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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 08/03/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 967/2020 R.G., avente ad oggetto: cessione dei crediti
TRA
C.F. ), in p.l.r.p.t., rappresentata, difesa Parte_1 P.IVA_1
ed elettivamente domiciliata come in atti, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione
ATTORE
E
(P.IVA: , in persona del Sindaco pro tempore, ONroparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Rocco Cetraro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Diamante (CS), c/da Piane S.S.18 snc, giusta procura allegata alla memoria per la costituzione in giudizio e delibera della Giunta Comunale n. 72 rilasciata in data 18.11.2020
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11.12.2024, autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato a mezzo pec in data 30.07.2020, Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Paola, il in persona del Sindaco ONroparte_2
ON p.t., deducendo che: era divenuta titolare, in virtù di contratto di cessione pro soluto, di €
45.774,00 per sorte capitale, portati dalle fatture emesse dalla società Edison Energia S.p.A., degli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale sino al saldo (in data 28.07.20 gli interessi moratori ammontavano ad € 17.704,75), degli interessi
1 anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione, € 320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 8 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del giudizio, € 1.052,09 a titolo di ulteriori interessi di mora, in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell'Ente, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte ON capitale insoluta (interessi di mora già fatturati da mediante la “Nota Debito Interessi”), degli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto della Nota Debito, interessi di mora che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
le fatture sono state emesse da Edison
Energia S.p.A. a titolo di corrispettivo di forniture di energia erogate in favore dell'Ente e sono state
ON cedute dalla predetta società all'esponente mediante il contratto di cessione dei crediti redatto in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificato all'Ente, il quale anche a seguito del ricevimento delle fatture e della intimazione di pagamento non aveva contestato né l'ammontare dei crediti né, a monte, l'erogazione delle forniture per il cui pagamento le fatture sono state emesse.
Parte attrice pertanto domandava, in via principale, accertarsi e dichiararsi il diritto di
[...] ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente dei seguenti crediti e, per l'effetto, Parte_1 condannarsi l'Ente al relativo pagamento in favore di € 45.774,00 per Parte_1
sorte capitale;
gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale sino al saldo;
gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio;
€ 320,00 per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
€ 1.052,09 a titolo di interessi di mora, in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell'Ente, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta;
gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto della Nota Debito, interessi di mora che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto stesso;
in via subordinata, accertarsi e dichiararsi il diritto di ad ottenere il pagamento da parte Parte_1 dell'Ente e, per l'effetto, condannarsi l'Ente al pagamento in favore di Parte_1
di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per: sorte capitale;
Parte_1
interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale;
interessi anatocistici prodotti dagli
2 interessi moratori maturati sulla sorte capitale;
importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell'Ente, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto della Nota Debito;
in via ulteriormente subordinata, per l'eventualità in cui l'Ente dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertarsi e dichiararsi il diritto di ad Parte_1 ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannarsi l'Ente al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 [...]
per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di Parte_1
indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; in ogni caso con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata in data 26.11.2020, si costituiva il CP_2
in persona del sindaco p.t., il quale chiedeva, in via preliminare, dichiararsi nullo,
[...] improcedibile e/o inammissibile l'atto di citazione;
nel merito, respingersi la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge da distrarsi ex art. 93 cpc.
Instaurato il contraddittorio, le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11.12.2024 ed il giudice assumeva la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione pregiudiziale di rito sollevata dal convenuto, in quanto l'art. 164 comma 4 c.p.c. prevede la nullità dell'atto di citazione in caso di mancanza o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda o dei fatti su cui la stessa si fonda. Quest'ipotesi di nullità, rilevabile anche d'ufficio dal giudice e non sanabile nemmeno dall'avvenuta costituzione del convenuto, non ricorre nel caso di specie, in quanto dalla mera lettura dell'atto di citazione è evidente l'insussistenza delle lacune prescritte dalla norma, talmente gravi da non consentire al convenuto l'esercizio del diritto di difesa. L'attore, anzi, ha esposto in maniera sufficientemente chiara sia il petitum che gli elementi fattuali della domanda.
Nella comparsa di risposta, tempestivamente depositata, il convenuto ha eccepito “la prescrizione del credito azionato, trattandosi di fatture emesse per l'erogazione di energia elettrica per il Comune di
in quanto, dall'elenco dei documenti, corrispondente all'allegato n. 3 del deposito telematico CP_2
3 ON della si evince che la sorte capitale scaturirebbe da n. 8 fatture la cui data di emissione è rispettivamente il 23.12.2014 , il 10.03.2015, il 25.03.2015, il 28.04.2015, il 26.05.2015, il
25.06.2015, il 27.07.2015 e il 27.08.2015”.
Nondimeno, il termine di prescrizione quinquennale è stato interrotto dalla notifica al CP_2
avvenuta in data 23.10.15, giusto avviso di ricevimento in atti, dell'allegato “descrizione dei
[...] crediti ceduti”, con indicazione del cedente (Edison Energia S.p.A.), del debitore ( CP_2
, delle fatture per capitale, oggetto del presente giudizio, e con avvertimento che “i pagamenti
[...] dovranno essere effettuati sul c/c” ivi specificato, intestato a , presso Parte_1
la sede della medesima (cfr. allegato 6 all'atto di citazione).
“Ai fini dell'interruzione della prescrizione, è sufficiente la comunicazione del fatto costitutivo della pretesa - non trattandosi di non soggetto a formule sacramentali -che assolva allo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore, chiaramente manifestata, di far valere il proprio diritto (Cass. 24054/2015)” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7835 del 2022).
“Al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né
l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed
è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità” (ex multis, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15140 del 31/05/2021).
L'attrice, con la predetta comunicazione, in cui esplicita che “i pagamenti” (da parte del debitore dei crediti ivi riportati “dovranno essere effettuati sul c/c” intestato alla creditrice ONroparte_2
cessionaria, ha interrotto la prescrizione degli stessi, con decorrenza di un nuovo termine di prescrizione quinquennale dal 23.10.15, non spirato alla data di introduzione del presente giudizio
(30.07.2020).
Ciò va rilevato anche con riguardo alla fattura-nota debito n. 900034000 del 01.10.2015, di €
1.052,09, importo pure contenuto nella richiamata comunicazione notificata in data 23.10.15.
Tanto precisato, va chiarito che il principio secondo cui l'attore deve fornire la prova del solo titolo
(legale o negoziale) posto a fondamento della propria pretesa e del relativo termine di scadenza, potendo limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento o inesatto adempimento della controparte, atteso che grava su quest'ultima l'onere di provare di aver esattamente adempiuto o che
4 l'inadempimento è stato determinato da causa ad essa non imputabile (Cass. S.U. n. 13533/01), non esime il convenuto dall'onere di contestazione dei fatti allegati dall'attore.
“L'art. 167 cod. proc. civ., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5356 del
05/03/2009).
Il principio generale di non contestazione “informa il sistema processuale civile (con il relativo corollario del dovere del giudice di ritenere non abbisognevoli di prova i fatti non espressamente contestati), il quale trova fondamento non solo negli artt. 167 e 416 cod. proc. civ., ma anche nel carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nel dovere di lealtà e di probità previsto dall'art. 88 cod. proc. civ., il quale impone alle parti di collaborare fin dall'inizio a circoscrivere la materia effettivamente controversa, e nel generale principio di economia che deve sempre informare il processo, soprattutto alla luce del novellato art. 111 Cost.” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1540 del 24/01/2007).
“Ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura del fatto” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1540 del 24/01/2007).
Nell'atto di citazione l'attrice, dopo aver esposto e specificato i crediti oggetto del giudizio, ha ON dedotto, a pag. 4 dello stesso atto, che: “i crediti per sorte capitale sussistenti in capo a nei confronti dell'Ente oggetto del presente giudizio ammontano ad € 45.774,00 e sono portati dalle fatture emesse da Edison Energia S.p.A. e riportate nell'elenco prodotto sub doc.
3. In tale elenco le fatture costituenti la sorte capitale insoluta sono, infatti, riportate mediante l'indicazione di: i) ON nominativo della società che aveva emesso la fattura, successivamente ceduta a (colonna “Cod.
Identificativo Cedente”), ii) numero, iii) data di emissione, iv) data di scadenza, v) importo originario, vi) importo residuo. 2.2. Tali fatture: − sono state emesse da Edison Energia S.p.A. a titolo di corrispettivo di forniture di energia erogate in favore dell'Ente e − sono state cedute dalla predetta ON società all'esponente mediante il contratto di cessione dei crediti – redatto in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificato all'Ente – che si produce sub doc.
6. Si precisa sin d'ora che
5 tale contratto di cessione ha avuto ad oggetto, oltre alla sorte capitale dei crediti, anche i relativi interessi di mora maturati e maturandi”.
A pag. 5 dell'atto di citazione, l'attrice ha esposto che “l'Ente ha pacificamente usufruito delle forniture erogate dalla società fornitrice, per il cui pagamento sono state emesse le fatture per il predetto importo di € 45.774,00”.
Tali deduzioni, inerenti all'avvenuta erogazione delle forniture di energia in favore dell'Ente, per il cui pagamento sono state emesse le menzionate fatture, non sono state contestate dalla convenuta nella comparsa di risposta, prima difesa successiva, in cui la medesima si è limitata ad eccepire, sul ON punto, che “nell'atto di citazione iscritto dalla non vengono allegati né la documentazione comprovante l'erogazione il rapporto contrattuale intercorso tra l'Ente e la società fornitrice, né la documentazione comprovante l'erogazione della fornitura elettrica, né tantomeno le fatture”.
L'eccezione di mancata allegazione della documentazione comprovante l'erogazione della fornitura elettrica non equivale a contestazione del fatto affermato dall'attrice, ossia che il convenuto ha
“usufruito delle forniture erogate dalla società fornitrice, per il cui pagamento sono state emesse le fatture per il predetto importo di € 45.774,00”.
Tali fatture sono state depositate dall'attore in allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., in cui lo stesso ha precisato il contenuto della produzione documentale compiuta, specificando che
ON ( ), ad integrazione di quanto prodotto con i pregressi scritti difensivi di ONroparte_4
parte … , produce sub doc. 11 le fatture (in formato pdf e xml) emesse dalla società “EDISON
ENERGIA” S.p.A., nelle quali sono indicati: i consumi, il periodo di fornitura, documentazione contenente i riferimenti dei “POD” (“Point of Delivery”) quali punti di fornitura ove le forniture di energia sono state erogate;
il riferimento al sottostante contratto – “Data di attivazione delle condizioni contrattuali” e tutti gli elementi posti a fondamento del conteggio dei consumi per il cui pagamento sono state emesse le fatture azionate”.
Anche a fronte di tale deposito, nella difesa successiva alla predetta memoria, indi nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., il convenuto non ha espressamente contestato l'avvenuta erogazione della fornitura, rispetto alla quale sono state emesse le citate fatture, né, invero, il contenuto delle stesse e i crediti ivi riportati.
Va evidenziato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “la Corte territoriale, infatti, ha ritenuto che i documenti – di provenienza unilaterale dal creditore, ovvero le fatture commerciali e i buoni di consegna della merce, non sottoscritti dall'acquirente – allegati al ricorso per ingiunzione, sebbene idonei a consentire l'emissione del provvedimento monitorio, non potessero costituire prova del credito (o meglio, del suo titolo negoziale), a fronte della contestazione delle forniture operata dalla
6 debitrice, nel successivo giudizio ex art. 645 cod. proc. civ.” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7835 del
2022).
Nel caso di specie, invece, la debitrice non ha contestato il fatto dedotto dall'attrice in citazione, relativo all'avvenuta esecuzione delle forniture, né tantomeno risulta aver formulato contestazioni, al di fuori del presente giudizio, dopo aver ricevuto, in data 23.10.15, il menzionato allegato
“descrizione dei crediti ceduti”.
Come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 949 del 2024) “quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (v. Cass. 299/2016, Cass. 15383/2010).
Tuttavia, nel caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto in essere fra loro, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. 13651/2006; nello stesso senso Cass. 15832/2011, Cass.
6502/1998)”.
Venendo all'esame del materiale probatorio in atti, parte attrice ha prodotto l'elenco riepilogativo delle fatture emesse dalla società Edison Energia S.p.A. dal 23.12.14 al 27.08.15, per un importo totale di € 45.774,00.
La ad integrazione di quanto prodotto con i pregressi scritti difensivi di parte, ONroparte_4
produceva le fatture emesse dalla società “EDISON ENERGIA” S.p.A., nelle quali sono indicati i consumi, il periodo di fornitura, documentazione contenente i riferimenti dei “POD” (“Point of
Delivery”) quali punti di fornitura ove le forniture di energia sono state erogate, il riferimento al sottostante contratto – “Data di attivazione delle condizioni contrattuali” e tutti gli elementi posti a fondamento del conteggio dei consumi per il cui pagamento sono state emesse le fatture azionate.
Come dedotto dal medesimo convenuto nella comparsa di risposta, dall'introduzione del D.lgs. n.
231/2002 “sulle somme di denaro sono dovuti gli interessi di mora (dunque per il ritardo nel pagamento) indipendentemente da formali richieste (c.d. messa in mora) al debitore. La novità del provvedimento appena citato, infatti, consiste nel prevedere che per le transazioni commerciali (tra imprese o tra imprese e pubblica amministrazione) gli interessi di mora decorrono automaticamente dal giorno successivo a quello previsto per la scadenza del pagamento (cfr. art. 4, che prevede anche criteri di decorrenza nel caso in cui un termine per il pagamento non fosse stato previsto dalle parti).
L'art. 5 prevede poi che il tasso degli interessi di mora sia aggiornato con decreto ministeriale ogni sei mesi”.
Per quanto concerne gli interessi di mora, maturati dal 01.05.2015 al 22.09.2015, che ammontavano a € 1.052,09, parte attrice precisava che erano già stati fatturati dalla stessa mediante la “Nota Debito
7 Interessi” prodotta in atti e recante data 01.10.2015 che è riepilogata nell' “Elenco dei documenti estratti” anch'esso allegato. ON Per quanto riguarda, invece, il diritto che vanta al pagamento anche dell'importo dovuto ai sensi dell'art. 6 D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. N. 192/12 pari ad € 320,00 relativo al mancato pagamento di 8 fatture costituenti la sorte capitale oggetto del giudizio, parte attrice allega la Direttiva
Europea n. 2011/7/EU del 16 febbraio 2011 sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in recepimento della quale è stato emanato l'art. 6 D. Lgs. 231/02.
L'art 6 della direttiva dispone che “gli stati membri assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in conformità dell'articolo 3 o 4, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di 40 EUR”.
L'Unione Europea, in riscontro alle “FAQS” formulate aventi ad oggetto proprio la portata del predetto art. 6 della direttiva e, dunque, la portata dell'importo di € 40 ivi previsto, ha espressamente dichiarato che tale importo “è dovuto per ciascuna fattura non pagata”.
Il risarcimento ex art. 6 D. Lgs. 231/02 nella misura fissa di € 40,00 per ogni fattura pagata in ritardo e/o non ancora pagata si configura come conseguenza automatica dell'inadempimento/ritardo e dell'attività di recupero posta in essere dal creditore. Il ritardo nel pagamento arreca di per sé un aggravio economico al creditore per cui non deve essere fornita alcuna prova se non la circostanza del ritardo (Tribunale di Bologna, sentenza n. 1566/2023).
Va rilevato, infine, che “la condanna al pagamento degli interessi anatocistici presuppone che si tratti di interessi accumulatisi per almeno sei mesi alla data della domanda e che la parte cui l'effetto di capitalizzazione profitta li chieda in giudizio con una domanda specificamente rivolta ad ottenere la condanna al pagamento di quegli interessi che gli interessi già scaduti, ovverosia il corrispondente capitale, di lì in poi produrranno” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12043 del 01/07/2004).
Alla luce delle esposte considerazioni e degli atti di causa, si condanna il convenuto, in CP_2
persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore dell'attrice, in p.l.r.p.t, di:
- I. € 45.774,00 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3 all'atto di citazione;
- II. interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale sino al saldo;
- III. interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
8 - IV. € 320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
- V. € 1.052,09 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell'Ente, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata;
- VI. interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto della nota debito, interessi di mora che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori del D.M. n. 147 del 13/08/2022 (scaglione da € 52.001 a € 260.000), con applicazione dei valori minimi per la fase istruttoria, in concreto limitata al deposito delle memorie ex art. 183 comma
6 c.p.c., e di quelli medi per le altre fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. n. 967/2020 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) condanna il convenuto, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore dell'attrice, CP_2
in p.l.r.p.t, di:
- I. € 45.774,00 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3 all'atto di citazione;
- II. interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale sino al saldo;
- III. interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- IV. € 320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
- V. € 1.052,09 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell'Ente, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata;
9 - VI. interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto della nota debito, interessi di mora che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione.
2) condanna il convenuto, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore dell'attrice, CP_2
in p.l.r.p.t, delle spese processuali, che si liquidano in € 786,00 per esborsi, € 11.268,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge
Paola, lì 8.3.25
Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 967/2020 R.G., avente ad oggetto: cessione dei crediti
TRA
C.F. ), in p.l.r.p.t., rappresentata, difesa Parte_1 P.IVA_1
ed elettivamente domiciliata come in atti, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione
ATTORE
E
(P.IVA: , in persona del Sindaco pro tempore, ONroparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Rocco Cetraro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Diamante (CS), c/da Piane S.S.18 snc, giusta procura allegata alla memoria per la costituzione in giudizio e delibera della Giunta Comunale n. 72 rilasciata in data 18.11.2020
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11.12.2024, autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato a mezzo pec in data 30.07.2020, Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Paola, il in persona del Sindaco ONroparte_2
ON p.t., deducendo che: era divenuta titolare, in virtù di contratto di cessione pro soluto, di €
45.774,00 per sorte capitale, portati dalle fatture emesse dalla società Edison Energia S.p.A., degli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale sino al saldo (in data 28.07.20 gli interessi moratori ammontavano ad € 17.704,75), degli interessi
1 anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione, € 320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 8 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del giudizio, € 1.052,09 a titolo di ulteriori interessi di mora, in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell'Ente, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte ON capitale insoluta (interessi di mora già fatturati da mediante la “Nota Debito Interessi”), degli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto della Nota Debito, interessi di mora che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
le fatture sono state emesse da Edison
Energia S.p.A. a titolo di corrispettivo di forniture di energia erogate in favore dell'Ente e sono state
ON cedute dalla predetta società all'esponente mediante il contratto di cessione dei crediti redatto in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificato all'Ente, il quale anche a seguito del ricevimento delle fatture e della intimazione di pagamento non aveva contestato né l'ammontare dei crediti né, a monte, l'erogazione delle forniture per il cui pagamento le fatture sono state emesse.
Parte attrice pertanto domandava, in via principale, accertarsi e dichiararsi il diritto di
[...] ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente dei seguenti crediti e, per l'effetto, Parte_1 condannarsi l'Ente al relativo pagamento in favore di € 45.774,00 per Parte_1
sorte capitale;
gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale sino al saldo;
gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio;
€ 320,00 per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
€ 1.052,09 a titolo di interessi di mora, in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell'Ente, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta;
gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto della Nota Debito, interessi di mora che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto stesso;
in via subordinata, accertarsi e dichiararsi il diritto di ad ottenere il pagamento da parte Parte_1 dell'Ente e, per l'effetto, condannarsi l'Ente al pagamento in favore di Parte_1
di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per: sorte capitale;
Parte_1
interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale;
interessi anatocistici prodotti dagli
2 interessi moratori maturati sulla sorte capitale;
importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell'Ente, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto della Nota Debito;
in via ulteriormente subordinata, per l'eventualità in cui l'Ente dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertarsi e dichiararsi il diritto di ad Parte_1 ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannarsi l'Ente al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 [...]
per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di Parte_1
indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; in ogni caso con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata in data 26.11.2020, si costituiva il CP_2
in persona del sindaco p.t., il quale chiedeva, in via preliminare, dichiararsi nullo,
[...] improcedibile e/o inammissibile l'atto di citazione;
nel merito, respingersi la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge da distrarsi ex art. 93 cpc.
Instaurato il contraddittorio, le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11.12.2024 ed il giudice assumeva la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione pregiudiziale di rito sollevata dal convenuto, in quanto l'art. 164 comma 4 c.p.c. prevede la nullità dell'atto di citazione in caso di mancanza o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda o dei fatti su cui la stessa si fonda. Quest'ipotesi di nullità, rilevabile anche d'ufficio dal giudice e non sanabile nemmeno dall'avvenuta costituzione del convenuto, non ricorre nel caso di specie, in quanto dalla mera lettura dell'atto di citazione è evidente l'insussistenza delle lacune prescritte dalla norma, talmente gravi da non consentire al convenuto l'esercizio del diritto di difesa. L'attore, anzi, ha esposto in maniera sufficientemente chiara sia il petitum che gli elementi fattuali della domanda.
Nella comparsa di risposta, tempestivamente depositata, il convenuto ha eccepito “la prescrizione del credito azionato, trattandosi di fatture emesse per l'erogazione di energia elettrica per il Comune di
in quanto, dall'elenco dei documenti, corrispondente all'allegato n. 3 del deposito telematico CP_2
3 ON della si evince che la sorte capitale scaturirebbe da n. 8 fatture la cui data di emissione è rispettivamente il 23.12.2014 , il 10.03.2015, il 25.03.2015, il 28.04.2015, il 26.05.2015, il
25.06.2015, il 27.07.2015 e il 27.08.2015”.
Nondimeno, il termine di prescrizione quinquennale è stato interrotto dalla notifica al CP_2
avvenuta in data 23.10.15, giusto avviso di ricevimento in atti, dell'allegato “descrizione dei
[...] crediti ceduti”, con indicazione del cedente (Edison Energia S.p.A.), del debitore ( CP_2
, delle fatture per capitale, oggetto del presente giudizio, e con avvertimento che “i pagamenti
[...] dovranno essere effettuati sul c/c” ivi specificato, intestato a , presso Parte_1
la sede della medesima (cfr. allegato 6 all'atto di citazione).
“Ai fini dell'interruzione della prescrizione, è sufficiente la comunicazione del fatto costitutivo della pretesa - non trattandosi di non soggetto a formule sacramentali -che assolva allo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore, chiaramente manifestata, di far valere il proprio diritto (Cass. 24054/2015)” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7835 del 2022).
“Al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né
l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed
è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità” (ex multis, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15140 del 31/05/2021).
L'attrice, con la predetta comunicazione, in cui esplicita che “i pagamenti” (da parte del debitore dei crediti ivi riportati “dovranno essere effettuati sul c/c” intestato alla creditrice ONroparte_2
cessionaria, ha interrotto la prescrizione degli stessi, con decorrenza di un nuovo termine di prescrizione quinquennale dal 23.10.15, non spirato alla data di introduzione del presente giudizio
(30.07.2020).
Ciò va rilevato anche con riguardo alla fattura-nota debito n. 900034000 del 01.10.2015, di €
1.052,09, importo pure contenuto nella richiamata comunicazione notificata in data 23.10.15.
Tanto precisato, va chiarito che il principio secondo cui l'attore deve fornire la prova del solo titolo
(legale o negoziale) posto a fondamento della propria pretesa e del relativo termine di scadenza, potendo limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento o inesatto adempimento della controparte, atteso che grava su quest'ultima l'onere di provare di aver esattamente adempiuto o che
4 l'inadempimento è stato determinato da causa ad essa non imputabile (Cass. S.U. n. 13533/01), non esime il convenuto dall'onere di contestazione dei fatti allegati dall'attore.
“L'art. 167 cod. proc. civ., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5356 del
05/03/2009).
Il principio generale di non contestazione “informa il sistema processuale civile (con il relativo corollario del dovere del giudice di ritenere non abbisognevoli di prova i fatti non espressamente contestati), il quale trova fondamento non solo negli artt. 167 e 416 cod. proc. civ., ma anche nel carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nel dovere di lealtà e di probità previsto dall'art. 88 cod. proc. civ., il quale impone alle parti di collaborare fin dall'inizio a circoscrivere la materia effettivamente controversa, e nel generale principio di economia che deve sempre informare il processo, soprattutto alla luce del novellato art. 111 Cost.” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1540 del 24/01/2007).
“Ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura del fatto” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1540 del 24/01/2007).
Nell'atto di citazione l'attrice, dopo aver esposto e specificato i crediti oggetto del giudizio, ha ON dedotto, a pag. 4 dello stesso atto, che: “i crediti per sorte capitale sussistenti in capo a nei confronti dell'Ente oggetto del presente giudizio ammontano ad € 45.774,00 e sono portati dalle fatture emesse da Edison Energia S.p.A. e riportate nell'elenco prodotto sub doc.
3. In tale elenco le fatture costituenti la sorte capitale insoluta sono, infatti, riportate mediante l'indicazione di: i) ON nominativo della società che aveva emesso la fattura, successivamente ceduta a (colonna “Cod.
Identificativo Cedente”), ii) numero, iii) data di emissione, iv) data di scadenza, v) importo originario, vi) importo residuo. 2.2. Tali fatture: − sono state emesse da Edison Energia S.p.A. a titolo di corrispettivo di forniture di energia erogate in favore dell'Ente e − sono state cedute dalla predetta ON società all'esponente mediante il contratto di cessione dei crediti – redatto in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificato all'Ente – che si produce sub doc.
6. Si precisa sin d'ora che
5 tale contratto di cessione ha avuto ad oggetto, oltre alla sorte capitale dei crediti, anche i relativi interessi di mora maturati e maturandi”.
A pag. 5 dell'atto di citazione, l'attrice ha esposto che “l'Ente ha pacificamente usufruito delle forniture erogate dalla società fornitrice, per il cui pagamento sono state emesse le fatture per il predetto importo di € 45.774,00”.
Tali deduzioni, inerenti all'avvenuta erogazione delle forniture di energia in favore dell'Ente, per il cui pagamento sono state emesse le menzionate fatture, non sono state contestate dalla convenuta nella comparsa di risposta, prima difesa successiva, in cui la medesima si è limitata ad eccepire, sul ON punto, che “nell'atto di citazione iscritto dalla non vengono allegati né la documentazione comprovante l'erogazione il rapporto contrattuale intercorso tra l'Ente e la società fornitrice, né la documentazione comprovante l'erogazione della fornitura elettrica, né tantomeno le fatture”.
L'eccezione di mancata allegazione della documentazione comprovante l'erogazione della fornitura elettrica non equivale a contestazione del fatto affermato dall'attrice, ossia che il convenuto ha
“usufruito delle forniture erogate dalla società fornitrice, per il cui pagamento sono state emesse le fatture per il predetto importo di € 45.774,00”.
Tali fatture sono state depositate dall'attore in allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., in cui lo stesso ha precisato il contenuto della produzione documentale compiuta, specificando che
ON ( ), ad integrazione di quanto prodotto con i pregressi scritti difensivi di ONroparte_4
parte … , produce sub doc. 11 le fatture (in formato pdf e xml) emesse dalla società “EDISON
ENERGIA” S.p.A., nelle quali sono indicati: i consumi, il periodo di fornitura, documentazione contenente i riferimenti dei “POD” (“Point of Delivery”) quali punti di fornitura ove le forniture di energia sono state erogate;
il riferimento al sottostante contratto – “Data di attivazione delle condizioni contrattuali” e tutti gli elementi posti a fondamento del conteggio dei consumi per il cui pagamento sono state emesse le fatture azionate”.
Anche a fronte di tale deposito, nella difesa successiva alla predetta memoria, indi nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., il convenuto non ha espressamente contestato l'avvenuta erogazione della fornitura, rispetto alla quale sono state emesse le citate fatture, né, invero, il contenuto delle stesse e i crediti ivi riportati.
Va evidenziato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “la Corte territoriale, infatti, ha ritenuto che i documenti – di provenienza unilaterale dal creditore, ovvero le fatture commerciali e i buoni di consegna della merce, non sottoscritti dall'acquirente – allegati al ricorso per ingiunzione, sebbene idonei a consentire l'emissione del provvedimento monitorio, non potessero costituire prova del credito (o meglio, del suo titolo negoziale), a fronte della contestazione delle forniture operata dalla
6 debitrice, nel successivo giudizio ex art. 645 cod. proc. civ.” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7835 del
2022).
Nel caso di specie, invece, la debitrice non ha contestato il fatto dedotto dall'attrice in citazione, relativo all'avvenuta esecuzione delle forniture, né tantomeno risulta aver formulato contestazioni, al di fuori del presente giudizio, dopo aver ricevuto, in data 23.10.15, il menzionato allegato
“descrizione dei crediti ceduti”.
Come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 949 del 2024) “quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (v. Cass. 299/2016, Cass. 15383/2010).
Tuttavia, nel caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto in essere fra loro, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. 13651/2006; nello stesso senso Cass. 15832/2011, Cass.
6502/1998)”.
Venendo all'esame del materiale probatorio in atti, parte attrice ha prodotto l'elenco riepilogativo delle fatture emesse dalla società Edison Energia S.p.A. dal 23.12.14 al 27.08.15, per un importo totale di € 45.774,00.
La ad integrazione di quanto prodotto con i pregressi scritti difensivi di parte, ONroparte_4
produceva le fatture emesse dalla società “EDISON ENERGIA” S.p.A., nelle quali sono indicati i consumi, il periodo di fornitura, documentazione contenente i riferimenti dei “POD” (“Point of
Delivery”) quali punti di fornitura ove le forniture di energia sono state erogate, il riferimento al sottostante contratto – “Data di attivazione delle condizioni contrattuali” e tutti gli elementi posti a fondamento del conteggio dei consumi per il cui pagamento sono state emesse le fatture azionate.
Come dedotto dal medesimo convenuto nella comparsa di risposta, dall'introduzione del D.lgs. n.
231/2002 “sulle somme di denaro sono dovuti gli interessi di mora (dunque per il ritardo nel pagamento) indipendentemente da formali richieste (c.d. messa in mora) al debitore. La novità del provvedimento appena citato, infatti, consiste nel prevedere che per le transazioni commerciali (tra imprese o tra imprese e pubblica amministrazione) gli interessi di mora decorrono automaticamente dal giorno successivo a quello previsto per la scadenza del pagamento (cfr. art. 4, che prevede anche criteri di decorrenza nel caso in cui un termine per il pagamento non fosse stato previsto dalle parti).
L'art. 5 prevede poi che il tasso degli interessi di mora sia aggiornato con decreto ministeriale ogni sei mesi”.
Per quanto concerne gli interessi di mora, maturati dal 01.05.2015 al 22.09.2015, che ammontavano a € 1.052,09, parte attrice precisava che erano già stati fatturati dalla stessa mediante la “Nota Debito
7 Interessi” prodotta in atti e recante data 01.10.2015 che è riepilogata nell' “Elenco dei documenti estratti” anch'esso allegato. ON Per quanto riguarda, invece, il diritto che vanta al pagamento anche dell'importo dovuto ai sensi dell'art. 6 D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. N. 192/12 pari ad € 320,00 relativo al mancato pagamento di 8 fatture costituenti la sorte capitale oggetto del giudizio, parte attrice allega la Direttiva
Europea n. 2011/7/EU del 16 febbraio 2011 sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in recepimento della quale è stato emanato l'art. 6 D. Lgs. 231/02.
L'art 6 della direttiva dispone che “gli stati membri assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in conformità dell'articolo 3 o 4, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di 40 EUR”.
L'Unione Europea, in riscontro alle “FAQS” formulate aventi ad oggetto proprio la portata del predetto art. 6 della direttiva e, dunque, la portata dell'importo di € 40 ivi previsto, ha espressamente dichiarato che tale importo “è dovuto per ciascuna fattura non pagata”.
Il risarcimento ex art. 6 D. Lgs. 231/02 nella misura fissa di € 40,00 per ogni fattura pagata in ritardo e/o non ancora pagata si configura come conseguenza automatica dell'inadempimento/ritardo e dell'attività di recupero posta in essere dal creditore. Il ritardo nel pagamento arreca di per sé un aggravio economico al creditore per cui non deve essere fornita alcuna prova se non la circostanza del ritardo (Tribunale di Bologna, sentenza n. 1566/2023).
Va rilevato, infine, che “la condanna al pagamento degli interessi anatocistici presuppone che si tratti di interessi accumulatisi per almeno sei mesi alla data della domanda e che la parte cui l'effetto di capitalizzazione profitta li chieda in giudizio con una domanda specificamente rivolta ad ottenere la condanna al pagamento di quegli interessi che gli interessi già scaduti, ovverosia il corrispondente capitale, di lì in poi produrranno” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12043 del 01/07/2004).
Alla luce delle esposte considerazioni e degli atti di causa, si condanna il convenuto, in CP_2
persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore dell'attrice, in p.l.r.p.t, di:
- I. € 45.774,00 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3 all'atto di citazione;
- II. interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale sino al saldo;
- III. interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
8 - IV. € 320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
- V. € 1.052,09 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell'Ente, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata;
- VI. interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto della nota debito, interessi di mora che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori del D.M. n. 147 del 13/08/2022 (scaglione da € 52.001 a € 260.000), con applicazione dei valori minimi per la fase istruttoria, in concreto limitata al deposito delle memorie ex art. 183 comma
6 c.p.c., e di quelli medi per le altre fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. n. 967/2020 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) condanna il convenuto, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore dell'attrice, CP_2
in p.l.r.p.t, di:
- I. € 45.774,00 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3 all'atto di citazione;
- II. interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale sino al saldo;
- III. interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- IV. € 320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
- V. € 1.052,09 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell'Ente, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata;
9 - VI. interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto della nota debito, interessi di mora che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione.
2) condanna il convenuto, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore dell'attrice, CP_2
in p.l.r.p.t, delle spese processuali, che si liquidano in € 786,00 per esborsi, € 11.268,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge
Paola, lì 8.3.25
Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
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