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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/09/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente rel.
dott.ssa Elena Sollazzo Giudice
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1923 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
19/02/1978, rappresentato e difeso dagli avvocati GUIDICINI BENEDETTA e
BONCIMINO ALESSANDRA
e
, c.f. , nata a [...] il Controparte_2 C.F._2
16/05/1973, rappresentata e difesa dall'avvocato BARBIERO LISA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
1 Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: I ORi e sono Controparte_1 Controparte_2
venuti nella determinazione di richiedere al Tribunale la separazione personale alle seguenti condizioni:
1. Il figlio affidato ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità Per_1
genitoriale in via congiunta, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio, di volta in volta, si troverà al momento dell'assunzione della decisione, ferme le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute che saranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza, abiterà
prevalentemente con la madre presso la casa familiare di SA NO, in via
Del Donatore 31/4, anche ai fini della residenza anagrafica.
2. Sino a quando e la madre resteranno nella casa familiare, resteranno a Per_1
carico della RA i costi delle utenze e la Tari. Poiché le utenze resteranno CP_2
intestate al OR e addebitate su suo conto corrente, le Parti concordano CP_1
che i relativi costi verranno decurtati dal contributo al mantenimento della RA
, nel mese successivo al pagamento della bolletta previa esibizione del CP_2
relativo documento. Allo stesso modo per la Tari, il OR , previa esibizione Pt_1
alla RA del pagamento, decurterà il relativo importo pagato dal CP_2
contributo al mantenimento della moglie il mese successivo.
3. frequenterà il padre a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio o sera Per_1
al lunedì mattina, quando il padre lo accompagnerà a scuola, oltre ad un pomeriggio
2 infrasettimanale, il mercoledì, con pernottamento, comunicando il OR CP_1
alla RA l'eventuale impossibilità o la esigenza di cambio di sera CP_2
all'inizio di ogni mese, salvo le urgenze. I genitori hanno previsto, in accordo, che trascorra i ponti sempre con il papà indipendentemente dalla competenza del Per_1
fine settimana accorpato al ponte;
inoltre, metà delle vacanze natalizie in alternanza tra i genitori di anno in anno e, quindi, dal 23 al 30 dicembre con un genitore e con l'altro dal 30 dicembre al 6 gennaio;
l'intero periodo di vacanze pasquali in alternanza di anno in anno;
le vacanze di carnevale previste dall'istituto scolastico in alternanza di anno in anno;
tre settimane anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive, tra giugno e settembre, che i genitori concorderanno entro il 30 aprile di ogni anno. Le Parti concordano che nei periodi in cui il OR incontrerà il figlio CP_1
nella casa familiare la RA potrà usufruire della casa di Salò. Il OR CP_2
Per_
avrà cura di portare con sé il cane nei periodi in cui è con il figlio CP_1
con unica eccezione per il mercoledì infrasettimanale. Per_1
4. Il padre contribuirà al mantenimento di corrispondendo alla RA Per_1
l'importo mensile di € 800,00 per dodici mensilità, da versare a mezzo CP_2
bonifico bancario sul conto corrente intestato alla RA , entro il giorno 5 CP_2
di ogni mese, con rivalutazione ISTAT annuale a far tempo dal mese dell'anno successivo al deposito del ricorso. Egli si farà inoltre carico del 100% delle spese extra assegno, come da Protocollo del Tribunale di Vicenza, che le Parti dichiarano di conoscere, sino al 30 settembre 2032 compreso. Successivamente a tale data i genitori si faranno carico delle predette spese in misura del 50% ciascuno.
5. L'assegno unico sarà percepito dal OR sino a luglio 2027; da agosto CP_1
3 2027 tale assegno spetterà al 100% alla RA . Il OR si CP_2 CP_1
impegna a versare da tale mese l'importo a tale titolo, sino a che non sarà percepito direttamente dalla RA . CP_2
6. Il OR corrisponderà alla moglie, fino al mese di luglio 2027 compreso, CP_1
a titolo di contributo al mantenimento della stessa, l'importo mensile di € 900,00 da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla RA
, entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT a far tempo dal CP_2
mese dell'anno successivo al deposito del ricorso. Dal mese di agosto 2027 e sino al
30 settembre 2032 il OR corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo CP_1
al mantenimento della stessa, entro il giorno 5 di ogni mese, il minore importo di €
500,00 mensili, con rivalutazione ISTAT annuale a far tempo dal mese di agosto 2028.
Successivamente al 30 settembre 2032 nulla più verrà versato a tale titolo.
7. Nell'ambito degli accordi patrimoniali cui i coniugi sono addivenuti, tutti funzionali alla separazione e al successivo divorzio, dovendo definire le questioni patrimoniali, i
ORi e convengono, inoltre, tutto quanto segue. CP_1 CP_2
8. La RA , entro il corrente anno 2025, procederà all'acquisto Controparte_2
di un immobile, da individuare tra i paesi di Sarmeola, Rubano e Selvazzano Dentro,
il cui prezzo, entro l'importo di € 170.000,00, sarà versato dal OR . CP_1
L'immobile sarà acquistato libero da ipoteca e altri atti pregiudizievoli. Il OR
si farà inoltre carico dei costi relativi alla compravendita dell'immobile CP_1
(come ad esempio imposte e onorario notaio, spese di agenzia). Le spese relative all'arredamento di tale immobile resteranno a carico della RA . CP_2
Le Parti concordano altresì che la RA con il figlio si trasferirà in tale CP_2
4 immobile entro il 15 agosto 2027. Tale immobile, salvo quanto di seguito concordato,
verrà utilizzato dal OR , che vi si trasferirà entro febbraio 2026, a titolo CP_1
di comodato gratuito che avrà durata coincidente con il trasferimento di madre e figlio e quindi sino al 15 agosto 2027. Con il trasferimento definitivo della RA
, con il figlio, nel predetto immobile entro il 15 agosto 2027, il OR CP_2
lascerà l'abitazione. In caso di mancato trasferimento di madre e figlio CP_1
entro la data pattuita del 15 agosto 2027, le Parti concordano che il comodato sarà
prorogato di ulteriori 3 anni e, quindi, fino al 15 agosto 2030. Le spese condominiali ordinarie, utenze, manutenzione ordinaria, Tari, resteranno a carico del OR
sino al trasferimento della RA . CP_1 CP_2
Le Parti concordano altresì che qualora la RA non procedesse a CP_2
trasferirsi nel predetto immobile entro il 15 agosto 2027, come da accordi assunti dalle
Parti tutti funzionali alla separazione e al successivo divorzio, la stessa verserà al
OR una penale giornaliera di euro 200,00, a far tempo dal giorno 15 CP_1
agosto 2027, per ogni giorno di ritardo nel trasferimento nel suddetto nuovo immobile.
Le Parti concordano di procedere alla trascrizione della sentenza di separazione e della successiva sentenza di divorzio presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.
9. Sino al trasloco del OR in tale immobile, egli seguiterà a fruire della CP_1
casa familiare in accordo con la RA o, in alternativa, a portare CP_2 Per_1
con sé a Salò, nei periodi di propria competenza e, dunque, a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio/sera, ma solo fino alla domenica sera, salvo ponti e festività
durante i quali sarà operativo il regolamento condiviso di cui alla condizione n. 2.
5 10. I ORi e hanno altresì concordato che i costi di CP_1 CP_2
Per_ mantenimento del cane, comprese le spese di toilettatura e veterinarie, restino a carico integrale del OR . CP_1
11. Il OR seguiterà a farsi carico dei costi dei corsi di operatore olistico CP_1
c/o e Reiki c/o l'associazione Larimar di Raffaella Trolese attualmente CP_3
seguiti dalla RA , sino al termine degli stessi nel prossimo dicembre CP_2
2025.
12. Il saldo del libretto postale n. 37508348, cointestato, resterà alla RA . CP_2
13. I coniugi terranno a proprio carico le spese legali sostenute da ciascuno.
14. Le Parti dichiarano ex art. 473bis .51, comma 2, c.p.c. che intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, confermando a tale scopo la loro già espressa volontà di non volersi riconciliare.
15. Le Parti inoltre si esonerano reciprocamente dal depositare la documentazione economica di cui all'art. 473bis .12, comma 3, c.p.c., impegnandosi a produrla a richiesta del Tribunale.
16. Le Parti, infine, dichiarano altresì di rinunciare alla impugnazione della sentenza che sarà emessa e che tale loro volontà verrà confermata, anche mediante trattazione scritta, in sede di udienza camerale.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 22/05/2025 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in SA NO (VI) in data 04/09/2020,
6 che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 15/07/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127
ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero
ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore alla prevalente collocazione dello Per_1
stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste integralmente a carico del padre fino al 30/09/2032
compreso, mentre successivamente a tale data, così come concordato tra le parti, le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%
ciascuno;
7 -quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere, a titolo di assegno di Controparte_1
mantenimento a favore della RA la somma di 900,00 euro mensili, CP_2
annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
successivamente il OR CP_1
corrisponderà alla moglie, secondo i tempi e le modalità concordate dalle parti, anche con riferimento alla rivalutazione ISTAT, il minore importo di € 500,00 mensili fino a non corrispondere più nulla a tale titolo dopo il 30 settembre 2032, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge
898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi,
provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
8 a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
, uniti in matrimonio in SA NO (VI) in data Controparte_2
04/09/2020 con atto trascritto al n. 2, parte II, serie A, anno 2020, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SA
NO (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 23.9.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente rel.
dott.ssa Elena Sollazzo Giudice
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1923 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
19/02/1978, rappresentato e difeso dagli avvocati GUIDICINI BENEDETTA e
BONCIMINO ALESSANDRA
e
, c.f. , nata a [...] il Controparte_2 C.F._2
16/05/1973, rappresentata e difesa dall'avvocato BARBIERO LISA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
1 Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: I ORi e sono Controparte_1 Controparte_2
venuti nella determinazione di richiedere al Tribunale la separazione personale alle seguenti condizioni:
1. Il figlio affidato ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità Per_1
genitoriale in via congiunta, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio, di volta in volta, si troverà al momento dell'assunzione della decisione, ferme le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute che saranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza, abiterà
prevalentemente con la madre presso la casa familiare di SA NO, in via
Del Donatore 31/4, anche ai fini della residenza anagrafica.
2. Sino a quando e la madre resteranno nella casa familiare, resteranno a Per_1
carico della RA i costi delle utenze e la Tari. Poiché le utenze resteranno CP_2
intestate al OR e addebitate su suo conto corrente, le Parti concordano CP_1
che i relativi costi verranno decurtati dal contributo al mantenimento della RA
, nel mese successivo al pagamento della bolletta previa esibizione del CP_2
relativo documento. Allo stesso modo per la Tari, il OR , previa esibizione Pt_1
alla RA del pagamento, decurterà il relativo importo pagato dal CP_2
contributo al mantenimento della moglie il mese successivo.
3. frequenterà il padre a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio o sera Per_1
al lunedì mattina, quando il padre lo accompagnerà a scuola, oltre ad un pomeriggio
2 infrasettimanale, il mercoledì, con pernottamento, comunicando il OR CP_1
alla RA l'eventuale impossibilità o la esigenza di cambio di sera CP_2
all'inizio di ogni mese, salvo le urgenze. I genitori hanno previsto, in accordo, che trascorra i ponti sempre con il papà indipendentemente dalla competenza del Per_1
fine settimana accorpato al ponte;
inoltre, metà delle vacanze natalizie in alternanza tra i genitori di anno in anno e, quindi, dal 23 al 30 dicembre con un genitore e con l'altro dal 30 dicembre al 6 gennaio;
l'intero periodo di vacanze pasquali in alternanza di anno in anno;
le vacanze di carnevale previste dall'istituto scolastico in alternanza di anno in anno;
tre settimane anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive, tra giugno e settembre, che i genitori concorderanno entro il 30 aprile di ogni anno. Le Parti concordano che nei periodi in cui il OR incontrerà il figlio CP_1
nella casa familiare la RA potrà usufruire della casa di Salò. Il OR CP_2
Per_
avrà cura di portare con sé il cane nei periodi in cui è con il figlio CP_1
con unica eccezione per il mercoledì infrasettimanale. Per_1
4. Il padre contribuirà al mantenimento di corrispondendo alla RA Per_1
l'importo mensile di € 800,00 per dodici mensilità, da versare a mezzo CP_2
bonifico bancario sul conto corrente intestato alla RA , entro il giorno 5 CP_2
di ogni mese, con rivalutazione ISTAT annuale a far tempo dal mese dell'anno successivo al deposito del ricorso. Egli si farà inoltre carico del 100% delle spese extra assegno, come da Protocollo del Tribunale di Vicenza, che le Parti dichiarano di conoscere, sino al 30 settembre 2032 compreso. Successivamente a tale data i genitori si faranno carico delle predette spese in misura del 50% ciascuno.
5. L'assegno unico sarà percepito dal OR sino a luglio 2027; da agosto CP_1
3 2027 tale assegno spetterà al 100% alla RA . Il OR si CP_2 CP_1
impegna a versare da tale mese l'importo a tale titolo, sino a che non sarà percepito direttamente dalla RA . CP_2
6. Il OR corrisponderà alla moglie, fino al mese di luglio 2027 compreso, CP_1
a titolo di contributo al mantenimento della stessa, l'importo mensile di € 900,00 da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla RA
, entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT a far tempo dal CP_2
mese dell'anno successivo al deposito del ricorso. Dal mese di agosto 2027 e sino al
30 settembre 2032 il OR corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo CP_1
al mantenimento della stessa, entro il giorno 5 di ogni mese, il minore importo di €
500,00 mensili, con rivalutazione ISTAT annuale a far tempo dal mese di agosto 2028.
Successivamente al 30 settembre 2032 nulla più verrà versato a tale titolo.
7. Nell'ambito degli accordi patrimoniali cui i coniugi sono addivenuti, tutti funzionali alla separazione e al successivo divorzio, dovendo definire le questioni patrimoniali, i
ORi e convengono, inoltre, tutto quanto segue. CP_1 CP_2
8. La RA , entro il corrente anno 2025, procederà all'acquisto Controparte_2
di un immobile, da individuare tra i paesi di Sarmeola, Rubano e Selvazzano Dentro,
il cui prezzo, entro l'importo di € 170.000,00, sarà versato dal OR . CP_1
L'immobile sarà acquistato libero da ipoteca e altri atti pregiudizievoli. Il OR
si farà inoltre carico dei costi relativi alla compravendita dell'immobile CP_1
(come ad esempio imposte e onorario notaio, spese di agenzia). Le spese relative all'arredamento di tale immobile resteranno a carico della RA . CP_2
Le Parti concordano altresì che la RA con il figlio si trasferirà in tale CP_2
4 immobile entro il 15 agosto 2027. Tale immobile, salvo quanto di seguito concordato,
verrà utilizzato dal OR , che vi si trasferirà entro febbraio 2026, a titolo CP_1
di comodato gratuito che avrà durata coincidente con il trasferimento di madre e figlio e quindi sino al 15 agosto 2027. Con il trasferimento definitivo della RA
, con il figlio, nel predetto immobile entro il 15 agosto 2027, il OR CP_2
lascerà l'abitazione. In caso di mancato trasferimento di madre e figlio CP_1
entro la data pattuita del 15 agosto 2027, le Parti concordano che il comodato sarà
prorogato di ulteriori 3 anni e, quindi, fino al 15 agosto 2030. Le spese condominiali ordinarie, utenze, manutenzione ordinaria, Tari, resteranno a carico del OR
sino al trasferimento della RA . CP_1 CP_2
Le Parti concordano altresì che qualora la RA non procedesse a CP_2
trasferirsi nel predetto immobile entro il 15 agosto 2027, come da accordi assunti dalle
Parti tutti funzionali alla separazione e al successivo divorzio, la stessa verserà al
OR una penale giornaliera di euro 200,00, a far tempo dal giorno 15 CP_1
agosto 2027, per ogni giorno di ritardo nel trasferimento nel suddetto nuovo immobile.
Le Parti concordano di procedere alla trascrizione della sentenza di separazione e della successiva sentenza di divorzio presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.
9. Sino al trasloco del OR in tale immobile, egli seguiterà a fruire della CP_1
casa familiare in accordo con la RA o, in alternativa, a portare CP_2 Per_1
con sé a Salò, nei periodi di propria competenza e, dunque, a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio/sera, ma solo fino alla domenica sera, salvo ponti e festività
durante i quali sarà operativo il regolamento condiviso di cui alla condizione n. 2.
5 10. I ORi e hanno altresì concordato che i costi di CP_1 CP_2
Per_ mantenimento del cane, comprese le spese di toilettatura e veterinarie, restino a carico integrale del OR . CP_1
11. Il OR seguiterà a farsi carico dei costi dei corsi di operatore olistico CP_1
c/o e Reiki c/o l'associazione Larimar di Raffaella Trolese attualmente CP_3
seguiti dalla RA , sino al termine degli stessi nel prossimo dicembre CP_2
2025.
12. Il saldo del libretto postale n. 37508348, cointestato, resterà alla RA . CP_2
13. I coniugi terranno a proprio carico le spese legali sostenute da ciascuno.
14. Le Parti dichiarano ex art. 473bis .51, comma 2, c.p.c. che intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, confermando a tale scopo la loro già espressa volontà di non volersi riconciliare.
15. Le Parti inoltre si esonerano reciprocamente dal depositare la documentazione economica di cui all'art. 473bis .12, comma 3, c.p.c., impegnandosi a produrla a richiesta del Tribunale.
16. Le Parti, infine, dichiarano altresì di rinunciare alla impugnazione della sentenza che sarà emessa e che tale loro volontà verrà confermata, anche mediante trattazione scritta, in sede di udienza camerale.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 22/05/2025 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in SA NO (VI) in data 04/09/2020,
6 che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 15/07/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127
ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero
ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore alla prevalente collocazione dello Per_1
stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste integralmente a carico del padre fino al 30/09/2032
compreso, mentre successivamente a tale data, così come concordato tra le parti, le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%
ciascuno;
7 -quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere, a titolo di assegno di Controparte_1
mantenimento a favore della RA la somma di 900,00 euro mensili, CP_2
annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
successivamente il OR CP_1
corrisponderà alla moglie, secondo i tempi e le modalità concordate dalle parti, anche con riferimento alla rivalutazione ISTAT, il minore importo di € 500,00 mensili fino a non corrispondere più nulla a tale titolo dopo il 30 settembre 2032, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge
898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi,
provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
8 a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
, uniti in matrimonio in SA NO (VI) in data Controparte_2
04/09/2020 con atto trascritto al n. 2, parte II, serie A, anno 2020, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SA
NO (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 23.9.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
9