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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/11/2025, n. 4725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4725 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3842/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , , Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 [...]
, , , Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17 Pt_18
, , ,
[...] Parte_19 Parte_20 Parte_21
, Parte_22 Parte_23 Parte_24 Parte_25
, ,
[...] Parte_26 Parte_27 [...]
, , con Parte_28 Parte_29 Parte_30
l'avvocato Carosi Vincenzo ricorrenti nei confronti di
Controparte_1 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sentenza
1. I ricorrenti:
− hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di
[...]
nato a [...] il [...], e trasferitosi nel corso della vita in Persona_1
Brasile;
− hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “ nato Persona_1 il 14 ottobre 1873 a Trigolo (CR) (doc. 37), sposato con la signora (doc. 38), e Controparte_2 mai naturalizzatosi brasiliano (doc. 39). (Figlia) nata il [...] a [...]
UE (Brasile) (doc. 40), sposatasi in data 8 agosto 1936 con il cittadino straniero, OR
(doc. 41), a sua volta madre dei signori: Controparte_3 Parte_31
(Nipote) nata il [...] a [...]. 42), sposatasi in data 30 gennaio 1947 con il cittadino straniero, OR (doc. 43), a sua volta madre dei signori: Persona_3 (Bisnipote) nata il [...] a [...]. 44), Parte_32 sposata con il OR (doc. 45), a sua volta madre dei signori: Persona_4 [...]
(Trisnipote) nata il [...] a [...]. 46), a Controparte_4 sua volta madre dell'odierna ricorrente: quadrisnipote ed odierna Parte_2 ricorrente, nata il [...] a [...]. 1), madre di: Parte_3
, quintisnipote ed odierno ricorrente, nato il [...] a [...].
[...]
3); (Trisnipote) nato il [...] a [...]. 47), Parte_33 sposato con la ORa (doc. 48), a sua volta padre delle odierne ricorrenti: Persona_5
quadrisnipote ed odierna ricorrente, nata il [...] a [...]_4
JO AT (Brasile) (doc. 4), sposata con il OR (doc. 49); Persona_6
quadrisnipote ed odierna ricorrente, nata il [...] a [...]_1
JO AT (Brasile) (doc. 5); (Bisnipote) nata il [...] a [...]
GA (Brasile) (doc. 50), sposata con il OR (doc. 51), a sua volta madre Controparte_5 dell'odierno ricorrente: , trisnipote ed odierno ricorrente, nato il 26 settembre Parte_5
1978 a ME (Brasile) (doc. 6); (Bisnipote) nato il [...] Persona_8
a GA (Brasile) (doc. 52), sposato con la ORa (doc. 53), a sua volta Persona_9 padre degli odierni ricorrenti: trisnipote ed odierno ricorrente, Parte_34 nato il [...] a [...]. 7), padre di: Parte_35 quadrisnipote ed odierna ricorrente, nata il [...] a [...]. 9);
trisnipote ed odierna ricorrente, nata il [...] a [...]_36
(Brasile) (doc. 10); (Bisnipote) nato il [...] a [...]_37
(Brasile) (doc. 54), sposato con la ORa (doc. 55), a sua volta padre Persona_10 degli odierni ricorrenti: trisnipote ed odierna ricorrente, nata il 4 Parte_38 giugno 1976 a ME (Brasile) (doc. 11), madre di: , Parte_10 quadrisnipote ed odierno ricorrente, nato il [...] a [...]. 13);
trisnipote ed odierno ricorrente, nato il [...] a [...]_11
(Brasile) (doc. 14); (Bisnipote) nato il [...] a [...]_39
(Brasile) (doc. 56), sposato con la ORa (doc. 57), a sua volta padre dell'odierno Persona_12 ricorrente: trisnipote ed odierno ricorrente, nato il [...] Persona_13
a ME (Brasile) (doc. 15); (Nipote) nato il 19 aprile Parte_40
1931 a IL (Brasile) (doc. 58), sposato con la ORa (doc. 59), a sua volta Persona_14 padre del signor: (Bisnipote) nato il [...] a [...]_41
(Brasile) (doc. 60), a sua volta padre dell'odierno ricorrente: Parte_13 trisnipote ed odierno ricorrente, nato il 1° febbraio 1989 a ME (Brasile) (doc. 16);
[...]
, (Nipote) nata il 1° ottobre 1938 a Barra de Luiz ES (Brasile), sposata con Persona_15 il OR (doc. 62), madre dei signori: (Bisnipote), nata il 19 Persona_16 Persona_17 dicembre 1962 a ME (Brasile) (doc. 63),sposata con il OR (doc. Persona_18
64), a sua volta madre dell'odierna ricorrente: , trisnipote ed odierna Parte_14 ricorrente, nata il [...] a [...]. 17), madre di: , Parte_15 quadrisnipote ed odierna ricorrente, nata il [...] a [...]. 18);
(Bisnipote), nato il [...] a [...]. 65), sposato Parte_42 con la ORa (doc. 66), a sua volta padre dell'odierna ricorrente: CP_6 Per_19
, trisnipote ed odierna ricorrente, nata il [...] a [...].
[...]
19); bisnipote ed odierno ricorrente, nato il [...] a [...]_43
(Brasile) (doc. 20), sposato con (doc. 67), padre di: , CP_7 Parte_44 trisnipote ed odierno ricorrente, nato il [...] a [...]. 21), padre di: quadrisnipote ed odierna ricorrente, nata il [...] a [...]
ME (Brasile) (doc. 23); (Figlio) nato il [...] a [...]. Per_20
68), sposato con la ORa (doc. 69), a sua volta padre delle signore: Parte_45
(Nipote) nata il 1° giugno 1936 a IL (Brasile) (doc. 70), sposata Persona_21 con il OR (doc. 71), a sua volta madre dei signori: Persona_22 Persona_23
(Bisnipote) nato il [...] a [...]. 72), a sua volta padre di:
[...]
trisnipote ed odierno ricorrente, nato il 7 Parte_20 marzo 1976 a IO de EI (Brasile) (doc. 24); bisnipote ed odierna Parte_21 ricorrente, nata il [...] a [...]. 25), sposata con il OR
[...]
(doc. 73), madre di: trisnipote ed odierna Persona_24 Parte_22 ricorrente, nata il [...] a [...]. 26), madre di: Parte_23
quadrisnipote ed odierno ricorrente, nato il [...] a [...]. 27);
[...]
(Bisnipote) nata il [...] a [...]. 74), a Persona_25 sua volta madre degli odierni ricorrenti: , trisnipote ed odierno Parte_24 ricorrente, nato il [...] a [...]. 28); , Parte_25 trisnipote ed odierno ricorrente, nato il [...] a [...]. 29);
[...]
(Nipote) nata il [...] a [...]. 75), sposata con il OR Parte_46
(doc. 76), a sua volta madre della signora: , (Bisnipote) Persona_26 Parte_47 nata il [...] a [...]. 77),sposata con il OR Persona_27
(doc. 78), a sua volta madre degli odierni ricorrenti:
[...] Parte_26
, trisnipote ed odierno ricorrente, nato il 1° giugno 1984 a RT Alegre (Brasile)
[...]
(doc. 30), padre di: , quadrisnipote ed odierno Parte_27 ricorrente, nato il [...] a [...]. 32); Parte_28
, quadrisnipote ed odierna ricorrente, nata il [...] a [...]
[...] (Brasile) (doc. 33); , trisnipote ed odierna ricorrente, Parte_29 nata il [...] a [...]. 34), madre di:
[...]
, quadrisnipote ed odierna ricorrente, nata il [...] a [...]
RT Alegre (Brasile) (doc. 36)”.
Il non si è costituito. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n. 58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra, emerge la prova dei seguenti fatti:
− l'avo italiano dei ricorrenti, nato a [...] il [...] Persona_1
(doc. 37 fasc. ric.), non ha acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione (doc. 39 fasc. ric.);
− la linea di discendenza dall'avo descritta nel ricorso trascritto sopra.
Il ricorso merita accoglimento.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare.
L'integrale compensazione delle spese processuali è impedita dalla contumacia del CP_1 resistente.
Per questi motivi
1. Dichiara che , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , , Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 [...]
, , , Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17 Pt_18
, ,
[...] Parte_19 Parte_20 Parte_21
Parte_22 Parte_23 Parte_24 Parte_25
, ,
[...] Parte_26 Parte_27 [...]
, sono Parte_28 Parte_29 Parte_30 cittadini italiani.
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di Controparte_1 procedere agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Nulla sulle spese processuali.
Brescia, 6.11.2025
Il giudice
HR MB