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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/10/2025, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3972/2022
R.G. n. 130/2023
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promosso da
Parte_1
-parte ricorrente-
Avv. Arturo Valente
Email_1
CONTRO
Controparte_1
-parte resistente-
Avv. Pietro Raimondo
Email_2
Controparte_2
-parte resistente-
Avv. Mirella Arlotta
Email_3 FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi in riassunzione, poi riuniti, la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso le intimazioni di pagamento di cui ai nn.03420190010285124000, notificata da parte di in data 19.1.2022 e 034220219004422143/000 Controparte_3 notificata in data 9.5.2022, limitatamente a contributi IVS di competenza dell'intestato
Tribunale; deduceva l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione dei crediti contributivi intimati per decorso del termine di prescrizione quinquennale e l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 20 Dlgs. 472/1997. Concludeva, pertanto, chiedendo l'insussistenza di ogni ragione creditoria nei suoi confronti.
Si costituivano in giudizio sia l' che l' contestando con varie argomentazioni la CP_4 CP_5 domanda del ricorrente, deducendo preliminarmente la tardività dell'opposizione, il difetto di legittimazione passiva e sostenendo la regolare notifica degli avvisi di addebito.
chiedeva in via gradata, la cessazione della materia del contendere con riferimento ad CP_4 alcuni avvisi di addebito indicati in memoria, per i quali era intervenuto uno stralcio.
Inoltre, eccepiva l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione quali: le intimazioni di CP_5 pagamento di cui ai numeri 03420179006606103000 e 0342020900240638300, rispettivamente notificate in data 12.10.2017 e 23.1.2020.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa nella modalità della trattazione scritta stante la natura documentale della stessa.
Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte Controparte_1 di Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione.
Invero, per come è formulata la domanda, parte ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza propria dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (e -segnatamente- dell'intimazione di pagamento n. 03420190010285124000), in tal modo rendendo l' CP_5 legittimata passiva sul punto.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità dei crediti azionati. Ebbene, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione all'avviso di addebito n. 33420130001026168000 in quanto essendo di importo inferiore a
1.000 euro e affidata/o dall'ente previdenziale all'agente della riscossione nell'arco di tempo compreso fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015, è stato/a automaticamente annullata/o a norma dell'art. 1, commi 222 e ss., della l. n. 197 del 2022, come modificato dall'art.
3-bis, comma 1, lettera d), del d. l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla l.
24 febbraio 2023, n. 14.
Recita la norma: “Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (…)”.
Prevedendo un nuovo stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione, la l. n. 197 del
2022 ripropone una misura di tenore analogo – anche se non perfettamente identico – a quelle adottate in precedenza con le disposizioni di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018 e all'articolo
4, commi da 4 a 9, del d.l. n. 41 del 2021, conv. in l. n. 69 del 2021. Con riferimento all'analoga fattispecie di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 cit., in particolare, la Suprema Corte ha chiarito che si tratta di un annullamento che opera in via automatica e ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, quanto ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere senza che assuma rilievo neppure la mancata adozione del provvedimento di sgravio.
Si tratta, invero, di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, giacché previsto dalla citata disposizione al fine di consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori
(cfr. Cass. n. 15471 del 2019, in motivazione).
Quanto all'istituto disciplinato dalla l. n. 197/2022, trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali (debito fino a 1.000 euro risultante da singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015) rilevabili anche d'ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve farsi luogo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 9078 del 2024, proprio in tema di annullamento automatico dei carichi previsto dalla l. n. 197 del 2022, che si richiama a Cass. n. 35535 del
2023, Cass. n. 32772 del 2023 e Cass. n. 18413 del 2023). Residua, invece, la posizione di contrasto fra le parti in relazione ai restanti avvisi di addebito di cui ai numeri 33420120004706157000, 33420130003194987000, 33420140000626756000,
33420140002694689000, 33420140005683431000, 33420150001310588000,
33420160001082624000, 33420160003887378000, 33420170001674567000 e
33420180001701440000 dell'impugnata intimazione.
Ebbene, premesso che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime giuridico – a seconda si tratti di un'opposizione contro il ruolo, di un'opposizione all'esecuzione o di un'opposizione agli atti esecutivi- deve osservarsi che, avuto riguardo ai motivi di doglianza proposti, il ricorrente impugnando l'intimazione di pagamento ha inteso proporre censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Si prospettano, infatti:
a) un'opposizione agli atti esecutivi, laddove abbia lamentato l'omessa notifica degli atti prodromici al fine di dedurne l'invalidità derivata dell'intimazione impugnata;
detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.
b) un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art.615 c.p.c. in funzione recuperatoria ex art. 24 d.lgs n.46/1999, nella misura in cui l'omessa notifica dell'atto presupposto sia allegata anche in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito anteriori alla formazione di titolo esecutivi che si assumono mai notificati: a tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi
(cfr. Cass. n. 4901/2021), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del d.lgs
46/1999, quale rimedio tipico in materia contributivo previdenziale (cfr. S.U.
n.22080/2017. Ed infatti: “nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (così statuendo, la
S.C., con sentenza n. 24506/2016, in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento);
c) un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di (“asserita o “eventuale”) notificazione degli avvisi stessi. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quella rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
Ciò posto, l'opposizione risulta tempestiva e, dunque, ammissibile nella parte in cui si eccepiscono vizi formali afferenti all'intimazione di pagamento (quali l'intervenuta decadenza ai sensi 20 Dlgs. 472/1997), dal momento che il ricorso è stato depositato in data 27.1.2022, quindi, entro il termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c., dalla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 19.1.2022 (cfr. relata notifica in all. . CP_5
Ebbene, ciò premesso, l'eccezione di decadenza proposta ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 472/1997, va rigettata poiché tale norma riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie e non anche la disciplina previdenziale.
Quanto all'eccezione di prescrizione, si ribadisce che quando si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stato notificato l'atto impositivo e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del d.lgs n.46/1999 art. 24, nel termine di quaranta giorni dalla notifica dello stesso, è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzitutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea determinare la conoscenza del ruolo ( opposizione c.d. recuperatoria, cfr. Cass. n.
20489/2018, 29294/2019).
Si osserva che, invece, non è stata dedotta e nemmeno comprovata la notifica degli atti impositivi nn. 33420140002694689000, 33420140005683431000, 33420170001674567000 e 33420180001701440000.
Ebbene, la mancata notifica degli atti impositivi è funzionale al recupero della tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583/18, cit.), altrimenti tardiva perché esercitata a distanza di anni dalle date di asserita notifica delle cartelle medesime.
Non vi è dubbio che nel caso in esame sussista l'interesse ad agire, come specificato anche dalla Suprema Corte, secondo cui “laddove si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stata notificata la cartella e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n.46 del 1999 nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella (come avviene, ad es., quando si vuol far valere la prescrizione dei contributi verificatasi prima della notifica della cartella), è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzi tutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo.
In questo caso l'interesse ad agire è evidente, come per l'ipotesi oggetto della pronuncia delle
SS.UU. n. 19724 del 2015, e l'eventuale smentita in sede probatoria del presupposto della mancanza di notifica della cartella si traduce in rigetto della domanda” (cfr. Cass. 19.6.2019 n. 16425). Alla luce di quanto esposto, dunque, è possibile sindacare in ordine alle doglianze di merito sollevate dalla parte ricorrente in ordine ai crediti contributivi pretesi dall ed oggetto CP_4 della cartella e degli avvisi di addebito, che non risultano ritualmente notificati. Innanzitutto, l'opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti in esame.
Ebbene, occorre ricordare che l'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, recita: Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti .... A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti.
Ai sensi della norma sopra riportata, i contributi dovuti prima dell'1.1.1996 si prescrivono in 10 anni, ed anche quelli maturati successivamente, ove vi sia denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti (recte: eredi). Tuttavia, il comma 10 dello stesso articolo aggiunge: I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge (17 agosto 1995, nota del redattore: cfr. art. 17), fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione prevista dall'art. 2, comma 19, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi e le procedure in corso. Dunque, i contributi si prescrivono in 5 anni, se maturati successivamente alla data del 1°.1.1996.
L'atto impositivo n. 33420140002694689000non notificato si riferisce a crediti vantati dall' per omessi contributi commercianti IVS fissi/percentuale entro il minimale, relativi CP_4 all'anno 2013 il cui saldo andava versato in data 7.7.2014 ex art. 1 DPCM del 13.6.2014.
L'atto impositivo n. 33420140005683431000 non notificato si riferisce a crediti vantati dall' per omessi contributi commercianti IVS fissi/percentuale entro il minimale, relativi CP_4 all'anno 2014 il cui saldo andava versato in data 6.7.2015 ex art. 1 DPCM del 9.6.2015.
In mancanza di prova di validi atti interruttivi, per tali contributi la prescrizione è maturata tra il 2019 ed il 2020.
Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per i crediti contributivi pretesi dall' di cui agli atti impositivi nn. 33420140002694689000, 33420140005683431000. CP_4
Diversamente per gli atti impositivi nn. 33420170001674567000 e 33420180001701440000, relativi a crediti maturati rispettivamente in relazione agli anni 2016 e 2017 nessuna prescrizione risulta maturata posto che il relativo quinquennio è iniziato a decorrere negli anni 2017 e 2018. Tali crediti risultano dovuti.
Invece, gli altri avvisi nn. 33420120004706157000, 33420130003194987000,
33420140000626756000, 33420150001310588000, 33420160001082624000,
33420160003887378000, sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, risultano regolarmente notificati all'opponente elle date, rispettivamente del 25.1.2013, 9.1.2014,
29.5.2014, 20.10.2015, 12.5.2016, 14.11.2016 (cfr. notifiche in all. . CP_4
Acclarata la ritualità delle notifiche degli atti prodromici, va rilevata la incontrovertibilità delle pretese creditorie in essi contenute (in mancanza della tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito entro il termine perentorio di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. 46/1999) e, pertanto, la inammissibilità del motivo di opposizione fondato su fatti estintivi anteriori alla data di notifica dello stesso.
Pertanto, unico motivo di opposizione ammissibile in questa sede è l'eccepita prescrizione successivamente alla notifica del titolo, motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
La doglianza è parzialmente fondata.
In relazione all'avviso di addebito n. 33420120004706157000 notificato in data 25.1.2013 il decorso della prescrizione è stato validamente interrotto dalla intimazione
03420179006606103000, notificata tramite raccomandata in data 12.10.2017, risulta evidente che la prescrizione non è maturata.
Risulta, invece, decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive, in assenza di allegazione di idonei atti interruttivi con riferimento agli avvisi di addebito ai numeri: 33420130003194987000, 33420140000626756000, 33420150001310588000, notificati, rispettivamente, il 9.1.2014, 29.5.2014, 20.10.2015 pertanto non sono dovuti i crediti sottesi a tali atti impositivi.
Quanto agli avvisi di addebito di cui ai numeri 33420160001082624000,
33420160003887378000 sono stati notificati rispettivamente in data 12.5.2016 e 14.11.2016
(cfr. all. e per il quale deve tenersi conto della sospensione forzosa dell'attività riscossiva CP_4 imposta dal diritto emergenziale a far data dall'8.03.2020 e fino al 31.08.2021 con conseguente sospensione dei termini di prescrizione.
A tal uopo, osserva il giudicante che l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, alla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza
e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione.
Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto un' ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del DL , al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, di cui al precedente paragrafo 2.
Sono stati, dunque, previsti due periodi di sospensione con soluzione di continuità: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) + dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni).
In ragione di tanto deve ritenersi non spirato il termine prescrizionale quinquennale poiché detto termine sarebbe spirato solo in data 19.3.2022 per l'avviso di addebito n.
33420160001082624000 e in data 21.9.2022 per l'avviso n. 33420160003887378000 dunque, successivamente alla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 19.1.2022 pertanto sono dovuti i crediti sottesi a tali atti impositivi.
In ragione dell'esito complessivo del giudizio e stante la parziale definizione ope legis della controversia, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: - dichiara cessata la materia del contendere in ordine all' avviso di addebito di cui al numero
33420130001026168000;
- dichiara non dovuti i crediti sottesi agli avvisi di addebito nn. 33420140002694689000,
33420140005683431000, 33420130003194987000, 33420140000626756000,
33420150001310588000;
- dichiara dovuti i crediti sottesi agli avvisi di addebito nn. 33420170001674567000 e 33420180001701440000, 33420120004706157000, 33420160001082624000, 33420160003887378000;
- dichiara compensate le spese processuali.
Castrovillari, 22.10.2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia Imbrociano -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021
R.G. n. 130/2023
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promosso da
Parte_1
-parte ricorrente-
Avv. Arturo Valente
Email_1
CONTRO
Controparte_1
-parte resistente-
Avv. Pietro Raimondo
Email_2
Controparte_2
-parte resistente-
Avv. Mirella Arlotta
Email_3 FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi in riassunzione, poi riuniti, la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso le intimazioni di pagamento di cui ai nn.03420190010285124000, notificata da parte di in data 19.1.2022 e 034220219004422143/000 Controparte_3 notificata in data 9.5.2022, limitatamente a contributi IVS di competenza dell'intestato
Tribunale; deduceva l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione dei crediti contributivi intimati per decorso del termine di prescrizione quinquennale e l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 20 Dlgs. 472/1997. Concludeva, pertanto, chiedendo l'insussistenza di ogni ragione creditoria nei suoi confronti.
Si costituivano in giudizio sia l' che l' contestando con varie argomentazioni la CP_4 CP_5 domanda del ricorrente, deducendo preliminarmente la tardività dell'opposizione, il difetto di legittimazione passiva e sostenendo la regolare notifica degli avvisi di addebito.
chiedeva in via gradata, la cessazione della materia del contendere con riferimento ad CP_4 alcuni avvisi di addebito indicati in memoria, per i quali era intervenuto uno stralcio.
Inoltre, eccepiva l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione quali: le intimazioni di CP_5 pagamento di cui ai numeri 03420179006606103000 e 0342020900240638300, rispettivamente notificate in data 12.10.2017 e 23.1.2020.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa nella modalità della trattazione scritta stante la natura documentale della stessa.
Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte Controparte_1 di Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione.
Invero, per come è formulata la domanda, parte ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza propria dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (e -segnatamente- dell'intimazione di pagamento n. 03420190010285124000), in tal modo rendendo l' CP_5 legittimata passiva sul punto.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità dei crediti azionati. Ebbene, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione all'avviso di addebito n. 33420130001026168000 in quanto essendo di importo inferiore a
1.000 euro e affidata/o dall'ente previdenziale all'agente della riscossione nell'arco di tempo compreso fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015, è stato/a automaticamente annullata/o a norma dell'art. 1, commi 222 e ss., della l. n. 197 del 2022, come modificato dall'art.
3-bis, comma 1, lettera d), del d. l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla l.
24 febbraio 2023, n. 14.
Recita la norma: “Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (…)”.
Prevedendo un nuovo stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione, la l. n. 197 del
2022 ripropone una misura di tenore analogo – anche se non perfettamente identico – a quelle adottate in precedenza con le disposizioni di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018 e all'articolo
4, commi da 4 a 9, del d.l. n. 41 del 2021, conv. in l. n. 69 del 2021. Con riferimento all'analoga fattispecie di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 cit., in particolare, la Suprema Corte ha chiarito che si tratta di un annullamento che opera in via automatica e ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, quanto ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere senza che assuma rilievo neppure la mancata adozione del provvedimento di sgravio.
Si tratta, invero, di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, giacché previsto dalla citata disposizione al fine di consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori
(cfr. Cass. n. 15471 del 2019, in motivazione).
Quanto all'istituto disciplinato dalla l. n. 197/2022, trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali (debito fino a 1.000 euro risultante da singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015) rilevabili anche d'ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve farsi luogo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 9078 del 2024, proprio in tema di annullamento automatico dei carichi previsto dalla l. n. 197 del 2022, che si richiama a Cass. n. 35535 del
2023, Cass. n. 32772 del 2023 e Cass. n. 18413 del 2023). Residua, invece, la posizione di contrasto fra le parti in relazione ai restanti avvisi di addebito di cui ai numeri 33420120004706157000, 33420130003194987000, 33420140000626756000,
33420140002694689000, 33420140005683431000, 33420150001310588000,
33420160001082624000, 33420160003887378000, 33420170001674567000 e
33420180001701440000 dell'impugnata intimazione.
Ebbene, premesso che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime giuridico – a seconda si tratti di un'opposizione contro il ruolo, di un'opposizione all'esecuzione o di un'opposizione agli atti esecutivi- deve osservarsi che, avuto riguardo ai motivi di doglianza proposti, il ricorrente impugnando l'intimazione di pagamento ha inteso proporre censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Si prospettano, infatti:
a) un'opposizione agli atti esecutivi, laddove abbia lamentato l'omessa notifica degli atti prodromici al fine di dedurne l'invalidità derivata dell'intimazione impugnata;
detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.
b) un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art.615 c.p.c. in funzione recuperatoria ex art. 24 d.lgs n.46/1999, nella misura in cui l'omessa notifica dell'atto presupposto sia allegata anche in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito anteriori alla formazione di titolo esecutivi che si assumono mai notificati: a tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi
(cfr. Cass. n. 4901/2021), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del d.lgs
46/1999, quale rimedio tipico in materia contributivo previdenziale (cfr. S.U.
n.22080/2017. Ed infatti: “nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (così statuendo, la
S.C., con sentenza n. 24506/2016, in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento);
c) un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di (“asserita o “eventuale”) notificazione degli avvisi stessi. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quella rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
Ciò posto, l'opposizione risulta tempestiva e, dunque, ammissibile nella parte in cui si eccepiscono vizi formali afferenti all'intimazione di pagamento (quali l'intervenuta decadenza ai sensi 20 Dlgs. 472/1997), dal momento che il ricorso è stato depositato in data 27.1.2022, quindi, entro il termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c., dalla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 19.1.2022 (cfr. relata notifica in all. . CP_5
Ebbene, ciò premesso, l'eccezione di decadenza proposta ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 472/1997, va rigettata poiché tale norma riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie e non anche la disciplina previdenziale.
Quanto all'eccezione di prescrizione, si ribadisce che quando si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stato notificato l'atto impositivo e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del d.lgs n.46/1999 art. 24, nel termine di quaranta giorni dalla notifica dello stesso, è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzitutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea determinare la conoscenza del ruolo ( opposizione c.d. recuperatoria, cfr. Cass. n.
20489/2018, 29294/2019).
Si osserva che, invece, non è stata dedotta e nemmeno comprovata la notifica degli atti impositivi nn. 33420140002694689000, 33420140005683431000, 33420170001674567000 e 33420180001701440000.
Ebbene, la mancata notifica degli atti impositivi è funzionale al recupero della tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583/18, cit.), altrimenti tardiva perché esercitata a distanza di anni dalle date di asserita notifica delle cartelle medesime.
Non vi è dubbio che nel caso in esame sussista l'interesse ad agire, come specificato anche dalla Suprema Corte, secondo cui “laddove si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stata notificata la cartella e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n.46 del 1999 nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella (come avviene, ad es., quando si vuol far valere la prescrizione dei contributi verificatasi prima della notifica della cartella), è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzi tutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo.
In questo caso l'interesse ad agire è evidente, come per l'ipotesi oggetto della pronuncia delle
SS.UU. n. 19724 del 2015, e l'eventuale smentita in sede probatoria del presupposto della mancanza di notifica della cartella si traduce in rigetto della domanda” (cfr. Cass. 19.6.2019 n. 16425). Alla luce di quanto esposto, dunque, è possibile sindacare in ordine alle doglianze di merito sollevate dalla parte ricorrente in ordine ai crediti contributivi pretesi dall ed oggetto CP_4 della cartella e degli avvisi di addebito, che non risultano ritualmente notificati. Innanzitutto, l'opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti in esame.
Ebbene, occorre ricordare che l'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, recita: Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti .... A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti.
Ai sensi della norma sopra riportata, i contributi dovuti prima dell'1.1.1996 si prescrivono in 10 anni, ed anche quelli maturati successivamente, ove vi sia denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti (recte: eredi). Tuttavia, il comma 10 dello stesso articolo aggiunge: I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge (17 agosto 1995, nota del redattore: cfr. art. 17), fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione prevista dall'art. 2, comma 19, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi e le procedure in corso. Dunque, i contributi si prescrivono in 5 anni, se maturati successivamente alla data del 1°.1.1996.
L'atto impositivo n. 33420140002694689000non notificato si riferisce a crediti vantati dall' per omessi contributi commercianti IVS fissi/percentuale entro il minimale, relativi CP_4 all'anno 2013 il cui saldo andava versato in data 7.7.2014 ex art. 1 DPCM del 13.6.2014.
L'atto impositivo n. 33420140005683431000 non notificato si riferisce a crediti vantati dall' per omessi contributi commercianti IVS fissi/percentuale entro il minimale, relativi CP_4 all'anno 2014 il cui saldo andava versato in data 6.7.2015 ex art. 1 DPCM del 9.6.2015.
In mancanza di prova di validi atti interruttivi, per tali contributi la prescrizione è maturata tra il 2019 ed il 2020.
Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per i crediti contributivi pretesi dall' di cui agli atti impositivi nn. 33420140002694689000, 33420140005683431000. CP_4
Diversamente per gli atti impositivi nn. 33420170001674567000 e 33420180001701440000, relativi a crediti maturati rispettivamente in relazione agli anni 2016 e 2017 nessuna prescrizione risulta maturata posto che il relativo quinquennio è iniziato a decorrere negli anni 2017 e 2018. Tali crediti risultano dovuti.
Invece, gli altri avvisi nn. 33420120004706157000, 33420130003194987000,
33420140000626756000, 33420150001310588000, 33420160001082624000,
33420160003887378000, sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, risultano regolarmente notificati all'opponente elle date, rispettivamente del 25.1.2013, 9.1.2014,
29.5.2014, 20.10.2015, 12.5.2016, 14.11.2016 (cfr. notifiche in all. . CP_4
Acclarata la ritualità delle notifiche degli atti prodromici, va rilevata la incontrovertibilità delle pretese creditorie in essi contenute (in mancanza della tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito entro il termine perentorio di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. 46/1999) e, pertanto, la inammissibilità del motivo di opposizione fondato su fatti estintivi anteriori alla data di notifica dello stesso.
Pertanto, unico motivo di opposizione ammissibile in questa sede è l'eccepita prescrizione successivamente alla notifica del titolo, motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
La doglianza è parzialmente fondata.
In relazione all'avviso di addebito n. 33420120004706157000 notificato in data 25.1.2013 il decorso della prescrizione è stato validamente interrotto dalla intimazione
03420179006606103000, notificata tramite raccomandata in data 12.10.2017, risulta evidente che la prescrizione non è maturata.
Risulta, invece, decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive, in assenza di allegazione di idonei atti interruttivi con riferimento agli avvisi di addebito ai numeri: 33420130003194987000, 33420140000626756000, 33420150001310588000, notificati, rispettivamente, il 9.1.2014, 29.5.2014, 20.10.2015 pertanto non sono dovuti i crediti sottesi a tali atti impositivi.
Quanto agli avvisi di addebito di cui ai numeri 33420160001082624000,
33420160003887378000 sono stati notificati rispettivamente in data 12.5.2016 e 14.11.2016
(cfr. all. e per il quale deve tenersi conto della sospensione forzosa dell'attività riscossiva CP_4 imposta dal diritto emergenziale a far data dall'8.03.2020 e fino al 31.08.2021 con conseguente sospensione dei termini di prescrizione.
A tal uopo, osserva il giudicante che l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, alla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza
e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione.
Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto un' ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del DL , al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, di cui al precedente paragrafo 2.
Sono stati, dunque, previsti due periodi di sospensione con soluzione di continuità: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) + dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni).
In ragione di tanto deve ritenersi non spirato il termine prescrizionale quinquennale poiché detto termine sarebbe spirato solo in data 19.3.2022 per l'avviso di addebito n.
33420160001082624000 e in data 21.9.2022 per l'avviso n. 33420160003887378000 dunque, successivamente alla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 19.1.2022 pertanto sono dovuti i crediti sottesi a tali atti impositivi.
In ragione dell'esito complessivo del giudizio e stante la parziale definizione ope legis della controversia, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: - dichiara cessata la materia del contendere in ordine all' avviso di addebito di cui al numero
33420130001026168000;
- dichiara non dovuti i crediti sottesi agli avvisi di addebito nn. 33420140002694689000,
33420140005683431000, 33420130003194987000, 33420140000626756000,
33420150001310588000;
- dichiara dovuti i crediti sottesi agli avvisi di addebito nn. 33420170001674567000 e 33420180001701440000, 33420120004706157000, 33420160001082624000, 33420160003887378000;
- dichiara compensate le spese processuali.
Castrovillari, 22.10.2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia Imbrociano -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021