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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/01/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Lavoro in persona del G.O.T. Giuseppe Marino, in funzione di giudice del lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2105/2024 R.G.
promossa da nato il [...] in [...] , c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difesa dagli Avvocati Mario Sebastiano Contarino e Vincenzo La Rosa;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa, per procura resa in separato atto allegato alla memoria di costituzione, dall'Avvocato Silvana Dolei;
-resistente-
contro in persona del Controparte_2
suo legale rappresentane pro tempore, con sede in Roma via E. Q. Visconti 8;
-resistente-contumace-
Oggetto: opposizione avverso cartella di pagamento.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 21 ottobre 2024 dalle attività previste dall'art. 127 – ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte c.d. cartolare depositate nel termine assegnato conformemente alla citata disposizione normativa.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.02.2024 il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 293 2022 00752305 27 501 000 emessa da
, Sede di Catania per conto dell'ente impositore Controparte_1 [...]
di seguito per brevità Parte_2 CP_2
notificata in qualità di asserto erede del sig. , nato il [...] in [...] Persona_1
ed ivi deceduto in data 23/04/2023 in data 5.02.2024 per un importo complessivo pari ad euro 24.414,36.
Assumeva che tramite la cartella in questione gli veniva chiesto il pagamento della superiore somma comprensiva di interessi e sanzioni, per i seguenti contributi: - €.
1.727,88 relativamente all'anno 2015 per mancato pagamento del contributo soggettivo ed integrativo, oltre sanzioni ed interessi su tali voci;
- €. 6.806,04 relativamente all'anno 2016
per mancato pagamento del contributo soggettivo ed integrativo minimo, del contributo di maternità, del contributo soggettivo ed integrativo, oltre sanzioni ed interessi su tali voci;
-
€. 6.701,56 relativamente all'anno 2017 per mancato pagamento del contributo soggettivo ed integrativo minimo, del contributo di maternità, del contributo soggettivo ed integrativo, oltre sanzioni ed interessi su tali voci;
- €. 7.004,00 relativamente all'anno 2018
per mancato pagamento del contributo soggettivo ed integrativo minimo, del contributo d di maternità, del contributo soggettivo ed integrativo, oltre sanzioni ed interessi su tali voci.
Il ricorrente deduceva l'insussistenza di alcun credito da parte della nei suoi CP_2
confronti in quanto egli non era erede dell'Avvocato avendo Persona_1
espressamente rinunciato a all'eredità relitta da quest'ultimo con atto pubblico rogato dal notaio di Acireale in data 28/10/2021, Rep. n. 186663 e Racc. 17325, Persona_2
registrato a Catania addì 03/11/2021 al n. 39621 serie 1T
Deduceva, altresì, in via subordinata la nullità della cartella di pagamento in quanto non preceduta dalla contestazione dell'addebito, ai sensi degli artt. 13 e 14, L. n. 689/1981,
2 relativamente alle sanzioni elencate nella cartella stessa per l'asserto omesso pagamento dei contributi richiesti.
Tanto premesso, chiedeva, al Tribunale quanto segue: << dichiarare nulla e, comunque,
annullare la cartella di pagamento n. 293 2022 0075230527501 000, limitatamente alle sole voci richiamate in seno al presente atto di opposizione per l'importo complessivo di €.
22.239,48, nonché tutti gli atti ad essa collegati presupposti e/o successivi. In via subordinata e senza recesso, dichiarare nulla e, comunque, annullare la cartella di pagamento relativamente alle sanzioni irrogate per l'asserto omesso versamento dei contributi richiesti >>.
Si costituiva l' - la quale eccepiva la propria carenza di Controparte_3
legittimazione passiva e di titolarità sostanziale in ordine al merito della pretesa ed alla iscrizione a ruolo, essendo la stessa di esclusiva pertinenza dall'Ente impositore, al quale competeva ogni relativa difesa al fine di dare compiuta prova della infondatezza della opposizione, osservando che è, infatti, il Controparte_4
soggetto a cui è affidato il servizio di riscossione dei tributi, degli interessi, delle sanzioni,
delle spese e degli accessori contenuti nei ruoli esecutivi, formati dall'Ufficio impositore,
nell'an e nel quantum, senza che abbia al riguardo alcuna ingerenza, non essendo il titolare sostanziale dei crediti vantati dall'Ente Impositore.
Evidenziava l' che la legittimazione sostanziale passiva Controparte_3
dell'agente sussiste solo allorquando venga ritenuta fondata una censura contro un atto da esso compiuto nell'esercizio dei propri poteri di esattore e non quando la censura investe la pretesa e gli atti dell'Ufficio che aziona la pretesa fiscale;
in altri termini, dunque,
essendo l'agente del servizio della riscossione un mero "esecutore", unico legittimato passivo sulle questioni sollevate nel merito dalla parte ricorrente è l'Ufficio impositore, con la conseguenza che, qualora la contestazione degli atti, da questo formati, si fondi su ragioni sostanziali, soltanto esso ne dovrà rispondere.
3 Ed ancora sottolineava che, nel caso in esame, l'atto impositivo e la pretesa, CP_5
contestati dal ricorrente, che ne deduceva la illegittimità, attenevano esclusivamente all'Ente impositore e non erano di certo, riferibili ad esso Ente, il quale è chiamato, solo successivamente, alla fase di riscossione del credito impositivo, che ha inizio con la notifica della cartella di pagamento.
Tanto premesso, l' chiedeva al Tribunale quanto segue: Controparte_1
<< - In via preliminare, accertare e dichiarare il ricorso infondato e, per l'effetto, decretare il rigetto;
- In via subordinata, in ogni caso, ritenere e dichiarare la carenza di titolarità dell'
in relazione ai motivi di opposizione che attengono alla Controparte_1
pretesa impositiva, e, quindi, rigettarla nei confronti del Concessionario;
- in estremo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione, con l'esonero di ogni conseguenza pregiudizievole anche in ordine alle spese di lite >>.
Non si costituiva la sebbene Parte_2
regolarmente citata in giudizio ( si vedano ricevuta consegna ed accettazione pec)
All'udienza di discussione del 21 ottobre 2024, sostituita dalle attività previste dall'art. 127- ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, atteso il suo carattere documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione. Indi veniva decisa con la presente sentenza emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
Deve essere dichiarata, sussistendone i presupposti di legge, la contumacia della
[...]
. Controparte_2
Il ricorso proposto da è ammissibile essendo stato depositato entro Parte_1
quaranta giorni ( 26.2.2024) dalla notifica della cartella di pagamento n. 293 2022 00752305
4 Tanto premesso, dalla documentazione versata in atti dal ricorrente risulta accertato che il medesimo ha operato la rinuncia incondizionata all'eredità relitta di con Persona_1
atto pubblico rogato dal notaio di Acireale in data 28/10/2021, Rep. n. Persona_2
186663 e Racc. 17325, registrato a Catania addì 03/11/2021 al n. 39621 serie 1T.
Ebbene non essendo il ricorrente subentrato nella posizione giuridica dello zio deceduto e avendo rinunciato alla eredità, pur avendo acquistato a titolo di legato un bene indicato nel testamento olografo, successivamente a detta rinuncia, è del tutto evidente la totale fondatezza del ricorso, non dovendo il versare alcuna somma per il Parte_1
titolo dedotto in giudizio, alla . Controparte_2
Deve essere dichiarata il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_1
atteso che in materia di riscossione dei crediti previdenziali, allorché viene
[...]
fatta valere l'inesistenza del credito previdenziale portato dalle cartelle per l'insussistenza del credito la legittimazione passiva compete soltanto all'ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta nella causa
Le spese, a carico esclusivamente della Controparte_2
liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza. Spese compensate tra il
[...]
ricorrente e l' Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del G.O.T. Giuseppe Marino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2105/2024 R.G., ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattese, così statuisce:
-dichiara la contumacia di;
Controparte_2
-dichiara la carenza di legittimazione passiva dell' ; Controparte_1
-accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella di pagamento n. 293 2022 00752305 27
501 000, avuto riguardo alla pretesa creditoria avente ad oggetto i crediti previdenziali della;
Parte_2
-pone a carico pone a carico di le Controparte_2
spese del giudizio che liquida in favore del ricorrente in complessivi Euro 5.391,00 per competenze, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso Spese generali, con attribuzione
5 ai procuratori, dichiaratisi antistatari, Avvocati Mario Sebastiano Contarino e Vincenzo
La Rosa.
Compensa le spese di lite tra il ricorrente e l -. Controparte_1
Catania 13 gennaio 2025
Il G.O.T.
Giuseppe Marino
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
27 501 000 avvenuta in data 05.2.2024
Si osserva che nel caso in esame il ricorrente ha proposto motivi di merito quali la insussistenza della pretesa creditoria (contestazione sull'an ) che integra un'opposizione all'iscrizione a ruolo.