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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/04/2025, n. 5408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5408 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 21080 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
ATTRICE Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Fabio De Stefano
e
CONVENUTA CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Massimino Lo Conte
MOTIVI DELLA DECISIONE
– in qualità di condomina del condominio di via Portuense n. 312 in Parte_1
Roma – ha proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nei personali confronti dell'amministratore chiedendone – in via principale – la condanna a CP_1
consentire l'accesso e l'estrazione in copia della documentazione condominiale specificata nella lettera raccomandata a/r del 7.8.2020.
L'attrice ha dedotto a sostegno di aver richiesto – con la suddetta raccomandata del
7.8.2020 – la visione della documentazione condominiale ivi specificata, ma la convenuta non vi ha acconsentito in violazione degli artt. 1130 bis e 1129, secondo comma, cod. civ..
La convenuta – nel costituirsi – ha chiesto in via principale il rigetto della domanda e
– in via subordinata – la declaratoria di cessata materia del contendere in considerazione delle produzioni documentali contestualmente effettuate in giudizio.
All'udienza del 30.6.2021 è stato convertito il rito da sommario ad ordinario di cognizione e sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183,
sesto comma, c.p.c..
Depositate le memorie istruttorie autorizzate ed esperito l'interrogatorio formale della convenuta, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed infine trattenuta in decisione all'udienza del 14.1.2025.
Il Tribunale – sulla base di tali premesse – osserva quanto segue.
Deve darsi atto della cessata materia del contendere in quanto la stessa attrice – a seguito delle produzioni effettuate in giudizio dalla convenuta – ha concluso in tal senso (dimostrando di non avere ulteriore interesse alla consegna di altri eventuali documenti) ed ha insistito solamente per la rifusione delle spese processuali.
Resta dunque solo da valutare – ai fini della soccombenza virtuale – l'originaria fondatezza della domanda (avendo anche la convenuta concluso per il rimborso delle spese processuali).
Deve premettersi che – secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità – “In tema di condominio negli edifici, ciascun condomino ha la facoltà di
ottenere dall'amministratore l'esibizione dei documenti contabili non soltanto in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, ma
anche al di fuori di tale sede, senza la necessità di specificare la ragione per la quale
egli intende prendere visione o estrarre copia dei documenti medesimi, sempre che
l'esercizio di tale potere non intralci l'attività amministrativa e non sia contrario ai
principi di correttezza, ed i relativi costi siano assunti dai condomini istanti” (cfr. fra tutte, Cass. 15159/2001).
Parte attrice – nella fattispecie – ha provato di aver richiesto all'amministratore la visione della documentazione specificamente individuatala nella lettera raccomandata a/r del 7.8.2020 (cfr. all. 5 del ricorso), a fronte della quale la convenuta – con mail
del suo procuratore in data 30.10.2020 – ha replicato con contestazioni ultronee rispetto alla richiesta di visione (cfr. all. 6 del ricorso).
La convenuta – costituendosi in giudizio – ha tuttavia prodotto tutta la documentazione condominiale che riferisce essere in suo possesso (cfr. all. 3, 5, 6 e 7
della memoria di costituzione).
Deve rilevarsi – in proposito – che soltanto la delibera prodotta del 7.2.2011 (sulla regolamentazione dei posti auto) poteva ritenersi compresa fra i documenti previamente richiesti dall'attrice con la missiva del 7.8.2020 (in quanto riferibile alla più ampia richiesta relativa al “registro verbali assembleari dal 2010 ad oggi”).
Parte attrice – nel concludere per la cessata materia del contendere – ha però
dimostrato di non avere interesse alla consegna di ulteriore documentazione che –
pertanto – deve presumersi inesistente o comunque mai stata in possesso della
convenuta. Ne discende – in conclusione – un'originaria fondatezza solo parziale della pretesa azionata tale da comportare una reciproca soccombenza virtuale e la conseguente compensazione delle spese processuali (cfr. Cass. 20888/2018: “La nozione di
soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti
delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), si verifica – anche in relazione al
principio di causalità – nell'ipotesi in cui vi sia una pluralità di domande
contrapposte, accolte o rigettate e che siano cumulate nel medesimo processo fra le
stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa
articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e
rigettati gli altri”).
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese del giudizio.
8.4.2025. IL GIUDICE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 21080 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
ATTRICE Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Fabio De Stefano
e
CONVENUTA CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Massimino Lo Conte
MOTIVI DELLA DECISIONE
– in qualità di condomina del condominio di via Portuense n. 312 in Parte_1
Roma – ha proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nei personali confronti dell'amministratore chiedendone – in via principale – la condanna a CP_1
consentire l'accesso e l'estrazione in copia della documentazione condominiale specificata nella lettera raccomandata a/r del 7.8.2020.
L'attrice ha dedotto a sostegno di aver richiesto – con la suddetta raccomandata del
7.8.2020 – la visione della documentazione condominiale ivi specificata, ma la convenuta non vi ha acconsentito in violazione degli artt. 1130 bis e 1129, secondo comma, cod. civ..
La convenuta – nel costituirsi – ha chiesto in via principale il rigetto della domanda e
– in via subordinata – la declaratoria di cessata materia del contendere in considerazione delle produzioni documentali contestualmente effettuate in giudizio.
All'udienza del 30.6.2021 è stato convertito il rito da sommario ad ordinario di cognizione e sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183,
sesto comma, c.p.c..
Depositate le memorie istruttorie autorizzate ed esperito l'interrogatorio formale della convenuta, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed infine trattenuta in decisione all'udienza del 14.1.2025.
Il Tribunale – sulla base di tali premesse – osserva quanto segue.
Deve darsi atto della cessata materia del contendere in quanto la stessa attrice – a seguito delle produzioni effettuate in giudizio dalla convenuta – ha concluso in tal senso (dimostrando di non avere ulteriore interesse alla consegna di altri eventuali documenti) ed ha insistito solamente per la rifusione delle spese processuali.
Resta dunque solo da valutare – ai fini della soccombenza virtuale – l'originaria fondatezza della domanda (avendo anche la convenuta concluso per il rimborso delle spese processuali).
Deve premettersi che – secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità – “In tema di condominio negli edifici, ciascun condomino ha la facoltà di
ottenere dall'amministratore l'esibizione dei documenti contabili non soltanto in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, ma
anche al di fuori di tale sede, senza la necessità di specificare la ragione per la quale
egli intende prendere visione o estrarre copia dei documenti medesimi, sempre che
l'esercizio di tale potere non intralci l'attività amministrativa e non sia contrario ai
principi di correttezza, ed i relativi costi siano assunti dai condomini istanti” (cfr. fra tutte, Cass. 15159/2001).
Parte attrice – nella fattispecie – ha provato di aver richiesto all'amministratore la visione della documentazione specificamente individuatala nella lettera raccomandata a/r del 7.8.2020 (cfr. all. 5 del ricorso), a fronte della quale la convenuta – con mail
del suo procuratore in data 30.10.2020 – ha replicato con contestazioni ultronee rispetto alla richiesta di visione (cfr. all. 6 del ricorso).
La convenuta – costituendosi in giudizio – ha tuttavia prodotto tutta la documentazione condominiale che riferisce essere in suo possesso (cfr. all. 3, 5, 6 e 7
della memoria di costituzione).
Deve rilevarsi – in proposito – che soltanto la delibera prodotta del 7.2.2011 (sulla regolamentazione dei posti auto) poteva ritenersi compresa fra i documenti previamente richiesti dall'attrice con la missiva del 7.8.2020 (in quanto riferibile alla più ampia richiesta relativa al “registro verbali assembleari dal 2010 ad oggi”).
Parte attrice – nel concludere per la cessata materia del contendere – ha però
dimostrato di non avere interesse alla consegna di ulteriore documentazione che –
pertanto – deve presumersi inesistente o comunque mai stata in possesso della
convenuta. Ne discende – in conclusione – un'originaria fondatezza solo parziale della pretesa azionata tale da comportare una reciproca soccombenza virtuale e la conseguente compensazione delle spese processuali (cfr. Cass. 20888/2018: “La nozione di
soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti
delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), si verifica – anche in relazione al
principio di causalità – nell'ipotesi in cui vi sia una pluralità di domande
contrapposte, accolte o rigettate e che siano cumulate nel medesimo processo fra le
stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa
articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e
rigettati gli altri”).
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese del giudizio.
8.4.2025. IL GIUDICE