Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/05/2025, n. 3280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3280 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo OMndini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4825 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 27 maggio 2025 e vertente tra
TRA
, c.f. difeso e rappresentato disgiuntamente e unitamente dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Massimo Meloni e Franco Muratori;
APPELLANTE
E
già cf , quale Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 incorporante di giusto atto di fusione del 15 novembre 2019 , rappresentata e Controparte_3 difesa dall'Avv. Dorangela Di Stefano per procura in atti;
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
e convenivano in giudizio la , esponendo che: CP_4 Parte_1 Controparte_3
-il conto era garantito dalla fideiussione rilasciata da;
Parte_1
-dagli estratti conto emergeva la applicazione di tassi di interesse molto diversi e di anatocismo trimestrale, nonché di tassi usurari;
-nel rapporto si erano registrate variazioni mai concordate.
-Premesso ciò, la parte attrice chiedeva:
Accertato e dichiarato che la banca ha proceduto sul conto a pattuizione ed applicazione di tassi usurari, condizioni non contrattualizzate (per assenza di contratto ex art. 1284 c.c.), spese e commissioni non contrattualizzate: pronunciarsi 1) sulla gratuità degli stessi, con ogni conseguenza ex art. 1815 c.c.; 2) sulla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (perché usurari in contratto ex art. 1815, secondo comma c.c.) almeno a far data dal 1.1.2014; 3) sulla illegittimità della applicazione di tassi ultralegali non concordati, in costanza di rapporto;
d) sulla illegittimità della applicazione della commissione di massimo scoperto, perché non concordata e dei tassi extrafido, applicati ma non concordati;
4) dello ius variandi (clausola contrattuale ex art. 16), dichiarando nulle ed inefficaci le variazioni, avvenute in costanza di rapporto, e non concordate;
5) a mezzo nominanda CTU, procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, spese e commissioni dal sorgere del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare il reale saldaconto (dare ed avere tra le parti) alla data di recesso ovvero di citazione.
-Si costituiva la , la quale preliminarmente eccepiva la inammissibilità della Controparte_3 domanda di ripetizione, essendo il conto ancora in essere, nonché il difetto di procura con riferimento alla società attrice. Eccepiva, quindi, la assoluta genericità dell'atto introduttivo e comunque la infondatezza delle domande, atteso che le contestazioni sollevate difettavano di prova ed erano comunque generiche rispetto alla fattispecie concreta;
le condizioni economiche applicate erano conformi alla disciplina contrattuale ed alla normativa vigente in materia;
non era stato superato il tasso-soglia.
All'udienza del 2.10.2018 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio a seguito dell'intervenuto fallimento della società attrice CP_4 CP_3
Riassunto il giudizio dall'attore , nessuno si costituiva per il Parte_1 Controparte_5 CP_4
[...]
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha respinto la domanda attrice, compensando tra le parti le spese di lite.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice – respinta l'eccezione relativa alla procura alle liti - ha posto le seguenti considerazioni:
«[…1 – Delimitazione del thema decidendum:
Giova premettere, ai fini della delimitazione del thema decidendum, che la società –quale CP_4 titolare del rapporto di conto corrente n. 770, acceso presso la nel 2007- ha Controparte_3 instaurato il presente giudizio al fine di sentire accertare l'applicazione, da parte della CP_3 convenuta, di tassi anatocistici ed usurari e di procedere al ricalcolo del corretto saldo del rapporto in questione. Per contro, la convenuta ha eccepito la assoluta genericità ed infondatezza delle doglianze CP_3 contenute nell'atto di citazione.
Orbene, devesi innanzitutto rilevare che la eccezione di difetto di procura alle liti rilasciata dalla società appare superata dall'intervenuto fallimento della stessa e dalla sua mancata CP_4 costituzione successivamente alla riassunzione del giudizio interrotto. Quanto alla inammissibilità della domanda di ripetizione, va rilevato che nell'atto di citazione era stata proposta solo una domanda di accertamento del saldo del conto, depurato dalle poste ritenute illegittimamente addebitate.
Ciò nonostante, le domande attoree non possono trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
2 – Ripartizione dell'onere della prova:
Devesi preliminarmente ricordare che, nei giudizi promossi dal “cliente” –correntista o mutuatario- per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla Banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.
Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 7501 del 14/05/2012, Rv. 622359 – 01, secondo cui “Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta”).
Sicchè, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive –assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla Banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute- ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
Ne consegue che, nel caso di specie, la parte attrice era, innanzitutto, gravata dell'onere di provare il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente "nulle".
Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla Banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo.
E così, di recente, la Corte di Cassazione –in fattispecie analoga a quella in esame- ha argomentato come segue: “Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto che qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese. […] In tal senso è stato altresì ritenuto che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. […] In particolare, la stessa non va in senso difforme da quanto ritenuto proprio in tema di interessi anatocistici da questa Corte laddove ha affermato che nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca deve dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto e cioè dal saldo zero. Tale principio è stato affermato nella fattispecie inversa a quella in esame in cui era la ad avere agito tramite decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento dello scoperto di CP_3 conto, mentre nel caso di specie si verte in tema di accertamento negativo proposto dai correntisti al quale quindi si applica un diverso onere probatorio. Dunque nel caso di specie il principio applicabile
è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda. […] Le stesse (n.d.r. correntiste ricorrenti), nell'affermare un dovere di rilevamento d'ufficio da parte del giudice di nullità afferenti alle clausole contrattuali, confondono tale potere con quello istruttorio e con l'onere della prova in ordine ai rapporti di dare ed avere intercorsi tra le parti.
Il giudice può infatti accertare d'ufficio una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte cui incombeva il detto onere o comunque presenti in atti, ma non può esercitare d'ufficio attività istruttorie sopperendo al mancato assolvimento dell'onere relativo che è in capo ad una delle parti in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte”, (Cass. civ. sez. I, 7 maggio 2015, n. 9201).
Peraltro, in una recente pronuncia la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che “Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non provato l'intero andamento di un rapporto ultraventennale, avendone il correntista, gravato del corrispondente onere per aver agito ex art. 2033 c.c., prodotto, tardivamente, solo alcuni estratti conto in aggiunta a quelli relativi all'ultimo decennio depositati dalla banca, non risultando nemmeno incontroverso il saldo ad una determinata data)”, (Cass. Sez. 1 - ,
Sentenza n. 20693 del 13/10/2016, Rv. 641850 - 02).
Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista e/o mutuatario di disporre della documentazione relativa ai contratti sottoscritti ed, in particolare, alle movimentazioni ed annotazioni effettuate in conto corrente. Ed infatti, il titolare di un rapporto di conto corrente o di mutuo, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 117 TUB;
inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del medesimo correntista di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate.
Ad ogni buon conto, non può non rammentarsi che, proprio con riferimento ai rapporti bancari, il legislatore accorda al “cliente” un utile strumento per ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti ed alle operazioni poste in essere.
Invero, già nell'art. 8 della legge n. 154 del 17 febbraio 1992 (Norme sulla Trasparenza bancaria), al comma quarto, era espressamente previsto il diritto del cliente di ottenere dalla banca copia della documentazione di ogni singola operazione posta in essere in relazione a determinati contratti bancari, quali quello di deposito e di conto corrente. In particolare, la disposizione citata così recitava: “Il cliente ha diritto di ottenere, entro un congruo termine, e comunque non oltre sessanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere a partire dal quinto anno precedente nell'ambito di rapporti di deposito o conto corrente, con facoltà per gli enti e i soggetti di cui all'art. 2 di ottenere il rimborso delle spese”.
Una maggiore tutela è stata, poi, contemplata dall'art. 119, ultimo comma, del D.Lgs. n. 385/1993
(Testo Unico Bancario) che, nel testo vigente, prevede in particolare quanto segue: “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.
Con la disposizione da ultimo citata –nel testo modificato dall'art. 24 del D.Lgs. 4 agosto 1999 n.
342- il diritto, già riconosciuto espressamente dalla Legge sulla Trasparenza Bancaria, è stato notevolmente ampliato, a) con la previsione della facoltà di richiedere la documentazione inerente a qualsiasi contratto perfezionato;
b) con l'ulteriore previsione per cui il “cliente” o i suoi aventi causa hanno il diritto di chiedere la documentazione delle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni e non più soltanto di quelle degli ultimi cinque anni. A fronte di ciò, è stato ampliato e fissato in novanta giorni –e non più in sessanta- il termine entro il quale la banca deve evadere la richiesta di consegna della documentazione.
In un contesto di tal tipo, il “cliente-attore”, avendo uno specifico strumento per procurarsi la documentazione relativa alle operazioni poste in essere nell'ambito dei rapporti intrattenuti con la banca, in tanto può avvalersi del rimedio di cui all'art. 210 c.p.c., in quanto deduca e dimostri di essersi tempestivamente attivato per ottenere, ex art. 119 TUB, la consegna della documentazione bancaria necessaria per gli accertamenti richiesti e di non aver ottenuto fattivo riscontro.
3 – Esame delle allegazioni attoree e della documentazione in atti:
Ciò premesso e passando all'esame della fattispecie concreta, va innanzitutto rilevato che la parte attrice ha formulato le proprie deduzioni e richieste in termini del tutto vaghi e generici, sostenendo che nel corso dei rapporti di conto corrente oggetto di causa la banca convenuta avrebbe applicato interessi illegittimi per usura oggettiva e soggettiva, richiamando a tal fine la consulenza di parte, depositata in atti.
In particolare, la parte attrice si è limitata a sostenere apoditticamente l'intervenuto superamento del tasso determinato dal Ministero del Tesoro, senza però specificare -con riferimento ai trimestri in cui sarebbe stato superato il tasso soglia- il tasso in concreto applicato e quello soglia nel relativo periodo.
Peraltro, non è stata dedotta alcuna specifica ipotesi di usura originaria. Ed infatti, nell'atto di citazione si afferma che –nell'ambito del conto corrente- sarebbero stati applicati interessi usurari in una serie di trimestri, segnatamente nel mese di ottobre 2010 e nel mese di dicembre 2013. Orbene, tenuto conto che la parte attrice deduce che il rapporto di conto corrente è stato acceso nel 2007, è evidente che la parte attrice lamenti esclusivamente ipotesi di usura sopravvenuta. Del resto, non risulta neanche dedotto che, nei trimestri in questione, la abbia esercitato la facoltà dello ius CP_3 variandi, applicando tassi di interesse peggiorativi rispetto a quelli pattuiti nel contratto originario di apertura del rapporto.
Controvertendosi, dunque, in ordine al solo fenomeno della c.d. usura sopravvenuta, deve tenersi conto della recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24675 del 19.10.2017, per mezzo della quale è stato risolto il contrasto creatosi in giurisprudenza circa la applicabilità della l. n. 108/1996 ai contratti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore nonché ai contratti stipulati sotto la vigenza della normativa anti-usura, ogniqualvolta il tasso di interesse, in origine pattuito lecitamente, abbia superato, in corso di svolgimento del rapporto per effetto di rilevazioni trimestrali in diminutio del tasso soglia, il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari.
Orbene il Supremo Consesso nella sua decisione, valorizzando la disposizione di cui all'art. 1, comma
1, d. l. n. 394/2000 di interpretazione autentica della l. n. 108/1996, ha negato tout court la configurabilità nel nostro ordinamento dell'usura sopravvenuta, argomentando come segue: “La ragione della illiceità risiederebbe, […], nella violazione di un divieto imperativo di legge, il divieto dell'usura, e in particolare il divieto di pretendere un tasso d'interesse superiore alla soglia dell'usura come fissata in base alla legge. Sennonché il divieto dell'usura è contenuto nell'art. 644 cod. pen.; le
(altre) disposizioni della legge n. 108, cit., non formulano tale divieto, ma si limitano a prevedere (per quanto qui rileva) un meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi sono considerati sempre usurari a mente, appunto, dell'art. 644, comma terzo, cod. pen. novellato (che recita: «La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari»). L'art. 2, comma
4, legge n. 108, cit. (che recita: «Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso ...») definisce, sì, il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, ma si tratta appunto del limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, essendo la norma penale l'unica che contiene il divieto di farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità. Una sanzione (che implica il divieto) dell'usura è contenuta, per l'esattezza, anche nell'art. 1815, secondo comma, cod. civ. - pure oggetto dell'interpretazione autentica di cui si discute - il quale però presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata dal meccanismo previsto dalla legge n. 108. Sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell'art. 644 cod. pen.; «ai fini dell'applicazione» del quale, però, non può farsi a meno - perché così impone la norma d'interpretazione autentica - di considerare il «momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento». Non ha perciò fondamento la tesi che cerca di limitare l'efficacia della norma di interpretazione autentica alla sola sanzione penale e alla sanzione civile della gratuità del mutuo, perché in tanto è configurabile un illecito civile, in quanto sia configurabile la violazione dell'art. 644 cod. pen., come interpretato dall'art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000. […] Tale esegesi delle disposizioni della legge n. 108 non contrasta, inoltre, con la loro ratio. Una parte della dottrina attribuisce alla legge n. 108 una ratio calmieratrice del mercato del credito, che imporrebbe il rispetto in ogni caso del tasso soglia al momento del pagamento degli interessi. Va però osservato che la ratio delle nuove disposizioni sull'usura consiste invece nell'efficace contrasto di tale fenomeno”.
In chiusura, pertanto, è stata sancita la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, sebbene pattuito lecitamente, abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia.
Invero le Sezioni Unite, nelle ipotesi di superamento del tasso soglia in un momento successivo a quello in cui il tasso di interesse è stato pattuito, hanno perentoriamente escluso, non solo la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale contenente il tasso di interesse, ma anche il ricorso al canone della buona fede nell'esecuzione del contratto in virtù del quale sarebbe stato scorretto la pretesa di pagamento di un tasso di interesse divenuto usurario ovvero sopra soglia, enunciando il seguente principio di diritto: “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto alla luce della suindicata pronuncia, non dovrà tenersi conto dell'usura sopravvenuta, peraltro Pt_2 unica ad essere stata dedotta.
Analoga genericità connota la deduzione relativa alla applicazione di interessi anatocistici, in quanto non è possibile comprendere se la parte attrice abbia inteso eccepire la nullità di specifiche clausole contrattuali e lamentare la illegittimità di specifici addebiti. E comunque, non può ravvisarsi nel caso di specie una illegittimità della clausola di previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, tenuto conto che il rapporto è stato acceso nel 2007.
E' noto, infatti, che l'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, dispone: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il 2° co. dell'art. 2 della cit. delib. , a sua volta, dispone: CP_6
“Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
Di conseguenza, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, dovendosi invece specificare (cosa che tuttavia non è stata fatta) sotto quale altro profilo la banca non si sarebbe attenuta alle disposizioni normative in questione.
Quanto alla commissione di massimo scoperto, non risulta specificato nel caso concreto quali sarebbero i motivi di nullità della clausola.
Infine, in sede di comparsa conclusionale, l'attore ha eccepito la nullità della fideiussione, richiamando l'ordinanza n. 29810 del 12.12.2017, con cui la Suprema Corte ha affermato che “In tema di accertamento del danno da condotte anticoncorrenziali ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del
1990, spetta il risarcimento per tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato”, (Sez. 1 - , Ordinanza n. 29810 del 12/12/2017, Rv. 646199
- 01). Tale pronuncia trae origine dal provvedimento della Banca d'Italia n. B423 del 2 maggio 2005, con cui è stata ravvisata la contrarietà all'art. 2, comma 2 lett. a) della Legge n. 287/1990 degli artt.
2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la stipula delle fideiussioni omnibus, nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme dalle banche associate. La Suprema Corte ha, quindi, ritenuto che la violazione “a monte” delle norme anticoncorrenziali travolga anche la negoziazione “a valle”, e cioè i contratti stipulati con il contraente finale, anche se conclusi anteriormente all'emanazione del provvedimento della Banca d'Italia. In altre parole, il fideiussore sostiene che la fideiussione in contestazione sarebbe stata stipulata in conformità allo “schema” predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana nel 2003, e secondo un modello che la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, ha ritenuto contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, II co., lett. a della L. n. 287/1990 (principio ribadito da Cass, 22 maggio 2019, n. 13846).
Ciò posto, va preliminarmente rimarcato che – come evidenziato da condivisibile giurisprudenza di merito – il “recepimento” in contratto di clausole conformi a quelle ritenute portato di intese restrittive della concorrenza non potrebbe comportare la nullità dell'intero contratto ma solo una nullità parziale, relativa esclusivamente alle “pattuizioni” conformi allo “schema” predisposto dall'Associazione
Bancaria Italiana nel 2003; invero, nonostante le cennate pattuizioni, la fideiussione conserva la sua struttura fondamentale e resta integra e lecita la funzione economico-sociale perseguita da entrambi i contraenti per modo che non vi è ragione di ritenere che, senza le clausole pretesamente nulle, le parti non sarebbero addivenute alla conclusione del contratto (da ultimo, Trib. OM, 3 maggio 2019 secondo il quale l'inserimento nel contratto di fideiussione stipulato in favore di una banca, in conformità allo schema di contratto predisposto dall'ABI nel 2003, secondo un modello che la Banca
d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, aveva ritenuto essere contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali, in un'ottica di conservazione del contratto può determinare unicamente la nullità parziale della fideiussione limitatamente alle relative clausole - articoli 2-6-8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI -, sempre che il fideiussore abbia dato la prova che dette intese siano confluite nel contratto in questione e della lesione della sua libertà contrattuale).
Ad ogni buon conto, non può tacersi che – come di recente rimarcato dalla Suprema Corte - la mera presenza, nel testo di una fideiussione omnibus, della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. e/o della cd. clausola di reviviscenza, non consente, di per sé, di affermare la relativa nullità delle “pattuizioni a valle” di intesa anticoncorrenziale, occorrendo a tal fine anche la prova – e, prima ancora, la specifica allegazione – da parte del fideiussore istante, del carattere uniforme dell'applicazione delle clausole in questione.
Invero, con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la Banca d'Italia non ha certo dichiarato l'invalidità tout court dell'intero schema contrattuale predisposto dall'ABI in tema di fideiussione, avendo, invece, così statuito: “a) Gli articoli 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 287/90; b) le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza”.
In tale ordine di concetti la Suprema Corte, con ordinanza n. 30818 del 28 novembre 2018, ha rigettato il ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'Appello di Venezia - adita da un fideiussore che aveva sottoscritto un contratto nel quale erano trasfuse, agli artt. 2, 6 e 8, clausole identiche a quelle dello schema contrattuale tipo predisposto dall'ABI - aveva respinto la domanda volta ad ottenere la declaratoria della nullità della fideiussione per contrasto con l'art. 2, lett. a), della L. 10 ottobre 1990,
n. 287, sul rilievo che il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005 aveva vietato l'uso uniforme e non già occasionale di quello schema contrattuale e che, nella fattispecie concreta,
l'attore – gravato dall'onere della prova – non aveva dimostrato il presupposto in questione.
Segnatamente, sul punto la Corte di Cassazione ha così argomentato: «con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione dell'art. 2697 c.c., si sostiene che incombesse sulla banca, per il principio di vicinanza della prova, l'onere di dimostrare il carattere non già occasionale, bensì uniforme dell'applicazione della clausola in questione. Il motivo è infondato. Il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d'Italia su cui l'attore fonda, in buona sostanza, la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c.».
Ebbene nel caso di specie, anche a voler qualificare come fideiussione omnibus il contratto di garanzia in questione, non potrebbe in nessun caso accogliersi l'eccezione di nullità sollevata, e ciò in quanto il garante, nel termine per le allegazioni assertive e probatorie, non ha neppure depositato la fideiussione da lui sottoscritta, né ha specificamente dedotto – e, dunque, men che mai dimostrato – il carattere non occasionale bensì uniforme dell'applicazione delle clausole contestate, non risultando neanche allegata l'eguaglianza tra il testo in concreto sottoscritto e quello previsto nei moduli utilizzati nel periodo antecedente al provvedimento della Banca d'Italia.
In assenza di tale allegazione e di tale prova, il motivo di doglianza non può trovare accoglimento.
4 – Conclusioni:
In conclusione, sulla base di tutte le suesposte considerazioni, le domande attoree vanno integralmente rigettate, ciò rendendo superfluo l'esame delle ulteriori eccezioni sollevate dalla parte convenuta.
Del resto, la genericità delle deduzioni contenute nell'atto di citazione e l'intervenuta pronuncia delle
Sezioni Unite della Cassazione in ordine al fenomeno della usura sopravvenuta hanno impedito di dar corso alla Ctu contabile, considerato, infatti, che la consulenza tecnica d'ufficio non può supplire alle carenti allegazioni o offerte di prova delle parti.
Del resto, come costantemente osservato dalla Suprema Corte, “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse.” (così, fra tante, Cass. civ. Sez. III, 14 febbraio 2006, n.
3191).
Considerato che il giudizio è stato instaurato prima dell'intervento delle Sezioni Unite della
Cassazione in ordine al fenomeno della usura sopravvenuta, appaiono sussistenti i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.]» § 2 — Ha proposto appello contestando la sentenza di primo grado sotto vari Parte_1 profili e chiedendo: “ “ In via preliminare si avanza eccezione di compensazione tra quanto pagato in eccesso per i due conti correnti.
In via istruttoria , Voglia la Corte Ecc.ma , in accoglimento della presente domanda, in via preliminare rimettere sul ruolo istruttorio la causa per la nomina di ctu, previo ordine di esibizione alla banca convenuta dei contratti;
di tutti gli estratti e della fideiussione del . Nomina di CTU contabile Pt_1 al fine di accertare il rapporto di dare/avere tra le parti .
Nel merito,
A)Accertato e dichiarato che la banca ha proceduto sul conto a pattuizione ed applicazione di tassi usurari, condizioni non contrattualizzate ( per assenza in contratto ex art 1284 c.c..), spese e commissioni non contrattualizzate , pronunciarsi: 1) sulla gratuità degli stessi, con ogni conseguenza ex art 1815 c.c. sc;
2) sulla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la applicazione dei tassi passivi (perché usurari in contratto ex art 1815 secondo comma, c.c.) almeno a far 1.1.2014 ; 3) sulla illegittimità della applicazione di tassi ultralegali non concordati, in costanza di rapporto;
d)sulla illegittimità della applicazione della commissione di massimo scoperto, perché non concordata e dei tassi extrafido, applicati ma non concordati;
4) dello ius variandi ( clausola contrattuale ex art.16 ) dichiarando nulle ed inefficaci le variazioni , avvenute in costanza di rapporto
, e non concordate;
5) a mezzo nominanda CTU, procedere al ricalcolo su base annuale;
senza anatocismo alcuno , spese e commissioni dal sorgere del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio , al fine di rideterminare il reale saldoconto (dare ed avere tra le parti) alla data di recesso ovvero di citazione
B) Dichiarare nulla per i noti motivi di cui alla narrativa la fideiussione del ”. Parte_1
Ha resistito la parte appellata in epigrafe indicata chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 12 luglio 2023.
In data 14.12.23, per via telematica, il difensore di parte appellante Avv. Massimo Meloni depositava dichiarazione di rinuncia al mandato, comunicata al proprio assistito.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe, come sostituite, la parte appellata ha precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — Dal suo tenore complessivo, l'appello appare articolato in tre motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo parte appellante si duole che non sia stata rilevata la nullità del contratto, in quanto non sottoscritto e comunque non indicata l'entità del fido.
§ 3.2 — Col secondo motivo parte appellante deduce l'onere della banca – sulla base di giurisprudenza di legittimità che richiama – di depositare gli estratti conto nonché il contratto, sicchè non avendo adempiuto, detto contratto non può che essere dichiarato nullo.
Richiama, poi, l'istanza ex art. 119 TUB esclusa dal Tribunale che sul punto avrebbe, quindi, errato e ripropone la questione dell'anatocismo (perché non vi sarebbe reciprocità e comunque non vi sarebbe sottoscrizione), del tasso extra-fido non precisato, della mancanza del TAE, ribadendo che le voci contrattuali segnatamente indicate non possono essere considerate legittime perché il contratto di conto corrente sarebbe nullo.
Quanto all'usura, indica l'appellante un tasso contrattuale superiore a quello soglia ed aggiunge – a sostegno della sua tesi – allegazioni quali “vedasi prima memoria con tabella allegata” nonché “ma per tutte vedasi prima memoria dell'attore”, richiamando le tabelle nonché il documento di sintesi
2010, unico secondo l'appellante depositato.
Quanto allo ius variandi, ribadisce l'appellante l'assenza del contratto perché non sottoscritto, ne indica uno datato 2011 depositato dalla banca, in contrasto con il fatto che il contratto era datato 2009.
Invoca la rilevabilità d'ufficio, poi, l'appellante con riguardo alla nullità del contratto, evidenziando che l'istanza ex art. 119 TUB era rimasta senza risposta.
§ 3.3 — Col terzo motivo l'appellante devolve, nuovamente, la questione della nullità della fideiussione con riguardo alla normativa antitrust, invocando la produzione del contratto a cura della banca e così formulando, sul punto, istanza ex art. 210 CPC.
§ 4 — Va premesso che la rinuncia al mandato nei confronti dell'appellante – come sopra ricordata
– non ha comportato alcun effetto interruttivo sul processo, tenuto anche conto che l'appellante ha formulato procura a due diversi difensori, anche in modo disgiunto.
L'appello è ai limiti della inammissibilità ed è , comunque, infondato.
I motivi di gravame, tutti strettamente connessi tra loro, possono essere unitamente delibati.
Va, sin da subito, evidenziato che il gravame viola – quasi per l'intero – il disposto di cui all'art. 342
CPC, atteso che – come sopra testualmente riportato – non si impegna in alcun modo a
contro
- argomentare rispetto ai ragionamenti logico-giuridici formulati dal Tribunale (soprattutto con riguardo alla genericità/apoditticità dell'atto introduttivo del giudizio, così come sulla ripartizione dell'onere probatorio in materia di azione di accertamento negativo nei confronti della banca che non ha svolto alcuna domanda), ripetendo, invece, pedissequamente concetti astratti e congetture (anche richiamando sempre genericamente una CTP depositata in primo grado i cui contenuti non vengono riportati in alcun modo, neppure sintetico), il tutto sotto forma di richiamo alle memorie di primo grado. Tale modo di procedere, si ripete, è inequivocabilmente in contrasto con la norma processuale di impugnazione.
Ciò posto, l'appellante fonda – sostanzialmente – le sue doglianze sulla “nullità” del contratto di conto corrente (pacificamente aperto nel 2009), invocando i poteri d'ufficio del giudicante sulla base dell'assenza di sottoscrizione del contratto stesso;
in realtà, la banca ha depositato in primo grado il contratto, il documento di sintesi del 2010 nonché un contratto anticipi (n. 771/31), ma di tutto ciò
l'appellante nulla dice.
Se poi la sottoscrizione di cui si lamenta la mancanza è quella relativa alla banca, è pacifico che il contratto monofirma (per giurisprudenza ormai consolidata) è del tutto valido.
Peraltro, la stessa parte appellante mostra grande confusione nell'individuare il contratto, facendo richiamo ora al contratto di conto corrente, ora al fido, senza ulteriori concrete argomentazioni rispetto alla reale documentazione contenuta nel fascicolo di primo grado.
Se poi si volesse far valere – come sembra – il disposto di cui all'art. 210 CPC in forza dlela istanza ex art. 119 TUB , correttamente il Tribunale ha rilevato in primo luogo che quest'ultima non risulta;
ciò sulla base del fatto che la banca originaria convenuta, oggi appellata, ha negato la ricezione di detta lettera, fatto di cui effettivamente non vi è riscontro.
A ciò si aggiunga che anche a voler applicare il disposto di cui all'art. 210 CPC a prescindere da detta istanza, vi è da rilevare che non si comprende per quale motivo si debba “invertire” l'onere probatorio
(a carico della correntista, come ha ben illustrato il Tribunale e come è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità), visto che la stessa parte oggi appellante aveva depositato una propria perizia sulla base di estratti conto (seppure parziali), senza formulare alcuna doglianza circa la mancata consegna di copia del contratto (profilo sul quale invece vi è sottoscrizione del legale rappresentante della correntista ormai fallita)così come degli estratti conto. CP_4
L'assenza di tali adempimenti da parte della banca è da escludere anche alla luce della qualità della società correntista, avente natura imprenditoriale, sì da essere onerata della conservazione di tali documenti contabili.
Ciò posto, l'esame delle singole voci – oltre che di difficile individuazione – è totalmente pregiudicato dalla impostazione originaria del gravame, fondato – appunto – su una asserita nullià del contratto che, invece, non sussiste.
Per l'anatocismo, poi, la reciprocità affermata dal Tribunale non ha trovato alcuno specifico
contro
- argomento, così come manca una allegazione precisa per tasso extra fido e TAE. Egualmente per le altre voci economiche applicate sul conto corrente.
Per l'usura, poi, viene invocata – appunto – quella originaria (così superando il rilievo del Tribunale che ha escluso la rilevabilità di quella sopravvenuta anche sotto forma di ius variandi) ponendo a confronto il tasso contrattuale con un tasso soglia la cui origine e fondatezza non sono in alcun modo indicati, sicchè il rilievo della banca (con riguardo alla categoria di operazioni cui il tasso indicato in gravame si riferisce) è effettivamente fondato.
Per lo ius variandi, non può che ripetersi la infondatezza della tesi circa la nullità del contratto di conto corrente.
Tali considerazioni, peraltro, hanno carattere assorbente e conducono ad escludere l'accoglimento delle istanze istruttorie sopra riportate.
Residua, a questo punto, la questione della nullità della fideiussione per contrasto alla normativa anti- trust.
Ebbene, il Tribunale ha utilizzato diversi argomenti sul punto: è sufficiente, al riguardo, rilevare che la questione è stata tardivamente proposta con la comparsa conclusionale, sicchè è stato così introdotto un tema di indagine nuovo, non percorribile neppure in questa sede.
A ciò si aggiunga la totale assenza di elementi che , invero, andrebbero utilizzati necessariamente per tale delibazione, quali il provvedimento sanzionatorio ed il modello ABI: andavano, infatti, tempestivamente depositati in primo grado, sicchè in assenza di tale adempimento, ormai precluso, la questione, si ripete, non è delibabile.
Di qui la reiezione dell'appello.
§ 5 — Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali. Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.518,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.665,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.686,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.287,00
Compenso tabellare (valori medi) € 12.156,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 3666/20 del tribunale di OM , ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado che si liquidano in euro 12.156,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002.
Così deciso in OM nella camera di consiglio del 27 maggio 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore