Articolo 6 della Legge 15 giugno 1984, n. 246
Articolo 5Articolo 7
Versione
24 giugno 1984
Art. 6.

In sede di prima applicazione della presente legge e con imputazione al Fondo di cui all'articolo 7 possono formare oggetto dei contributi di cui agli articoli 9 , 14 , 15 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752 , nei limiti di 90 miliardi, le spese sostenute dalla data di entrata in vigore della stessa fino al 31 dicembre 1983 nelle attivita' minerarie che saranno definite dal CIPE nell'ambito di quelle gia' riconosciute di rilevante interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della suddetta legge 6 ottobre 1982, n. 752 .
I contributi relativi all'attivita' estrattiva per l'approvvigionamento dell'industria termoelettrica sono subordinati all'approvazione da parte del CIPI del progetto di fattibilita' per la riattivazione e lo sviluppo del bacino carbonifero del Sulcis.
Per le stesse miniere ed a valere sul medesimo fondo di cui all'articolo 7 sono altresi' ammesse a contributo nella misura massima del 40 per cento le spese sostenute nel periodo di cui al precedente primo comma per investimenti di ristrutturazione indispensabili alla preparazione e coltivazione di giacimenti minerari di notevole consistenza e in difficili condizioni strutturali.
La richiesta di contributi ai sensi dei commi precedenti deve essere presentata dagli interessati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il contributo e' stabilito e liquidato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a seguito della verifica e del controllo delle spese da parte della commissione di cui all'articolo 5.
A richiesta degli interessati, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle more della verifica e del controllo di cui al precedente comma, puo' disporre l'erogazione del contributo previa presentazione di apposita fidejussione.
Il decreto di liquidazione deve prevedere l'eventuale recupero dell'anticipazione, ove il contributo risultasse in tutto o in parte non dovuto. In tal caso sulla somma da recuperare si applica un tasso di interesse pari a quello di riferimento di cui all' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 , vigente alla data del decreto di liquidazione dell'anticipazione.
Entrata in vigore il 24 giugno 1984
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