Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00367/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00491/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 491 del 2024, proposto da
Buoneco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Salerno, via SS. Martiri Salernitani, 31;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Marzocchella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, Università degli Studi del Sannio Benevento, in persona del Rettore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Azienda Sanitaria Locale Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Franco Marruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Salerno, Comune di Buccino, non costituiti in giudizio;
nei confronti
ICAB S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enzo Maria Marenghi, Gherardo Maria Marenghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 20 del 22 gennaio 2024: riesame con valenza di rinnovo e modifiche non sostanziali dell’AIA di cui al decreto dirigenziale n. 89 del 10 maggio 2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura, dell’Università degli Studi del Sannio Benevento, dell’Azienda Sanitaria Locale Salerno e della ICAB S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. ND Di OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe, la Buoneco s.r.l. (in appresso, B.) impugnava, chiedendone l’annullamento: - il decreto n. 20 del 22 gennaio 2024, col quale il Dirigente della Direzione Generale per il Ciclo Integrato dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Campania – Unità operativa dirigenziale (UOD) Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno aveva assentito, in favore della ICAB s.p.a. (in appresso, I.), il riesame con valenza di rinnovo e modifiche non sostanziali dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui al decreto dirigenziale (D.D.) della Direzione Generale per il Ciclo Integrato dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Campania – UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno n. 89 del 10 maggio 2011, relativa all’insediamento produttivo adibito alla lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi, ubicato in Buccino, area industriale, lotto n. 14, censito in catasto al foglio 52, particella 542, nonché ricadente in zona classificata D.i (“Insediamenti produttivi di tipo industriale”); - il parere favorevole del Comune di Buccino prot. n. 3514 del 4 maggio 2023; - il parere favorevole della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino (in appresso, Soprintendenza di Salerno e Avellino), acquisito per silentium a norma dell’art. 14 ter, comma 7, della l. n. 241/1990; - il parere favorevole del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale (ASI) di Salerno prot. n. 2618 dell’8 maggio 2023; - il parere favorevole dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – Campania (ARPAC) prot. n. 63731 del 17 ottobre 2023; - il parere favorevole dell’Università del Sannio n. 51/XIV/SA; - il nulla osta della Provincia di Salerno prot. n. 48640 del 3 maggio 2023; - la nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno prot. n. 9907 del 14 aprile 2023.
2. A sostegno dell’esperito gravame, la ricorrente, in qualità di proprietaria di un’area limitrofa rispetto al suindicato insediamento produttivo, ubicata in Buccino, zona industriale, lotto n. 18, censito in catasto al foglio 52, particella 583, dalla stessa destinata alla progettata realizzazione di un impianto di trattamento aerobico di rifiuti a matrice organica, lamentava, in estrema sintesi, che: a) l’opificio abilitato col D.D. n. 20 del 22 gennaio 2024 sarebbe stato abusivamente costruito in assenza di autorizzazione paesaggistica e, quindi, di titoli edilizi efficaci; b) i pareri favorevoli emessi in merito al riesame con valenza di rinnovo ed alle modifiche non sostanziali richieste dalla I. sarebbero stati fondati sul falso presupposto della legittimazione paesaggistica dell’opificio anzidetto.
3. Costituitasi in resistenza, la controinteressata I. eccepiva l’inammissibilità per carenza di interesse ad agire e l’infondatezza dell’impugnazione proposta ex adverso.
Si costituivano, altresì, in giudizio la Regione Campania, il Ministero dell’Interno, il Ministero della Cultura e l’ASL Salerno.
4. All’udienza pubblica del 27 gennaio 2026, la causa era trattenuta in decisione.
5. Venendo ora a scrutinare il ricorso, esso si rivela infondato nel merito per le ragioni illustrate in appresso.
Tanto può esimere, quindi, il Collegio dallo scrutinio dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controinteressata.
6. In particolare, la proponente ha inferito la sussistenza di un imprecisato vincolo paesaggistico sull’area in proprietà della I., senza, però, comprovarla ai sensi e per gli effetti dell’art. 64, comma 1, cod. proc. amm.
Per converso, la controinteressata risulta aver sufficientemente circostanziato come non si imponesse, nella specie, l’autorizzazione paesaggistica di cui la B. lamenta il mancato rilascio propedeuticamente all’emissione dei titoli edilizi e del qui gravato titolo ambientale.
Ciò, in quanto, come acclarato dal Tribunale di Salerno, sez. riesame, nell’esibita ordinanza del 19 aprile 2021, pronunciata con riferimento alla medesima area industriale di Buccino, su quest’ultima non graverebbe il vincolo paesaggistico di cui al comma 1, lett. c, dell’art. 142 del d.lgs. n. 42/2004, in virtù della deroga prevista dal successivo comma 2, lett. b, ai sensi del quale la disposizione di cui al citato comma 1 lett. c, non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 «come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate». Ed invero, il fondo in proprietà della I. – al pari di quelli considerati nella richiamata pronuncia penale – ricade in zona D.i del Comune di Buccino con destinazione d’uso industriale, «corrisponde ad area inserita, sin dal 14 settembre 1982, in zona destinataria ex art. 32 della legge n. 219/1981 di piano pluriennale di attuazione per la realizzazione del programma di infrastrutture delle aree industriali, le cui previsioni, secondo quanto certificato dall’UTC di Buccino, sono state concretamente attuate (cfr. … convenzione del Ministro Segretario di Stato per la concessione della realizzazione del Programma di Infrastrutture delle Aree Industriali di cui all’art. 32 della legge n. 219/1981 sottoscritta il 14 settembre 1982; pubblicazione del 17 aprile 1983 della disposizione di esecuzione delle opere relative al nucleo industriale di Buccino; disposizione della esecuzione delle opere relative alla rilocalizzazione del nucleo industriale di Buccino e dichiarazione di pubblica utilità sottoscritta il 22 febbraio 1984)». Di qui, dunque, l’ubicazione dello stabilimento de quo «in area non tutelata per legge da vincolo paesaggistico, in quanto ricompresa in un piano pluriennale di attuazione antecedente al 6 settembre 1985 e concretamente realizzato e, come tale, assimilata, per effetto della predetta deroga, alle zone territoriale omogenee A e B delimitate in data antecedente al 6 settembre 1985 negli strumenti urbanistici».
In questo senso, la Soprintendenza di Salerno e Avellino, con nota del 15 maggio 2024, prot. n. 12148-P, ha chiarito che, «a seguito di “Convenzione per la concessione della realizzazione del programma di infrastrutture delle Aree Industriali di cui all’art. 32 della legge 14 maggio 1981 per la Comunità Montana del Tanagro – Nucleo di Buccino e San Gregorio Magno”, registrato a Napoli in data 22 settembre 1982, realizzato negli anni 1982-1984, per effetto dell’art. 142, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004, non risultano sottoposte a tutela paesaggistica». E, nello stesso senso, il Sindaco del Comune di Buccino, nella nota del 16 aprile 2024 ha attestato l’insussistenza di vincoli paesaggistici gravanti sull’area di localizzazione dell’opificio in titolarità della I.
Non vale ad elidere il superiore approdo la circostanza che questo TAR Campania, Salerno, sez. II, nella sentenza n. 2167 del 2 dicembre 2021, avente per oggetto l’impugnazione del diniego di autorizzazione paesaggistica dell’impianto di trattamento aerobico di rifiuti a matrice organica progettato dalla B. sul terreno in sua proprietà, limitrofa all’insediamento produttivo della I., abbia postulato la sussistenza di un vincolo paesaggistico gravante sull’aera di intervento.
Ed invero, la decisione richiamata risulta pronunciata in rigorosa e doverosa osservanza del principio processuale dispositivo, ossia alla stregua delle allegazioni di causa, ove non erano emersi gli elementi fattuali dedotti nel presente giudizio, rivelatisi idonei ad escludere la sussistenza del vincolo paesaggistico anzidetto: «sono convincenti – recita, in particolare, la sentenza n. 2167 del 2 dicembre 2021 – le argomentazioni delle parti convenute secondo cui siffatto vincolo è chiaramente affermato dalla Soprintendenza nel parere del 28 dicembre 2020 (non impugnato in parte qua dalla ricorrente), presupposto anche nella richiesta di permesso di costruire … e, in ogni caso, a fronte della specifica contestazione mossa dalle controparti, la ricorrrente non ha fornito inoppugnabile prova del fatto che, alla data del 6 settembre 1985, il Piano pluriennale di attuazione per la realizzazione del programma infrastrutturale industriale nella circostanza fosse stato concretamente attuato».
7. In conclusione, stante la sua ravvisata infondatezza, il ricorso in epigrafe va respinto.
8. Quanto alle spese di lite, appare equo disporne l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER RU, Presidente
ND Di OL, Consigliere, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND Di OL | ER RU |
IL SEGRETARIO