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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/07/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Barenghi ha pronunciato, ai sensi dell'articolo 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nella causa RG 2440/2023, promossa da: Parte_1 difesa e rappresentata dall'Avv. PISTILLI MASSIMO
-ricorrente
CONTRO
Controparte_1 rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario dott. CP_2
delegato dal dirigente dell Controparte_3
-convenuto-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso promosso da parte ricorrente è fondato e deve essere accolto.
La ricorrente, sostiene di avere svolto mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei Contr docenti assunti a tempo indeterminato;
ciò nonostante, il violando il divieto di
, discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non ha corrisposto la somma di euro 500,00, da erogarsi ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata (e vincolata) all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali (si tratta la c.d. carta elettronica del docente — nel seguito per brevità anche solo "carta docente" o "carta" e dei "fondi" da accreditarsi su di essa); somma prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del
2015.
Poste tali premesse, parte ricorrente ha chiesto: accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico-bonus docenti - di Euro 500 annui mediante carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, la condanna Contr del alla creazione della carta elettronica e ad accreditarvi l'importo di euro
500,00 l'anno scolastico nel corso del quale ha reso la propria attività lavorativa di docente a tempo determinato. Il CP_1 convenuto si è costituito ritualmente in giudizio contestando nel merito la fondatezza della domanda per le ragioni illustrate nella memoria di costituzione. In subordine, il CP_1 ha chiesto che l'eventuale condanna abbia ad oggetto il riconoscimento della carta elettronica e non il pagamento di somme di denaro.
La causa, senza necessità di alcuna attività istruttoria, è stata decisa in seguito a discussione orale dei difensori delle parti, che hanno richiamato le conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi e poi in seguito a trattazione con modalità cartolare.
Contr Il difensore del ha dato atto che la ricorrente all'epoca del deposito del ricorso e tutt'ora è inserita nell'organizzazione scolastica, con contratto a tempo determinato con scadenza al 30/06/2025.
Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.
È altresì pacifico che la ricorrente non abbia percepito il beneficio della carta docente, in relazione ai periodi di lavoro corrispondenti alla vigenza dei contratti a termine.
Quanto alla disciplina applicabile alla prestazione oggetto delle domande, la carta elettronica del docente è stata istituita con l'art. 1, co. 121 ss. legge n. 107/2015.bDa ultimo la Corte di Cassazione, con sentenza pronunciata su rinvio pregiudiziale ex art
363 bis c.p.c. (Cass. 27 ottobre 2023 n. 29961), ha poi chiarito, nella materia de qua, quanto segue:-la carta docente e la relativa disciplina hanno precipuamente riguardo
[v. ricognizione normativa di cui supra] al piano formativo e dell'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle “dotazioni lavorative individuali in senso stretto"; -la "taratura" dell'importo della carta "in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima"; si tratta, dunque, di istituto di "sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale", rispondente ad una “scelta di discrezionalità normativa”; non è, peraltro, quello in discorso, 1" unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata Contr dell'impegno didattico";-l'obbligazione del relativa alla carta docente, è una و
obbligazione di pagamento a scopo vincolato e la sua fruizione è in "obiettivo collegamento... con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico"; in effetti, ai sensi del d.P.C.M.
28.11.2016, il diritto del lavoratore alla carta si estingue al momento della cessazione dal servizio;
-la carta è normativamente destinata al solo personale di ruolo, facendo eccezione, per l'anno 2023, la previsione di cui al d.l. n. 69/2023 (v. supra), relativa alle supplenze annuali, su organico di diritto;
-il riferimento, nella disciplina della carta, all'anno scolastico", non consente, anche alla luce della normativa UE e della decisione della CGUE sopra menzionata, di escludere "da un'identica percezione”
[dunque, si esclude qui l'attribuzione pro quota] "quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura"; si tratta del resto di
"lavoratori che rendono una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato"; -non può incidere sul diritto al beneficio, a fronte di tali supplenze (di durata commisurata all'anno scolastico), l'eventuale orario part time (orario comunque "tarato sull'intero anno scolastico");-la carta spetta in misura piena, dunque, ai supplenti annuali su vacanze dell'organico di diritto, al 31 agosto, e su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
-irrilevante è la precedente assegnazione, in corso di a.s., di supplenze brevi, se comunque venga poi conferita una supplenza
"annuale" (al 30 giugno o al 31 agosto), perché tale circostanza è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla carta del docente;
Risulta altresì provato il ricorrente ha prestato servizio come supplente per l'intera durata degli anni scolastici.
La Suprema Corte, intervenuta nel procedimento ex art 363 bis CPC, ha dettato i seguenti principi: l'azione consentita al lavoratore, in generale, è l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame;
la carta è utilizzabile secondo le modalità previste in via generale, senza che vi ostino la mancanza di tempestiva domanda e la decadenza biennale generalmente prevista;
il diritto alla prestazione si converte in diritto al risarcimento del danno, secondo i principi generali, solo in caso d'impossibilità della prestazione o di carenza d'interesse in capo alle parti del rapporto;
Contr del pari permane, in tali casi, l'interesse del all'adempimento con modalità specifiche;
la cessazione dal servizio comporta l'estinzione del diritto alla prestazione della carta per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione di scopo;
rispetto al personale precario, la nozione di 'cessazione' va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
Non vi sono pertanto motivi ostativi al riconoscimento alla ricorrente della carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023.
Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione,
dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire della prestazione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 ("carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”), del valore di euro 500,00 per ogni anno scolastico;
per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire della carta elettronica per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
condanna il Controparte_1 in persona del Controparte_5
a rifondere alla ricorrente le spese di lite, spese che liquida in complessivi € 1030,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, ed accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Genova, il 17/07/2025
IL GIUDICE
Alessandro Barenghi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Barenghi ha pronunciato, ai sensi dell'articolo 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nella causa RG 2440/2023, promossa da: Parte_1 difesa e rappresentata dall'Avv. PISTILLI MASSIMO
-ricorrente
CONTRO
Controparte_1 rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario dott. CP_2
delegato dal dirigente dell Controparte_3
-convenuto-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso promosso da parte ricorrente è fondato e deve essere accolto.
La ricorrente, sostiene di avere svolto mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei Contr docenti assunti a tempo indeterminato;
ciò nonostante, il violando il divieto di
, discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non ha corrisposto la somma di euro 500,00, da erogarsi ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata (e vincolata) all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali (si tratta la c.d. carta elettronica del docente — nel seguito per brevità anche solo "carta docente" o "carta" e dei "fondi" da accreditarsi su di essa); somma prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del
2015.
Poste tali premesse, parte ricorrente ha chiesto: accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico-bonus docenti - di Euro 500 annui mediante carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, la condanna Contr del alla creazione della carta elettronica e ad accreditarvi l'importo di euro
500,00 l'anno scolastico nel corso del quale ha reso la propria attività lavorativa di docente a tempo determinato. Il CP_1 convenuto si è costituito ritualmente in giudizio contestando nel merito la fondatezza della domanda per le ragioni illustrate nella memoria di costituzione. In subordine, il CP_1 ha chiesto che l'eventuale condanna abbia ad oggetto il riconoscimento della carta elettronica e non il pagamento di somme di denaro.
La causa, senza necessità di alcuna attività istruttoria, è stata decisa in seguito a discussione orale dei difensori delle parti, che hanno richiamato le conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi e poi in seguito a trattazione con modalità cartolare.
Contr Il difensore del ha dato atto che la ricorrente all'epoca del deposito del ricorso e tutt'ora è inserita nell'organizzazione scolastica, con contratto a tempo determinato con scadenza al 30/06/2025.
Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.
È altresì pacifico che la ricorrente non abbia percepito il beneficio della carta docente, in relazione ai periodi di lavoro corrispondenti alla vigenza dei contratti a termine.
Quanto alla disciplina applicabile alla prestazione oggetto delle domande, la carta elettronica del docente è stata istituita con l'art. 1, co. 121 ss. legge n. 107/2015.bDa ultimo la Corte di Cassazione, con sentenza pronunciata su rinvio pregiudiziale ex art
363 bis c.p.c. (Cass. 27 ottobre 2023 n. 29961), ha poi chiarito, nella materia de qua, quanto segue:-la carta docente e la relativa disciplina hanno precipuamente riguardo
[v. ricognizione normativa di cui supra] al piano formativo e dell'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle “dotazioni lavorative individuali in senso stretto"; -la "taratura" dell'importo della carta "in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima"; si tratta, dunque, di istituto di "sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale", rispondente ad una “scelta di discrezionalità normativa”; non è, peraltro, quello in discorso, 1" unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata Contr dell'impegno didattico";-l'obbligazione del relativa alla carta docente, è una و
obbligazione di pagamento a scopo vincolato e la sua fruizione è in "obiettivo collegamento... con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico"; in effetti, ai sensi del d.P.C.M.
28.11.2016, il diritto del lavoratore alla carta si estingue al momento della cessazione dal servizio;
-la carta è normativamente destinata al solo personale di ruolo, facendo eccezione, per l'anno 2023, la previsione di cui al d.l. n. 69/2023 (v. supra), relativa alle supplenze annuali, su organico di diritto;
-il riferimento, nella disciplina della carta, all'anno scolastico", non consente, anche alla luce della normativa UE e della decisione della CGUE sopra menzionata, di escludere "da un'identica percezione”
[dunque, si esclude qui l'attribuzione pro quota] "quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura"; si tratta del resto di
"lavoratori che rendono una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato"; -non può incidere sul diritto al beneficio, a fronte di tali supplenze (di durata commisurata all'anno scolastico), l'eventuale orario part time (orario comunque "tarato sull'intero anno scolastico");-la carta spetta in misura piena, dunque, ai supplenti annuali su vacanze dell'organico di diritto, al 31 agosto, e su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
-irrilevante è la precedente assegnazione, in corso di a.s., di supplenze brevi, se comunque venga poi conferita una supplenza
"annuale" (al 30 giugno o al 31 agosto), perché tale circostanza è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla carta del docente;
Risulta altresì provato il ricorrente ha prestato servizio come supplente per l'intera durata degli anni scolastici.
La Suprema Corte, intervenuta nel procedimento ex art 363 bis CPC, ha dettato i seguenti principi: l'azione consentita al lavoratore, in generale, è l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame;
la carta è utilizzabile secondo le modalità previste in via generale, senza che vi ostino la mancanza di tempestiva domanda e la decadenza biennale generalmente prevista;
il diritto alla prestazione si converte in diritto al risarcimento del danno, secondo i principi generali, solo in caso d'impossibilità della prestazione o di carenza d'interesse in capo alle parti del rapporto;
Contr del pari permane, in tali casi, l'interesse del all'adempimento con modalità specifiche;
la cessazione dal servizio comporta l'estinzione del diritto alla prestazione della carta per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione di scopo;
rispetto al personale precario, la nozione di 'cessazione' va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
Non vi sono pertanto motivi ostativi al riconoscimento alla ricorrente della carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023.
Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione,
dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire della prestazione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 ("carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”), del valore di euro 500,00 per ogni anno scolastico;
per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire della carta elettronica per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
condanna il Controparte_1 in persona del Controparte_5
a rifondere alla ricorrente le spese di lite, spese che liquida in complessivi € 1030,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, ed accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Genova, il 17/07/2025
IL GIUDICE
Alessandro Barenghi