al 31.12.2010 della società fallita approvato con verbale di assemblea del 12.05.2011, nei quali, rispettivamente, le causali di registrazione riportano la seguente descrizione: 1) per l'operazione di CO rinegoziazione del credito vantato nei confronti della avvenuta in data CO 08.02.2010 di € 97.000 “ . MEZZI ACCORDO EXTRAG. ”; 2) Parte_4
CO per l'operazione di stralcio del credito residuo vantato verso la datato
10.01.2011 di €114.275,60 “TRANSAZIONE ”; nella nota Parte_5
integrativa al bilancio al 31.12.2010 si da solo atto che “Nel corso dell'esercizio
2010 la società ha concordato incassi a saldo e stralcio. In atto insiste trattativa con la Compagnia Portuale di per la rinegoziazione del credito” e nel CP_1
verbale di approvazione dei bilanci 2009 e 2010 del 12.05.2011 il liquidatore informa l'assemblea che: “…Dopo la chiusura dell'esercizio 2009 è stato redatto accordo extragiudiziale agli atti della società con la Compagnia
Portuale di per l'incasso a saldo e stralcio e decurtazione di circa il CP_1
25% della somma complessivamente pattuita e fatturata”, percentuale peraltro non rispettata perché il 25% del prezzo pattuito di € 629.000 avrebbe comportato una riduzione del credito di € 157.000, mentre la somma “abbuonata” alla CPC secondo quanto riportato nelle scritture contabili è maggiore del 25% e precisamente pari a € 211.276.00.
pag. 10/14 Ne al fine di giustificare una siffatta riduzione del valore dei beni può farsi riferimento alla perizia redatta dall'ing. il 18.11.2009 prodotta dai Per_1
convenuti costituitisi in primo grado.
Ed invero, non solo tale perizia non ha alcun valore probatorio non trattandosi di perizia giurata avente data certa, ma la stessa risulta redatta non nell'interesse CO della cooperativa poi fallita bensì per conto di (per l'eventuale cessione del ramo di azienda), circostanza che smentisce l'assunto avversario secondo cui il liquidatore ai fini della valutazione dei beni si era rimesso alla competenza di un esperto. Infine sembra davvero irragionevole che a distanza di soli sette mesi CO dalla vendita dei beni da parte della cooperativa in favore della al prezzo di
€ 629.000,00, gli stessi beni possano essere stati valutati € 390.000,00, ossia abbiano subito un deprezzamento di quasi il 50%.
Risulta pertanto corretto quanto evidenziato dalla Curatela appellata secondo cui non vi sono prove né in merito ad una diversa stima dei beni rispetto al
CO prezzo oggetto di compravendita con né circa la sussistenza di operazione
CO CO unitaria (svalutazione del credito di e svalutazione del debito verso
CO afferente l'acquisto di parte dei beni poi ceduti a ), posto che la stessa avrebbe dovuto emergere dai documenti accompagnatori il bilancio o dai verbali
CO assemblea, dove invece si fa riferimento solo all'accordo con senza accenno
CO alla partecipazione di per una sua remissione credito.
Irrilevante si palesa poi la circostanza dedotta dal secondo cui lo Parte_1
stesso avrebbe azzerato un debito della Cooperativa nei confronti della CSP di €
314.401,35, generando, quindi, a favore della società liquidata un beneficio, per insussistenza di debito, per € 200.126,35.
Innanzitutto va rilevato che siffatto debito non è riscontrabile e quindi con molta probabilità era fittizio;
inoltre, quand'anche possa ritenersi che il CO liquidatore abbia azzerato un debito della Cooperativa nei confronti della appare evidente che se il liquidatore non avesse posto in essere l'operazione di pag. 11/14 CO saldo e stralcio del credito vantato nei confronti di alla data del 10.01.2011 per l'importo di € 114.275,60 il beneficio per la cooperativa sarebbe risultato ancora maggiore.
Ne consegue che correttamente il Tribunale ha ritenuto sussistenti i sopra indicati atti di mala gestio.
Quanto all'appello incidentale di già statuita l'inammissibilità CP_2 dell'eccezione di prescrizione, risulta infondata anche l'eccepita carenza legittimazione passiva dello stesso.
Il ha sostenuto di essere cessato dalla carica e di essere stato escluso CP_2
come socio con pubblicazione in camera di commercio a far data dal 10/09/2009
e quindi di non poter rispondere di un atto compiuto l'08/02/2010 (rinuncia al credito di € 97.000,00).
Tuttavia, non solo l'appellante incidentale non ha prodotto alcun documento attestante l'esclusione come socio (circostanza che non determinerebbe comunque la cessazione dalla carica di consigliere di amministrazione, potendo svolgere tale incarico anche soggetti non soci della cooperativa) ovvero le dimissioni o la cessazioni della carica di consigliere in data antecedente ai fatti per i quali è stata incardinata l'azione di responsabilità nei confronti del CDA
(08/02/2010), ma soprattutto come sopra detto la cessazione dalla carica è stata iscritta nel registro delle imprese solo in data 18.02.2010 e quindi risulta opponibile ai creditori sociali (avendo la Curatela esercitato l'azione ex art.l 146
l. Fall che cumula l'azione ex art. 2393 c.c. e quella ex art. 2394 c.c.) in un momento successivo al compimento dell'atto a lui contestato.
Peraltro, come evidenziato dalla Curatela non risulta che il sia stato CP_2 sostituito e quindi era in regime di prorogatio ex art. 2385 c.c. sino alla ricostituzione del c.d.a. o sino alla liquidazione (24/02/2010), non risultando effettuata né iscritta nel registro delle imprese alcuna assemblea straordinaria che pag. 12/14 abbia deliberato la modifica dell'art. 21 dello statuto, che prevede appunto come organo gestorio il consiglio di amministratore e non un amministratore unico.
Infine, nessun rilievo può essere attribuito nel presente giudizio alla sentenza penale con cui e sono stati assolti dal reato loro Parte_2 CP_2
ascritto, posto che: la sentenza stessa non ha valore di giudicato nel presente giudizio, non essendosi la Curatela costituita parte civile: il reato contestato non riguardava gli atti di mala gestio oggetto del presente giudizio (ma solo l'addebito non riconosciuto nemmeno nella sentenza impugnata); nel presente giudizio è emerso in modo inconfutabile la qualità di amministratori degli appellanti al momento del compimento dell'atto loro contestato.
Gli appelli, sia principale che incidentale, devono, pertanto, essere rigettati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma riconosciuta).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti principali e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e da e Parte_1 Parte_2 sull'appello incidentale proposto da nei confronti di CP_2
COoparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 3907/2020
[...]
pubblicata il 24/11/2020 così provvede:
a) rigetta gli appelli proposti;
b) condanna le parti appellanti, in solido, al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi
€ 14.317,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
pag. 13/14 c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 25/10/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.181/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
28 febbraio 2025 tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), assistiti e difesi dagli Avv.ti BORZI' ROSARIA e C.F._2
SA ST
APPELLANTI
e
COoparte_1
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv.
[...] P.IVA_1
AR VA
APPELLATO
(C.F. ), assistito e difeso CP_2 CodiceFiscale_3
dall'Avv. UVA CLAUDIO
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. ); COoparte_3 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. n. 3907/2020 pubblicata in data 24/11/2020
CONCLUSIONI Per Parte Appellante e Parte_1 Pt_2
Voglia l'Ecc.ma Corte D'appello COariis reiectis e in riforma dell'impugnata sentenza e, per l'effetto: - In via pregiudiziale e cautelare: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente giudizio;
- In via principale e nel merito: - dichiarare la nullità della sentenza per omessa ed errata pronuncia sull'eccezione di prescrizione;
- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3907/2020 del 12.11.2020 emessa dal Tribunale di Catania, nella persona del Giudice Dott.ssa UC De
AR, nella causa civile iscritta al n. 7211/2016 R.G., notificata in data
12.01.2021, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure dal sig. Parte_1
, che qui si riportano: “1) in via preliminare, accertare e dichiarare
[...]
l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dal Fallimento della “
[...]
, in persona del Curatore, avv. COoparte_1 CP_4
e per l'effetto rigettare le richieste formulate;
2) nel merito, rigettare
[...] le richieste di parte attrice formulate con atto di citazione perché inammissibili e infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
3) in via subordinata e per la non temuta ipotesi di accertamento di un qualsivoglia profilo di responsabilità del sig. in qualità di Presidente del Parte_1
Consiglio di Amministrazione e Liquidatore della società fallita, accertare il danno nella misura effettivamente provata, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio finalizzata a ricostruire la situazione patrimoniale e finanziaria della società fallita”. - accogliere le conclusioni del sig. , di Parte_2
seguito riportate: “accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria azionata in danno dello e, per l'effetto, rigettare la Pt_2 richiesta attorea;
rigettare, comunque, la domanda attrice per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto. Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio.
pag. 2/14 Per Parte Appellata/Appellante incidentale CP_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della
Sentenza n. 3907/2020 del 12.11.2020, emessa dal Tribunale di Catania, G.I.
UC Di AR, nella causa iscritta al RG 7211/2016, con la quale CP_2
convenuto contumace, veniva condannato in solido con
[...] [...]
e al risarcimento del danno in favore Parte_1 Parte_2 COoparte_3 della curatela attrice all'importo di € 97.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria e alle spese del procedimento: a) € 10.000,00 per la fase di merito;
b)
€ 5.000,00, per la fase cautelare, ritenere e dichiarare: – preliminarmente
l'intervenuta prescrizione della domanda atteso l'intervenuto decorso del termine quinquennale dalla cessazione della carica 10/09/2009 alla notifica dell'atto di citazione 22.04.2016; – nel merito riformare la sentenza di condanna nei confronti di in quanto il fatto che ha generato il danno (perdita CP_2 di € 97.000,00) è stato commesso in epoca successiva (la rinuncia al credito è del 08/02/2010) alla data di cessazione della carica di consigliere del Consiglio di amministrazione della società “Compagnia del Porto di Catania Società
Cooperativa” (del 10/09/2009) come si evince dalla visura storica allegata alla
CTU. Con vittoria di onorari, spese e rimborso forfettario ex D.M. 55/2014.
Per Parte Appellata:
Piaccia alla Corte d'Appello Preliminarmente, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza appellata, per insussistenza dei presupposti di cui all'art.283 c.p.c.; Nel merito, rigettare integralmente tutti gli appelli proposti, con conseguente condanna alle spese del grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3907/2020 pubblicata il 24/11/2024 il Tribunale di Catania, condannava in solido i convenuti Parte_1 CP_2 [...]
(nella qualità di amministratori) e (nella qualità di Pt_2 COoparte_3 revisore) al risarcimento del danno in favore della curatela attrice che liquidava pag. 3/14 in euro 97.000,00, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
condannava il convenuto (nella qualità di liquidatore) – oltre a Parte_1
quanto indicato al capo che precede - al risarcimento del danno in favore della curatela attrice che liquidava in euro 114.275,60, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
condannava, infine, i convenuti in solido alla refusione delle spese di lite in favore dell'erario e poneva definitivamente in solido a carico dei convenuti le spese di CTU.
In particolare il primo giudice, richiamato il contenuto del provvedimento con cui era stato concesso il sequestro conservativo e le risultanze della CTU eseguita nel corso del giudizio di merito, evidenziava:
- l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, rilevando che la pretesa risarcitoria proposta dal fallimento non era fondata sulla indebita prosecuzione dell'attività dopo la perdita del patrimonio sociale o il sopravvenire di una causa di scioglimento della società (art.2486 secondo comma c.c.) bensì sul danno conseguente ad un tipico e singolo atto di liquidazione, e cioè la vendita a CO Compagnia Portuale di (d'ora in poi ) dell'intero parco di CP_1
macchinari che consentiva lo svolgimento dell'attività imprenditoriale: atto che, pur compiuto nell'aprile del 2009, è stato reso conoscibile ai creditori sociali – nel cui precipuo interesse la curatela agiva – mediante la pubblicazione del bilancio al 31-12-2009, eseguita soltanto il 7 giugno 2011 e precisando, quanto alla difesa di che, a prescindere da ogni eventuale cessazione dalla Parte_2
carica di amministratore che potesse essersi verificata nei rapporti interni con la società, ai sensi dell'art. 2385, ultimo comma, c.c. la cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese, sicchè l'eventuale cessazione dalla carica di amministratore per essere opponibile ai terzi creditori sociali avrebbe dovuto essere iscritta nel registro delle imprese e, nel caso in esame, lo aveva Pt_2 mantenuto la qualità di amministratore secondo le risultanze della visura pag. 4/14 camerale almeno sino al 18.02.2010, e che ai sensi del disposto dell'art. 1310 c.c. la prescrizione si era interrotta anche nei confronti dello stesso per effetto della interruzione della prescrizione nei confronti di altro debitore obbligato solidale
(segnatamente per effetto della notifica dell'atto di citazione nei confronti di in data 11.04.2016 a mani proprie e nei confronti di Parte_1 CP_2
e il 22.04.2016 per effetto del decorso dei dieci giorni dalla spedizione
[...] della raccomandata a.r.);
- la fondatezza degli addebiti mossi a n.q. di presidente del Parte_1 consiglio di amministrazione e, poi, di liquidatore sino al 24/02/2010, CP_2
e – amministratori sino alla data di messa in liquidazione
[...] Parte_2
- e – quale revisore dal 2005 e fino alla data della liquidazione - COoparte_3
e, specificamente (escluso l'addebito relativo alla vendita intero parco macchine avvenuto nell'aprile 2009 posto che il valore dei beni indicati in bilancio non era attendibile mentre era altamente verosimile il valore di vendita), per aver consentito la dispersione del patrimonio sociale avvenuto ed in particolare per non aver integralmente riscosso il corrispettivo della vendita dei beni aziendali:
o mediante la rinuncia al credito di € 97.000,00 vantato nei confronti della
Compagnia Portuale di in data 08/02/2010 addebitabile a tutti e CP_1 tre gli amministratori e al revisore;
o l'operazione di saldo e stralcio del credito vantato nei confronti della
Compagnia Portuale di avvenuta nel 2011, addebitabile solo al CP_1
quale liquidatore, Parte_1 non essendo stati acquisiti fatti o dati che consentivano di assumere la ragionevolezza dell'operato dell'organo gestorio.
Inoltre il primo giudice quantificava il danno attribuibile a e Parte_1 Pt_2
CO
in solido, in € 97.000,00 per la rinuncia al credito nei confronti di CP_2
avvenuta nel febbraio 2010, e quello attribuibile al solo in € Parte_1
pag. 5/14 114.275,00 per lo stralcio dell'ulteriore credito vantato nei confronti della CO DE .
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello principale
[...]
e nonché appello incidentale per le Parte_1 Parte_2 CP_2
ragioni meglio illustrate in motivazione, i quali hanno concluso come riportato in epigrafe.
Si è costituta la COoparte_6
CO (d'ora in poi instando per il rigetto dell'appello, mentre,
[...] sebbene regolarmente citato, non si è costituto con conseguente COoparte_3
sua contumacia.
Con ordinanza del 10.07.2024 sono state rigettate le istanze di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Indi, all'udienza del 28/02/2025, sulle conclusioni precisate come da verbale, la
Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo e il secondo motivo di appello principale, e Parte_1
hanno denunciato il difetto di motivazione, e derivata nullità della Parte_2 sentenza, in punto di rigetto dell'eccezione di prescrizione.
Con il terzo motivo, gli appellanti principali hanno denunciato l'assenza di responsabilità degli amministratori e con il quarto motivo il ha Parte_1 dedotto l'assenza di ogni sua responsabilità nella qualità di liquidatore, sostenendo di aver generato alla società cooperativa un beneficio economico di €
200.126,35
Con i due motivi di appello incidentale, ha eccepito CP_2 preliminarmente l'intervenuta prescrizione quinquennale della domanda, sostenendo che dalla visura storica della società allegata alla CTU risultava che lo stesso era cessato dalla carica di socio e consigliere a far data dal 10/09/2009
(giusta lettera di esclusione dell'allora presidente della Cooperativa), nonché il pag. 6/14 difetto di legittimazione passiva, essendogli stato addebitato un fatto posto in essere successivamente alla propria esclusione da socio e membro del consiglio di amministrazione.
Tutti i motivi di appello si palesano, in parte inammissibili e in parte infondati.
Invero, quanto all'eccezione di prescrizione proposta da e Parte_1
la censura non si confronta con la motivazione della sentenza che ha ben Pt_2
chiarito che la prescrizione nel caso in esame non può decorrere dalla data CO dell'insufficienza patrimoniale della manifestatasi nel bilancio del
31.12.2008 e conosciuta dai creditori alla data del deposito dello stesso avvenuto il 19.12.2009, posto che l'addebito mosso dalla Curatela non è consistito nel danno procurato dalla continuazione dell'attività dopo siffatta perdita.
Nella sentenza impugnata sono stati, infatti, precisati i singoli fatti addebitati agli originari convenuti dai quali è scaturita la dispersione del patrimonio sociale, fatti che sono stati resi conoscibili ai terzi solo mediante la pubblicazione, rispettivamente, del bilancio al 31.12.2009 ed di quello al 2011, entrambi pubblicati in data 7 giugno 2011, con conseguente tempestività dell'azione di responsabilità notificata dalla Curatela ai convenuti in data 11 aprile 2016.
Parimenti inammissibile è l'eccezione di prescrizione formulata da CP_2
perché tardiva, avendo lo stesso deciso di rimanere contumace in primo
[...] grado e non essendogli consentito di sollevare, per la prima volta in appello, nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio, ostandovi il disposto degli art. 345 e sss,
c.p.c. (cfr. Cass. n. 10490/2001; Cass. n. 7542/2003).
Gli ulteriori motivi attengono al merito della condotta ascritta agli amministratori ed al liquidatore.
Come già evidenziato in fatto, il ha contestato - e il Parte_3
primo giudice ha riconosciuto - l'esistenza di due atti di mala gestio consistiti nella mancata riscossione di parte del prezzo relativo alla cessione in favore di pag. 7/14 CO società collegata dei macchinari costituenti il patrimonio aziendale, ceduti il 17.04.2009 (si veda la fattura n.8) per l'importo di € 629.000.
In particolare è stato contestato: a) al CdA e al revisore della Cooperativa, la rinuncia in data 08/02/2010, e quindi poco prima della messa in liquidazione, a CO parte del credito vantato nei confronti della pari a € 97.000; b) per avere il CO liquidatore effettuato con la una operazione di saldo e stralcio del credito vantato alla data del 10.01.2011 per l'importo di € 114.275,60.
Il e lo nell'atto di appello hanno dedotto che siffatte Parte_1 Pt_2 operazioni trovavano la loro giustificazione nella circostanza che i beni ceduti non avessero in realtà il valore riportato in bilancio e contestano l'infondatezza dell'addebito per non aver il primo giudice tenuto in giusta considerazione sia quanto rilevato dal CTU secondo cui “il valore contabile dei beni non sarebbe stato correttamente indicato nelle scritture contabili in quanto non sarebbero stati correttamente applicati i principi contabili in materia di ammortamento” sia quanto emergente dalla relazione di stima redatta dall'ing. poco Per_1
CO prima della vendita dei beni stessi alla .
Orbene, osserva il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa degli appellanti, la decisione impugnata è coerente con le risultanze della CTU e della documentazione in atti.
È vero infatti che il CTU ha affermato quanto riportato dagli appellanti, ma al CO fine esclusivo di smentire la tesi della Curatela secondo cui nel 2009 la CO aveva effettuato una vendita in favore di ad un prezzo inferiore a quello iscritto in bilancio, comportamento che – tenuto conto dei rapporti fra cedente e cessionaria - avrebbe cagionato alla società un danno pari al valore dell'iscrizione contabile dei beni venduti – ossia di euro 1.911.483,00.
Il consulente tecnico d'ufficio incaricato - oltre ad evidenziare la approssimativa tenuta dei registri, con la conseguente impossibilità di individuare la completa ricostruzione progressiva del saldo sino all'esercizio 2009, anche in pag. 8/14 considerazione della non coincidenza dei costi di acquisto dei beni indicati nel registro dei beni ammortizzabili e nel libro inventari (cfr. pag.21 ctu. cit.) - ha prospettato due possibili spiegazioni quanto alla differenza fra il valore contabile dei beni ceduti e quello di cessione dei beni ossia: 1) non vi è stata una corretta applicazione da parte della società fallita di quanto statuito dai principi contabili, in quanto non sono state effettuate tempestivamente le svalutazioni con conseguente posticipazione degli effetti della perdita durevole di valore subita dai beni solo all'atto di dismissione;
2) i cespiti sono stati venduti ad un prezzo inferiore al loro valore di realizzo pari almeno al valore netto contabile determinato dall'organo amministrativo. Nel primo caso vi sarebbe una irregolarità di formazione dei risultati dei precedenti esercizi per le mancate svalutazioni, con conseguenti correlate responsabilità dei redattori dei bilanci a cui, però, non potrebbe essere addossata la responsabilità della vendita al minor prezzo operata nel 2009 in quanto già presente prima della cessione quale
“minus valore” latente (si ribadisce, in contrasto con quanto statuito dai principi contabili). Nel secondo caso, qualora si considerassero solo i valori iscritti in contabilità non vi è dubbio che i beni iscritti al valore netto contabile siano stati venduti ad un prezzo inferiore rispetto al loro valore di realizzo con conseguente ingiustificata perdita per i beni proveniente dai vecchi libri di €
881.911.
Il Tribunale ha aderito alla prima spiegazione, ritenendo che i beni ceduti non avessero, in realtà, il valore riportato in bilancio, con conseguente infondatezza dell'addebito sotto questo profilo.
Tuttavia, proprio dalle suddette considerazioni emerge che la vendita del 2009 CO da parte della cooperativa poi fallita in favore della per l'importo di €
629.000.00 era da considerarsi congrua, sicchè non si comprende sulla base di quali dati i beni si sarebbero ulteriormente svalutati nel giro di un anno tanto da pag. 9/14 ritenere giustificata la rinunzia alla riscossione del restante prezzo (rispetto al CO corrispettivo già versato da pari a € 417.726,21).
Una tale rinunzia, peraltro, non trova alcuna spiegazione nelle scritture contabili posto che, come evidenziato dal CTU: dall'esame del libro del CdA non emergono informazioni in ordine alle avvenute transazioni;
non risultano inoltre prodotti dalle parti convenute (odierni appellanti) ulteriori documenti, eventualmente non introdotti dalla curatela, a giustificazione delle intervenute transazioni attive e passive ad eccezione del bilancio 2009 e 2010 con relativo verbale;
gli unici riferimenti alle predette transazioni quindi sono contenuti nelle registrazioni del libro giornale e nel bilancio al 31.12.2010 della società fallita approvato con verbale di assemblea del 12.05.2011, nei quali, rispettivamente, le causali di registrazione riportano la seguente descrizione: 1) per l'operazione di CO rinegoziazione del credito vantato nei confronti della avvenuta in data CO 08.02.2010 di € 97.000 “ . MEZZI ACCORDO EXTRAG. ”; 2) Parte_4
CO per l'operazione di stralcio del credito residuo vantato verso la datato
10.01.2011 di €114.275,60 “TRANSAZIONE ”; nella nota Parte_5
integrativa al bilancio al 31.12.2010 si da solo atto che “Nel corso dell'esercizio
2010 la società ha concordato incassi a saldo e stralcio. In atto insiste trattativa con la Compagnia Portuale di per la rinegoziazione del credito” e nel CP_1
verbale di approvazione dei bilanci 2009 e 2010 del 12.05.2011 il liquidatore informa l'assemblea che: “…Dopo la chiusura dell'esercizio 2009 è stato redatto accordo extragiudiziale agli atti della società con la Compagnia
Portuale di per l'incasso a saldo e stralcio e decurtazione di circa il CP_1
25% della somma complessivamente pattuita e fatturata”, percentuale peraltro non rispettata perché il 25% del prezzo pattuito di € 629.000 avrebbe comportato una riduzione del credito di € 157.000, mentre la somma “abbuonata” alla CPC secondo quanto riportato nelle scritture contabili è maggiore del 25% e precisamente pari a € 211.276.00.
pag. 10/14 Ne al fine di giustificare una siffatta riduzione del valore dei beni può farsi riferimento alla perizia redatta dall'ing. il 18.11.2009 prodotta dai Per_1
convenuti costituitisi in primo grado.
Ed invero, non solo tale perizia non ha alcun valore probatorio non trattandosi di perizia giurata avente data certa, ma la stessa risulta redatta non nell'interesse CO della cooperativa poi fallita bensì per conto di (per l'eventuale cessione del ramo di azienda), circostanza che smentisce l'assunto avversario secondo cui il liquidatore ai fini della valutazione dei beni si era rimesso alla competenza di un esperto. Infine sembra davvero irragionevole che a distanza di soli sette mesi CO dalla vendita dei beni da parte della cooperativa in favore della al prezzo di
€ 629.000,00, gli stessi beni possano essere stati valutati € 390.000,00, ossia abbiano subito un deprezzamento di quasi il 50%.
Risulta pertanto corretto quanto evidenziato dalla Curatela appellata secondo cui non vi sono prove né in merito ad una diversa stima dei beni rispetto al
CO prezzo oggetto di compravendita con né circa la sussistenza di operazione
CO CO unitaria (svalutazione del credito di e svalutazione del debito verso
CO afferente l'acquisto di parte dei beni poi ceduti a ), posto che la stessa avrebbe dovuto emergere dai documenti accompagnatori il bilancio o dai verbali
CO assemblea, dove invece si fa riferimento solo all'accordo con senza accenno
CO alla partecipazione di per una sua remissione credito.
Irrilevante si palesa poi la circostanza dedotta dal secondo cui lo Parte_1
stesso avrebbe azzerato un debito della Cooperativa nei confronti della CSP di €
314.401,35, generando, quindi, a favore della società liquidata un beneficio, per insussistenza di debito, per € 200.126,35.
Innanzitutto va rilevato che siffatto debito non è riscontrabile e quindi con molta probabilità era fittizio;
inoltre, quand'anche possa ritenersi che il CO liquidatore abbia azzerato un debito della Cooperativa nei confronti della appare evidente che se il liquidatore non avesse posto in essere l'operazione di pag. 11/14 CO saldo e stralcio del credito vantato nei confronti di alla data del 10.01.2011 per l'importo di € 114.275,60 il beneficio per la cooperativa sarebbe risultato ancora maggiore.
Ne consegue che correttamente il Tribunale ha ritenuto sussistenti i sopra indicati atti di mala gestio.
Quanto all'appello incidentale di già statuita l'inammissibilità CP_2 dell'eccezione di prescrizione, risulta infondata anche l'eccepita carenza legittimazione passiva dello stesso.
Il ha sostenuto di essere cessato dalla carica e di essere stato escluso CP_2
come socio con pubblicazione in camera di commercio a far data dal 10/09/2009
e quindi di non poter rispondere di un atto compiuto l'08/02/2010 (rinuncia al credito di € 97.000,00).
Tuttavia, non solo l'appellante incidentale non ha prodotto alcun documento attestante l'esclusione come socio (circostanza che non determinerebbe comunque la cessazione dalla carica di consigliere di amministrazione, potendo svolgere tale incarico anche soggetti non soci della cooperativa) ovvero le dimissioni o la cessazioni della carica di consigliere in data antecedente ai fatti per i quali è stata incardinata l'azione di responsabilità nei confronti del CDA
(08/02/2010), ma soprattutto come sopra detto la cessazione dalla carica è stata iscritta nel registro delle imprese solo in data 18.02.2010 e quindi risulta opponibile ai creditori sociali (avendo la Curatela esercitato l'azione ex art.l 146
l. Fall che cumula l'azione ex art. 2393 c.c. e quella ex art. 2394 c.c.) in un momento successivo al compimento dell'atto a lui contestato.
Peraltro, come evidenziato dalla Curatela non risulta che il sia stato CP_2 sostituito e quindi era in regime di prorogatio ex art. 2385 c.c. sino alla ricostituzione del c.d.a. o sino alla liquidazione (24/02/2010), non risultando effettuata né iscritta nel registro delle imprese alcuna assemblea straordinaria che pag. 12/14 abbia deliberato la modifica dell'art. 21 dello statuto, che prevede appunto come organo gestorio il consiglio di amministratore e non un amministratore unico.
Infine, nessun rilievo può essere attribuito nel presente giudizio alla sentenza penale con cui e sono stati assolti dal reato loro Parte_2 CP_2
ascritto, posto che: la sentenza stessa non ha valore di giudicato nel presente giudizio, non essendosi la Curatela costituita parte civile: il reato contestato non riguardava gli atti di mala gestio oggetto del presente giudizio (ma solo l'addebito non riconosciuto nemmeno nella sentenza impugnata); nel presente giudizio è emerso in modo inconfutabile la qualità di amministratori degli appellanti al momento del compimento dell'atto loro contestato.
Gli appelli, sia principale che incidentale, devono, pertanto, essere rigettati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma riconosciuta).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti principali e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e da e Parte_1 Parte_2 sull'appello incidentale proposto da nei confronti di CP_2
COoparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 3907/2020
[...]
pubblicata il 24/11/2020 così provvede:
a) rigetta gli appelli proposti;
b) condanna le parti appellanti, in solido, al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi
€ 14.317,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
pag. 13/14 c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 25/10/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 14/14