Decreto cautelare 14 aprile 2025
Decreto cautelare 22 aprile 2025
Ordinanza cautelare 20 maggio 2025
Sentenza 28 gennaio 2026
Decreto cautelare 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 28/01/2026, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01634/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04637/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4637 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IS S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Ippoliti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Generale Gonzaga del Vodice 4;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Antonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1. del provvedimento prot. CA/2025/65693 dell’11/04/2025 di dichiarazione di inefficacia della scia di subingresso della ricorrente;
2. di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla ricorrente
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DISPENSA SRLS il 21\4\2025:
1. del provvedimento prot. CA/2025/70469 del 18/04/2025 di dichiarazione di inefficacia della scia di trasferimento della ricorrente;
2. di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa AN AZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Questi i fatti per cui è causa.
In data primo settembre 2023, Di RI CH e Figli 2 S.r.l. ha presentato SCIA prot. CA/2023/159657 di subingresso nell’attività di vendita esercizio di vicinato settore alimentare in via dei Redentoristi 16.
Successivamente, in data 12.10.2023, il predetto esercente ha presentato una nuova SCIA di trasferimento di sede dall'ubicazione sopra indicata a via di S. Eustachio 20 angolo salita Dè Crescenzi 8-9.
In data 9.11.2023, ha presentato ulteriore SCIA. prot. CA/205853 di variazione attività per l’attività commerciale sito in Via Sant’Eustachio n. 20, dichiarando di ampliare il settore alimentare fino a 100 mq.
A seguito di sopralluogo, la Polizia Locale in data 11 maggio 2024 ha accertato che la superficie dichiarata nella SCIA del 9.11.2023 non corrispondeva con la realtà del locale.
In data 24.05.2024 la Di RI CH e Figli 2 S.r.l. ha presentato comunicazione di sospensione temporanea dell’attività di vendita del settore alimentare dichiarando che “ momentaneamente, sono venuti meno i presupposti per il rispetto dei requisiti minimi necessari per l’esercizio dell’attività del settore alimentare ”.
In data 25.03.25 ha presentato rinuncia agli effetti della scia di trasferimento attività del 12 ottobre 2025 e alla scia del 9 novembre 2023.
IS srl, acquisito il plesso aziendale, in data 31 marzo 2025 ha presentato SCIA prot. CA/2025/57517 di subingresso nella SCIA prot. CA/2023/159657 del primo settembre 2023, ritenendola l’unica valida, e un’ulteriore SCIA prot. CA/2025/57519 di trasferimento in Via di S. Eustachio 20 angolo salita Dè Crescenzi 8-9 dichiarando una superficie totale di vendita di mq. 59.
Con provvedimento prot. n. CA/2025/65693 dell’11 aprile 2025, Roma Capitale ha comunicato a IS s.r.l. l’inefficacia della SCIA prot. CA/2025/57517 del 31 marzo 2025 di subingresso atteso che “ Di RI CH e Figli 2 S.r.l. non risulta più titolare di attività di vendita esercizio di vicinato settore alimentare in via dei Redentoristi 16 in quanto, con prot. n. CA/186669 del 12/10/23, lo stesso presentava SCIA di trasferimento di sede dall'ubicazione sopra indicata a via di S. Eustachio 20 angolo salita Dè Crescenzi 8-9 ”.
Con il ricorso introduttivo del giudizio, IS ha chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti, di detto provvedimento “in quanto non tiene conto che la dante causa della ricorrente in data 25/03/2025 aveva presentato rinuncia agli effetti di quella scia di trasferimento prot. n. CA/186669 del 12/10/2023 come di altre scia presentate in precedenza e per l’effetto, la scia retroagisce giuridicamente nell’originaria collocazione, Via dei Redentoristi n. 16, giusta scia prot. CA/2023/159657 del 01/09/2023 ”.
A sostegno della propria domanda ha articolato il seguente motivo di diritto: “ 1) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti in fatto e diritto ”.
In sintesi ha sostenuto che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto non avrebbe valutato la rinuncia agli effetti della scia di trasferimento che menziona erroneamente ancora come valida e vigente. Laddove il privato, nell’esercizio del proprio potere dispositivo, rinuncia agli effetti di una scia, si verificherebbe la reviviscenza della precedente scia.
Con decreto n. 2144 del 14 aprile 2025 è stata accolta l’istanza di adozione di misure cautelari inaudita altera parte .
Successivamente, con provvedimento prot. CA/2025/70469 del 18 aprile 2025, Roma Capitale ha comunicato a IS l’inefficacia anche della SCIA prot. CA/2025/57519 del 31.03.2025 di trasferimento in Via di S. Eustachio 20 angolo salita Dè Crescenzi 8-9, in quanto “ la SCIA di subingresso esercizio di vicinato settore alimentare in via dei Redensionisti n.16 è stata resa inefficace con prot. CA65693 del 11/04/25 ”.
Quindi, con ricorso per motivi aggiunti, IS ha chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti anche di tale provvedimento, deducendone l’illegittimità in via propria e derivata, formulando la medesima censura già articolata nel ricorso introduttivo del giudizio.
Con decreto n. 2273 del 22 aprile 2025 è stata accolta l’istanza di adozione di misure cautelari inaudita altera parte anche in relazione a questo secondo provvedimento.
Si è costituita Roma Capitale contestando tutto quanto ex adverso dedotto.
Ha riferito che, con Determinazione Dirigenziale rep. n. 974, prot. n. 75481 del 2025 emessa nei confronti del dante causa Eredi di CH di RI e avverso la quale è stato proposto il ricorso recante rg. 5549 del 2025, ha disposto la revoca degli effetti giuridici e archiviazione della S.C.I.A. prot. CA/159657 del primo settembre 2023 per l’esercizio dell’attività di vicinato settore alimentare e della Comunicazione prot. CA/30686 del 06/04/2006 per l’esercizio dell’attività di vicinato settore non alimentare, nei confronti della Di RI CH e Figli 2 Srl.
Ha sostenuto che la comunicazione di “ rinuncia agli effetti delle S.C.I.A. ”, che avrebbe a dire della ricorrente l’effetto di “ retroagire nell’originaria collocazione ”, non sarebbe contemplata dalla Legge n. 241/90. Il subingresso del settore alimentare prot. CA/159657 del primo settembre 2023 sarebbe stato superato e sostituito dal titolo abilitativo attualmente vigente costituito dalla S.C.I.A. di trasferimento di sede del 12 ottobre 2023 in via di S. Eustachio 20 angolo Salita De’ Crescenzi n. 8, dove la Società ha operato per 7 mesi prima di sospendere l’attività stessa. Ciò escluderebbe la possibilità di “ rinunciare agli effetti delle S.C.I.A .”, con la pretesa di “ reviviscenza ” degli effetti delle suddette S.C.I.A. L’esercente avrebbe dovuto presentare la S.C.I.A. di trasferimento di sede da via di S. Eustachio a via dei Redentoristi, invece ha conferito l’azienda in affitto a terzi in via dei Redentoristi, ubicazione in cui l’attività non era in essere in quanto sospesa in via di S. Eustachio.
Con ordinanza n. 2737 del 20 maggio 2025 è stata accolta l’istanza cautelare, “ Ritenuto che le questioni poste debbano essere esaminate nella più adeguata sede di merito ” e “ tenuto conto del rilevante pregiudizio ”.
Con memorie ex art. 73 c.p.a. le parti hanno ulteriormente precisato le rispettive posizioni.
All’udienza del 21 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso introduttivo del giudizio ed il ricorso per motivi aggiunti - che per comunanza delle censure possono essere scrutinati congiuntamente - sono infondati e devono essere respinti per le ragioni che si vengono ad illustrare.
3. Come noto, la SCIA, prevista dall’art. 19 della legge 241/1990, è un atto privato di comunicazione che permette l’avvio immediato di attività soggette a controllo successivo, sostituendo autorizzazioni, permessi preventivi, nulla osta e iscrizioni a albi se il rilascio dipende solo dall'accertamento di requisiti già fissati.
È un istituto di semplificazione che sposta l'attività istruttoria (verifica dei requisiti) al momento successivo alla presentazione.
L'attività può essere iniziata il giorno stesso della presentazione della SCIA, e l’Amministrazione ha 60 giorni (o 30 per l'edilizia) per verificare i requisiti e adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione e rimozione degli effetti dannosi in caso di carenze.
Trascorsi i 60 giorni, la PA può intervenire in autotutela per annullare gli atti se sussistono i presupposti previsti dall'articolo 21-nonies.
E’ evidente che la SCIA con cui l’esercente comunica il trasferimento in altra sede dell’attività commerciale già autorizzata, fa cessare degli effetti della precedente SCIA, sostituendosi ad essa.
Una eventuale rinuncia alla nuova SCIA non può pertanto determinare la reviviscenza della precedente, come pretenderebbe parte ricorrente, essendo necessaria, in conformità con quanto previsto dall’art. 19 l. 241/1990, una nuova segnalazione certificata che legittimi il ritrasferimento dell’attività commerciale nella sede originaria e che renda edotta di ciò l’Amministrazione comunale.
Invero l’esercente ben potrebbe rinunciare agli effetti della seconda SCIA, senza tornare a svolgere la medesima attività nel locale originario.
Nella fattispecie in esame:
- in data primo settembre 2023, Di RI CH e Figli 2 S.r.l. ha presentato SCIA prot. CA/2023/159657 di attività di esercizio di vicinato settore alimentare in via dei Redentoristi 16;
-in data 12 ottobre 2023, il predetto esercente ha presentato SCIA di trasferimento di sede dall'ubicazione sopra indicata a via di S. Eustachio, ove ha esercitato l’attività in esame per almeno sette mesi;
- in data 25 marzo 2025 ha presentato rinuncia agli effetti della predetta SCIA di trasferimento;
- in data 31 marzo 2025 IS srl, acquisito il plesso aziendale, ha presentato SCIA prot. CA/2025/57517 di subingresso nella SCIA prot. CA/2023/159657 del primo settembre 2023, e ha presentato SCIA prot. CA/2025/57519 di trasferimento in Via di S. Eustachio.
Orbene, la SCIA del 12 ottobre 2023 ha sostituito la precedente del primo settembre 2023, facendone venire meno gli effetti (effetto estintivo della SCIA del 12 ottobre 2023 rispetto alla scia del primo settembre 2023).
Pertanto l’odierna ricorrente non poteva subentrare in una SCIA non più efficace.
Non è sostenibile la tesi della ricorrente che afferma che, con la rinuncia del 25 marzo 2025 si verificherebbe la “ reviviscenza ” della SCIA del primo settembre 2023.
Invero, detta SCIA è stata superata e sostituita dal titolo abilitativo costituito dalla SCIA di trasferimento di sede del 12 ottobre 2023 in via di S. Eustachio: con il trasferimento di sede è chiaramente cessata l’attività in via Redentoristi ed è iniziata nella nuova sede dove è stata portata avanti per 7 mesi prima di essere sospesa.
E’ evidente, pertanto, che gli effetti del titolo autorizzativo precedente sono cessati, e che la rinuncia può al più incidere sulla scia del 12 ottobre 2023 ma non certo su quella del primo settembre 2023.
Peraltro la rinuncia è stata presentata a distanza di due anni dal rilascio del titolo esecutivo.
Di RI CH e Figli 2 S.r.l. avrebbe dovuto presentare la S.C.I.A. di trasferimento di sede da via di S. Eustachio a via dei Redentoristi, e successivamente conferire l’azienda in affitto a IS in via dei Redentoristi.
Solo in questo modo IS sarebbe subentrata legittimamente nell’attività ubicata in via dei Redentoristi 16 e avrebbe potuto presentare SCIA di trasferimento in via di S. Eustachio.
Da ciò discende la legittimità di entrambi gli atti impugnati e l’infondatezza del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti.
Peraltro, non può non essere stigmatizzato il comportamento della Di RI CH e Figli 2 S.r.l. che ha ignorato le istruzioni del Municipio che le aveva più volte indicato la procedura corretta da seguire.
4. In conclusione, per quanto detto, il ricorso introduttivo del giudizio ed il ricorso per motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di Roma Capitale che si quantificano in euro 3.000,00 (duemila/00), oltre oneri ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
AN AZ, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN AZ | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO