Art. 19.
Gli articoli 323 , 324 , 325 , 328 , 332 , 334 , 337 , 339 , 342 , 348 , 350 , 351 , 376 , 382 , 387 , 392 , 395 , 397 , 398 , 399 , 410 , 416 , 417 , 421 , 439 , 451 , 456 , 468 , 512 , 513 , 518 , 522 , 524 , 526 , 536 , 543 , 569 , 604 , 605 , 606 , 608 , 628 , 640 e 651 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:
Art. 323. (Facolta' delle parti private di nominare consulenti tecnici). - La parte privata che vi ha interesse puo', per mezzo del suo difensore e a proprie spese, nominare un consulente tecnico.
La nomina del consulente tecnico puo' essere fatta in qualunque stato dell'istruzione formale, ma non oltre la scadenza del termine indicato nel primo capoverso dell'art. 372 o prorogato ai sensi del successivo capoverso. In caso d'istruzione sommaria la nomina del consulente tecnico puo' essere fatta fino a cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento.
Non puo' essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell'art. 315. Se una di tali persone e' stata nominata, il giudice istruttore fa notificare alla parte un invito a sostituirla. Fino a quando la sostituzione non sia avvenuta la nomina non ha effetto.
Della nomina e della sostituzione del consulente tecnico deve essere dato avviso al giudice istruttore e al pubblico ministero con dichiarazione scritta presentata nella cancelleria e nella segreteria.
Se le parti che intendono valersi della facolta' sono piu', esse non possono essere assistite da piu' di due consulenti tecnici complessivamente, eccetto il caso di conflitto d'interessi; se esiste o sorge conflitto di interessi, ciascun gruppo di parti, che hanno interessi comuni, non puo' essere assistito da piu' di due consulenti tecnici. Il giudice, occorrendo, provvede anche d'ufficio, con ordinanza, a far osservare questa disposizione.
Art. 324. (Facolta' dei consulenti tecnici). - Il consulente tecnico ha diritto di assistere alla perizia e, mentre vi assiste, puo' presentare al giudice istanze e fare osservazioni o riserve, delle quali deve farsi menzione nel processo verbale, con la indicazione del provvedimento dato.
Quando la perizia non e' ancora iniziata o sta svolgendosi, il consulente tecnico puo' chiedere al giudice istruttore di sottoporre al perito quesiti specifici. Le istanze debbono essere fatte per iscritto ed il giudice deve provvedere con ordinanza.
Se e' nominato dopo che la perizia fu compiuta, il consulente tecnico ha facolta' di esaminare i pareri e le relazioni dei periti e di averne copia, a spese di parte.
In ogni caso il consulente tecnico puo' chiedere l'esame della persona o della cosa oggetto della perizia, anche quando questa sia stata compiuta senza che egli vi abbia assistito.
L'esame, se l'istanza e' accolta, deve avvenire in presenza del giudice istruttore, con l'assistenza, se del caso, del cancelliere e del perito, secondo le disposizioni dell'ordinanza del giudice.
In nessun caso la chiusura della istruzione puo' essere ritardata per l'esecuzione di tali provvedimenti.
Art. 325. (Facolta' dei difensori in ordine alle osservazioni dei consulenti tecnici). - I difensori delle parti interessate hanno facolta' di depositare nella cancelleria del giudice le osservazioni che sono state loro presentate dai rispettivi consulenti tecnici.
Tale facolta' deve essere esercitata, a pena di decadenza, almeno sette giorni prima del dibattimento. Nel caso di istruttoria sommaria la detta facolta' deve essere esercitata, a pena di decadenza, prima che siano compiute le formalita' di apertura del dibattimento. Il processo verbale di deposito e' sottoscritto dal difensore.
Art. 328. (Incapacita', incompatibilita' e ricusazione dell'interprete). - Non puo' prestare ufficio di interprete, a pena di nullita':
1) il minore degli anni ventuno, che si trova in stato d'interdizione legale o giudiziale e chi e' affetto da infermita' di niente;
2) chi non puo' essere assunto come testimonio o ha facolta' di astenersi dal deporre nel procedimento e chi e' chiamato a deporre come testimonio o a prestare ufficio di perito nel procedimento medesimo;
3) chi fu interdetto dai pubblici uffici ovvero interdetto o sospeso dall'esercizio della professione o dell'arte per effetto di condanna penale e chi e' stato o si trova sottoposto a misure di sicurezza detentive o a liberta' vigilata.
Si osservano le disposizioni dell'art. 315-bis.
Art. 332. (Casi e forme delle perquisizioni). - Quando il giudice ha fondato motivo di sospettare che taluno occulti sulla persona cose pertinenti al reato, dispone la perquisizione personale. Quando ha fondato motivo di sospettare che tali cose si trovino in un determinato luogo, ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o di un'altra persona indiziata od evasa, dispone la perquisizione domiciliare.
La perquisizione e' disposta con decreto motivato; il giudice vi puo' procedere personalmente e occorrendo con l'assistenza della forza pubblica. Puo' anche delegare col medesimo decreto un ufficiale di polizia giudiziaria.
Art. 334. (Doveri e facolta' del giudice nelle perquisizioni). - All'imputato e a chi abita o possiede il luogo in cui e' eseguita una perquisizione domiciliare e' consegnata, nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto del giudice con invito orale di assistervi o farsi rappresentare da persona che sia sul posto. La copia, se non puo' essere consegnata alle indicate persone, e' consegnata, e l'invito e' fatto, ad un congiunto o domestico, al portiere o ad un vicino se vi si trovi, purche' abbia capacita' di essere testimonio ad atti processuali.
Se le dette formalita' non possono essere compiute, ne e' fatta menzione nel processo verbale.
Il giudice, nel procedere alla perquisizione domiciliare, ha facolta' di disporre con decreto motivato da inserire nel processo verbale che siano perquisite le persone presenti o sopraggiunte, quando ritiene che possano occultare cose pertinenti al reato.
Puo' altresi' ordinare con le stesse forme che taluno non si allontani prima del compimento delle operazioni e puo' farlo sorvegliare dagli agenti della forza pubblica. Il trasgressore e per ordine del giudice trattenuto e ricondotto con la forza sul posto.
Art. 337. (Formalita' relative al sequestro). - Nel corso dell'istruzione il giudice puo' disporre anche d'ufficio con decreto motivato il sequestro di cose pertinenti al reato. Al sequestro il giudice puo' procedere personalmente e, occorrendo, con l'assistenza della forza pubblica. Puo' anche delegare con lo stesso decreto un ufficiale di polizia giudiziaria.
Art. 339. (Accesso a uffici telefonici). - Il giudice puo' disporre l'accesso agli uffici o impianti telefonici di pubblico servizio per trasmettere, intercettare o impedire comunicazioni o assumerne cognizione. All'operazione procede personalmente; puo' anche delegarvi un ufficiale di polizia giudiziaria.
L'accesso e' disposto con decreto motivato.
Art. 342. (Dovere di esibizione da parte dei pubblici ufficiali e di altre persone). - I pubblici ufficiali e impiegati, gli incaricati di un pubblico servizio e le persone indicate nell'art. 351 devono consegnare immediatamente all'autorita' giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se cosi' e' ordinato, e ogni altra cosa esistente presso di essi per ragione del loro ufficio, incarico, professione od arte, salvo che dichiarino per iscritto anche senza motivazione che si tratta di segreto politico o militare, ovvero di segreto di ufficio o professionale.
Quando la dichiarazione concerne un segreto politico o militare, l'autorita' procedente, se non la ritiene fondata, provvede a norma del secondo capoverso dell'articolo 352.
Quando la dichiarazione concerne un segreto d'ufficio o professionale, l'autorita' procedente, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non poter proseguire nella istruzione senza gli atti, i documenti o le cose, indicati nella prima parte di questo articolo, provvede agli accertamenti necessari, dopo i quali, se la dichiarazione risulta infondata, ordina il sequestro.
Art. 348. (Testimoni da esaminare e dovere dei testimoni). - Il giudice, deve esaminare i testimoni informati dei fatti per cui si procede e che ritiene utili all'accertamento della verita'.
Ogni persona ha capacita' di testimoniare, salvo al giudice di valutarne la credibilita'. Eccettuati i casi espressamente indicati dalla legge, nessuno puo' sottrarsi all'obbligo di deporre.
Non possono essere assunti, a pena di nullita', come testimoni gli imputati dello stesso reato o di un reato connesso, anche se sono stati prosciolti o condannati, salvo che il proscioglimento sia stato pronunciato in giudizio per non aver commesso il fatto o perche il fatto non sussiste.
Art. 350. (Diritto dei prossimi congiunti di astenersi dal testimoniare). - I prossimi congiunti dell'imputato o di uno dei computati del medesimo reato possono astenersi dal deporre.
Non possono tuttavia astenersi quando sono denuncianti, querelanti o parti civili, o quando il reato e' stato commesso in danno di un altro prossimo congiunto dell'imputato o di uno dei computati e non si puo' altrimenti ottenere od integrare la prova del reato o delle sue circostanze.
Il giudice, se ne e' il caso, deve avvertire le persone predette della facolta' di astenersi dal deporre, facendo menzione dell'avvertimento nel processo verbale.
Se il giudice non ha proceduto all'avvertimento previsto nel comma precedente, le persone indicate nel primo comma possono in ogni stato del giudizio di primo grado dichiarare di volersi avvalere della facolta' di astenersi. In tal caso, delle dichiarazioni rese in sede di indagine di polizia giudiziaria e delle deposizioni rese nel procedimento dalle medesime non puo' essere tenuto conto a pena di nullita'.
Art. 351. (Diritto d'astenersi dal testimoniare determinato dal segreto professionale). - Non possono a pena di nullita' essere obbligati a deporre su cio' che a loro fu confidato o e' pervenuto a loro conoscenza per ragione del proprio ministero od ufficio o della propria professione:
1) i ministri della religione cattolica o di un culto ammesso nello Stato;
2) gli avvocati, i procuratori, i consulenti tecnici ed i notai;
3) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le levatrici e ogni altro esercente una professione sanitaria, salvi i casi nei quali la legge impone loro l'obbligo di informare l'autorita'.
L'autorita' procedente, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione fatta da tali persone per esimersi dal deporre non sia fondata, e ritiene di non poter proseguire nell'istruzione senza l'esame di esse, provvede agli accertamenti necessari, dopo i quali, se la dichiarazione risulta infondata, dispone con ordinanza che il testimone deponga.
Art. 376. - (Condizioni per il rinvio a giudizio o per il proscioglimento). - Non si puo' ordinare il rinvio a giudizio, ne' dichiarare non doversi procedere per concessione del perdono giudiziale, o per insufficienza di prove o per amnistia se l'imputato non e' stato interrogato sul fatto costituente l'oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non e' stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto.
Questa disposizione si osserva a pena di nullita'.
Art. 382. (Condanna del querelante, in caso di proscioglimento dell'imputato, alle spese e ai danni). Con la sentenza di proscioglimento, quando si tratta di reato per il quale si procede a querela della persona offesa, il querelante e' condannato alle spese del procedimento anticipate dallo Stato salvo che il proscioglimento sia pronunciato per insufficienza di prove, per concessione del perdono giudiziale, o per un'altra causa estintiva del reato sopravvenuta dopo la presentazione della querela.
Il giudice, quando ne e' fatta domanda, condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese a favore dell'imputato e, se il querelante si e' costituito parte civile, anche a favore del responsabile civile, citato o intervenuto. Quando concorrono giusti motivi, queste spese possono essere compensate in tutto o in parte.
Non e' pronunciata condanna alle spese nel caso di proscioglimento per insufficienza di prove o per una causa estintiva del reato sopravvenuta dopo la presentazione della querela. Il giudice, se vi e' colpa grave, puo' altresi' condannare, quando ne e' fatta domanda, il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile.
Nei casi di condanna a norma dei commi precedenti il querelante ha diritto di proporre l'impugnazione a norma dell'art. 202. Se la sentenza non e' impugnabile, il querelante puo' proporre soltanto ricorso per cassazione.
Se il reato e' estinto per remissione, si applicano le disposizioni dell'art. 14.
Art. 387. (Impugnazioni delle sentenze istruttorie di proscioglimento). - Il procuratore generale e il procuratore della Repubblica possono appellare contro la sentenza con la quale il giudice istruttore ha dichiarato non doversi procedere. Sull'appello decide la sezione istruttoria.
Il procuratore generale puo' ricorrere per cassazione contro la sentenza con la quale la sezione istruttoria, in primo grado o in grado di appello, ha dichiarato non doversi procedere.
L'imputato puo' appellare alla sezione istruttoria contro la sentenza del giudice istruttore, se l'imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto, quando e' stato dichiarato non doversi procedere per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale, ovvero perche' trattasi di persona non imputabile o di persona non punibile perche' il fatto non costituisce reato, se e' stata applicata o puo' con provvedimento successivo essere applicata una misura di sicurezza. Contro la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice istruttore inappellabilmente o dalla sezione istruttoria, l'imputato puo' ricorrere per cassazione.
Art. 392. (Forme, avocazione e trasformazione dell'istruzione sommaria). - Nell'istruzione sommaria si osservano le norme stabilite per l'istruzione formale, in quanto sono applicabili.
Il procuratore della Repubblica, per i singoli atti che debbono compiersi fuori del comune di sua residenza, puo' richiedere il procuratore della Repubblica, il pretore o un ufficiale di polizia giudiziaria del luogo. In tal caso spetta, al magistrato richiesto o all'ufficiale di polizia, giudiziaria la facolta' preveduta dal primo capoverso dell'art. 296.
Il procuratore generale puo' avocare a se' l'istruzione sommaria, e puo' altresi' rimettere gli atti alla sezione istruttoria fuori dei casi preveduti dall'art. 389.
Art. 395. (Richiesta di proscioglimento e sentenza del giudice istruttore). - Il procuratore della Repubblica o il procuratore generale, se ritiene che non si debba procedere anche solo per taluno fra piu' computati, trasmette gli atti, rispettivamente, al giudice istruttore o alla sezione istruttoria, con le opportune richieste. Il giudice istruttore o la sezione istruttoria, se accoglie tali richieste, pronuncia sentenza con cui dichiara non doversi procedere;
altrimenti dispone con ordinanza che l'istruzione sia proseguita in via formale contro tutti gli imputati.
Alla sentenza del giudice istruttore e della sezione istruttoria si applicano, secondo i casi, le regole degli articoli 378 e seguenti.
Contro la sentenza che dichiara non doversi procedere pronunciata su richiesta del procuratore della Repubblica, spettano al procuratore generale e all'imputato le facolta' indicate nell'art.
387.
Non puo', a pena di nullita', essere pronunciata sentenza di non doversi procedere per concessione del perdono giudiziale, per insufficienza di prove o per amnistia se l'imputato non e' stato interrogato sul fatto costituente l'oggetto della imputazione ovvero se il fatto non e' stato enunciato nell'ordine di cattura, di comparizione o di accompagnamento, rimasto senza effetto.
Art. 397. (Provvedimenti conseguenti alla richiesta di citazione a giudizio). - La richiesta e' notificata all'imputato insieme con il decreto di citazione, ai termini degli articoli 405 e 408.
Il procuratore generale o il procuratore della Repubblica, contemporaneamente alla richiesta di citazione, emette ordine di cattura dell'imputato, se ricorrono le condizioni prevedute dal primo capoverso dell'articolo 375. Al procuratore generale e al procuratore della Repubblica spettano le facolta' prevedute dal secondo e dall'ultimo capoverso dello stesso articolo.
La richiesta, quando si tratta di reato di competenza della corte di assise, e' depositata nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha sede la corte di assise; se si tratta di reato di competenza del tribunale, e' depositata nella cancelleria del tribunale. Con la richiesta sono trasmessi gli atti del procedimento e le cose sequestrate, qualora non sia necessario custodirle altrove.
Art. 398. (Poteri del pretore nel procedimento con istruzione sommaria). - Nei procedimenti con istruzione sommaria di competenza del pretore le indagini occorrenti sono eseguite dal pretore stesso, quando questi non ritiene di richiedere all'uopo gli ufficiali di polizia giudiziaria.
In ogni caso il pretore, negli stessi procedimenti, puo' spedire un mandato contro l'imputato, sentire il denunciante, il querelante o l'offeso in contraddittorio di chi e' indicato come reo e compiere tutti gli atti istruttori che la legge attribuisce al giudice istruttore nel procedimento con istruzione formale.
Qualora, in seguito agli atti compiuti, il pretore riconosca non doversi procedere, pronuncia sentenza a norma degli articoli 378 e seguenti; altrimenti emette decreto di citazione a giudizio. Il pretore non puo', a pena di nullita', pronunciare sentenza di non doversi procedere per concessione del perdono giudiziale, per insufficienza di prove o per amnistia se l'imputato non e' stato interrogato sul fatto, ovvero se il fatto non e' stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto.
Art. 399 (Impugnazione delle sentenze istruttorie di proscioglimento pronunciate dal pretore). - Il procuratore della Repubblica puo' appellare contro la sentenza con la quale il pretore ha dichiarato non doversi procedere. L'imputato puo' appellare contro la sentenza di proscioglimento del pretore, se ((l'imputazione)) riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto, quando e' stato dichiarato non doversi procedere per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale ovvero perche' trattasi di persona non imputabile o di persona non punibile perche' il fatto non costituisce reato se e' stata applicata o puo' con provvedimento successivo essere applicata una misura di sicurezza.
Sull'appello decide il giudice istruttore.
Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di proscioglimento pronunciata dal pretore inappellabilmente o dal giudice istruttore in grado di appello.
Art. 410. (Partecipazione ai difensori e loro facolta'). - Il cancelliere nei giudizi davanti al tribunale, alla corte di assise, alla corte di appello ed alla corte di assise di appello, fa notificare ai difensori l'avviso della data fissata per il dibattimento almeno otto giorni prima della data medesima. Per i giudizi davanti al pretore e per i giudizi direttissimi l'avviso deve essere notificato senza ritardo.
Durante il termine per comparire, le cose sequestrate, gli atti e i documenti rimangono depositati in cancelleria, salvo per le cose sequestrate la facolta' del presidente o del pretore di prescrivere che rimangano fino a nuova disposizione nel luogo ove fu stabilita la custodia.
Art. 416. (Richiamo di documenti; citazione di periti e di consulenti tecnici). - Nel termine indicato nella prima parte dell'articolo precedente, il pubblico ministero e le altre parti possono domandare che siano richiamati documenti. I periti nominati nell'istruzione e i consulenti tecnici, che gia' abbiano prestato il loro ufficio, possono essere citati su richiesta del pubblico ministero e delle altre parti.
Il pretore puo' provvedere anche d'ufficio.
Art. 417. (Perizia nuova). - Nel termine indicato nella prima parte dell'art. 415 il pubblico ministero e le parti private possono chiedere che il presidente o il pretore nomini in perito per un accertamento che non abbia anteriormente formato oggetto di esame. Se il presidente o il pretore ritiene di accogliere tale domanda, nomina un perito e gli fa prestare giuramento. Questo perito e' ammesso a esporre il suo parere nel dibattimento.
Il presidente o il pretore, quando ritiene utile il parere di un perito su questioni anteriormente non esaminate, puo' nominarlo d'ufficio, deferendogli il giuramento, affinche' riferisca all'udienza nel modo sopraindicato. Qualora ritenga di proporre nuovi quesiti al perito nominato durante l'istruzione, glieli comunica affinche' riferisca all'udienza.
I provvedimenti menzionati nelle disposizioni precedenti di questo articolo sono emessi con ordinanza.
Nei casi predetti le parti private possono presentare nel dibattimento, anche senza citazione, un consulente tecnico per ciascuna, perche' esponga le sue osservazioni sulle conclusioni del perito. Non sono ammesse le persone che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 315 e, se le parti interessate sono piu', deve essere osservata, la disposizione del secondo capoverso dell'art.
323.
Art. 421. (Proscioglimento prima del dibattimento). Salvo quanto e' stabilito nel capoverso dell'art. 152, se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non poteva essere iniziata o non puo' essere proseguita e se per accertarla non e' necessario procedere al dibattimento, il giudice, sentite le parti, in camera di consiglio, anche d'ufficio, pronuncia sentenza di proscioglimento enunciandone la causa nel dispositivo. Con la stessa sentenza revoca i provvedimenti ordinati per il dibattimento, dispone la liberazione del prosciolto che sia detenuto o soggetto a liberta' vincolata e ordina la cessazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza gia' provvisoriamente applicate.
Si osservano, in quanto sono applicabili, le disposizioni degli articoli 382 e 383.
Agli effetti delle impugnazioni la sentenza si considera pronunciata in giudizio.
Art. 439. (Questioni preliminari). - Le questioni concernenti la costituzione della parte civile, la citazione o l'intervento del responsabile civile o della persona civilmente obbligata per l'ammenda e quelle riguardanti la nullita' della sentenza di rinvio a giudizio, sono, a pena di decadenza, trattate e decise subito dopo compiute per la prima volta le formalita' di apertura del dibattimento ai termini dell'art. 430.
Le questioni sulla competenza per territorio, sulla unione e la separazione dei giudizi a norma degli articoli 413 e 414, sull'ammissibilita' di testimoni, periti interpreti o consulenti tecnici, sulla mancata comparizione dei testimoni, periti o interpreti, sulla presentazione o richiesta di documenti e le eccezioni di nullita' indicate nell'art. 422, sono, a pena di decadenza, proposte e trattate subito dopo compiute per la prima volta le formalita' di apertura del dibattimento, salvo che la possibilita' di proporle sorga soltanto nel corso del dibattimento medesimo.
Le questioni indicate nella prima parte e nel primo capoverso di questo articolo sono trattate con unica discussione. Nondimeno, il presidente o il pretore puo' consentire, quando cio' non importa notevole ritardo nel dibattimento, che le questioni indicate nel capoverso precedente vengano discusse l'una dopo l'altra, secondo l'ordine da lui prescritto, ovvero che la discussione di talune di esse sia differita.
Art. 451. (Relazioni, pareri chiarimenti di periti e consulenti tecnici - Giuramento dei periti e degli interpreti). - Se nella istruzione sono intervenuti periti o consulenti tecnici, il presidente o il pretore fa dare lettura delle loro relazioni od osservazioni, dopo l'esame dei testimoni, ordinando l'omissione d'ogni superfluita' che vi sia contenuta. Nessuno ha diritto di opporsi alle prescrizioni del presidente o del pretore su tale oggetto.
I periti e i consulenti tecnici, citati a norma dell'art. 416, sono sentiti rispettivamente dopo la lettura predetta. Essi devono limitarsi a rispondere alle domande loro rivolte dal presidente o dal pretore.
I periti e i consulenti tecnici, intervenuti a norma dell'art. 417, devono limitarsi al riassunto delle loro conclusioni e all'esposizione delle ragioni essenziali che le giustificano.
Quando un perito o un interprete deve giurare nel dibattimento la formula e' quella rispettivamente indicata negli articoli 316 e 329, omessa la menzione della segretezza.
Art. 456. (Provvedimenti conseguenti all'ammissione della perizia nel dibattimento). Se il giudice dispone la perizia nel dibattimento, il perito e' immediatamente citato a comparire e deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento. Se non e' possibile provvedere in tal modo, e il giudice ritiene di non poter procedere al giudizio senza la perizia, pronuncia ordinanza con cui, rinviato il dibattimento, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice istruttore, o al consigliere delegato della sezione istruttoria se l'istruzione fu da lui compiuta, perche' provveda secondo le disposizioni degli articoli 314 e seguenti, in quanto sono applicabili. Terminata la perizia, il giudice istruttore o il consigliere delegato trasmette gli atti alla cancelleria del giudice che ha ordinato la perizia, e si provvede per il nuovo dibattimento a termini degli articoli 405 e seguenti. Il pretore provvede da se' per l'assunzione della perizia, terminata la quale fissa il nuovo dibattimento.
Quando il perito e il consulente tecnico sono ammessi nel dibattimento, si osservano le limitazioni indicate nell'art. 451.
Art. 468. (Discussione finale). - Terminata l'assunzione delle prove, la parte civile legge e puo' svolgere le sue conclusioni, che debbono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare; indi il pubblico ministero pronuncia le sue requisitorie, e successivamente i difensori del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per l'ammenda e dell'imputato espongono le loro difese.
Il pubblico ministero, il difensore della parte civile, della persona civilmente responsabile per l'ammenda, del responsabile civile e dell'imputato possono replicare; la replica e' ammessa una sola volta e dev'essere contenuta nei limiti di cio' che e' strettamente necessario per la confutazione degli argomenti avversari che non sono gia' stati precedentemente discussi.
In ogni caso l'imputato e il difensore, a pena di nullita', devono avere per ultimi la parola se la domandano.
La discussione si svolge, osservate le precedenti disposizioni, secondo le direttive date dal presidente o dal pretore.
Art. 512. (Appello contro sentenze del pretore). - Contro le sentenze del pretore possono appellare al tribunale:
1) l'imputato nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione per la quale non e' ammessa la oblazione ovvero quando e' stato dichiarato contravventore abituale o professionale;
2) l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunciato per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale ovvero perche' si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perche' il fatto non costituisce reato se e' stata applicata o puo' con provvedimento successivo essere applicata una misura di sicurezza;
3) il rappresentante del pubblico ministero nel dibattimento davanti al pretore e il procuratore della Repubblica nel caso di proscioglimento se l'imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto; e nel caso di condanna per delitto ovvero per contravvenzione per la quale non e' ammessa l'oblazione.
Art. 513. (Appello contro sentenze del tribunale e della corte di assise). - Contro le sentenze del tribunale, comprese quelle pronunciate in seguito alla rimessione preveduta dal capoverso dell'art. 31, e contro le sentenze della corte di assise possono appellare rispettivamente alla corte di appello e alla corte di assise di appello, salvo che la legge disponga altrimenti:
1) l'imputato nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione per la quale non e' ammessa la oblazione, ovvero quando e' stato dichiarato contravventore abituale o professionale;
2) l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunciato per insufficienza di prove o per perdono giudiziale ovvero perche' si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perche' il fatto non costituisce reato se e' stata applicata o puo' con provvedimento successivo essere applicata una misura di sicurezza;
3) il procuratore, della Repubblica e il procuratore generale presso la corte di appello nel caso di proscioglimento, se la imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto, e nel caso di condanna per delitto ovvero per contravvenzione per la quale non e' ammessa la oblazione.
Art. 518. (Dibattimento d'appello). - Il presidente o un giudice da lui delegato, prima che si proceda all'interrogatorio dell'imputato, fa la relazione dei fatti che hanno determinato il procedimento e dello svolgimento di questo.
La lettura degli atti e' limitata, a quelli per i quali ne e' riconosciuta la necessita', ed e' disposta dal presidente d'ufficio ovvero a richiesta dei giudici o del pubblico ministero o ad istanza delle parti private. Quando il presidente non intende aderire a tale richiesta o istanza, o sorge opposizione, il tribunale o la corte provvede con ordinanza.
Non si procede all'esame di testimoni e non intervengono periti o consulenti tecnici.
Nella discussione parla per primo il difensore della parte civile; indi il pubblico ministero e successivamente i difensori del responsabile civile, del civilmente obbligato per l'ammenda e dell'imputato espongono le loro difese.
Si applicano il 2) e 3) comma dell'art. 468.
Art. 522. (Questioni di nullita'). - Se nel giudizio di primo grado si e' verificata la nullita' indicata nel secondo capoverso dell'art.
445 il giudice d'appello pronuncia sentenza con la quale, annullata la decisione appellata, ordina che gli atti siano trasmessi al pubblico ministero.
Il giudice d'appello, se accerta una delle nullita' indicate nell'art. 185, la dichiara con sentenza e rinvia gli atti al giudice di primo grado, per il giudizio.
Se si tratta di altre nullita' che non sono state sanate, il giudice d'appello puo' ordinare la rinnovazione degli atti nulli o anche, dichiarata la nullita', decidere in merito, qualora riconosca che l'atto nullo non fornisce elementi necessari al giudizio.
Quando il giudice di primo grado ha dichiarato che il reato e' estinto o che l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita, il giudice d'appello se riconosce erronea tale dichiarazione, ordina occorrendo la rinnovazione del dibattimento e decide in merito inappellabilmente.
Art. 524. (Motivo di ricorso - Provvedimenti impugnabili). Il ricorso per cassazione puo' proporsi per i seguenti motivi:
1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;
2) esercizio da parte del giudice di una potesta' riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;
3) inosservanza delle norme di questo codice stabilite a pena di nullita', d'inammissibilita' o di decadenza.
Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, puo' essere proposto entro i termini e nei modi stabiliti nel capo ottavo del titolo quarto del libro primo contro le sentenze pronunciate nei giudizio inappellabilmente o in grado d'appello dell'autorita' giudiziaria ordinaria.
Art. 526. (Ricorso dell'imputato). - L'imputato puo' ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna e quella di proscioglimento.
Puo' anche ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza di condanna relative alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alle spese; e puo' infine ricorrere contro le disposizioni della sentenza di proscioglimento che hanno respinto le domande da lui proposte per il risarcimento dei danni o per la rifusione delle spese.
Art. 536. (Dibattimento). - Le regole stabilite circa la pubblicita', la polizia e la disciplina delle udienze e la direzione della discussione per i giudizi di primo e di secondo grado si osservano davanti alla corte di cassazione, in quanto sono applicabili.
Le parti private possono comparire soltanto per mezzo dei loro difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione ed hanno facolta' di depositare in cancelleria, non piu' tardi di otto giorni prima della udienza fissata per la discussione del ricorso, memorie a svolgimento dei motivi legalmente proposti sottoscritte da un avvocato iscritto nell'albo predetto.
Tali memorie devono essere comunicate nello stesso termine anche al procuratore generale a pena di inammissibilita'.
Nell'udienza stabilita il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione della causa. Non e' necessario che siano presenti e che concludano i difensori delle parti. In luogo dell'avvocato nominato nell'atto della dichiarazione o con atto successivo, puo' parlare un altro avvocato iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione al quale sia stato conferito l'incarico con mandato speciale.
Dopo la relazione parla per primo il difensore della parte civile; indi il pubblico ministero pronuncia la sua requisitoria e successivamente i difensori del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per l'ammenda e dell'imputato espongono le loro difese. Non sono ammesse repliche.
Art. 543. (Annullamento con rinvio). Fuori dei casi preveduti dall'art. 539 e dai due articoli precedenti:
1) se e' annullata una ordinanza, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento;
2) se e' annullata la sentenza di una corte di assise di appello o di una corte di appello, il giudizio e' rinviato rispettivamente ad un'altra corte di assise di appello o ad un'altra sezione della stessa corte d'appello o ad un'altra corte di appello fra le piu' vicine;
3) se e' annullata la sentenza di una corte di assise di un tribunale o di un pretore, il giudizio e' rinviato rispettivamente ad un'altra corte di assise, ad un'altra sezione dello stesso tribunale o ad un altro tribunale nel distretto della stessa corte di appello o ad un altro pretore dello stesso circondario, anche se la pretura in cui fu pronunciata la sentenza annullata e' divisa in piu' sezioni o ha sedi distaccato;
4) se e' annullata la sentenza di un giudice istruttore o di una sezione istruttoria, gli atti sono trasmessi per nuova deliberazione rispettivamente allo stesso ufficio di istruzione o alla stessa sezione istruttoria; ma il giudice che ha pronunciato la sentenza annullata deve essere sostituito, e la sezione istruttoria deve essere composta con giudici diversi da quelli che pronunciarono la sentenza annullata. Se peraltro la cognizione del fatto per cui e' stato dichiarato non doversi procedere spetta al pretore, la corte di cassazione ordina che gli atti siano trasmessi per il giudizio al pretore competente;
5) se e' annullata la sentenza pronunciata in grado di appello dal giudice istruttore, a norma dell'art. 399, con la quale e' stata confermata la dichiarazione di non doversi procedere, gli atti sono trasmessi al pretore competente perche' proceda al giudizio. Se questo risulta di competenza del tribunale o della corte di assise, gli atti sono invece trasmessi al giudice istruttore per nuova deliberazione;
6) se e' annullata la sentenza del giudice di appello per effetto di una delle nullita' indicate nell'art. 185, verificatasi nel dibattimento di primo grado, la corte di cassazione rinvia gli atti al giudice di primo grado, per il giudizio.
Art. 569. (Impugnabilita' della sentenza del giudice di rinvio per revisione). - La sentenza pronunciata dal giudice di rinvio e' soggetta a ricorso per cassazione.
Se e' stata violata la disposizione della prima parte dell'art. 566, la corte di cassazione decide anche nel merito.
La conferma della sentenza di condanna non pregiudica il diritto di presentare una nuova domanda di revisione fondata su elementi diversi.
Art. 604. (Provvedimenti da iscriversi nel casellario). - Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto, oltre le annotazioni prescritte da particolari disposizioni di legge:
1) nella materia penale, regolata dal codice penale o da leggi speciali:
a) le sentenze di condanna appena sono divenute irrevocabili e i decreti di condanna appena sono divenuti esecutivi; le ordinanze
emesse dal giudice di esecuzione e i provvedimenti del pubblico
ministero che riguardano la pena o gli effetti penali della condanna;
b) le sentenze di non doversi procedere pronunciate nella
istruzione non piu' soggette a impugnazione e quelle di proscioglimento a seguito di giudizio appena divenute irrevocabili;
c) i provvedimenti con i quali il condannato e' stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, i decreti relativi all'applicazione, alla sostituzione e alla revoca di misure di sicurezza.
Non sono iscritti nel casellario giudiziale: le sentenze e i decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali e' ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione, salvo che sia stato concesso il beneficio indicato nell' art. 163 del codice penale ; le sentenze di non doversi procedere o di assoluzione per contravvenzioni per le quali la legge cammina soltanto la pena dell'ammenda, salvo che sia stato concesso il perdono giudiziale; le sentenze per le quali la dichiarazione di non doversi procedere o l'assoluzione e' pronunciata perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non lo ha commesso o, quando non sia stata applicata una misura di sicurezza, perche' il fatto non costituisce reato; le sentenze di non doversi procedere per mancanza di querela o di istanza o di richiesta o di autorizzazione a procedere, ovvero per remissione di querela o per prescrizione o per amnistia, tranne il caso che sia stata prima pronunciata sentenza, anche non irrevocabile, di condanna o di assoluzione per insufficienza di prove;
2) nella materia civile: le sentenze che hanno acquistato autorita' di cosa giudicata le quali pronunciano l'interdizione o l'inabilitazione e i provvedimenti che le revocano; i provvedimenti con i quali il giudice ha ordinato il ricovero della, persona in un manicomio e la revoca di tale provvedimento; le sentenze con le quali l'imprenditore e' dichiarato fallito, quelle di omologazione del concordato e quelle che revocano il fallimento o dichiarano la riabilitazione del fallito;
3) i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza e all'espulsione dello straniero.
I provvedimenti menzionati nei numeri 1) e 2) sono iscritti nel casellario qualunque sia l'autorita' giudiziaria italiana, ordinaria o speciale, che li ha emessi.
Quando ne e' data la comunicazione ufficiale, sono pure iscritte nei casi previsti nelle lettere a) e b) del numero 1), le sentenze pronunziate da autorita' giudiziarie straniere per fatti preveduti come delitti anche dalla legge italiana contro cittadini italiani, contro coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana o contro stranieri o apolidi residenti nel territorio dello Stato ed e' fatta menzione se sono state riconosciute dall'autorita' giudiziaria italiana.
Nel casellario si iscrive altresi' se si tratta di condanna penale, la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata ovvero la menzione che non fu in tutto o in parte scontata per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale o per altra causa; devono inoltre esservi iscritti i provvedimenti che dichiarano o revocano la riabilitazione.
Art. 605. (Eliminazione delle iscrizioni del casellario). - Le iscrizioni del casellario sono eliminate appena si ha notizia ufficiale della accertata morte della persona alla quale si riferiscono, ovvero quando sono trascorsi ottanta anni dalla nascita della persona medesima.
Sono inoltre eliminate le iscrizioni relative:
1) alle sentenze di proscioglimento da delitto e a quelle di proscioglimento da contravvenzione trascorsi rispettivamente dieci e tre anni dal giorno in cui sono divenute irrevocabili; nel caso di sentenza di proscioglimento in istruttoria, decorso dalla data della sentenza un termine pari a quello indicato nell' art. 157, del codice penale ;
2) alle sentenze o ai decreti di condanna per contravvenzioni per le quali e' stata inflitta la pena della ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici indicati negli articoli 163 e 175 del codice penale , trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena e' stata eseguita ovvero si e' in altro modo estinta;
3) alle sentenze pronunciate dal tribunale speciale per la difesa dello Stato per i reati previsti dagli articoli 1 , 3 , 4 , 5 della legge 25 novembre 1926, n. 2008 , nonche' dagli articoli 120 e 252 del codice penale del 1889 e dal titolo I, libro II, del codice penale , eccettuate quelle concernenti i delitti di spionaggio e i delitti previsti dagli articoli 251, 252, 261, capoverso secondo 262, capoverso secondo del codice penale .
Qualora siano state applicate misure di sicurezza i termini suindicati decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e, se questa e' stata applicata o sostituita con decreto, anche la relativa iscrizione e' eliminata.
Art. 606. (Certificati del casellario rilasciati ad autorita' o ad aziende pubbliche). - Ogni autorita' avente giurisdizione penale ha diritto di ottenere per ragione di giustizia penale il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome di una determinata persona.
Eguale diritto appartiene a tutte le Amministrazioni pubbliche ed alle aziende incaricate di pubblici servizi, quando il certificato e' necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni in relazione alla persona a cui il certificato stesso si riferisce, ma in detto certificato non e' fatta menzione delle sentenze di proscioglimento, quando si tratta di persona minore non imputabile.
Art. 608. (Iscrizioni non menzionabili nei certificati del casellario richiesti dai privati). - Nei certificati spediti a richiesta dei privati, salvo quanto e' disposto nell'articolo seguente, non si fa menzione:
1) delle decisioni di proscioglimento che non importano misure di sicurezza detentive o la liberta' vigilata, e delle condanne annullate senza rinvio o seguite da assoluzione per effetto del
giudizio di revisione
2) della condanna della quale e' stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato, nei casi indicati nell' art. 175 del codice penale , purche' il beneficio non sia stato revocato;
3) di una prima condanna a pena pecuniaria, ovvero a pena detentiva sola o congiuntiva ad un'altra pena, non superiore a sei mesi di reclusione o a un anno di arresto, inflitta a persona che nel momento in cui ha commesso il reato non aveva compiuto i diciotto anni, se non risulta a carico di essa alcun'altra condanna posteriore a pena detentiva;
4) della condanna per contravvenzione per la quale e' ammessa la definizione in via amministrativa o la oblazione, iscritta ai sensi dell'ultima parte del numero 1) dell'art. 604, e, fuori del caso predetto, della condanna per reato che, per essersi verificate le condizioni menzionate nella prima parte dell' art. 167 del codice penale , e' rimasto estinto;
5) delle condanne per reati per i quali si e' verificata la causa speciale di estinzione preveduta dagli articoli 544 , 556 , 563 , 573 e 574 del codice penale ;
6) delle condanne in relazione alle quali e' stata definitivamente applicata l'amnistia, e di quelle per le quali e' stata dichiarata, senza essere stata in seguito revocata, la riabilitazione;
7) delle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati;
8) dei provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenza di proscioglimento quando sono stati revocati;
9) dei provvedimenti indicati nei numeri 2) e 3) dell'art. 604;
10) delle sentenze straniere che non hanno conseguito il riconoscimento nello Stato.
Art. 628. (Giudice degli incidenti). - Il giudice che ha deliberato un provvedimento e' competente a giudicare in camera di consiglio con ordinanza su tutti gli incidenti riguardanti l'esecuzione del provvedimento medesimo, anche quando il pubblico ministero presso il predetto giudice o il pretore ha richiesto per l'esecuzione un altro ufficio del pubblico ministero presso un diverso giudice o un altro pretore. Qualora il detto giudice non si trovi nel territorio dello Stato, provvede la corte d'appello del distretto nel quale ha sede il competente ufficio del casellario.
L'incidente e' proposto con richiesta del pubblico ministero o con istanza dell'interessato. Il pretore puo' provvedere anche d'ufficio.
Per gli incidenti relativi alla esecuzione di sentenze della corte
di assise si procede ai termini del secondo capoverso dell'art. 153.
Art. 640. (Ricorso contro i decreti del giudice di sorveglianza). - Salvo che la legge disponga altrimenti, contro il decreto pronunciato a norma dell'articolo precedente il pubblico ministero, l'interessato e la persona alla quale fu diretto l'invito del giudice ai termini del secondo e del terzo capoverso dell'art. 636, possono presentare ricorso.
La stessa facolta' appartiene a chi e' stato sottoposto a misura di sicurezza con sentenza di condanna o di proscioglimento, quando non e' possibile l'impugnazione a norma dell'art. 212.
Il ricorso puo' essere presentato anche per mezzo di un procuratore speciale. La presentazione e' eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria della corte di appello del distretto in cui risiede il giudice di sorveglianza, o mediante consegna dell'atto stesso alla direzione dello stabilimento in cui la persona e' detenuta o internata.
Il presidente della corte di appello dispone la comunicazione al pubblico ministero, all'interessato e all'altra persona indicata nella prima parte, del giorno stabilito per l'udienza. Tale avviso deve essere notificato, a pena di nullita', a norme degli articoli 168, 169 e 170 almeno quindici giorni prima.
Art. 651. (Provvedimenti in caso di irreperibilita' del vigilato).
- Qualora per l'irreperibilita' dell'interessato, dichiarata nei modi indicati nell'art. 645), non sia stato possibile consegnargli la carta precettiva preveduta dal primo capoverso dell'art. 649, il giudice di sorveglianza comunica gli atti al pubblico ministero per le sue richieste in ordine ai provvedimenti indicati nell' art. 231 del codice penale .
L'autorita' di pubblica sicurezza nel caso predetto puo' in ogni tempo procedere all'arresto della persona in stato di liberta' vigilata, che deve essere messa a disposizione del giudice di sorveglianza al piu' tardi nelle quarantotto ore successive all'arresto.
L'arresto e' mantenuto fino al provvedimento del giudice di sorveglianza, ma non oltre trenta giorni.
Gli articoli 323 , 324 , 325 , 328 , 332 , 334 , 337 , 339 , 342 , 348 , 350 , 351 , 376 , 382 , 387 , 392 , 395 , 397 , 398 , 399 , 410 , 416 , 417 , 421 , 439 , 451 , 456 , 468 , 512 , 513 , 518 , 522 , 524 , 526 , 536 , 543 , 569 , 604 , 605 , 606 , 608 , 628 , 640 e 651 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:
Art. 323. (Facolta' delle parti private di nominare consulenti tecnici). - La parte privata che vi ha interesse puo', per mezzo del suo difensore e a proprie spese, nominare un consulente tecnico.
La nomina del consulente tecnico puo' essere fatta in qualunque stato dell'istruzione formale, ma non oltre la scadenza del termine indicato nel primo capoverso dell'art. 372 o prorogato ai sensi del successivo capoverso. In caso d'istruzione sommaria la nomina del consulente tecnico puo' essere fatta fino a cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento.
Non puo' essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell'art. 315. Se una di tali persone e' stata nominata, il giudice istruttore fa notificare alla parte un invito a sostituirla. Fino a quando la sostituzione non sia avvenuta la nomina non ha effetto.
Della nomina e della sostituzione del consulente tecnico deve essere dato avviso al giudice istruttore e al pubblico ministero con dichiarazione scritta presentata nella cancelleria e nella segreteria.
Se le parti che intendono valersi della facolta' sono piu', esse non possono essere assistite da piu' di due consulenti tecnici complessivamente, eccetto il caso di conflitto d'interessi; se esiste o sorge conflitto di interessi, ciascun gruppo di parti, che hanno interessi comuni, non puo' essere assistito da piu' di due consulenti tecnici. Il giudice, occorrendo, provvede anche d'ufficio, con ordinanza, a far osservare questa disposizione.
Art. 324. (Facolta' dei consulenti tecnici). - Il consulente tecnico ha diritto di assistere alla perizia e, mentre vi assiste, puo' presentare al giudice istanze e fare osservazioni o riserve, delle quali deve farsi menzione nel processo verbale, con la indicazione del provvedimento dato.
Quando la perizia non e' ancora iniziata o sta svolgendosi, il consulente tecnico puo' chiedere al giudice istruttore di sottoporre al perito quesiti specifici. Le istanze debbono essere fatte per iscritto ed il giudice deve provvedere con ordinanza.
Se e' nominato dopo che la perizia fu compiuta, il consulente tecnico ha facolta' di esaminare i pareri e le relazioni dei periti e di averne copia, a spese di parte.
In ogni caso il consulente tecnico puo' chiedere l'esame della persona o della cosa oggetto della perizia, anche quando questa sia stata compiuta senza che egli vi abbia assistito.
L'esame, se l'istanza e' accolta, deve avvenire in presenza del giudice istruttore, con l'assistenza, se del caso, del cancelliere e del perito, secondo le disposizioni dell'ordinanza del giudice.
In nessun caso la chiusura della istruzione puo' essere ritardata per l'esecuzione di tali provvedimenti.
Art. 325. (Facolta' dei difensori in ordine alle osservazioni dei consulenti tecnici). - I difensori delle parti interessate hanno facolta' di depositare nella cancelleria del giudice le osservazioni che sono state loro presentate dai rispettivi consulenti tecnici.
Tale facolta' deve essere esercitata, a pena di decadenza, almeno sette giorni prima del dibattimento. Nel caso di istruttoria sommaria la detta facolta' deve essere esercitata, a pena di decadenza, prima che siano compiute le formalita' di apertura del dibattimento. Il processo verbale di deposito e' sottoscritto dal difensore.
Art. 328. (Incapacita', incompatibilita' e ricusazione dell'interprete). - Non puo' prestare ufficio di interprete, a pena di nullita':
1) il minore degli anni ventuno, che si trova in stato d'interdizione legale o giudiziale e chi e' affetto da infermita' di niente;
2) chi non puo' essere assunto come testimonio o ha facolta' di astenersi dal deporre nel procedimento e chi e' chiamato a deporre come testimonio o a prestare ufficio di perito nel procedimento medesimo;
3) chi fu interdetto dai pubblici uffici ovvero interdetto o sospeso dall'esercizio della professione o dell'arte per effetto di condanna penale e chi e' stato o si trova sottoposto a misure di sicurezza detentive o a liberta' vigilata.
Si osservano le disposizioni dell'art. 315-bis.
Art. 332. (Casi e forme delle perquisizioni). - Quando il giudice ha fondato motivo di sospettare che taluno occulti sulla persona cose pertinenti al reato, dispone la perquisizione personale. Quando ha fondato motivo di sospettare che tali cose si trovino in un determinato luogo, ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o di un'altra persona indiziata od evasa, dispone la perquisizione domiciliare.
La perquisizione e' disposta con decreto motivato; il giudice vi puo' procedere personalmente e occorrendo con l'assistenza della forza pubblica. Puo' anche delegare col medesimo decreto un ufficiale di polizia giudiziaria.
Art. 334. (Doveri e facolta' del giudice nelle perquisizioni). - All'imputato e a chi abita o possiede il luogo in cui e' eseguita una perquisizione domiciliare e' consegnata, nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto del giudice con invito orale di assistervi o farsi rappresentare da persona che sia sul posto. La copia, se non puo' essere consegnata alle indicate persone, e' consegnata, e l'invito e' fatto, ad un congiunto o domestico, al portiere o ad un vicino se vi si trovi, purche' abbia capacita' di essere testimonio ad atti processuali.
Se le dette formalita' non possono essere compiute, ne e' fatta menzione nel processo verbale.
Il giudice, nel procedere alla perquisizione domiciliare, ha facolta' di disporre con decreto motivato da inserire nel processo verbale che siano perquisite le persone presenti o sopraggiunte, quando ritiene che possano occultare cose pertinenti al reato.
Puo' altresi' ordinare con le stesse forme che taluno non si allontani prima del compimento delle operazioni e puo' farlo sorvegliare dagli agenti della forza pubblica. Il trasgressore e per ordine del giudice trattenuto e ricondotto con la forza sul posto.
Art. 337. (Formalita' relative al sequestro). - Nel corso dell'istruzione il giudice puo' disporre anche d'ufficio con decreto motivato il sequestro di cose pertinenti al reato. Al sequestro il giudice puo' procedere personalmente e, occorrendo, con l'assistenza della forza pubblica. Puo' anche delegare con lo stesso decreto un ufficiale di polizia giudiziaria.
Art. 339. (Accesso a uffici telefonici). - Il giudice puo' disporre l'accesso agli uffici o impianti telefonici di pubblico servizio per trasmettere, intercettare o impedire comunicazioni o assumerne cognizione. All'operazione procede personalmente; puo' anche delegarvi un ufficiale di polizia giudiziaria.
L'accesso e' disposto con decreto motivato.
Art. 342. (Dovere di esibizione da parte dei pubblici ufficiali e di altre persone). - I pubblici ufficiali e impiegati, gli incaricati di un pubblico servizio e le persone indicate nell'art. 351 devono consegnare immediatamente all'autorita' giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se cosi' e' ordinato, e ogni altra cosa esistente presso di essi per ragione del loro ufficio, incarico, professione od arte, salvo che dichiarino per iscritto anche senza motivazione che si tratta di segreto politico o militare, ovvero di segreto di ufficio o professionale.
Quando la dichiarazione concerne un segreto politico o militare, l'autorita' procedente, se non la ritiene fondata, provvede a norma del secondo capoverso dell'articolo 352.
Quando la dichiarazione concerne un segreto d'ufficio o professionale, l'autorita' procedente, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non poter proseguire nella istruzione senza gli atti, i documenti o le cose, indicati nella prima parte di questo articolo, provvede agli accertamenti necessari, dopo i quali, se la dichiarazione risulta infondata, ordina il sequestro.
Art. 348. (Testimoni da esaminare e dovere dei testimoni). - Il giudice, deve esaminare i testimoni informati dei fatti per cui si procede e che ritiene utili all'accertamento della verita'.
Ogni persona ha capacita' di testimoniare, salvo al giudice di valutarne la credibilita'. Eccettuati i casi espressamente indicati dalla legge, nessuno puo' sottrarsi all'obbligo di deporre.
Non possono essere assunti, a pena di nullita', come testimoni gli imputati dello stesso reato o di un reato connesso, anche se sono stati prosciolti o condannati, salvo che il proscioglimento sia stato pronunciato in giudizio per non aver commesso il fatto o perche il fatto non sussiste.
Art. 350. (Diritto dei prossimi congiunti di astenersi dal testimoniare). - I prossimi congiunti dell'imputato o di uno dei computati del medesimo reato possono astenersi dal deporre.
Non possono tuttavia astenersi quando sono denuncianti, querelanti o parti civili, o quando il reato e' stato commesso in danno di un altro prossimo congiunto dell'imputato o di uno dei computati e non si puo' altrimenti ottenere od integrare la prova del reato o delle sue circostanze.
Il giudice, se ne e' il caso, deve avvertire le persone predette della facolta' di astenersi dal deporre, facendo menzione dell'avvertimento nel processo verbale.
Se il giudice non ha proceduto all'avvertimento previsto nel comma precedente, le persone indicate nel primo comma possono in ogni stato del giudizio di primo grado dichiarare di volersi avvalere della facolta' di astenersi. In tal caso, delle dichiarazioni rese in sede di indagine di polizia giudiziaria e delle deposizioni rese nel procedimento dalle medesime non puo' essere tenuto conto a pena di nullita'.
Art. 351. (Diritto d'astenersi dal testimoniare determinato dal segreto professionale). - Non possono a pena di nullita' essere obbligati a deporre su cio' che a loro fu confidato o e' pervenuto a loro conoscenza per ragione del proprio ministero od ufficio o della propria professione:
1) i ministri della religione cattolica o di un culto ammesso nello Stato;
2) gli avvocati, i procuratori, i consulenti tecnici ed i notai;
3) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le levatrici e ogni altro esercente una professione sanitaria, salvi i casi nei quali la legge impone loro l'obbligo di informare l'autorita'.
L'autorita' procedente, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione fatta da tali persone per esimersi dal deporre non sia fondata, e ritiene di non poter proseguire nell'istruzione senza l'esame di esse, provvede agli accertamenti necessari, dopo i quali, se la dichiarazione risulta infondata, dispone con ordinanza che il testimone deponga.
Art. 376. - (Condizioni per il rinvio a giudizio o per il proscioglimento). - Non si puo' ordinare il rinvio a giudizio, ne' dichiarare non doversi procedere per concessione del perdono giudiziale, o per insufficienza di prove o per amnistia se l'imputato non e' stato interrogato sul fatto costituente l'oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non e' stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto.
Questa disposizione si osserva a pena di nullita'.
Art. 382. (Condanna del querelante, in caso di proscioglimento dell'imputato, alle spese e ai danni). Con la sentenza di proscioglimento, quando si tratta di reato per il quale si procede a querela della persona offesa, il querelante e' condannato alle spese del procedimento anticipate dallo Stato salvo che il proscioglimento sia pronunciato per insufficienza di prove, per concessione del perdono giudiziale, o per un'altra causa estintiva del reato sopravvenuta dopo la presentazione della querela.
Il giudice, quando ne e' fatta domanda, condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese a favore dell'imputato e, se il querelante si e' costituito parte civile, anche a favore del responsabile civile, citato o intervenuto. Quando concorrono giusti motivi, queste spese possono essere compensate in tutto o in parte.
Non e' pronunciata condanna alle spese nel caso di proscioglimento per insufficienza di prove o per una causa estintiva del reato sopravvenuta dopo la presentazione della querela. Il giudice, se vi e' colpa grave, puo' altresi' condannare, quando ne e' fatta domanda, il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile.
Nei casi di condanna a norma dei commi precedenti il querelante ha diritto di proporre l'impugnazione a norma dell'art. 202. Se la sentenza non e' impugnabile, il querelante puo' proporre soltanto ricorso per cassazione.
Se il reato e' estinto per remissione, si applicano le disposizioni dell'art. 14.
Art. 387. (Impugnazioni delle sentenze istruttorie di proscioglimento). - Il procuratore generale e il procuratore della Repubblica possono appellare contro la sentenza con la quale il giudice istruttore ha dichiarato non doversi procedere. Sull'appello decide la sezione istruttoria.
Il procuratore generale puo' ricorrere per cassazione contro la sentenza con la quale la sezione istruttoria, in primo grado o in grado di appello, ha dichiarato non doversi procedere.
L'imputato puo' appellare alla sezione istruttoria contro la sentenza del giudice istruttore, se l'imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto, quando e' stato dichiarato non doversi procedere per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale, ovvero perche' trattasi di persona non imputabile o di persona non punibile perche' il fatto non costituisce reato, se e' stata applicata o puo' con provvedimento successivo essere applicata una misura di sicurezza. Contro la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice istruttore inappellabilmente o dalla sezione istruttoria, l'imputato puo' ricorrere per cassazione.
Art. 392. (Forme, avocazione e trasformazione dell'istruzione sommaria). - Nell'istruzione sommaria si osservano le norme stabilite per l'istruzione formale, in quanto sono applicabili.
Il procuratore della Repubblica, per i singoli atti che debbono compiersi fuori del comune di sua residenza, puo' richiedere il procuratore della Repubblica, il pretore o un ufficiale di polizia giudiziaria del luogo. In tal caso spetta, al magistrato richiesto o all'ufficiale di polizia, giudiziaria la facolta' preveduta dal primo capoverso dell'art. 296.
Il procuratore generale puo' avocare a se' l'istruzione sommaria, e puo' altresi' rimettere gli atti alla sezione istruttoria fuori dei casi preveduti dall'art. 389.
Art. 395. (Richiesta di proscioglimento e sentenza del giudice istruttore). - Il procuratore della Repubblica o il procuratore generale, se ritiene che non si debba procedere anche solo per taluno fra piu' computati, trasmette gli atti, rispettivamente, al giudice istruttore o alla sezione istruttoria, con le opportune richieste. Il giudice istruttore o la sezione istruttoria, se accoglie tali richieste, pronuncia sentenza con cui dichiara non doversi procedere;
altrimenti dispone con ordinanza che l'istruzione sia proseguita in via formale contro tutti gli imputati.
Alla sentenza del giudice istruttore e della sezione istruttoria si applicano, secondo i casi, le regole degli articoli 378 e seguenti.
Contro la sentenza che dichiara non doversi procedere pronunciata su richiesta del procuratore della Repubblica, spettano al procuratore generale e all'imputato le facolta' indicate nell'art.
387.
Non puo', a pena di nullita', essere pronunciata sentenza di non doversi procedere per concessione del perdono giudiziale, per insufficienza di prove o per amnistia se l'imputato non e' stato interrogato sul fatto costituente l'oggetto della imputazione ovvero se il fatto non e' stato enunciato nell'ordine di cattura, di comparizione o di accompagnamento, rimasto senza effetto.
Art. 397. (Provvedimenti conseguenti alla richiesta di citazione a giudizio). - La richiesta e' notificata all'imputato insieme con il decreto di citazione, ai termini degli articoli 405 e 408.
Il procuratore generale o il procuratore della Repubblica, contemporaneamente alla richiesta di citazione, emette ordine di cattura dell'imputato, se ricorrono le condizioni prevedute dal primo capoverso dell'articolo 375. Al procuratore generale e al procuratore della Repubblica spettano le facolta' prevedute dal secondo e dall'ultimo capoverso dello stesso articolo.
La richiesta, quando si tratta di reato di competenza della corte di assise, e' depositata nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha sede la corte di assise; se si tratta di reato di competenza del tribunale, e' depositata nella cancelleria del tribunale. Con la richiesta sono trasmessi gli atti del procedimento e le cose sequestrate, qualora non sia necessario custodirle altrove.
Art. 398. (Poteri del pretore nel procedimento con istruzione sommaria). - Nei procedimenti con istruzione sommaria di competenza del pretore le indagini occorrenti sono eseguite dal pretore stesso, quando questi non ritiene di richiedere all'uopo gli ufficiali di polizia giudiziaria.
In ogni caso il pretore, negli stessi procedimenti, puo' spedire un mandato contro l'imputato, sentire il denunciante, il querelante o l'offeso in contraddittorio di chi e' indicato come reo e compiere tutti gli atti istruttori che la legge attribuisce al giudice istruttore nel procedimento con istruzione formale.
Qualora, in seguito agli atti compiuti, il pretore riconosca non doversi procedere, pronuncia sentenza a norma degli articoli 378 e seguenti; altrimenti emette decreto di citazione a giudizio. Il pretore non puo', a pena di nullita', pronunciare sentenza di non doversi procedere per concessione del perdono giudiziale, per insufficienza di prove o per amnistia se l'imputato non e' stato interrogato sul fatto, ovvero se il fatto non e' stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto.
Art. 399 (Impugnazione delle sentenze istruttorie di proscioglimento pronunciate dal pretore). - Il procuratore della Repubblica puo' appellare contro la sentenza con la quale il pretore ha dichiarato non doversi procedere. L'imputato puo' appellare contro la sentenza di proscioglimento del pretore, se ((l'imputazione)) riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto, quando e' stato dichiarato non doversi procedere per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale ovvero perche' trattasi di persona non imputabile o di persona non punibile perche' il fatto non costituisce reato se e' stata applicata o puo' con provvedimento successivo essere applicata una misura di sicurezza.
Sull'appello decide il giudice istruttore.
Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di proscioglimento pronunciata dal pretore inappellabilmente o dal giudice istruttore in grado di appello.
Art. 410. (Partecipazione ai difensori e loro facolta'). - Il cancelliere nei giudizi davanti al tribunale, alla corte di assise, alla corte di appello ed alla corte di assise di appello, fa notificare ai difensori l'avviso della data fissata per il dibattimento almeno otto giorni prima della data medesima. Per i giudizi davanti al pretore e per i giudizi direttissimi l'avviso deve essere notificato senza ritardo.
Durante il termine per comparire, le cose sequestrate, gli atti e i documenti rimangono depositati in cancelleria, salvo per le cose sequestrate la facolta' del presidente o del pretore di prescrivere che rimangano fino a nuova disposizione nel luogo ove fu stabilita la custodia.
Art. 416. (Richiamo di documenti; citazione di periti e di consulenti tecnici). - Nel termine indicato nella prima parte dell'articolo precedente, il pubblico ministero e le altre parti possono domandare che siano richiamati documenti. I periti nominati nell'istruzione e i consulenti tecnici, che gia' abbiano prestato il loro ufficio, possono essere citati su richiesta del pubblico ministero e delle altre parti.
Il pretore puo' provvedere anche d'ufficio.
Art. 417. (Perizia nuova). - Nel termine indicato nella prima parte dell'art. 415 il pubblico ministero e le parti private possono chiedere che il presidente o il pretore nomini in perito per un accertamento che non abbia anteriormente formato oggetto di esame. Se il presidente o il pretore ritiene di accogliere tale domanda, nomina un perito e gli fa prestare giuramento. Questo perito e' ammesso a esporre il suo parere nel dibattimento.
Il presidente o il pretore, quando ritiene utile il parere di un perito su questioni anteriormente non esaminate, puo' nominarlo d'ufficio, deferendogli il giuramento, affinche' riferisca all'udienza nel modo sopraindicato. Qualora ritenga di proporre nuovi quesiti al perito nominato durante l'istruzione, glieli comunica affinche' riferisca all'udienza.
I provvedimenti menzionati nelle disposizioni precedenti di questo articolo sono emessi con ordinanza.
Nei casi predetti le parti private possono presentare nel dibattimento, anche senza citazione, un consulente tecnico per ciascuna, perche' esponga le sue osservazioni sulle conclusioni del perito. Non sono ammesse le persone che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 315 e, se le parti interessate sono piu', deve essere osservata, la disposizione del secondo capoverso dell'art.
323.
Art. 421. (Proscioglimento prima del dibattimento). Salvo quanto e' stabilito nel capoverso dell'art. 152, se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non poteva essere iniziata o non puo' essere proseguita e se per accertarla non e' necessario procedere al dibattimento, il giudice, sentite le parti, in camera di consiglio, anche d'ufficio, pronuncia sentenza di proscioglimento enunciandone la causa nel dispositivo. Con la stessa sentenza revoca i provvedimenti ordinati per il dibattimento, dispone la liberazione del prosciolto che sia detenuto o soggetto a liberta' vincolata e ordina la cessazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza gia' provvisoriamente applicate.
Si osservano, in quanto sono applicabili, le disposizioni degli articoli 382 e 383.
Agli effetti delle impugnazioni la sentenza si considera pronunciata in giudizio.
Art. 439. (Questioni preliminari). - Le questioni concernenti la costituzione della parte civile, la citazione o l'intervento del responsabile civile o della persona civilmente obbligata per l'ammenda e quelle riguardanti la nullita' della sentenza di rinvio a giudizio, sono, a pena di decadenza, trattate e decise subito dopo compiute per la prima volta le formalita' di apertura del dibattimento ai termini dell'art. 430.
Le questioni sulla competenza per territorio, sulla unione e la separazione dei giudizi a norma degli articoli 413 e 414, sull'ammissibilita' di testimoni, periti interpreti o consulenti tecnici, sulla mancata comparizione dei testimoni, periti o interpreti, sulla presentazione o richiesta di documenti e le eccezioni di nullita' indicate nell'art. 422, sono, a pena di decadenza, proposte e trattate subito dopo compiute per la prima volta le formalita' di apertura del dibattimento, salvo che la possibilita' di proporle sorga soltanto nel corso del dibattimento medesimo.
Le questioni indicate nella prima parte e nel primo capoverso di questo articolo sono trattate con unica discussione. Nondimeno, il presidente o il pretore puo' consentire, quando cio' non importa notevole ritardo nel dibattimento, che le questioni indicate nel capoverso precedente vengano discusse l'una dopo l'altra, secondo l'ordine da lui prescritto, ovvero che la discussione di talune di esse sia differita.
Art. 451. (Relazioni, pareri chiarimenti di periti e consulenti tecnici - Giuramento dei periti e degli interpreti). - Se nella istruzione sono intervenuti periti o consulenti tecnici, il presidente o il pretore fa dare lettura delle loro relazioni od osservazioni, dopo l'esame dei testimoni, ordinando l'omissione d'ogni superfluita' che vi sia contenuta. Nessuno ha diritto di opporsi alle prescrizioni del presidente o del pretore su tale oggetto.
I periti e i consulenti tecnici, citati a norma dell'art. 416, sono sentiti rispettivamente dopo la lettura predetta. Essi devono limitarsi a rispondere alle domande loro rivolte dal presidente o dal pretore.
I periti e i consulenti tecnici, intervenuti a norma dell'art. 417, devono limitarsi al riassunto delle loro conclusioni e all'esposizione delle ragioni essenziali che le giustificano.
Quando un perito o un interprete deve giurare nel dibattimento la formula e' quella rispettivamente indicata negli articoli 316 e 329, omessa la menzione della segretezza.
Art. 456. (Provvedimenti conseguenti all'ammissione della perizia nel dibattimento). Se il giudice dispone la perizia nel dibattimento, il perito e' immediatamente citato a comparire e deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento. Se non e' possibile provvedere in tal modo, e il giudice ritiene di non poter procedere al giudizio senza la perizia, pronuncia ordinanza con cui, rinviato il dibattimento, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice istruttore, o al consigliere delegato della sezione istruttoria se l'istruzione fu da lui compiuta, perche' provveda secondo le disposizioni degli articoli 314 e seguenti, in quanto sono applicabili. Terminata la perizia, il giudice istruttore o il consigliere delegato trasmette gli atti alla cancelleria del giudice che ha ordinato la perizia, e si provvede per il nuovo dibattimento a termini degli articoli 405 e seguenti. Il pretore provvede da se' per l'assunzione della perizia, terminata la quale fissa il nuovo dibattimento.
Quando il perito e il consulente tecnico sono ammessi nel dibattimento, si osservano le limitazioni indicate nell'art. 451.
Art. 468. (Discussione finale). - Terminata l'assunzione delle prove, la parte civile legge e puo' svolgere le sue conclusioni, che debbono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare; indi il pubblico ministero pronuncia le sue requisitorie, e successivamente i difensori del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per l'ammenda e dell'imputato espongono le loro difese.
Il pubblico ministero, il difensore della parte civile, della persona civilmente responsabile per l'ammenda, del responsabile civile e dell'imputato possono replicare; la replica e' ammessa una sola volta e dev'essere contenuta nei limiti di cio' che e' strettamente necessario per la confutazione degli argomenti avversari che non sono gia' stati precedentemente discussi.
In ogni caso l'imputato e il difensore, a pena di nullita', devono avere per ultimi la parola se la domandano.
La discussione si svolge, osservate le precedenti disposizioni, secondo le direttive date dal presidente o dal pretore.
Art. 512. (Appello contro sentenze del pretore). - Contro le sentenze del pretore possono appellare al tribunale:
1) l'imputato nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione per la quale non e' ammessa la oblazione ovvero quando e' stato dichiarato contravventore abituale o professionale;
2) l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunciato per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale ovvero perche' si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perche' il fatto non costituisce reato se e' stata applicata o puo' con provvedimento successivo essere applicata una misura di sicurezza;
3) il rappresentante del pubblico ministero nel dibattimento davanti al pretore e il procuratore della Repubblica nel caso di proscioglimento se l'imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto; e nel caso di condanna per delitto ovvero per contravvenzione per la quale non e' ammessa l'oblazione.
Art. 513. (Appello contro sentenze del tribunale e della corte di assise). - Contro le sentenze del tribunale, comprese quelle pronunciate in seguito alla rimessione preveduta dal capoverso dell'art. 31, e contro le sentenze della corte di assise possono appellare rispettivamente alla corte di appello e alla corte di assise di appello, salvo che la legge disponga altrimenti:
1) l'imputato nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione per la quale non e' ammessa la oblazione, ovvero quando e' stato dichiarato contravventore abituale o professionale;
2) l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunciato per insufficienza di prove o per perdono giudiziale ovvero perche' si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perche' il fatto non costituisce reato se e' stata applicata o puo' con provvedimento successivo essere applicata una misura di sicurezza;
3) il procuratore, della Repubblica e il procuratore generale presso la corte di appello nel caso di proscioglimento, se la imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto, e nel caso di condanna per delitto ovvero per contravvenzione per la quale non e' ammessa la oblazione.
Art. 518. (Dibattimento d'appello). - Il presidente o un giudice da lui delegato, prima che si proceda all'interrogatorio dell'imputato, fa la relazione dei fatti che hanno determinato il procedimento e dello svolgimento di questo.
La lettura degli atti e' limitata, a quelli per i quali ne e' riconosciuta la necessita', ed e' disposta dal presidente d'ufficio ovvero a richiesta dei giudici o del pubblico ministero o ad istanza delle parti private. Quando il presidente non intende aderire a tale richiesta o istanza, o sorge opposizione, il tribunale o la corte provvede con ordinanza.
Non si procede all'esame di testimoni e non intervengono periti o consulenti tecnici.
Nella discussione parla per primo il difensore della parte civile; indi il pubblico ministero e successivamente i difensori del responsabile civile, del civilmente obbligato per l'ammenda e dell'imputato espongono le loro difese.
Si applicano il 2) e 3) comma dell'art. 468.
Art. 522. (Questioni di nullita'). - Se nel giudizio di primo grado si e' verificata la nullita' indicata nel secondo capoverso dell'art.
445 il giudice d'appello pronuncia sentenza con la quale, annullata la decisione appellata, ordina che gli atti siano trasmessi al pubblico ministero.
Il giudice d'appello, se accerta una delle nullita' indicate nell'art. 185, la dichiara con sentenza e rinvia gli atti al giudice di primo grado, per il giudizio.
Se si tratta di altre nullita' che non sono state sanate, il giudice d'appello puo' ordinare la rinnovazione degli atti nulli o anche, dichiarata la nullita', decidere in merito, qualora riconosca che l'atto nullo non fornisce elementi necessari al giudizio.
Quando il giudice di primo grado ha dichiarato che il reato e' estinto o che l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita, il giudice d'appello se riconosce erronea tale dichiarazione, ordina occorrendo la rinnovazione del dibattimento e decide in merito inappellabilmente.
Art. 524. (Motivo di ricorso - Provvedimenti impugnabili). Il ricorso per cassazione puo' proporsi per i seguenti motivi:
1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;
2) esercizio da parte del giudice di una potesta' riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;
3) inosservanza delle norme di questo codice stabilite a pena di nullita', d'inammissibilita' o di decadenza.
Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, puo' essere proposto entro i termini e nei modi stabiliti nel capo ottavo del titolo quarto del libro primo contro le sentenze pronunciate nei giudizio inappellabilmente o in grado d'appello dell'autorita' giudiziaria ordinaria.
Art. 526. (Ricorso dell'imputato). - L'imputato puo' ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna e quella di proscioglimento.
Puo' anche ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza di condanna relative alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alle spese; e puo' infine ricorrere contro le disposizioni della sentenza di proscioglimento che hanno respinto le domande da lui proposte per il risarcimento dei danni o per la rifusione delle spese.
Art. 536. (Dibattimento). - Le regole stabilite circa la pubblicita', la polizia e la disciplina delle udienze e la direzione della discussione per i giudizi di primo e di secondo grado si osservano davanti alla corte di cassazione, in quanto sono applicabili.
Le parti private possono comparire soltanto per mezzo dei loro difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione ed hanno facolta' di depositare in cancelleria, non piu' tardi di otto giorni prima della udienza fissata per la discussione del ricorso, memorie a svolgimento dei motivi legalmente proposti sottoscritte da un avvocato iscritto nell'albo predetto.
Tali memorie devono essere comunicate nello stesso termine anche al procuratore generale a pena di inammissibilita'.
Nell'udienza stabilita il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione della causa. Non e' necessario che siano presenti e che concludano i difensori delle parti. In luogo dell'avvocato nominato nell'atto della dichiarazione o con atto successivo, puo' parlare un altro avvocato iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione al quale sia stato conferito l'incarico con mandato speciale.
Dopo la relazione parla per primo il difensore della parte civile; indi il pubblico ministero pronuncia la sua requisitoria e successivamente i difensori del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per l'ammenda e dell'imputato espongono le loro difese. Non sono ammesse repliche.
Art. 543. (Annullamento con rinvio). Fuori dei casi preveduti dall'art. 539 e dai due articoli precedenti:
1) se e' annullata una ordinanza, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento;
2) se e' annullata la sentenza di una corte di assise di appello o di una corte di appello, il giudizio e' rinviato rispettivamente ad un'altra corte di assise di appello o ad un'altra sezione della stessa corte d'appello o ad un'altra corte di appello fra le piu' vicine;
3) se e' annullata la sentenza di una corte di assise di un tribunale o di un pretore, il giudizio e' rinviato rispettivamente ad un'altra corte di assise, ad un'altra sezione dello stesso tribunale o ad un altro tribunale nel distretto della stessa corte di appello o ad un altro pretore dello stesso circondario, anche se la pretura in cui fu pronunciata la sentenza annullata e' divisa in piu' sezioni o ha sedi distaccato;
4) se e' annullata la sentenza di un giudice istruttore o di una sezione istruttoria, gli atti sono trasmessi per nuova deliberazione rispettivamente allo stesso ufficio di istruzione o alla stessa sezione istruttoria; ma il giudice che ha pronunciato la sentenza annullata deve essere sostituito, e la sezione istruttoria deve essere composta con giudici diversi da quelli che pronunciarono la sentenza annullata. Se peraltro la cognizione del fatto per cui e' stato dichiarato non doversi procedere spetta al pretore, la corte di cassazione ordina che gli atti siano trasmessi per il giudizio al pretore competente;
5) se e' annullata la sentenza pronunciata in grado di appello dal giudice istruttore, a norma dell'art. 399, con la quale e' stata confermata la dichiarazione di non doversi procedere, gli atti sono trasmessi al pretore competente perche' proceda al giudizio. Se questo risulta di competenza del tribunale o della corte di assise, gli atti sono invece trasmessi al giudice istruttore per nuova deliberazione;
6) se e' annullata la sentenza del giudice di appello per effetto di una delle nullita' indicate nell'art. 185, verificatasi nel dibattimento di primo grado, la corte di cassazione rinvia gli atti al giudice di primo grado, per il giudizio.
Art. 569. (Impugnabilita' della sentenza del giudice di rinvio per revisione). - La sentenza pronunciata dal giudice di rinvio e' soggetta a ricorso per cassazione.
Se e' stata violata la disposizione della prima parte dell'art. 566, la corte di cassazione decide anche nel merito.
La conferma della sentenza di condanna non pregiudica il diritto di presentare una nuova domanda di revisione fondata su elementi diversi.
Art. 604. (Provvedimenti da iscriversi nel casellario). - Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto, oltre le annotazioni prescritte da particolari disposizioni di legge:
1) nella materia penale, regolata dal codice penale o da leggi speciali:
a) le sentenze di condanna appena sono divenute irrevocabili e i decreti di condanna appena sono divenuti esecutivi; le ordinanze
emesse dal giudice di esecuzione e i provvedimenti del pubblico
ministero che riguardano la pena o gli effetti penali della condanna;
b) le sentenze di non doversi procedere pronunciate nella
istruzione non piu' soggette a impugnazione e quelle di proscioglimento a seguito di giudizio appena divenute irrevocabili;
c) i provvedimenti con i quali il condannato e' stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, i decreti relativi all'applicazione, alla sostituzione e alla revoca di misure di sicurezza.
Non sono iscritti nel casellario giudiziale: le sentenze e i decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali e' ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione, salvo che sia stato concesso il beneficio indicato nell' art. 163 del codice penale ; le sentenze di non doversi procedere o di assoluzione per contravvenzioni per le quali la legge cammina soltanto la pena dell'ammenda, salvo che sia stato concesso il perdono giudiziale; le sentenze per le quali la dichiarazione di non doversi procedere o l'assoluzione e' pronunciata perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non lo ha commesso o, quando non sia stata applicata una misura di sicurezza, perche' il fatto non costituisce reato; le sentenze di non doversi procedere per mancanza di querela o di istanza o di richiesta o di autorizzazione a procedere, ovvero per remissione di querela o per prescrizione o per amnistia, tranne il caso che sia stata prima pronunciata sentenza, anche non irrevocabile, di condanna o di assoluzione per insufficienza di prove;
2) nella materia civile: le sentenze che hanno acquistato autorita' di cosa giudicata le quali pronunciano l'interdizione o l'inabilitazione e i provvedimenti che le revocano; i provvedimenti con i quali il giudice ha ordinato il ricovero della, persona in un manicomio e la revoca di tale provvedimento; le sentenze con le quali l'imprenditore e' dichiarato fallito, quelle di omologazione del concordato e quelle che revocano il fallimento o dichiarano la riabilitazione del fallito;
3) i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza e all'espulsione dello straniero.
I provvedimenti menzionati nei numeri 1) e 2) sono iscritti nel casellario qualunque sia l'autorita' giudiziaria italiana, ordinaria o speciale, che li ha emessi.
Quando ne e' data la comunicazione ufficiale, sono pure iscritte nei casi previsti nelle lettere a) e b) del numero 1), le sentenze pronunziate da autorita' giudiziarie straniere per fatti preveduti come delitti anche dalla legge italiana contro cittadini italiani, contro coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana o contro stranieri o apolidi residenti nel territorio dello Stato ed e' fatta menzione se sono state riconosciute dall'autorita' giudiziaria italiana.
Nel casellario si iscrive altresi' se si tratta di condanna penale, la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata ovvero la menzione che non fu in tutto o in parte scontata per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale o per altra causa; devono inoltre esservi iscritti i provvedimenti che dichiarano o revocano la riabilitazione.
Art. 605. (Eliminazione delle iscrizioni del casellario). - Le iscrizioni del casellario sono eliminate appena si ha notizia ufficiale della accertata morte della persona alla quale si riferiscono, ovvero quando sono trascorsi ottanta anni dalla nascita della persona medesima.
Sono inoltre eliminate le iscrizioni relative:
1) alle sentenze di proscioglimento da delitto e a quelle di proscioglimento da contravvenzione trascorsi rispettivamente dieci e tre anni dal giorno in cui sono divenute irrevocabili; nel caso di sentenza di proscioglimento in istruttoria, decorso dalla data della sentenza un termine pari a quello indicato nell' art. 157, del codice penale ;
2) alle sentenze o ai decreti di condanna per contravvenzioni per le quali e' stata inflitta la pena della ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici indicati negli articoli 163 e 175 del codice penale , trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena e' stata eseguita ovvero si e' in altro modo estinta;
3) alle sentenze pronunciate dal tribunale speciale per la difesa dello Stato per i reati previsti dagli articoli 1 , 3 , 4 , 5 della legge 25 novembre 1926, n. 2008 , nonche' dagli articoli 120 e 252 del codice penale del 1889 e dal titolo I, libro II, del codice penale , eccettuate quelle concernenti i delitti di spionaggio e i delitti previsti dagli articoli 251, 252, 261, capoverso secondo 262, capoverso secondo del codice penale .
Qualora siano state applicate misure di sicurezza i termini suindicati decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e, se questa e' stata applicata o sostituita con decreto, anche la relativa iscrizione e' eliminata.
Art. 606. (Certificati del casellario rilasciati ad autorita' o ad aziende pubbliche). - Ogni autorita' avente giurisdizione penale ha diritto di ottenere per ragione di giustizia penale il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome di una determinata persona.
Eguale diritto appartiene a tutte le Amministrazioni pubbliche ed alle aziende incaricate di pubblici servizi, quando il certificato e' necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni in relazione alla persona a cui il certificato stesso si riferisce, ma in detto certificato non e' fatta menzione delle sentenze di proscioglimento, quando si tratta di persona minore non imputabile.
Art. 608. (Iscrizioni non menzionabili nei certificati del casellario richiesti dai privati). - Nei certificati spediti a richiesta dei privati, salvo quanto e' disposto nell'articolo seguente, non si fa menzione:
1) delle decisioni di proscioglimento che non importano misure di sicurezza detentive o la liberta' vigilata, e delle condanne annullate senza rinvio o seguite da assoluzione per effetto del
giudizio di revisione
2) della condanna della quale e' stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato, nei casi indicati nell' art. 175 del codice penale , purche' il beneficio non sia stato revocato;
3) di una prima condanna a pena pecuniaria, ovvero a pena detentiva sola o congiuntiva ad un'altra pena, non superiore a sei mesi di reclusione o a un anno di arresto, inflitta a persona che nel momento in cui ha commesso il reato non aveva compiuto i diciotto anni, se non risulta a carico di essa alcun'altra condanna posteriore a pena detentiva;
4) della condanna per contravvenzione per la quale e' ammessa la definizione in via amministrativa o la oblazione, iscritta ai sensi dell'ultima parte del numero 1) dell'art. 604, e, fuori del caso predetto, della condanna per reato che, per essersi verificate le condizioni menzionate nella prima parte dell' art. 167 del codice penale , e' rimasto estinto;
5) delle condanne per reati per i quali si e' verificata la causa speciale di estinzione preveduta dagli articoli 544 , 556 , 563 , 573 e 574 del codice penale ;
6) delle condanne in relazione alle quali e' stata definitivamente applicata l'amnistia, e di quelle per le quali e' stata dichiarata, senza essere stata in seguito revocata, la riabilitazione;
7) delle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati;
8) dei provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenza di proscioglimento quando sono stati revocati;
9) dei provvedimenti indicati nei numeri 2) e 3) dell'art. 604;
10) delle sentenze straniere che non hanno conseguito il riconoscimento nello Stato.
Art. 628. (Giudice degli incidenti). - Il giudice che ha deliberato un provvedimento e' competente a giudicare in camera di consiglio con ordinanza su tutti gli incidenti riguardanti l'esecuzione del provvedimento medesimo, anche quando il pubblico ministero presso il predetto giudice o il pretore ha richiesto per l'esecuzione un altro ufficio del pubblico ministero presso un diverso giudice o un altro pretore. Qualora il detto giudice non si trovi nel territorio dello Stato, provvede la corte d'appello del distretto nel quale ha sede il competente ufficio del casellario.
L'incidente e' proposto con richiesta del pubblico ministero o con istanza dell'interessato. Il pretore puo' provvedere anche d'ufficio.
Per gli incidenti relativi alla esecuzione di sentenze della corte
di assise si procede ai termini del secondo capoverso dell'art. 153.
Art. 640. (Ricorso contro i decreti del giudice di sorveglianza). - Salvo che la legge disponga altrimenti, contro il decreto pronunciato a norma dell'articolo precedente il pubblico ministero, l'interessato e la persona alla quale fu diretto l'invito del giudice ai termini del secondo e del terzo capoverso dell'art. 636, possono presentare ricorso.
La stessa facolta' appartiene a chi e' stato sottoposto a misura di sicurezza con sentenza di condanna o di proscioglimento, quando non e' possibile l'impugnazione a norma dell'art. 212.
Il ricorso puo' essere presentato anche per mezzo di un procuratore speciale. La presentazione e' eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria della corte di appello del distretto in cui risiede il giudice di sorveglianza, o mediante consegna dell'atto stesso alla direzione dello stabilimento in cui la persona e' detenuta o internata.
Il presidente della corte di appello dispone la comunicazione al pubblico ministero, all'interessato e all'altra persona indicata nella prima parte, del giorno stabilito per l'udienza. Tale avviso deve essere notificato, a pena di nullita', a norme degli articoli 168, 169 e 170 almeno quindici giorni prima.
Art. 651. (Provvedimenti in caso di irreperibilita' del vigilato).
- Qualora per l'irreperibilita' dell'interessato, dichiarata nei modi indicati nell'art. 645), non sia stato possibile consegnargli la carta precettiva preveduta dal primo capoverso dell'art. 649, il giudice di sorveglianza comunica gli atti al pubblico ministero per le sue richieste in ordine ai provvedimenti indicati nell' art. 231 del codice penale .
L'autorita' di pubblica sicurezza nel caso predetto puo' in ogni tempo procedere all'arresto della persona in stato di liberta' vigilata, che deve essere messa a disposizione del giudice di sorveglianza al piu' tardi nelle quarantotto ore successive all'arresto.
L'arresto e' mantenuto fino al provvedimento del giudice di sorveglianza, ma non oltre trenta giorni.