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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 4944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4944 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Bene-
vento n. 2319/2021 del 12 novembre 2021, iscritto al n.2175/2022 del ruolo generale
degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 17 dicembre 2024 e pendente
TRA
(già ) (c.f. , in Parte_1 Parte_2 Pt_1 P.IVA_1
persona del procuratore avv. rappresentata e difesa, per procura in Parte_3
calce al ricorso per decreto ingiuntivo depositato al R.G. 4224/2017 del Tribunale di
Benevento, dall'avv. Marisa Olga Meroni (c.f. ) – indirizzo PEC CodiceFiscale_1
– Email_1
-APPELLANTE-
E
, CF P.IVA , in persona del Presidente, Controparte_1 P.IVA_2 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
dott. Nino Lombardi, legale rappresentante, rappresentato e difeso, giusta procura in calce, su foglio separato, all'atto di costituzione in appello, nonché Deliberazione n. 205
del 6.9.2022 dall'avv. Giuseppe Marsicano (C.F.: ),posta elettro- C.F._2
nica certificata: rovincia.benevento.it Email_2
-APPELLANTE INCIDENTALE -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I. con atto di citazione notificato il 12.5.2022 proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza indicata in epigrafe, non notificata, con la quale il Tribunale di Be-
nevento, nel giudizio n. 5605/2017 del R.G. accoglieva l'opposizione proposta dalla al d.i. n.1512/2017, emesso dal medesimo tribunale, di ingiun- Controparte_1
zione al versamento della somma di €.400.684,83 in favore della per il Parte_1
mancato pagamento di fatture emesse da Eni per la somministrazione di energia elet-
trica in favore della , oltre interessi di mora. era legittimata ad CP_1 Parte_1
Parte agire perché subentrata al el credito.
II. Proponeva opposizione al d.i. la concludendo per la re- Controparte_1
voca del decreto ingiuntivo e per il rigetto della domanda creditoria perché i crediti erano inesistenti. Dal 1° ottobre 2014 la aveva cambiato il fornitore di energia elet- CP_1
Part trica, divenuto Gala S.p.A. Le fatture erano state emesse da n ritardo e non tene-
vano neppure conto degli acconti già pagati dalla . I consumi indicati e fatturati CP_1
erano errati risultando frutto di letture stimate e non reali e, infine, non erano dovute somme per interessi moratori.
III. Nel corso del giudizio il Tribunale disponeva una CTU contabile, affidata al dott.
, incaricato di ricostruire i rapporti economici intercorsi. Il consulente Persona_1
Par relazionava che, dalla sorte capitale azionata da di €. 395.097,63, andavano con certezza detratti € 65.679,32 per fatture riferite a somme già corrisposte dalla Provincia,
Parte originariamente portate da precedenti fatture emesse da saldate, con credito ripro-
posto in altre fatture, quelle azionate con il d.i., nonostante l'estinzione del credito. Il
Rg 2175/22 est. Sandro Figliozzi
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CTU rilevava anche che la somma di € 7.242,19 era inerente periodi in cui la fornitura in favore della Provincia proveniva da altro operatore. Per il resto estavano da accertare
€ 269.453,64 relativi alle seguenti fatture non depositate in atti: E156002923,
E156003750, E156003781, E156003811, E156003812, E156003836, E156003848,
E156003871, E156003891, E156003894, E156003969, E156015283. La mancata pro-
duzione rendeva impossibile anche accertare il loro periodo di riferimento. Vi era poi
Part una fattura, la n. E156003239 di i € 2.250,52, riferita a quota parte di energia ero-
gata per il periodo 01.01.2015-18.06.2015 e, specificava infine il dott. Persona_2
Part
, la fattura E156014161 di i € 117.577,54 risultava essere comprensiva anche
[...]
la quota parte di energia erogata per il periodo 13.09.2013-30.09.2014.
IV. Il Tribunale accoglieva l'opposizione rilevando la carenza della documentazione necessaria per fornire adeguato riscontro probatorio al credito vantato, perché diverse fatture riportavano somme per periodi già saldati e per altri periodi non erano neppure depositate in atti. Ricapitolava quanto accertato dal CTU, sottolineava l'onere probatorio gravante sull'opposto, attore sostanziale, l'avvenuta contestazione delle fatture da parte della , evidenziava, anche al fine di compensare le spese di lite, Controparte_1
che secondo la CTU “rimarrebbe dovuta una quota parte non coperta da altri fatturati,
ma nella specie non accertabile”.
impugnava la sentenza per i seguenti motivi: Parte_5
a) Errata ripartizione dell'onere della prova con riferimento al credito per fatture impagate. Allegava come la sostenesse che alcune tra le fatture Eni azionate CP_1
sarebbero state relative a periodi già oggetto di fatturazione da parte di Gala S.p.A.,
soggetto subentrato nella somministrazione di energia elettrica ed evidenziava come non fosse tecnicamente possibile che le forniture dei due gestori si riferissero allo stesso periodo.
b) Relativamente alle fatture pagate in precedenza dalla ed oggetto CP_1
dell'eccezione della mancata detrazione dei versamenti eseguiti, l'appellante sosteneva
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che era la a dover fornire la prova che tali fatture, pagate, avessero ad oggetto CP_1
Part lo stesso periodo di riferimento di quelle delle quali lamentava il mancato paga- mento. L'indicazione del periodo di fatturazione delle fatture azionate non è elemento costitutivo del credito, il cui onere grava sul creditore, mentre la prova dei fatti estintivi era a carico del debitore e l'effetto della corretta ripartizione tra le parti dell'onere della prova, anche in caso di mancata produzione delle fatture, non poteva condurre al man- cato riconoscimento del credito. La carenza probatoria della coincidenza del periodo di Part fatturazione oggetto delle fatture azionate da con quelle dell'altro gestore costituiva circostanza che andava in danno della . CP_1
c) Mancata pronuncia sul credito per € 5.587.20 portato dalle Note Debito Interessi
da riconoscere in favore dell'opposto perché la non negava di aver ricevuto le CP_1
forniture dalle quali hanno tratto origine le fatture, il cui ritardato pagamento generava le Note Debito Interessi azionate.
Part Così concludeva: “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adito, in integrale riforma della
Sentenza impugnata, così giudicare:
in via principale, nel merito: accertare e dichiarare che la è de- Controparte_1
bitrice nei confronti di (già ) dei seguenti Parte_1 Parte_2 Pt_1
importi:
a. € 395.097,63 (o, almeno, dell'importo di € 322.176,12 indicato dal CTU) in linea ca-
Part pitale per mancato pagamento di fatture emesse da er la somministrazione di ener-
gia elettrica in favore della;
CP_1
b. gli interessi di mora maturati e maturandi sul predetto importo, nella misura determi-
nata dal D. Lgs. n. 231/02, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al
saldo,
c. € 5.587,20 a titolo di interessi di mora, portati dalle c.d. Note De-bito Interessi e ma-
turati a fronte del ritardato pagamento, da parte della , di fatture ovviamente CP_1
diverse da quelle di cui si lamenta il mancato pagamento;
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(o dei diversi importi che saranno ritenuti dalla Corte d'Appello) e conseguentemente
condannare la , in persona del legale rappresentante pro tem- Controparte_1
pore, al relativo pagamento in favore di (già ) Parte_1 Parte_2
Pt_1
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio, incluso rim-
borso spese 15%, oltre CPA e IVA come per legge.”
VI. La si costituiva nel grado eccependo l'infondatezza Controparte_1
dell'appello principale. La pretesa economica azionata non stata provata, tanto che lo stesso CTU nominato in primo grado non era stato in grado di quantificare l'asserito
Parte credito. L'opponente ribadiva l'esistenza del grave inadempimento imputabile ad per mancanza di puntualità nella fatturazione, con numerosi vuoti di lunghissimi periodi,
anche annuali, dati di letture persi e mai recuperati con conseguenti fatturazioni a caso o fatture prima emesse e poi annullate dopo il pagamento. Erano state emesse fatture afferenti lo stesso periodo di erogazione o concernenti periodi in cui la Provincia usu-
fruiva della fornitura proveniente da un altro gestore. La Provincia aveva inviato una nota il 3.04.2014, con la quale segnalava che dal mese di ottobre 2013 non aveva rice-
vuto fatture e un'altra nota il 27.01.2015 che ribadiva l'assenza di fatture per i consumi relativi al periodo da ottobre 2013 e fino all'ottobre 2014. L'opponente sintetizzava an-
Parte che l'ulteriore scambio epistolare intercorso con ia mail a sostegno delle eccezioni proposte in merito alla mancata detrazione delle somme versate. Anche il CTU aveva riscontrato l'esistenza di fatturazione errata perché riferita a periodi nei quali il gestore
Parte non era più Le fatture non erano neppure emesse in ossequio alle regole imposte dalle norme di settore.
Proponeva appello incidentale per ottenere la condanna dell'opposto anche al paga-
mento delle spese di lite del primo grado del giudizio.
Così concludeva: “1) rigettare tutte le domande avanzate da parte appellante;
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2) e per l'effetto, rigettare l'atto di appello, per quanto di ragione e, ampiamente dedotto
nel presente atto.
3) in ogni caso, anche in accoglimento dello spiegato appello incidentale, e in parziale
riforma della sentenza n. 2319/2021 del Tribunale di Benevento, dott.ssa Genovese,
condannare l'appellante (già ) Parte_1 Parte_2 Pt_1
alle spese e competenze di lite per il doppio grado di giudizio.”
VII. All'udienza del 17.12.2024 la Corte tratteneva la causa in decisione con conces-
sione dei termini di legge per il deposito delle difese finali.
Motivi della decisione
VIII. La CTU redatta in primo grado dal dott. , già riferimento della sen- Per_1
tenza impugnata, è dalla Corte giudicata logica e coerente, valido supporto anche in secondo grado, non risultando neppure oggetto di specifiche ed articolate contestazioni provenienti dalle parti in causa. I dati riferiti dall'ausiliario costituiscono valido supporto per il giudice anche in appello, anche se la Corte non condivide l'assunto del CTU se-
condo il quale il credito, pur esistente per importo minore di quello azionato, non poteva essere accertato. Il dott. rilevava, in primo luogo, che cinque fatture, non Per_1
azionate con il d.i., per un totale di €. 65.679,32, erano state regolarmente pagate come dimostrato dai mandati di pagamento emessi dalla . Constatava anche che il CP_1
Parte 23.4.2014 metteva ulteriori fatture, che la contestava essere sostitutive CP_1
di quelle che nel frattempo erano state pagate, senza detrarre quanto ricevuto in prece-
denza. Il consulente rilevava che la fattura n. EI56014161 per €. 117.577,54, indicata come riferita al periodo 14.10- 27.10.15, in realtà riguardasse effettivamente un periodo diverso, tutto quello oggetto del contratto, dal 14.10.2012 al 30.9.2014. Per il periodo
Parte dal 14.10.2012 sino al 12.9.2013, n precedenza aveva emesso le menzionate cin-
que fatture saldate dalla Provincia di . CP_1
IX. Il CTU non poteva nulla indicare quanto alle ulteriori fatture azionate in d.i.,
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dodici, perché allegate ma non prodotte, dell'importo nel totale di €. 269.453,64. Con-
statava come dal 30.9.2024 il nuovo fornitore fosse divenuto Gala S.p.A. e la CP_1
Part fosse stata destinataria di doppie fatture, provenienti da Gala ed per il periodo ot-
tobre-dicembre 2014. Le fatture concernenti il periodo “doppio” erano dell'importo totale di €. 9.492,71. Il CTU, a pag. 11, precisava, in merito alla fattura n. EI56014161 per €.
117.577,54, che “resterebbe dovuta quantomeno segnatamente alla quota parte di energia erogata per il periodo 13.9.2013-30.9.2014.”
La CTU non riportava un dato rilevante, che comunque il giudice evince dall'esame della
Parte fattura versata in atti, costituito dall'importo maturato in favore di dal 13.9.2013 al
30.9.2014. Il contratto con le condizioni concordate è in atti e dalla fattura n.
EI56014161, per €. 117.577,54 emerge che la quota calcolata in danno del cliente era pari alla somma di tre sezioni, denominate nel documento come A, B e C. Isolando per ciascuna sezione gli importi riferiti al periodo 13.9.2013-30.9.2014 se ne ricava come,
Parte per tale lasso di tempo, atturava alla Provincia un totale di €.64.471,37, pari alla quota di €.33.265,81 (A), sommata ad €. 27.353,35(B) ed €.3.852,21 (C). Con precisa-
zione che la somma appena indicata in realtà è conteggiata dal 01.10.2013 e non dal13.9.2013 perché le somme indicate in fattura sono tutti riferite al periodo mensile e quindi non risulta possibile, per il mese di settembre 2013, distinguere il credito maturato sino al 13 da quello successivo. La prova fornita dalla P.A. di aver pagato parte della fornitura del mese di settembre 2013 comporta che l'indicazione in fattura per tale mese
è certamente errata e la relativa somma non può essere conteggiata.
La quota del credito certamente dovuta dalla è quindi pari ad €.64.471,37, CP_1
inclusa nella fattura n. EI56014161 per €. 117.577,54 e non riferita ad un lasso tempo-
rale oggetto di precedenti pagamenti da parte della P.A.
Il rapporto negoziale, giusto contratto versato in atti, come evidenziato decorreva dal
14.10.2012 e terminava con il subentro del nuovo fornitore, il 30.9.2014. Per i consumi maturati in tale periodo la somma di €.64.471,37 è l'unica che emerge come dovuta
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dalla Provincia di perché non già pagata in virtù delle precedenti fatture CP_1
emesse, che riguardavano il periodo 14.10.2012 – 19.9.2013, e non concernente il pe-
riodo di fornitura da parte di altro operatore.
X. Il creditore ha sempre l'onere di provare, oltre alla fonte negoziale, i fatti costitu-
tivi del suo diritto. La S.C. precisa (sentenza n. 03373 del 12/02/2010): «In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione con-
trattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa,
costituito dall'avvenuto adempimento”. “Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadem-
pimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà suf-
ficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.».
Sulla gravava quindi l'onere di dimostrare l'adempimento al credito vantato da CP_1
Part
ciò limitatamente al periodo nel quale il fornitore era nel possesso del titolo, quello di vigenza del rapporto negoziale sorto il 14.10.2012 e terminato il 30.9.2014. Nulla do-
veva dimostrare la in merito a fatturazioni riferite a periodi successivi, quando CP_1
Parte era pacificamente subentrato un nuovo fornitore ed il contratto con on costituiva più titolo per esigere pagamenti. E' d'altra parte pacifico, secondo quanto confermato dallo stesso appellante, che non potessero esservi due contemporanee forniture. Gala
S.p.a. quindi escludeva Parte_6
[...
dimostrava che interveniva il pagamento delle fatture Eni emesse e riferite CP_1
Parte dal 14.10.2012 sino al 13.9.2013. L metteva altra fattura, la n. EI56014161 per €.
117.577,54, che tuttavia aveva ad oggetto anche il periodo nel quale era intervenuto e dimostrato l'adempimento e il creditore avrebbe dovuto fornire, limitatamente all'allegato credito sino al 13.9.2013, riscontro della sussistenza di ragioni idonee a farlo ritenere
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comunque creditore nonostante l'intervenuto pagamento. Dell'importo della fattura n.
EI56014161 per €. 117.577,54 la Corte constata che solo €.64.471,37 fanno riferimento a periodi non già fatturati e pagati in precedenza e null'altro riconosce in favore del somministrante. Le note di debito interessi non costituiscono titolo per far valere ragioni ulteriori di credito essendo certamente errate perché redatte effettuando conteggi di in-
teressi su sorte capitale non corretta. Le ragioni di credito fondate su fatture neppure versate in atti non sono fondate avendo la dimostrato di aver corrisposto il CP_1
dovuto per tutto il periodo della somministrazione ad eccezione del lasso temporale no-
vembre 2013/ottobre 2014.
La somma dovuta è quindi costituita esclusivamente da €.64.471,37 oltre interessi al tasso di mora previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 decorrenti dal trentesimo giorno succes-
sivo dall'emissione della fattura e cioè dal 27.11.2015.
XI. La riforma della sentenza di primo grado in senso peggiorativa per la
[...]
comporta anche il rigetto dell'appello incidentale proposto dalla P.A. se- CP_1
condo il quale in primo grado l'opposto avrebbe dovuto essere condannato al paga-
mento delle spese di lite. Il parziale accoglimento dell'appello principale comporta un nuovo governo delle spese di lite in favore della parte opposta ed in danno della Provin-
cia soccombente, per entrambi i gradi di giudizio, con compensazione del 50% tenuto conto della solo parziale fondatezza delle ragioni azionate. Le spese sono quantificate con riferimento allo scaglione di valore del giudizio corrispondente alla somma effettiva-
mente riconosciuta, con liquidazione di un importo pari ai minimi tariffari, in considerazione della natura delle questioni poste.
XII. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato per l'appellante incidentale.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza pronunziata dal Tribunale di Benevento, n. 2319/2021 del 12 novembre
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2021, in parziale accoglimento dell'appello principale, rigetto di quello incidentale e ri-
forma dell'impugnata sentenza, così provvede:
A) Accoglie per quanto di ragione l'appello principale e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 1512/17 del 08.11.17 del Tribunale di Benevento e condanna la al pagamento, in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
€.64.471,37 oltre interessi al tasso di mora previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 dal
27.11.2015 al saldo.
B) Rigetta l'appello incidentale.
C) Condanna la al pagamento al pagamento, previa compensa- Controparte_1
zione del 50%, delle spese di lite che liquida, per il primo grado, comprensivo della fase monitoria, in €. 4.086,50 per competenze, oltre €. 415,00 per esborsi, spese generali,
iva e cpa come per legge e, per l'appello, €. 3.580,00 per competenze, oltre €. 924,00
per esborsi, spese generali, iva e cpa come per legge.
D) Dichiara la sussistenza, per la Provincia di , dei requisiti previsti per il CP_1
versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso il 11.4 .2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi Dr.ssa Natalia Ceccarelli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Bene-
vento n. 2319/2021 del 12 novembre 2021, iscritto al n.2175/2022 del ruolo generale
degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 17 dicembre 2024 e pendente
TRA
(già ) (c.f. , in Parte_1 Parte_2 Pt_1 P.IVA_1
persona del procuratore avv. rappresentata e difesa, per procura in Parte_3
calce al ricorso per decreto ingiuntivo depositato al R.G. 4224/2017 del Tribunale di
Benevento, dall'avv. Marisa Olga Meroni (c.f. ) – indirizzo PEC CodiceFiscale_1
– Email_1
-APPELLANTE-
E
, CF P.IVA , in persona del Presidente, Controparte_1 P.IVA_2 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
dott. Nino Lombardi, legale rappresentante, rappresentato e difeso, giusta procura in calce, su foglio separato, all'atto di costituzione in appello, nonché Deliberazione n. 205
del 6.9.2022 dall'avv. Giuseppe Marsicano (C.F.: ),posta elettro- C.F._2
nica certificata: rovincia.benevento.it Email_2
-APPELLANTE INCIDENTALE -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I. con atto di citazione notificato il 12.5.2022 proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza indicata in epigrafe, non notificata, con la quale il Tribunale di Be-
nevento, nel giudizio n. 5605/2017 del R.G. accoglieva l'opposizione proposta dalla al d.i. n.1512/2017, emesso dal medesimo tribunale, di ingiun- Controparte_1
zione al versamento della somma di €.400.684,83 in favore della per il Parte_1
mancato pagamento di fatture emesse da Eni per la somministrazione di energia elet-
trica in favore della , oltre interessi di mora. era legittimata ad CP_1 Parte_1
Parte agire perché subentrata al el credito.
II. Proponeva opposizione al d.i. la concludendo per la re- Controparte_1
voca del decreto ingiuntivo e per il rigetto della domanda creditoria perché i crediti erano inesistenti. Dal 1° ottobre 2014 la aveva cambiato il fornitore di energia elet- CP_1
Part trica, divenuto Gala S.p.A. Le fatture erano state emesse da n ritardo e non tene-
vano neppure conto degli acconti già pagati dalla . I consumi indicati e fatturati CP_1
erano errati risultando frutto di letture stimate e non reali e, infine, non erano dovute somme per interessi moratori.
III. Nel corso del giudizio il Tribunale disponeva una CTU contabile, affidata al dott.
, incaricato di ricostruire i rapporti economici intercorsi. Il consulente Persona_1
Par relazionava che, dalla sorte capitale azionata da di €. 395.097,63, andavano con certezza detratti € 65.679,32 per fatture riferite a somme già corrisposte dalla Provincia,
Parte originariamente portate da precedenti fatture emesse da saldate, con credito ripro-
posto in altre fatture, quelle azionate con il d.i., nonostante l'estinzione del credito. Il
Rg 2175/22 est. Sandro Figliozzi
Pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
CTU rilevava anche che la somma di € 7.242,19 era inerente periodi in cui la fornitura in favore della Provincia proveniva da altro operatore. Per il resto estavano da accertare
€ 269.453,64 relativi alle seguenti fatture non depositate in atti: E156002923,
E156003750, E156003781, E156003811, E156003812, E156003836, E156003848,
E156003871, E156003891, E156003894, E156003969, E156015283. La mancata pro-
duzione rendeva impossibile anche accertare il loro periodo di riferimento. Vi era poi
Part una fattura, la n. E156003239 di i € 2.250,52, riferita a quota parte di energia ero-
gata per il periodo 01.01.2015-18.06.2015 e, specificava infine il dott. Persona_2
Part
, la fattura E156014161 di i € 117.577,54 risultava essere comprensiva anche
[...]
la quota parte di energia erogata per il periodo 13.09.2013-30.09.2014.
IV. Il Tribunale accoglieva l'opposizione rilevando la carenza della documentazione necessaria per fornire adeguato riscontro probatorio al credito vantato, perché diverse fatture riportavano somme per periodi già saldati e per altri periodi non erano neppure depositate in atti. Ricapitolava quanto accertato dal CTU, sottolineava l'onere probatorio gravante sull'opposto, attore sostanziale, l'avvenuta contestazione delle fatture da parte della , evidenziava, anche al fine di compensare le spese di lite, Controparte_1
che secondo la CTU “rimarrebbe dovuta una quota parte non coperta da altri fatturati,
ma nella specie non accertabile”.
impugnava la sentenza per i seguenti motivi: Parte_5
a) Errata ripartizione dell'onere della prova con riferimento al credito per fatture impagate. Allegava come la sostenesse che alcune tra le fatture Eni azionate CP_1
sarebbero state relative a periodi già oggetto di fatturazione da parte di Gala S.p.A.,
soggetto subentrato nella somministrazione di energia elettrica ed evidenziava come non fosse tecnicamente possibile che le forniture dei due gestori si riferissero allo stesso periodo.
b) Relativamente alle fatture pagate in precedenza dalla ed oggetto CP_1
dell'eccezione della mancata detrazione dei versamenti eseguiti, l'appellante sosteneva
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che era la a dover fornire la prova che tali fatture, pagate, avessero ad oggetto CP_1
Part lo stesso periodo di riferimento di quelle delle quali lamentava il mancato paga- mento. L'indicazione del periodo di fatturazione delle fatture azionate non è elemento costitutivo del credito, il cui onere grava sul creditore, mentre la prova dei fatti estintivi era a carico del debitore e l'effetto della corretta ripartizione tra le parti dell'onere della prova, anche in caso di mancata produzione delle fatture, non poteva condurre al man- cato riconoscimento del credito. La carenza probatoria della coincidenza del periodo di Part fatturazione oggetto delle fatture azionate da con quelle dell'altro gestore costituiva circostanza che andava in danno della . CP_1
c) Mancata pronuncia sul credito per € 5.587.20 portato dalle Note Debito Interessi
da riconoscere in favore dell'opposto perché la non negava di aver ricevuto le CP_1
forniture dalle quali hanno tratto origine le fatture, il cui ritardato pagamento generava le Note Debito Interessi azionate.
Part Così concludeva: “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adito, in integrale riforma della
Sentenza impugnata, così giudicare:
in via principale, nel merito: accertare e dichiarare che la è de- Controparte_1
bitrice nei confronti di (già ) dei seguenti Parte_1 Parte_2 Pt_1
importi:
a. € 395.097,63 (o, almeno, dell'importo di € 322.176,12 indicato dal CTU) in linea ca-
Part pitale per mancato pagamento di fatture emesse da er la somministrazione di ener-
gia elettrica in favore della;
CP_1
b. gli interessi di mora maturati e maturandi sul predetto importo, nella misura determi-
nata dal D. Lgs. n. 231/02, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al
saldo,
c. € 5.587,20 a titolo di interessi di mora, portati dalle c.d. Note De-bito Interessi e ma-
turati a fronte del ritardato pagamento, da parte della , di fatture ovviamente CP_1
diverse da quelle di cui si lamenta il mancato pagamento;
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(o dei diversi importi che saranno ritenuti dalla Corte d'Appello) e conseguentemente
condannare la , in persona del legale rappresentante pro tem- Controparte_1
pore, al relativo pagamento in favore di (già ) Parte_1 Parte_2
Pt_1
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio, incluso rim-
borso spese 15%, oltre CPA e IVA come per legge.”
VI. La si costituiva nel grado eccependo l'infondatezza Controparte_1
dell'appello principale. La pretesa economica azionata non stata provata, tanto che lo stesso CTU nominato in primo grado non era stato in grado di quantificare l'asserito
Parte credito. L'opponente ribadiva l'esistenza del grave inadempimento imputabile ad per mancanza di puntualità nella fatturazione, con numerosi vuoti di lunghissimi periodi,
anche annuali, dati di letture persi e mai recuperati con conseguenti fatturazioni a caso o fatture prima emesse e poi annullate dopo il pagamento. Erano state emesse fatture afferenti lo stesso periodo di erogazione o concernenti periodi in cui la Provincia usu-
fruiva della fornitura proveniente da un altro gestore. La Provincia aveva inviato una nota il 3.04.2014, con la quale segnalava che dal mese di ottobre 2013 non aveva rice-
vuto fatture e un'altra nota il 27.01.2015 che ribadiva l'assenza di fatture per i consumi relativi al periodo da ottobre 2013 e fino all'ottobre 2014. L'opponente sintetizzava an-
Parte che l'ulteriore scambio epistolare intercorso con ia mail a sostegno delle eccezioni proposte in merito alla mancata detrazione delle somme versate. Anche il CTU aveva riscontrato l'esistenza di fatturazione errata perché riferita a periodi nei quali il gestore
Parte non era più Le fatture non erano neppure emesse in ossequio alle regole imposte dalle norme di settore.
Proponeva appello incidentale per ottenere la condanna dell'opposto anche al paga-
mento delle spese di lite del primo grado del giudizio.
Così concludeva: “1) rigettare tutte le domande avanzate da parte appellante;
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2) e per l'effetto, rigettare l'atto di appello, per quanto di ragione e, ampiamente dedotto
nel presente atto.
3) in ogni caso, anche in accoglimento dello spiegato appello incidentale, e in parziale
riforma della sentenza n. 2319/2021 del Tribunale di Benevento, dott.ssa Genovese,
condannare l'appellante (già ) Parte_1 Parte_2 Pt_1
alle spese e competenze di lite per il doppio grado di giudizio.”
VII. All'udienza del 17.12.2024 la Corte tratteneva la causa in decisione con conces-
sione dei termini di legge per il deposito delle difese finali.
Motivi della decisione
VIII. La CTU redatta in primo grado dal dott. , già riferimento della sen- Per_1
tenza impugnata, è dalla Corte giudicata logica e coerente, valido supporto anche in secondo grado, non risultando neppure oggetto di specifiche ed articolate contestazioni provenienti dalle parti in causa. I dati riferiti dall'ausiliario costituiscono valido supporto per il giudice anche in appello, anche se la Corte non condivide l'assunto del CTU se-
condo il quale il credito, pur esistente per importo minore di quello azionato, non poteva essere accertato. Il dott. rilevava, in primo luogo, che cinque fatture, non Per_1
azionate con il d.i., per un totale di €. 65.679,32, erano state regolarmente pagate come dimostrato dai mandati di pagamento emessi dalla . Constatava anche che il CP_1
Parte 23.4.2014 metteva ulteriori fatture, che la contestava essere sostitutive CP_1
di quelle che nel frattempo erano state pagate, senza detrarre quanto ricevuto in prece-
denza. Il consulente rilevava che la fattura n. EI56014161 per €. 117.577,54, indicata come riferita al periodo 14.10- 27.10.15, in realtà riguardasse effettivamente un periodo diverso, tutto quello oggetto del contratto, dal 14.10.2012 al 30.9.2014. Per il periodo
Parte dal 14.10.2012 sino al 12.9.2013, n precedenza aveva emesso le menzionate cin-
que fatture saldate dalla Provincia di . CP_1
IX. Il CTU non poteva nulla indicare quanto alle ulteriori fatture azionate in d.i.,
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dodici, perché allegate ma non prodotte, dell'importo nel totale di €. 269.453,64. Con-
statava come dal 30.9.2024 il nuovo fornitore fosse divenuto Gala S.p.A. e la CP_1
Part fosse stata destinataria di doppie fatture, provenienti da Gala ed per il periodo ot-
tobre-dicembre 2014. Le fatture concernenti il periodo “doppio” erano dell'importo totale di €. 9.492,71. Il CTU, a pag. 11, precisava, in merito alla fattura n. EI56014161 per €.
117.577,54, che “resterebbe dovuta quantomeno segnatamente alla quota parte di energia erogata per il periodo 13.9.2013-30.9.2014.”
La CTU non riportava un dato rilevante, che comunque il giudice evince dall'esame della
Parte fattura versata in atti, costituito dall'importo maturato in favore di dal 13.9.2013 al
30.9.2014. Il contratto con le condizioni concordate è in atti e dalla fattura n.
EI56014161, per €. 117.577,54 emerge che la quota calcolata in danno del cliente era pari alla somma di tre sezioni, denominate nel documento come A, B e C. Isolando per ciascuna sezione gli importi riferiti al periodo 13.9.2013-30.9.2014 se ne ricava come,
Parte per tale lasso di tempo, atturava alla Provincia un totale di €.64.471,37, pari alla quota di €.33.265,81 (A), sommata ad €. 27.353,35(B) ed €.3.852,21 (C). Con precisa-
zione che la somma appena indicata in realtà è conteggiata dal 01.10.2013 e non dal13.9.2013 perché le somme indicate in fattura sono tutti riferite al periodo mensile e quindi non risulta possibile, per il mese di settembre 2013, distinguere il credito maturato sino al 13 da quello successivo. La prova fornita dalla P.A. di aver pagato parte della fornitura del mese di settembre 2013 comporta che l'indicazione in fattura per tale mese
è certamente errata e la relativa somma non può essere conteggiata.
La quota del credito certamente dovuta dalla è quindi pari ad €.64.471,37, CP_1
inclusa nella fattura n. EI56014161 per €. 117.577,54 e non riferita ad un lasso tempo-
rale oggetto di precedenti pagamenti da parte della P.A.
Il rapporto negoziale, giusto contratto versato in atti, come evidenziato decorreva dal
14.10.2012 e terminava con il subentro del nuovo fornitore, il 30.9.2014. Per i consumi maturati in tale periodo la somma di €.64.471,37 è l'unica che emerge come dovuta
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dalla Provincia di perché non già pagata in virtù delle precedenti fatture CP_1
emesse, che riguardavano il periodo 14.10.2012 – 19.9.2013, e non concernente il pe-
riodo di fornitura da parte di altro operatore.
X. Il creditore ha sempre l'onere di provare, oltre alla fonte negoziale, i fatti costitu-
tivi del suo diritto. La S.C. precisa (sentenza n. 03373 del 12/02/2010): «In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione con-
trattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa,
costituito dall'avvenuto adempimento”. “Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadem-
pimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà suf-
ficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.».
Sulla gravava quindi l'onere di dimostrare l'adempimento al credito vantato da CP_1
Part
ciò limitatamente al periodo nel quale il fornitore era nel possesso del titolo, quello di vigenza del rapporto negoziale sorto il 14.10.2012 e terminato il 30.9.2014. Nulla do-
veva dimostrare la in merito a fatturazioni riferite a periodi successivi, quando CP_1
Parte era pacificamente subentrato un nuovo fornitore ed il contratto con on costituiva più titolo per esigere pagamenti. E' d'altra parte pacifico, secondo quanto confermato dallo stesso appellante, che non potessero esservi due contemporanee forniture. Gala
S.p.a. quindi escludeva Parte_6
[...
dimostrava che interveniva il pagamento delle fatture Eni emesse e riferite CP_1
Parte dal 14.10.2012 sino al 13.9.2013. L metteva altra fattura, la n. EI56014161 per €.
117.577,54, che tuttavia aveva ad oggetto anche il periodo nel quale era intervenuto e dimostrato l'adempimento e il creditore avrebbe dovuto fornire, limitatamente all'allegato credito sino al 13.9.2013, riscontro della sussistenza di ragioni idonee a farlo ritenere
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comunque creditore nonostante l'intervenuto pagamento. Dell'importo della fattura n.
EI56014161 per €. 117.577,54 la Corte constata che solo €.64.471,37 fanno riferimento a periodi non già fatturati e pagati in precedenza e null'altro riconosce in favore del somministrante. Le note di debito interessi non costituiscono titolo per far valere ragioni ulteriori di credito essendo certamente errate perché redatte effettuando conteggi di in-
teressi su sorte capitale non corretta. Le ragioni di credito fondate su fatture neppure versate in atti non sono fondate avendo la dimostrato di aver corrisposto il CP_1
dovuto per tutto il periodo della somministrazione ad eccezione del lasso temporale no-
vembre 2013/ottobre 2014.
La somma dovuta è quindi costituita esclusivamente da €.64.471,37 oltre interessi al tasso di mora previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 decorrenti dal trentesimo giorno succes-
sivo dall'emissione della fattura e cioè dal 27.11.2015.
XI. La riforma della sentenza di primo grado in senso peggiorativa per la
[...]
comporta anche il rigetto dell'appello incidentale proposto dalla P.A. se- CP_1
condo il quale in primo grado l'opposto avrebbe dovuto essere condannato al paga-
mento delle spese di lite. Il parziale accoglimento dell'appello principale comporta un nuovo governo delle spese di lite in favore della parte opposta ed in danno della Provin-
cia soccombente, per entrambi i gradi di giudizio, con compensazione del 50% tenuto conto della solo parziale fondatezza delle ragioni azionate. Le spese sono quantificate con riferimento allo scaglione di valore del giudizio corrispondente alla somma effettiva-
mente riconosciuta, con liquidazione di un importo pari ai minimi tariffari, in considerazione della natura delle questioni poste.
XII. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato per l'appellante incidentale.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza pronunziata dal Tribunale di Benevento, n. 2319/2021 del 12 novembre
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2021, in parziale accoglimento dell'appello principale, rigetto di quello incidentale e ri-
forma dell'impugnata sentenza, così provvede:
A) Accoglie per quanto di ragione l'appello principale e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 1512/17 del 08.11.17 del Tribunale di Benevento e condanna la al pagamento, in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
€.64.471,37 oltre interessi al tasso di mora previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 dal
27.11.2015 al saldo.
B) Rigetta l'appello incidentale.
C) Condanna la al pagamento al pagamento, previa compensa- Controparte_1
zione del 50%, delle spese di lite che liquida, per il primo grado, comprensivo della fase monitoria, in €. 4.086,50 per competenze, oltre €. 415,00 per esborsi, spese generali,
iva e cpa come per legge e, per l'appello, €. 3.580,00 per competenze, oltre €. 924,00
per esborsi, spese generali, iva e cpa come per legge.
D) Dichiara la sussistenza, per la Provincia di , dei requisiti previsti per il CP_1
versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso il 11.4 .2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi Dr.ssa Natalia Ceccarelli
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