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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 31/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice rel. dott. Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 652/2024 del R.G.A.C., sulla domanda proposta da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'avvocato MONTAGNA NICOLA,
NEI CONFRONTI DI
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) C.F._2
NONCHE'
, nata a [...] il [...] ( ), CP_2 C.F._3
entrambe con l'avvocato BELLIZZI GIOVANNA con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/05/2024 adiva l'intestato Parte_1
Tribunale per ottenere, a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza di divorzio congiunto n. 478 del 15/5/2013, successivamente modificate, in relazione alle spese straordinarie, con verbale di asseverazione del 21/1/2015, la revoca dell'obbligazione di pagamento su di lui gravante per il mantenimento della figlia maggiorenne (nata il CP_2
1/5/2001) o, in subordine, la sua riduzione, prevista in sede di separazione e confermata in sede di divorzio, essendo sopravvenuto un fatto nuovo, ovvero il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della figlia. Il ricorrente rappresentava che la figlia, successivamente al divorzio, avrebbe trovato un'occupazione lavorativa presso una famiglia con le mansioni di collaboratrice domestica e baby-sitter, e sarebbe pertanto in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
Aggiungeva altresì che le proprie condizioni economiche avrebbero subito un peggioramento in seguito alla costituzione di un nuovo nucleo familiare ed alla nascita di un altro figlio.
Con comparsa di costituzione depositata il 16/7/2024 , moglie, Controparte_1
e , figlia, si costituivano in giudizio chiedendo in rigetto della domanda e la CP_2 conferma dell'onore posto a carico del di contribuire al mantenimento della figlia nella Pt_1 misura di € 258,00 mensili, evidenziando che costei, nel 2023, si era iscritta al corso di laurea triennale in economia aziendale presso l'università telematica Pegaso, avendo nel contempo trovato un'occupazione lavorativa part-time per n. 20 ore settimanali, come da contratto del
1/7/2023 che producevano in giudizio, e che in virtù di ciò non avrebbe in alcun modo raggiunto l'indipendenza economica;
inoltre, quanto alla nascita di un altro figlio da parte del ricorrente, rappresentavano che non si trattava di un fatto nuovo, essendo tale circostanza già stata oggetto di esame da parte dell'intestato Tribunale nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio iscritto al n. 588/2019 R.G., a conclusione del quale il Tribunale aveva rigettato sia la domanda principale di di aumento dell'assegno di mantenimento in favore Controparte_1
della figlia che la domanda riconvenzionale del resistente di riduzione del predetto CP_2
assegno.
Sentite le parti all'udienza del 26/9/2024, con ordinanza del 2/10/2024 il Giudice relatore confermava l'obbligo di mantenimento posto a carico del ricorrente, ritenendo che l'aver iniziato il percorso universitario solamente nel 2023 non costituisse necessariamente indice di un atteggiamento negligente verso le proprie responsabilità da parte della figlia, che presumibilmente aveva deciso di iscriversi all'università al fine di migliorare la propria condizione economica e lavorativa, tenendo conto che lo svolgimento di lavoro part time non fosse un elemento sufficiente a giustificare la revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del padre, anche alla luce dell'età della ragazza, della regolarità dell'intrapreso percorso di studi e della circostanza che con accordo ratificato dall'intestato Tribunale all'udienza del
21/2/2015, nel giudizio n. 887/2014 r.g., le parti avevano previsto che le spese straordinarie da sostenere per la figlia sarebbero state poste ad esclusivo carico della madre;
quanto alla CP_2
costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte del , rilevava che non si trattava di un Pt_1
fatto nuovo, essendo già stato oggetto di valutazione da parte del Tribunale nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio iscritto al n. 588/2019 R.G.. Infine, stante la superfluità delle richieste istruttorie articolate in atti, rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 16/1/2025.
Alla predetta udienza i difensori precisavano le conclusioni riportandosi a quelle rispettivamente rassegnate in atti ed il difensore delle resistenti esibiva statino aggiornato relativo al superamento di nuovi esami da parte della figlia, che depositava nel fascicolo telematico in data 17/1/2025.
La causa veniva pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda del ricorrente volta ad ottenere la revoca dell'assegno di mantenimento posto a suo carico in favore della figlia va rigettata per le motivazioni di cui all'ordinanza CP_2
del 2/10/2024.
Più in particolare, in relazione al mantenimento della prole maggiorenne, deve rammentarsi che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre laddove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (ex multis, Cass., 20/8/2020 n. 17380;
Cass., 14/12/2018 n. 32529).
In ambito giudiziale, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (ex multis, Cass., 5/3/2018, n. 5088; Cass., 22/6/2016, n. 12952).
Sotto il profilo dell'onere probatorio, spetta al figlio divenuto maggiorenne dimostrare di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass., 14/8/2020, n. 17183, Cass.,
13/10/2021, n. 27904; Cass. Ord., 25/7/2022, n. 23132).
Ebbene, nel caso di specie la figlia maggiorenne non può in alcun modo CP_2
considerarsi inerte, essendosi positivamente adoperata per reperire un lavoro, e, al contempo, decidendo di iscriversi all'università, anche se non immediatamente dopo il conseguimento del diploma, avendo la legittima aspirazione di elevare la propria formazione culturale ed il diritto, costituzionalmente garantito, di voler acquisire una professionalità di livello superiore rispetto al lavoro di baby-sitter attualmente svolto;
inoltre, dall'esame aggiornato dello statino relativo alla sua carriera universitaria, si evince che la ragazza, che ha scelto di frequentare un'università telematica per ridurre il più possibile i costi e per poter continuare a lavorare part-time, sta sostenendo regolarmente gli esami previsti dal piano di studi: tale impegno della figlia, studentessa e lavoratrice, piuttosto che giustificare la revoca dell'assegno di mantenimento (ed anche al fine di scongiurare un'eventuale rinuncia agli studi intrapresi da parte della figlia legata a difficoltà economiche, con conseguente impossibilità per la stessa di reperire, al termine degli studi, un lavoro più qualificato e remunerativo rispetto a quello attualmente svolto), legittima al contrario la conferma dell'obbligo di mantenimento posto a carico del padre nella misura di
€ 258,00 attualmente vigente, altresì tenendo conto che la costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte del , composto dalla seconda moglie e dal figlio , non è Pt_1 Persona_1 circostanza nuova, essendo stata già oggetto di esame da parte dell'intestato Tribunale nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio iscritto al n. 588/2019 R.G..
La domanda del ricorrente, pertanto, deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'impegno in concreto profuso dal difensore delle resistenti, nonché dell'aumento del 30% per la difesa di più soggetti aventi la medesima posizione processuale (art. 4 comma 2 del D.M. n. 55/2014), in misura pari ai minimi tariffari, in complessivi € 3.777,80 (di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 1.453,00 per la fase decisionale ed € 871,80 per la difesa di più parti), oltre rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di modifica delle condizioni di divorzio proposta in data 17/5/2024 da nei Parte_1
confronti di e , così provvede: Controparte_1 CP_2
1) rigetta la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia CP_2 formulata dal ricorrente e, per l'effetto, conferma l'obbligo posto a carico di di Parte_1 versare l'importo mensile di € 258,00 per il mantenimento della figlia maggiorenne CP_2
oltre rivalutazione Istat;
[...]
2) condanna al pagamento in favore delle resistenti delle spese del Parte_1
presente giudizio, che liquida in € 3.777,80, oltre spese generali, IVA e CNA come per legge.
In caso di diffusione del presente decreto, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera nella camera di consiglio del 29-1-2025
Il Giudice est. Il Presidente
Gaetano Catalani Riccardo Greco