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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/09/2025, n. 2473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2473 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
n. 7894/2023 R.g. n…………... Reg. sent. n………….. Cron. n………….. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Seconda Sezione civile – nella persona del giudice, dr.ssa Annafrancesca Capone, ha pronunciato all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 01 luglio 2025 la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 7894 del ruolo generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c.;
promosso da
in persona del legale rappresentante p.t., e , Parte_1 Parte_2 rapp.ti e difesi dagli avv.ti Giulio Bitonti e Giuseppe Grecuccio, giusta procura in calce all'atto di citazione;
- attrici/opponenti –
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Controparte_1
Giuseppe Romano, giusta procura allegata alla costituzione;
- convenuta/opposta –
Conclusioni: Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 01.07.2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai precedenti scritti ed alle memorie conclusive depositate in atti. La causa è stata poi trattenuta a sentenza.
Fatto e diritto
Hanno agito in giudizio e proponendo Parte_1 Parte_2 opposizione avverso l'atto di precetto cambiario notificato da per la Controparte_1 somma di € 56.933,69, oltre interessi, in virtù di titolo cambiario di € 55.328,75 del 13.12.2021 con scadenza prevista per la data del 14.03.2022, portato all'incasso, tornato impagato e, Per_ conseguentemente, protestato per atto Notar Dott. del 15.05.2022.
pagina 1 di 5 Hanno dedotto che:
1) sino al gennaio dell'anno 2020, presso il di , avente p. iva , Parte_1 Parte_1 P.IVA_1 erano installate alcune apparecchiature per il gioco (n. 8), di proprietà di e Parte_3 [...]
da Galatina;
CP_2
2) in conseguenza dell'operazione di polizia “Dirty Slot”, i fratelli sono stati arrestati ed è Pt_3 stato necessario cessare ogni rapporto commerciale con gli stessi;
3) è stato stipulato un nuovo contratto con altra società specializzata, la M. SLOT srl di Racale, con la quale si è concordata l'installazione di n. 8 apparecchiature;
4) nel mese di novembre 2021, i tornati in libertà, hanno chiesto di provvedere nuovamente, Pt_3 con insistenza, all'installazione delle loro apparecchiature;
5) il ha acconsentito alle richieste dei e, su loro suggerimento, in data 30.11.2021 la Pt_1 Pt_3 ditta individuale del è stata conferita in un nuovo soggetto economico giuridico - Pt_1 [...]
, al fine di ottenere poi l'iscrizione al RIES con un nuovo codice univoco Parte_1 necessario per l'installazione e collegamento delle slot, poiché alla ditta individuale risultavano
“collegate” le slot machine della M.Slot srl;
Contr
6) in data 12.01.2022, presso l'attività commerciale, si sono presentati degli agenti della che hanno accertato delle irregolarità con riferimento alle apparecchiature fornite da le Controparte_1 quali sono risultate installate presso un esercizio non presente sull'albo Ries e quindi sprovvisto delle necessarie autorizzazioni di legge;
7) per non incorrere in esose sanzioni da parte di ed incalzato Controparte_4 dalle continue diffide di M.SLOT, malgrado le “insistenze” dei fratelli il si è visto Pt_3 Pt_1 costretto a disinstallare le apparecchiature fornite da Intermedia srl poiché non in regola e a ripristinare nuovamente i dispositivi di proprietà della M. SLOT srl;
8) il ha chiesto ad Intermedia srl la rimozione dei dispositivi, ma i non solo hanno Pt_1 Pt_3 manifestato il loro fermo diniego, ma hanno posto in essere condotte “persuasive” tese ad imporre la permanenza delle suddette apparecchiature presso l'esercizio commerciale dell'odierno opponente;
9) successivamente, la con missiva del 18.02.2022, ha diffidato gli odierni istanti Controparte_1 al pagamento di € 55.328,75 per presunte penali maturate e, di poi, ha notificato atto di precetto cambiario per l'importo di € 56.933,69;
10) la scrittura privata disconosciuta è un “Contratto per l'installazione presso i locali dell'odierna opponente di apparecchi elettronici di cui all'art. 110 comma 6 e 7 del TULPS ed altre tipologie di apparecchi leciti” (8 per l'esattezza, più una macchina cambia monete) recante data 13.12.2021, per un periodo minimo di mesi 60, con patto aggiuntivo in cui è stato previsto il rilascio di cambiale in bianco a firma del debitore principale ( in favore di con Parte_1 CP_1 rinuncia da parte dell'emittente a qualunque eccezione di sorta (titolo sottoscritto per avallo anche da , moglie del sig. ); Parte_2 Parte_1
11) la cambiale è nulla perché è nulla la scrittura alla base della stessa;
12) la cambiale è stata sottoscritta in bianco, ossia mancante di un requisito imprescindibile;
13) le penali applicate non rispecchiano, comunque, il contenuto del contratto;
14) vi sono i presupposti per la riduzione della penale;
15) le clausole sottoscritte dalla , in qualità di consumatore, sono vessatorie. Pt_2
Si è costituita che ha ricostruito in modo differente i fatti di Controparte_1 causa sostenendo che: a) con è stato sottoscritto un contratto in data 09.12.2021 che Parte_1
è regolarmente proseguito fino al 28.01.2022, quando le 8 slot machines sono state scollegate e sostituite con analoghe macchinette della società M. Slot;
pagina 2 di 5 b) che il ha spiegato di avere acconsentito alla sostituzione delle apparecchiature, intimorito Pt_1 dalle pressanti minacce di , che insisteva per instaurare un rapporto con la Parte_4 società del come era accaduto fino a novembre 2021, quando l'attività era stata svolta dal Pt_1 in forma individuale;
Pt_1
c) verificata la situazione su richiesta del si è appreso che M Slot, in data 28.01.2022, su Pt_1 mandato del ha denunciato al RIES il c.d. "subentro di esercente" nonostante la Pt_1 [...]
fosse già regolarmente iscritta all'elenco soggetti RIES dalla data del Parte_1 Pt_1
06.12.2022 (iscrizione con proprio "codice univoco esercizio commerciale" su cui si era agganciata la per la corretta installazione presso l'esercizio delle proprie slot Controparte_5 machines); d) che il 02.02.2022, il ha inviato un messaggio whatsapp sull'utenza di , Pt_1 Controparte_2 con cui ha informato che la M. Slot aveva sporto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce e per conoscenza alla Guardia di Finanza di Leuca, nonché all' Controparte_6 sezione operativa di Lecce, un esposto con cui rappresentava la commissione del reato
[...] di cui all'art. 610 c.p.c. da parte di e di altra persona per l'avvenuto ripristino Controparte_2 delle apparecchiature della presso l'esercizio del CP_5 Pt_1
e) che , a quel punto, ha sporto querela nei confronti di del Dott. CP_1 Parte_4 per le fattispecie delittuose di cui agli art. 629, 513 e 640 c.p. nonché di cui agli Persona_2 art. 610 e 368 c.p., integrandola – in data 01.04.2022 – nei confronti del Pt_1
f) che, in data 01.02.2022, il rapporto commerciale è stato interrotto e, a parziale restituzione delle somme incassate, il ha deciso di consegnare alla società un assegno bancario Pt_1 Controparte_5 di € 10.000,00 con relativa ricevuta emessa dalla;
tale assegno è stato regolarmente Controparte_1 incassato dalla società beneficiaria senza alcuna rimostranza da parte del Pt_1 g) per recuperare la restante parte della somma incassata e le penali contrattualmente pattuite, la ha attivato il c.d. "patto aggiuntivo al contratto di installazione", che prevedeva una Controparte_1 garanzia sotto forma di rilascio di una cambiale in bianco con patto di riempimento successivo;
oltre a detrarre le somme restituite, al fine di non aggravare eccessivamente le conseguenze dell'inadempimento per la società del la ha limitato la propria richiesta alle Pt_1 Controparte_1 sole penali fisse relative alle infrazioni contrattuali commesse dall'esercente, dandone comunicazione con racc. 19-23.02.2022; h) che la condotta del consistita nel garantire una apprezzabile durata del rapporto Pt_1 contrattuale finalizzata ad ottenere una cospicua somma a titolo di acconto sui futuri aggi, si presenta quale artificio idoneo a conseguire un vantaggio patrimoniale indebito, giacché egli, dopo aver ottenuto le somme citate, ha cambiato noleggiatore;
i) il consulente grafologo incaricato dalla Procura ha accertato l'autografia delle firme apposte dal e dalla e gli stessi e hanno riconosciuto le firme dagli stessi apposte, Pt_1 Pt_2 Pt_1 Pt_2 in sede di ascolto a s.i.t. da parte della guardia di Finanza;
l) le contestazioni in diritto di parte attrice sono infondate.
Con provvedimento del 22.04.2024, è stata sospesa l'efficacia esecutiva del titolo. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta in atti dalle parti, con l'interrogatorio formale e la prova testi articolate dall'avv. Bitonti nella memoria istruttoria su due circostanze (9 e 16) e la prova contraria richiesta dall'avv. Romano, con i propri testi, sulle stesse circostanze
All'udienza del 01.07.2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
* * *
pagina 3 di 5 Con riferimento al primo motivo di contestazione sollevato da parte attrice, deve rilevarsi come le prove assunte in corso di causa abbiano escluso la nullità della scrittura privata sottoscritta il 13.12.2021.
Difatti, è pacifico che le firme apposte si appartengono al ed alla (e questo Pt_1 Pt_2 non è mai stato disconosciuto dal stesso, come si evince anche dalle dichiarazioni rese in Pt_1 sede penale a sommarie informazioni) ed è, inoltre, da escludere che il abbia provveduto Pt_3 alla compilazione “contra pacta” dei documenti, sottoscritti dal in parte in bianco. Pt_1
Sul punto, deve infatti escludersi che il non fosse a conoscenza del contenuto del Pt_1 contratto sottoscritto: innanzitutto, ciò è improbabile, visto che – oltre al patto aggiuntivo – è stata anche sottoscritta la cambiale, il cui utilizzo non avrebbe avuto senso in caso di documentazione sottoscritta al solo fine di iscriversi al Ries;
in secondo luogo, il non è certo uno sprovveduto Pt_1 della materia (avendo già avuto precedenti contratti per la gestione delle slot machines) e deve perciò escludersi che – a fronte di un contratto che ha un rilievo economico importante – possa avere sottoscritto dei fogli completamente in bianco affidandosi e fidandosi della parola della sua controparte contrattuale, . Controparte_2
Peraltro, le prove acquisite in corso di causa (in particolare, la dichiarazione della teste
) non sono sufficienti a smentire le conclusioni di cui sopra;
il ricordo della teste è Tes_1 legato esclusivamente ad un episodio (che la teste non è riuscita a collocare temporalmente, riferendo solo che era accaduto “di giorno”) in cui – mentre serviva il caffè al tavolo davanti al quale erano seduti il ed il – avrebbe notato il firmare dei fogli completamente Pt_3 Pt_1 Pt_1 bianchi “a centro pagina e a fine pagina”: evidentemente il ricordo della teste non è preciso e, quindi, non è attendibile, visto che i fogli del “patto aggiuntivo” sono sottoscritti solo a fine pagina e non a centro pagina.
*
Anche il secondo motivo di contestazione attorea è infondato.
La cambiale sottoscritta dal e dalla è una cambiale “in bianco” e non una Pt_1 Pt_2 cambiale “incompleta” (che si verifica quando la cambiale non ha tutti i requisiti essenziali nel momento in cui viene presentata per il pagamento): difatti, ritenuto valido il patto aggiuntivo di cui al punto precedente, la cambiale può essere portata all'incasso dopo che è stata compilata conformemente agli accordi raggiunti. Se il patto aggiuntivo è valido, per le ragioni esposte prima, anche la cambiale, compilata prima di essere portata all'incasso, è valida.
*
Passando al terzo motivo di contestazione, il calcolo delle penali come effettuato da parte convenuta va in parte rivisto, alla luce delle seguenti considerazioni.
Come si evince dalla racc. del 18.02.2022, le penali applicate sono quelle di cui agli artt. 21 e 14; a ciò sono state aggiunte le somme concesse come anticipo sugli aggi.
Orbene, l'art. 21 del contratto prevedeva una penale di € 5.000,00 per ogni apparecchio (le altre penali ivi previste, di € 10,00 al giorno per ogni apparecchio, non sono state applicate dalla società convenuta, come dalla stessa espressamente affermato); l'art. 14 prevedeva un cambiamonete con € 2.000,00, oltre ad un fondo cassa.
L'unico calcolo scorretto, da rivedere, è quello che riguarda l'art. 21, visto che – come si evince dal documento di trasporto – le apparecchiature fornite sono in numero di 9 e non di 10 (n. 8 slot machines e n. 1 cambiamonete), sicché l'importo dovuto a tale titolo è di € 45.000,00. Si tratta di una penale certamente dovuta, alla luce del contratto e considerato anche che la corretta iscrizione al Ries è un onere dell'esercente presso cui le slot machines sono installate e non certamente un obbligo del fornitore delle stesse.
pagina 4 di 5 A tale importo vanno aggiunti € 2.354,36 ex art. 14 ed € 2.983,39 quale residuo delle somme anticipate sugli aggi;
per un totale di € 50.337,75.
*
Alla luce della rilevanza economica del contratto, le penali contrattualmente previste dalle parti (entrambe esperte del settore) non appaiono eccessive e non vi sono, pertanto, ragioni per procedere con la relativa riduzione.
*
Infine, con riferimento alla posizione della , deve rilevarsi che la firma della stessa Pt_2 sul “patto aggiuntivo” è effettuata solo in qualità di avallante.
Orbene, come è noto, l'avallante può opporre solo eccezioni reali che riguardano il titolo, visto che si tratta di una garanzia autonoma ed incondizionata
Pertanto, le eccezioni sollevate dalla stessa in questa sede non possono essere oggetto di esame.
*
Conclusivamente, quindi, la domanda attorea va accolta solo nel senso di ridurre l'importo dalla stessa dovuto ad € 50.337,75, oltre agli interessi al tasso legale dalla prima domanda (18.02.2022) al soddisfo.
*
L'esito del giudizio giustifica la compensazione per un quarto delle spese di lite, con condanna degli opponenti a rifondere a parte opposta i restanti tre quarti.
I compensi vanno determinati secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente svolta.
p.q.m.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e Parte_1
avverso l'atto di precetto cambiario notificato da , Parte_2 Controparte_1 così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, ridetermina l'importo dovuto dagli opponenti in € 50.337,75;
- per l'effetto, condanna gli opponenti al pagamento, in solido tra loro, in favore dell'opposta della somma di € 50.337,75, oltre interessi dalla domanda (18.02.2022) al soddisfo;
- condanna gli opponenti, in solido tra loro, a rifondere alla parte opposta i tre quarti delle spese e competenze di lite, nella misura di € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge, con compensazione del residuo un quarto. Lecce, 04.09.2025
Il giudice dr.ssa Annafrancesca Capone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Seconda Sezione civile – nella persona del giudice, dr.ssa Annafrancesca Capone, ha pronunciato all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 01 luglio 2025 la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 7894 del ruolo generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c.;
promosso da
in persona del legale rappresentante p.t., e , Parte_1 Parte_2 rapp.ti e difesi dagli avv.ti Giulio Bitonti e Giuseppe Grecuccio, giusta procura in calce all'atto di citazione;
- attrici/opponenti –
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Controparte_1
Giuseppe Romano, giusta procura allegata alla costituzione;
- convenuta/opposta –
Conclusioni: Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 01.07.2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai precedenti scritti ed alle memorie conclusive depositate in atti. La causa è stata poi trattenuta a sentenza.
Fatto e diritto
Hanno agito in giudizio e proponendo Parte_1 Parte_2 opposizione avverso l'atto di precetto cambiario notificato da per la Controparte_1 somma di € 56.933,69, oltre interessi, in virtù di titolo cambiario di € 55.328,75 del 13.12.2021 con scadenza prevista per la data del 14.03.2022, portato all'incasso, tornato impagato e, Per_ conseguentemente, protestato per atto Notar Dott. del 15.05.2022.
pagina 1 di 5 Hanno dedotto che:
1) sino al gennaio dell'anno 2020, presso il di , avente p. iva , Parte_1 Parte_1 P.IVA_1 erano installate alcune apparecchiature per il gioco (n. 8), di proprietà di e Parte_3 [...]
da Galatina;
CP_2
2) in conseguenza dell'operazione di polizia “Dirty Slot”, i fratelli sono stati arrestati ed è Pt_3 stato necessario cessare ogni rapporto commerciale con gli stessi;
3) è stato stipulato un nuovo contratto con altra società specializzata, la M. SLOT srl di Racale, con la quale si è concordata l'installazione di n. 8 apparecchiature;
4) nel mese di novembre 2021, i tornati in libertà, hanno chiesto di provvedere nuovamente, Pt_3 con insistenza, all'installazione delle loro apparecchiature;
5) il ha acconsentito alle richieste dei e, su loro suggerimento, in data 30.11.2021 la Pt_1 Pt_3 ditta individuale del è stata conferita in un nuovo soggetto economico giuridico - Pt_1 [...]
, al fine di ottenere poi l'iscrizione al RIES con un nuovo codice univoco Parte_1 necessario per l'installazione e collegamento delle slot, poiché alla ditta individuale risultavano
“collegate” le slot machine della M.Slot srl;
Contr
6) in data 12.01.2022, presso l'attività commerciale, si sono presentati degli agenti della che hanno accertato delle irregolarità con riferimento alle apparecchiature fornite da le Controparte_1 quali sono risultate installate presso un esercizio non presente sull'albo Ries e quindi sprovvisto delle necessarie autorizzazioni di legge;
7) per non incorrere in esose sanzioni da parte di ed incalzato Controparte_4 dalle continue diffide di M.SLOT, malgrado le “insistenze” dei fratelli il si è visto Pt_3 Pt_1 costretto a disinstallare le apparecchiature fornite da Intermedia srl poiché non in regola e a ripristinare nuovamente i dispositivi di proprietà della M. SLOT srl;
8) il ha chiesto ad Intermedia srl la rimozione dei dispositivi, ma i non solo hanno Pt_1 Pt_3 manifestato il loro fermo diniego, ma hanno posto in essere condotte “persuasive” tese ad imporre la permanenza delle suddette apparecchiature presso l'esercizio commerciale dell'odierno opponente;
9) successivamente, la con missiva del 18.02.2022, ha diffidato gli odierni istanti Controparte_1 al pagamento di € 55.328,75 per presunte penali maturate e, di poi, ha notificato atto di precetto cambiario per l'importo di € 56.933,69;
10) la scrittura privata disconosciuta è un “Contratto per l'installazione presso i locali dell'odierna opponente di apparecchi elettronici di cui all'art. 110 comma 6 e 7 del TULPS ed altre tipologie di apparecchi leciti” (8 per l'esattezza, più una macchina cambia monete) recante data 13.12.2021, per un periodo minimo di mesi 60, con patto aggiuntivo in cui è stato previsto il rilascio di cambiale in bianco a firma del debitore principale ( in favore di con Parte_1 CP_1 rinuncia da parte dell'emittente a qualunque eccezione di sorta (titolo sottoscritto per avallo anche da , moglie del sig. ); Parte_2 Parte_1
11) la cambiale è nulla perché è nulla la scrittura alla base della stessa;
12) la cambiale è stata sottoscritta in bianco, ossia mancante di un requisito imprescindibile;
13) le penali applicate non rispecchiano, comunque, il contenuto del contratto;
14) vi sono i presupposti per la riduzione della penale;
15) le clausole sottoscritte dalla , in qualità di consumatore, sono vessatorie. Pt_2
Si è costituita che ha ricostruito in modo differente i fatti di Controparte_1 causa sostenendo che: a) con è stato sottoscritto un contratto in data 09.12.2021 che Parte_1
è regolarmente proseguito fino al 28.01.2022, quando le 8 slot machines sono state scollegate e sostituite con analoghe macchinette della società M. Slot;
pagina 2 di 5 b) che il ha spiegato di avere acconsentito alla sostituzione delle apparecchiature, intimorito Pt_1 dalle pressanti minacce di , che insisteva per instaurare un rapporto con la Parte_4 società del come era accaduto fino a novembre 2021, quando l'attività era stata svolta dal Pt_1 in forma individuale;
Pt_1
c) verificata la situazione su richiesta del si è appreso che M Slot, in data 28.01.2022, su Pt_1 mandato del ha denunciato al RIES il c.d. "subentro di esercente" nonostante la Pt_1 [...]
fosse già regolarmente iscritta all'elenco soggetti RIES dalla data del Parte_1 Pt_1
06.12.2022 (iscrizione con proprio "codice univoco esercizio commerciale" su cui si era agganciata la per la corretta installazione presso l'esercizio delle proprie slot Controparte_5 machines); d) che il 02.02.2022, il ha inviato un messaggio whatsapp sull'utenza di , Pt_1 Controparte_2 con cui ha informato che la M. Slot aveva sporto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce e per conoscenza alla Guardia di Finanza di Leuca, nonché all' Controparte_6 sezione operativa di Lecce, un esposto con cui rappresentava la commissione del reato
[...] di cui all'art. 610 c.p.c. da parte di e di altra persona per l'avvenuto ripristino Controparte_2 delle apparecchiature della presso l'esercizio del CP_5 Pt_1
e) che , a quel punto, ha sporto querela nei confronti di del Dott. CP_1 Parte_4 per le fattispecie delittuose di cui agli art. 629, 513 e 640 c.p. nonché di cui agli Persona_2 art. 610 e 368 c.p., integrandola – in data 01.04.2022 – nei confronti del Pt_1
f) che, in data 01.02.2022, il rapporto commerciale è stato interrotto e, a parziale restituzione delle somme incassate, il ha deciso di consegnare alla società un assegno bancario Pt_1 Controparte_5 di € 10.000,00 con relativa ricevuta emessa dalla;
tale assegno è stato regolarmente Controparte_1 incassato dalla società beneficiaria senza alcuna rimostranza da parte del Pt_1 g) per recuperare la restante parte della somma incassata e le penali contrattualmente pattuite, la ha attivato il c.d. "patto aggiuntivo al contratto di installazione", che prevedeva una Controparte_1 garanzia sotto forma di rilascio di una cambiale in bianco con patto di riempimento successivo;
oltre a detrarre le somme restituite, al fine di non aggravare eccessivamente le conseguenze dell'inadempimento per la società del la ha limitato la propria richiesta alle Pt_1 Controparte_1 sole penali fisse relative alle infrazioni contrattuali commesse dall'esercente, dandone comunicazione con racc. 19-23.02.2022; h) che la condotta del consistita nel garantire una apprezzabile durata del rapporto Pt_1 contrattuale finalizzata ad ottenere una cospicua somma a titolo di acconto sui futuri aggi, si presenta quale artificio idoneo a conseguire un vantaggio patrimoniale indebito, giacché egli, dopo aver ottenuto le somme citate, ha cambiato noleggiatore;
i) il consulente grafologo incaricato dalla Procura ha accertato l'autografia delle firme apposte dal e dalla e gli stessi e hanno riconosciuto le firme dagli stessi apposte, Pt_1 Pt_2 Pt_1 Pt_2 in sede di ascolto a s.i.t. da parte della guardia di Finanza;
l) le contestazioni in diritto di parte attrice sono infondate.
Con provvedimento del 22.04.2024, è stata sospesa l'efficacia esecutiva del titolo. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta in atti dalle parti, con l'interrogatorio formale e la prova testi articolate dall'avv. Bitonti nella memoria istruttoria su due circostanze (9 e 16) e la prova contraria richiesta dall'avv. Romano, con i propri testi, sulle stesse circostanze
All'udienza del 01.07.2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
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pagina 3 di 5 Con riferimento al primo motivo di contestazione sollevato da parte attrice, deve rilevarsi come le prove assunte in corso di causa abbiano escluso la nullità della scrittura privata sottoscritta il 13.12.2021.
Difatti, è pacifico che le firme apposte si appartengono al ed alla (e questo Pt_1 Pt_2 non è mai stato disconosciuto dal stesso, come si evince anche dalle dichiarazioni rese in Pt_1 sede penale a sommarie informazioni) ed è, inoltre, da escludere che il abbia provveduto Pt_3 alla compilazione “contra pacta” dei documenti, sottoscritti dal in parte in bianco. Pt_1
Sul punto, deve infatti escludersi che il non fosse a conoscenza del contenuto del Pt_1 contratto sottoscritto: innanzitutto, ciò è improbabile, visto che – oltre al patto aggiuntivo – è stata anche sottoscritta la cambiale, il cui utilizzo non avrebbe avuto senso in caso di documentazione sottoscritta al solo fine di iscriversi al Ries;
in secondo luogo, il non è certo uno sprovveduto Pt_1 della materia (avendo già avuto precedenti contratti per la gestione delle slot machines) e deve perciò escludersi che – a fronte di un contratto che ha un rilievo economico importante – possa avere sottoscritto dei fogli completamente in bianco affidandosi e fidandosi della parola della sua controparte contrattuale, . Controparte_2
Peraltro, le prove acquisite in corso di causa (in particolare, la dichiarazione della teste
) non sono sufficienti a smentire le conclusioni di cui sopra;
il ricordo della teste è Tes_1 legato esclusivamente ad un episodio (che la teste non è riuscita a collocare temporalmente, riferendo solo che era accaduto “di giorno”) in cui – mentre serviva il caffè al tavolo davanti al quale erano seduti il ed il – avrebbe notato il firmare dei fogli completamente Pt_3 Pt_1 Pt_1 bianchi “a centro pagina e a fine pagina”: evidentemente il ricordo della teste non è preciso e, quindi, non è attendibile, visto che i fogli del “patto aggiuntivo” sono sottoscritti solo a fine pagina e non a centro pagina.
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Anche il secondo motivo di contestazione attorea è infondato.
La cambiale sottoscritta dal e dalla è una cambiale “in bianco” e non una Pt_1 Pt_2 cambiale “incompleta” (che si verifica quando la cambiale non ha tutti i requisiti essenziali nel momento in cui viene presentata per il pagamento): difatti, ritenuto valido il patto aggiuntivo di cui al punto precedente, la cambiale può essere portata all'incasso dopo che è stata compilata conformemente agli accordi raggiunti. Se il patto aggiuntivo è valido, per le ragioni esposte prima, anche la cambiale, compilata prima di essere portata all'incasso, è valida.
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Passando al terzo motivo di contestazione, il calcolo delle penali come effettuato da parte convenuta va in parte rivisto, alla luce delle seguenti considerazioni.
Come si evince dalla racc. del 18.02.2022, le penali applicate sono quelle di cui agli artt. 21 e 14; a ciò sono state aggiunte le somme concesse come anticipo sugli aggi.
Orbene, l'art. 21 del contratto prevedeva una penale di € 5.000,00 per ogni apparecchio (le altre penali ivi previste, di € 10,00 al giorno per ogni apparecchio, non sono state applicate dalla società convenuta, come dalla stessa espressamente affermato); l'art. 14 prevedeva un cambiamonete con € 2.000,00, oltre ad un fondo cassa.
L'unico calcolo scorretto, da rivedere, è quello che riguarda l'art. 21, visto che – come si evince dal documento di trasporto – le apparecchiature fornite sono in numero di 9 e non di 10 (n. 8 slot machines e n. 1 cambiamonete), sicché l'importo dovuto a tale titolo è di € 45.000,00. Si tratta di una penale certamente dovuta, alla luce del contratto e considerato anche che la corretta iscrizione al Ries è un onere dell'esercente presso cui le slot machines sono installate e non certamente un obbligo del fornitore delle stesse.
pagina 4 di 5 A tale importo vanno aggiunti € 2.354,36 ex art. 14 ed € 2.983,39 quale residuo delle somme anticipate sugli aggi;
per un totale di € 50.337,75.
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Alla luce della rilevanza economica del contratto, le penali contrattualmente previste dalle parti (entrambe esperte del settore) non appaiono eccessive e non vi sono, pertanto, ragioni per procedere con la relativa riduzione.
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Infine, con riferimento alla posizione della , deve rilevarsi che la firma della stessa Pt_2 sul “patto aggiuntivo” è effettuata solo in qualità di avallante.
Orbene, come è noto, l'avallante può opporre solo eccezioni reali che riguardano il titolo, visto che si tratta di una garanzia autonoma ed incondizionata
Pertanto, le eccezioni sollevate dalla stessa in questa sede non possono essere oggetto di esame.
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Conclusivamente, quindi, la domanda attorea va accolta solo nel senso di ridurre l'importo dalla stessa dovuto ad € 50.337,75, oltre agli interessi al tasso legale dalla prima domanda (18.02.2022) al soddisfo.
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L'esito del giudizio giustifica la compensazione per un quarto delle spese di lite, con condanna degli opponenti a rifondere a parte opposta i restanti tre quarti.
I compensi vanno determinati secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente svolta.
p.q.m.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e Parte_1
avverso l'atto di precetto cambiario notificato da , Parte_2 Controparte_1 così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, ridetermina l'importo dovuto dagli opponenti in € 50.337,75;
- per l'effetto, condanna gli opponenti al pagamento, in solido tra loro, in favore dell'opposta della somma di € 50.337,75, oltre interessi dalla domanda (18.02.2022) al soddisfo;
- condanna gli opponenti, in solido tra loro, a rifondere alla parte opposta i tre quarti delle spese e competenze di lite, nella misura di € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge, con compensazione del residuo un quarto. Lecce, 04.09.2025
Il giudice dr.ssa Annafrancesca Capone
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