Articolo 2 della Legge 2 ottobre 1990, n. 283
Articolo 1
Versione
23 ottobre 1990
Art. 2. 1. All' articolo 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Chiunque continui ad esercitare le attivita' di cui all'articolo 1, primo comma, senza aver presentato la domanda di rinnovo della licenza di cui all'articolo 1 nel termine previsto dall'articolo 2, primo comma, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattrocentomila a lire due milioni. Qualora il titolare della licenza non presenti domanda di rinnovo entro sei mesi dal suddetto termine la licenza si intende decaduta".
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 10 della citata legge n. 344 del 1966 , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 10. - Chiunque eserciti le attivita' di cui all'articolo 1, primo comma, senza essere munito della prescritta licenza e' punito con la reclusione da tre a sei mesi, nonche' con la multa pari a lire 15.000 per ogni chilogrammo di caffe' che risulti abusivamente custodito, lavorato o confezionato. In ogni caso la multa non puo' essere inferiore a lire 300.000.
Chiunque continui ad esercitare le attivita' di cui all'articolo 1, primo comma, senza aver presentato la domanda di rinnovo della licenza di cui all'articolo 1 nel termine previsto dall'articolo 2, primo comma, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattrocentomila a lire due milioni. Qualora il titolare della licenza non presenti domanda di rinnovo entro sei mesi dal suddetto termine la licenza si intende decaduta".
Entrata in vigore il 23 ottobre 1990
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