TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/11/2025, n. 1879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1879 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4708/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA CONTENZIOSO - I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Antonio Buccaro Presidente Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice Relatore Dott.ssa Stefania Rignanese Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4708/2024, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CINZIA Parte_1 CodiceFiscale_1 PETRIGNANO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in San Ferdinando di Puglia (FG) alla Via Galliano, n.33, RICORRENTE CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 RESISTENTE - CONTUMACE E con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia.
CONCLUSIONI: il ricorrente concludeva come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 15.09.2025. Il Pubblico Ministero ha concluso con parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 14.10.2024, per il tramite del proprio difensore, chiedeva a Parte_1 codesto Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 26.08.2010 in San Ferdinando di Puglia (BT) con , regolarmente trascritto nel Controparte_1 Registro degli atti di matrimonio del corrispondente Comune nell'anno 2010 (Atto n. 27, Parte II, Serie A, anno 2010), in regime di separazione dei beni e dal quale nascevano i figli, tutti minori, , il Per_1 20.02.2010, il 18.02.2012 e , il 18.11.2017. Persona_2 Per_3 La ricorrente, in particolare, deduceva che, per effetto del venir meno l'affectio coniugalis, i coniugi chiedevano ed ottenevano dal Tribunale di Foggia, il 20.03.2022, l'omologa della separazione consensuale e che dalla data dell'udienza presidenziale del giudizio di separazione, celebrata il 20.05.2021, hanno sempre vissuto separati, senza che tra gli stessi sia mai intervenuta riconciliazione. All'udienza di prima comparizione, tenutasi il 15.01.2025, fissata con decreto del Presidente n.14439/2024 del 28.10.2024, il Giudice designato, rilevata la regolarità della notifica del ricorso nei confronti del resistente non costituito, ne dichiarava la contumacia, dava atto, per l'effetto, dell'impossibilità del tentativo di conciliazione ed emetteva, nell'interesse della ricorrente e dei minori, i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.
pagina 1 di 6 Il Giudice relatore, a scioglimento della riserva assunta nella successiva udienza del 15.09.2025, tratteneva la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio e mandando al PM per il parere di competenza.
*****
1. Sulla contumacia di parte resistente Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati al resistente, essendo state compiute le relative formalità. Il resistente, anche se ha avuto conoscenza del presente procedimento, non ha inteso costituirsi. Pertanto, va ribadita la sua contumacia.
2. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento. In data 20.03.2022 è stato depositato il provvedimento emesso dal Tribunale di Foggia che pronunciava la separazione personale tra essi coniugi e, in conformità al disposto di cui all'art. 3, della legge 1 dic. 1970, n. 898 - come sostituito dall'art. 5 della legge 6 marzo 1987, n. 74 e dall'art. 1 della legge n. 55/2015 - e all'art. 8, co. 13°, della legge n. 74/87, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti è stata proposta a seguito dell'ampio decorso, senza interruzione, dei termini di legge per potere chiedere la pronuncia divorzile e, cioè, a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, per il tentativo di conciliazione rimasto infruttuoso, nella già menzionata procedura di separazione. Ricorre pure l'altra condizione di legge ai fini dell'invocata pronunzia di divorzio, essendo concreta l'impossibilità di ricostituire la comunione - spirituale e materiale - tra i coniugi (art. 2 della legge n. 898/1970), come si desume dallo stesso comportamento delle parti e dalla mancata costituzione in giudizio del resistente. Sussistendo, pertanto, tutti i presupposti di legge, va senz'altro pronunciata la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, divenuto ormai soltanto un mero vincolo formale, privo di qualsiasi contenuto.
3. Sull'assegno divorzile. La ricorrente, nel riportarsi al proprio atto introduttivo, concludeva chiedendo di disporsi in suo favore un assegno divorzile di €100,00, a conferma di quanto stabilito dal Giudice nell'ordinanza del 15.01.2025. È, infatti, previsto dall'art. 5, L. 898/1970, nel testo modificato dalla L. n.74/87, che il Tribunale, con la sentenza che pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, possa disporre l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro coniuge un assegno, “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”, tenendo conto “delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”. Pertanto, ai fini dell'attribuzione e della determinazione dell'assegno divorzile, è necessario tenere conto dei criteri richiamati dalla precitata norma, così come interpretati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la ben nota sentenza n. 18287/2018, che costituisce il punto di approdo di una profonda evoluzione giurisprudenziale in subiecta materia.
pagina 2 di 6 In particolare, con la citata pronuncia, la Suprema Corte, nel rilevare che “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, “frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.” che costituiscono “l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”, ha riconosciuto all'assegno divorzile una natura composita, vale a dire non una mera funzione assistenziale, ma anche perequativo e compensativa, e cioè finalizzata a riconoscere e valorizzare il contributo fornito dal coniuge alla realizzazione della vita familiare, anche in termini non patrimoniali. La determinazione dell'assegno, pertanto, deve tenere conto non solo della disparità economica tra le parti, ma anche del ruolo svolto dal coniuge richiedente nel corso del matrimonio, in una prospettiva di equità sostanziale. Infatti, “il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico – patrimoniali delle parti, in considerazione del contribuito fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (Cass. civ. Sez. Unite sent. n.18287/2018). Per cui, alla luce di tale orientamento, il Tribunale può disporre l'obbligo in capo al coniuge di somministrare un assegno all'altro svolgendo una valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, che dia conto del contributo apportato dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale della famiglia. Infatti, uno dei coniugi, nella conduzione della vita familiare, ben può aver deciso di dedicarsi interamente alla famiglia, incidendo tale scelta sul profilo economico-patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine del matrimonio. Pertanto, si può affermare che la funzione dell'assegno divorzile non è tanto finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge, in base a scelte compiute e condivise dall'altro coniuge di dedicarsi interamente alla famiglia, sacrificando le proprie aspettative professionali ed economiche, incidendo, per altro, la durata del vincolo coniugale e l'età del richiedente. Orbene, alla luce di quanto sin qui esposto, sussistono le condizioni per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore di Infatti, dalle difese e argomentazioni svolte nel procedimento, Parte_1 oltre che dalla documentazione prodotta, è emerso che la ricorrente non gode di adeguati redditi propri e ciò in quanto, in accordo con il marito, avuto conto anche disinteresse dello stesso nei confronti della prole, si è dedicata in maniera prevalente alla famiglia durante i 15 anni di vita matrimoniale, avendo cura dei tre figli, di anni 15, di anni 13 e , di anni 8, e, in generale, della Per_1 Persona_2 Per_3 gestione della vita familiare;
ragion per cui, mentre il resistente ha potuto sempre dedicarsi alla propria attività lavorativa, ha dedicato le proprie energie in seno alla famiglia, non essendo Parte_1 emersi elementi di segno contrario nel corso del giudizio.
Per questi motivi
, deve esserle riconosciuto un assegno divorzile proprio per l'apporto dato dalla stessa alla cura della famiglia. Non sono emersi elementi sopravvenuti rispetto a quanto già esaminato in sede di ordinanza del Giudice;
per questo, appare equo accogliere la richiesta della ricorrente, ponendo a carico del resistente un assegno divorzile mensile di euro 100,00, nei termini di cui in dispositivo.
4. Sull'affidamento, collocazione e diritto di visita dei figli. Con riguardo alla richiesta di affido e di collocazione dei figli, si deve precisare, come noto, che l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del Codice civile. pagina 3 di 6 L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura. Ai sensi dell'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore;
inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. civ. sent. n. 18867/2011). La Suprema Corte, inoltre, ha statuito che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593). Ebbene, il Tribunale ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dalla regola legale ex art. 337 ter c.c. dell'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, regime di affidamento richiesto dalla stessa ricorrente, atteso che nel corso del giudizio non sono emersi profili di concreta e grave inidoneità genitoriale tali da ritenere consigliabile il diverso regime dell'affidamento esclusivo. Pertanto, questo Collegio ritiene di dover confermare sul punto l'ordinanza del 15.01.2025 che aveva già previsto il regime dell'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocazione stabile presso la madre, con la quale i minori hanno sempre vissuto dal momento della separazione tra le parti, tenuto conto del principio del best interest del minore che deve guidare il Tribunale nelle decisioni da adottare in ordine alla prole. Per quanto riguarda le visite padre-figli, queste vanno calendarizzate secondo quanto già disposto nella precitata ordinanza, nel senso che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figli vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 18:00 alle 21:00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto.
5. Sull'assegno di mantenimento in favore dei figli. La ricorrente ha chiesto porre a carico del resistente il versamento di un assegno mensile di mantenimento per i minori di €450,00 (€150,00 per ciascun figlio). Per quanto concerne il mantenimento del figlio della coppia, va osservato, che ai sensi dell'art. 316 bis c.c. grava su entrambi i genitori, in proporzione delle proprie disponibilità economiche, l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli. Ritiene il Collegio, in assenza di circostanze sopravvenute, di dover sul punto confermare le statuizioni adottate con l'ordinanza del 15.01.2025. Va dunque posto a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori Controparte_1
, e , versando ad la somma mensile di €450,00 (€150,00 Per_1 Persona_2 Per_3 Parte_1 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio, così come individuate nel Protocollo del 18/3/2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia. pagina 4 di 6 Per quanto riguarda l'Assegno Unico Universale, istituito con D.Lgs. n. 230 del 2021, entrambi i genitori, ricorrendone i presupposti previsti dal menzionato decreto legislativo, possono farne richiesta, con la corresponsione di tale assegno ad entrambi nella misura. Nel caso in esame, avuto conto della condizione reddituale della ricorrente, il precitato assegno sarà corrisposto alla madre per l'intero.
6. Sull'assegnazione della casa coniugale
Quanto alla richiesta di assegnazione della casa coniugale formulata dalla ricorrente, questa deve essere accolta, avuto conto che tutti i figli minori, sono collocati prevalentemente presso la madre. Come sostenuto dalla granitica giurisprudenza di legittimità e di merito, infatti, la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, e può perciò essere assegnata al genitore collocatario del minore o del figlio maggiorenne non autosufficiente (cfr. ex multis Cass. n. 25604/2018 e Cass. n. 32231/2018).
7. Sul rilascio dei passaporti
Il ricorrente ha chiesto che “Le parti dovranno prestare consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto” Al riguardo, va innanzitutto precisato che dal 2012 non è più necessaria l'apposizione sui passaporti dei genitori del visto per l'espatrio dei figli minori, dovendo un minore viaggiare nei Paesi dell'U.E. o extra U.E. munito di un proprio documento di identità valido per l'espatrio oppure del passaporto. Per quanto riguarda il rilascio della carta di identità valida per l'espatrio o del passaporto (a cui quest'ultimo è equipollente), ove si tratti di minori, vi deve essere l'autorizzazione di entrambi i genitori e, solo in caso di contrasto tra gli stessi si rende necessario l'intervento dell'Autorità giudiziaria. Orbene, avuto conto che, nel caso di specie, sul punto, non è emerso alcun contrasto tra le parti, tale domanda della ricorrente deve ritenersi inammissibile.
8. Sulle spese di giudizio
Le spese, atteso l'esito della lite, devono porsi a carico del resistente soccombente;
le stesse sono liquidate ex d.m. 147 del 13.08.2022, sulla base dei valori medi dello scaglione (sino ad € 26.000,00), ridotti del 30% in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate (nulla è dovuto per la fase istruttoria, non tenutasi). Poiché la ricorrente risulta ammessa in via provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite vengono liquidate già ridotte del 50% ai sensi dell'art. 130, D.P.R. 115/02, disponendosi il pagamento in favore dello Stato ex art. 133, D.P.R. cit.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San Ferdinando di Puglia (BT) in data 26.08.2010 tra , nato a [...] il [...] e Controparte_1
nata a [...] il [...] (Atto n.27, Parte II, Serie A, anno Parte_1 2010);
• ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
pagina 5 di 6 • affida i figli minorenni , e ad entrambi i genitori, prevedendo Per_1 Persona_2 Per_3 che restino collocati prevalentemente presso la madre;
• disciplina il diritto di visita paterno come da parte motiva;
• assegna la casa familiare a affinché continui ad abitarla assieme ai figli Parte_1 minorenni e;
Per_1 Persona_2 Per_3
• pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Controparte_1 minorenni , e , collocati presso la madre, mediante il versamento Per_1 Persona_2 Per_3 a entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €450,00 (€150,00 ciascuno), Parte_1 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse dei predetti figli, così come previste dal Protocollo siglato tra il Tribunale di Foggia e il COA;
• riconosce il diritto della madre, di richiedere e percepire il 100% Parte_1 dell'A.U.U. spettante per i figli minori;
• dichiara inammissibile la domanda diretta ad ottenere il reciproco assenso al rilascio dei passaporti;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di Controparte_1 Parte_1 assegno divorzile, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di €100,00, oltre rivalutazione Istat;
• condanna il resistente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi €1.188,95 (già ridotti del 50% ai sensi dell'art. 130, D.P.R. 115/02) per compensi professionali, oltre accessori di legge, disponendo che, in forza dell'art. 133, D.P.R. 115/02, il pagamento avvenga in favore dello Stato. Così deciso in Foggia nella Camera di consiglio del 21.10.2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA CONTENZIOSO - I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Antonio Buccaro Presidente Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice Relatore Dott.ssa Stefania Rignanese Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4708/2024, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CINZIA Parte_1 CodiceFiscale_1 PETRIGNANO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in San Ferdinando di Puglia (FG) alla Via Galliano, n.33, RICORRENTE CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 RESISTENTE - CONTUMACE E con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia.
CONCLUSIONI: il ricorrente concludeva come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 15.09.2025. Il Pubblico Ministero ha concluso con parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 14.10.2024, per il tramite del proprio difensore, chiedeva a Parte_1 codesto Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 26.08.2010 in San Ferdinando di Puglia (BT) con , regolarmente trascritto nel Controparte_1 Registro degli atti di matrimonio del corrispondente Comune nell'anno 2010 (Atto n. 27, Parte II, Serie A, anno 2010), in regime di separazione dei beni e dal quale nascevano i figli, tutti minori, , il Per_1 20.02.2010, il 18.02.2012 e , il 18.11.2017. Persona_2 Per_3 La ricorrente, in particolare, deduceva che, per effetto del venir meno l'affectio coniugalis, i coniugi chiedevano ed ottenevano dal Tribunale di Foggia, il 20.03.2022, l'omologa della separazione consensuale e che dalla data dell'udienza presidenziale del giudizio di separazione, celebrata il 20.05.2021, hanno sempre vissuto separati, senza che tra gli stessi sia mai intervenuta riconciliazione. All'udienza di prima comparizione, tenutasi il 15.01.2025, fissata con decreto del Presidente n.14439/2024 del 28.10.2024, il Giudice designato, rilevata la regolarità della notifica del ricorso nei confronti del resistente non costituito, ne dichiarava la contumacia, dava atto, per l'effetto, dell'impossibilità del tentativo di conciliazione ed emetteva, nell'interesse della ricorrente e dei minori, i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.
pagina 1 di 6 Il Giudice relatore, a scioglimento della riserva assunta nella successiva udienza del 15.09.2025, tratteneva la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio e mandando al PM per il parere di competenza.
*****
1. Sulla contumacia di parte resistente Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati al resistente, essendo state compiute le relative formalità. Il resistente, anche se ha avuto conoscenza del presente procedimento, non ha inteso costituirsi. Pertanto, va ribadita la sua contumacia.
2. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento. In data 20.03.2022 è stato depositato il provvedimento emesso dal Tribunale di Foggia che pronunciava la separazione personale tra essi coniugi e, in conformità al disposto di cui all'art. 3, della legge 1 dic. 1970, n. 898 - come sostituito dall'art. 5 della legge 6 marzo 1987, n. 74 e dall'art. 1 della legge n. 55/2015 - e all'art. 8, co. 13°, della legge n. 74/87, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti è stata proposta a seguito dell'ampio decorso, senza interruzione, dei termini di legge per potere chiedere la pronuncia divorzile e, cioè, a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, per il tentativo di conciliazione rimasto infruttuoso, nella già menzionata procedura di separazione. Ricorre pure l'altra condizione di legge ai fini dell'invocata pronunzia di divorzio, essendo concreta l'impossibilità di ricostituire la comunione - spirituale e materiale - tra i coniugi (art. 2 della legge n. 898/1970), come si desume dallo stesso comportamento delle parti e dalla mancata costituzione in giudizio del resistente. Sussistendo, pertanto, tutti i presupposti di legge, va senz'altro pronunciata la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, divenuto ormai soltanto un mero vincolo formale, privo di qualsiasi contenuto.
3. Sull'assegno divorzile. La ricorrente, nel riportarsi al proprio atto introduttivo, concludeva chiedendo di disporsi in suo favore un assegno divorzile di €100,00, a conferma di quanto stabilito dal Giudice nell'ordinanza del 15.01.2025. È, infatti, previsto dall'art. 5, L. 898/1970, nel testo modificato dalla L. n.74/87, che il Tribunale, con la sentenza che pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, possa disporre l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro coniuge un assegno, “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”, tenendo conto “delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”. Pertanto, ai fini dell'attribuzione e della determinazione dell'assegno divorzile, è necessario tenere conto dei criteri richiamati dalla precitata norma, così come interpretati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la ben nota sentenza n. 18287/2018, che costituisce il punto di approdo di una profonda evoluzione giurisprudenziale in subiecta materia.
pagina 2 di 6 In particolare, con la citata pronuncia, la Suprema Corte, nel rilevare che “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, “frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.” che costituiscono “l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”, ha riconosciuto all'assegno divorzile una natura composita, vale a dire non una mera funzione assistenziale, ma anche perequativo e compensativa, e cioè finalizzata a riconoscere e valorizzare il contributo fornito dal coniuge alla realizzazione della vita familiare, anche in termini non patrimoniali. La determinazione dell'assegno, pertanto, deve tenere conto non solo della disparità economica tra le parti, ma anche del ruolo svolto dal coniuge richiedente nel corso del matrimonio, in una prospettiva di equità sostanziale. Infatti, “il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico – patrimoniali delle parti, in considerazione del contribuito fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (Cass. civ. Sez. Unite sent. n.18287/2018). Per cui, alla luce di tale orientamento, il Tribunale può disporre l'obbligo in capo al coniuge di somministrare un assegno all'altro svolgendo una valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, che dia conto del contributo apportato dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale della famiglia. Infatti, uno dei coniugi, nella conduzione della vita familiare, ben può aver deciso di dedicarsi interamente alla famiglia, incidendo tale scelta sul profilo economico-patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine del matrimonio. Pertanto, si può affermare che la funzione dell'assegno divorzile non è tanto finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge, in base a scelte compiute e condivise dall'altro coniuge di dedicarsi interamente alla famiglia, sacrificando le proprie aspettative professionali ed economiche, incidendo, per altro, la durata del vincolo coniugale e l'età del richiedente. Orbene, alla luce di quanto sin qui esposto, sussistono le condizioni per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore di Infatti, dalle difese e argomentazioni svolte nel procedimento, Parte_1 oltre che dalla documentazione prodotta, è emerso che la ricorrente non gode di adeguati redditi propri e ciò in quanto, in accordo con il marito, avuto conto anche disinteresse dello stesso nei confronti della prole, si è dedicata in maniera prevalente alla famiglia durante i 15 anni di vita matrimoniale, avendo cura dei tre figli, di anni 15, di anni 13 e , di anni 8, e, in generale, della Per_1 Persona_2 Per_3 gestione della vita familiare;
ragion per cui, mentre il resistente ha potuto sempre dedicarsi alla propria attività lavorativa, ha dedicato le proprie energie in seno alla famiglia, non essendo Parte_1 emersi elementi di segno contrario nel corso del giudizio.
Per questi motivi
, deve esserle riconosciuto un assegno divorzile proprio per l'apporto dato dalla stessa alla cura della famiglia. Non sono emersi elementi sopravvenuti rispetto a quanto già esaminato in sede di ordinanza del Giudice;
per questo, appare equo accogliere la richiesta della ricorrente, ponendo a carico del resistente un assegno divorzile mensile di euro 100,00, nei termini di cui in dispositivo.
4. Sull'affidamento, collocazione e diritto di visita dei figli. Con riguardo alla richiesta di affido e di collocazione dei figli, si deve precisare, come noto, che l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del Codice civile. pagina 3 di 6 L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura. Ai sensi dell'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore;
inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. civ. sent. n. 18867/2011). La Suprema Corte, inoltre, ha statuito che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593). Ebbene, il Tribunale ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dalla regola legale ex art. 337 ter c.c. dell'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, regime di affidamento richiesto dalla stessa ricorrente, atteso che nel corso del giudizio non sono emersi profili di concreta e grave inidoneità genitoriale tali da ritenere consigliabile il diverso regime dell'affidamento esclusivo. Pertanto, questo Collegio ritiene di dover confermare sul punto l'ordinanza del 15.01.2025 che aveva già previsto il regime dell'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocazione stabile presso la madre, con la quale i minori hanno sempre vissuto dal momento della separazione tra le parti, tenuto conto del principio del best interest del minore che deve guidare il Tribunale nelle decisioni da adottare in ordine alla prole. Per quanto riguarda le visite padre-figli, queste vanno calendarizzate secondo quanto già disposto nella precitata ordinanza, nel senso che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figli vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 18:00 alle 21:00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto.
5. Sull'assegno di mantenimento in favore dei figli. La ricorrente ha chiesto porre a carico del resistente il versamento di un assegno mensile di mantenimento per i minori di €450,00 (€150,00 per ciascun figlio). Per quanto concerne il mantenimento del figlio della coppia, va osservato, che ai sensi dell'art. 316 bis c.c. grava su entrambi i genitori, in proporzione delle proprie disponibilità economiche, l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli. Ritiene il Collegio, in assenza di circostanze sopravvenute, di dover sul punto confermare le statuizioni adottate con l'ordinanza del 15.01.2025. Va dunque posto a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori Controparte_1
, e , versando ad la somma mensile di €450,00 (€150,00 Per_1 Persona_2 Per_3 Parte_1 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio, così come individuate nel Protocollo del 18/3/2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia. pagina 4 di 6 Per quanto riguarda l'Assegno Unico Universale, istituito con D.Lgs. n. 230 del 2021, entrambi i genitori, ricorrendone i presupposti previsti dal menzionato decreto legislativo, possono farne richiesta, con la corresponsione di tale assegno ad entrambi nella misura. Nel caso in esame, avuto conto della condizione reddituale della ricorrente, il precitato assegno sarà corrisposto alla madre per l'intero.
6. Sull'assegnazione della casa coniugale
Quanto alla richiesta di assegnazione della casa coniugale formulata dalla ricorrente, questa deve essere accolta, avuto conto che tutti i figli minori, sono collocati prevalentemente presso la madre. Come sostenuto dalla granitica giurisprudenza di legittimità e di merito, infatti, la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, e può perciò essere assegnata al genitore collocatario del minore o del figlio maggiorenne non autosufficiente (cfr. ex multis Cass. n. 25604/2018 e Cass. n. 32231/2018).
7. Sul rilascio dei passaporti
Il ricorrente ha chiesto che “Le parti dovranno prestare consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto” Al riguardo, va innanzitutto precisato che dal 2012 non è più necessaria l'apposizione sui passaporti dei genitori del visto per l'espatrio dei figli minori, dovendo un minore viaggiare nei Paesi dell'U.E. o extra U.E. munito di un proprio documento di identità valido per l'espatrio oppure del passaporto. Per quanto riguarda il rilascio della carta di identità valida per l'espatrio o del passaporto (a cui quest'ultimo è equipollente), ove si tratti di minori, vi deve essere l'autorizzazione di entrambi i genitori e, solo in caso di contrasto tra gli stessi si rende necessario l'intervento dell'Autorità giudiziaria. Orbene, avuto conto che, nel caso di specie, sul punto, non è emerso alcun contrasto tra le parti, tale domanda della ricorrente deve ritenersi inammissibile.
8. Sulle spese di giudizio
Le spese, atteso l'esito della lite, devono porsi a carico del resistente soccombente;
le stesse sono liquidate ex d.m. 147 del 13.08.2022, sulla base dei valori medi dello scaglione (sino ad € 26.000,00), ridotti del 30% in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate (nulla è dovuto per la fase istruttoria, non tenutasi). Poiché la ricorrente risulta ammessa in via provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite vengono liquidate già ridotte del 50% ai sensi dell'art. 130, D.P.R. 115/02, disponendosi il pagamento in favore dello Stato ex art. 133, D.P.R. cit.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San Ferdinando di Puglia (BT) in data 26.08.2010 tra , nato a [...] il [...] e Controparte_1
nata a [...] il [...] (Atto n.27, Parte II, Serie A, anno Parte_1 2010);
• ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
pagina 5 di 6 • affida i figli minorenni , e ad entrambi i genitori, prevedendo Per_1 Persona_2 Per_3 che restino collocati prevalentemente presso la madre;
• disciplina il diritto di visita paterno come da parte motiva;
• assegna la casa familiare a affinché continui ad abitarla assieme ai figli Parte_1 minorenni e;
Per_1 Persona_2 Per_3
• pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Controparte_1 minorenni , e , collocati presso la madre, mediante il versamento Per_1 Persona_2 Per_3 a entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €450,00 (€150,00 ciascuno), Parte_1 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse dei predetti figli, così come previste dal Protocollo siglato tra il Tribunale di Foggia e il COA;
• riconosce il diritto della madre, di richiedere e percepire il 100% Parte_1 dell'A.U.U. spettante per i figli minori;
• dichiara inammissibile la domanda diretta ad ottenere il reciproco assenso al rilascio dei passaporti;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di Controparte_1 Parte_1 assegno divorzile, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di €100,00, oltre rivalutazione Istat;
• condanna il resistente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi €1.188,95 (già ridotti del 50% ai sensi dell'art. 130, D.P.R. 115/02) per compensi professionali, oltre accessori di legge, disponendo che, in forza dell'art. 133, D.P.R. 115/02, il pagamento avvenga in favore dello Stato. Così deciso in Foggia nella Camera di consiglio del 21.10.2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 6 di 6