Articolo 7 della Legge 21 dicembre 1999, n. 526
Articolo 6Articolo 8
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2 febbraio 2000
Art. 7. Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86 1. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989. n. 86, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si da' altresi' conto della legislazione regionale attuativa di direttive comunitarie, fornendo i dati di cui all'articolo 9, comma 2-bis".
Nota all'Art. 7:
- Si riporta l'Art. 2, comma 3, lett. c), della citata legge 9 marzo 1989, n. 86 : "Art. 1 (Legge comunitaria).
- 1. Il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmette alle Camere, contestualmente alla loro ricezione, gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunita' europee; verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformita' dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione ai suddetti atti e ne trasmette tempestivamente le risultanze, anche con riguardo alle misure da intraprende per assicurare tale conformita', alle Commissioni parlamentari competenti per la formulazione di ogni opportuna osservazione ed atto d'indirizzo.
2. Sulla base della verifica e delle osservazioni ed atti d'indirizzo di cui al comma 1, il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, un disegno di legge recante: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee tale dicitura e' completata dall'indicazione: "legge comunitaria seguita dall'anno di riferimento. 3. Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 2:
a) si riferisce sullo stato di conformita' dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana; b) si fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa; c) si da' partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento e' gia' scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa. Si da' altresi' conto della legislazione regionale attuativa di direttive comunitarie, fornendo i dati di cui all'Art. 9, comma 2-bis".
Entrata in vigore il 2 febbraio 2000