Articolo 9 della Legge 10 luglio 1952, n. 910
Articolo 8Articolo 10
Versione
9 agosto 1952
Art. 9.
Il contributo da corrispondere all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, ai sensi dell' art. 27, lettera a), del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38 , viene fissato, per l'esercizio finanziario 1952-53 in lire 17.118.066.000.
Entrata in vigore il 9 agosto 1952