Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 12/03/2026, n. 1738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1738 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01738/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00978/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 978 del 2023, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Simona Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, U.S.P. – Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, Circolo Didattico -OMISSIS--OMISSIS- “-OMISSIS-”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;
nei confronti
per l'annullamento
a) del P.E.I. 2022/2023 - prot. -OMISSIS- -OMISSIS- emesso dalla Direzione Didattica Statale 4° Circolo con sede in -OMISSIS-, alla Via -OMISSIS-, in persona del Dirigente Scolastico p.t., comunicato in pari data;
b) di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi dei ricorrenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’U.S.P. – Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli e del Circolo Didattico -OMISSIS-IS-“-OMISSIS-”;
Vista la memoria del 2.03.2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
TT
I ricorrenti nell’epigrafata qualità, impugnavano il P.E.I. per l’a.s. 2022/2023 relativo al figlio minore, portatore di handicap ex art. 3 comma 3 l. 104/92, invalido civile con indennità di accompagnamento e la cui diagnosi funzionale prescriveva il sostegno con rapporto in deroga (1:1) per gravità, lamentando l’insufficiente dotazione di ore di sostegno da parte dell’Istituto Scolastico resistente (22 ore anziché le 27 ore di frequenza scolastica).
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni Scolastiche in epigrafe, depositando rapporto amministrativo, a firma della d.s. dell’Istituto in questione, ed altra documentazione pertinente al ricorso, documentando infine la copertura totale del tempo – scuola, in corrispondenza con l’incremento delle ore di frequenza scolastica del minore.
Rinunziata l’istanza cautelare, il giudizio era rinviato al merito, in vista del quale parte ricorrente dichiarava che in relazione al gravame, proposto con riferimento ad un anno scolastico ormai decorso, era sopravvenuto il difetto d’interesse alla definizione, nel merito, dello stesso.
Alla pubblica udienza del 4 marzo 2026, il ricorso era trattenuto in decisione.
TT
Il ricorso, stante quanto dichiarato da parte ricorrente nella memoria sopra citata, è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
È noto che. a fronte della dichiarazione della parte, circa il sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione del merito del gravame, il giudice deve limitarsi a prenderne atto, in ossequio al principio dispositivo che permea di sé il processo amministrativo, sancendo tale dichiarazione di parte con la corrispondente pronuncia d’improcedibilità.
Le spese di lite, per l’esito in rito della controversia, possono compensarsi tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.